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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2500/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/02/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Beatrice Nerini con studio in Garbagnate Mil.se (MI), Via Villoresi n. 1 – PEC presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] in proprio i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rodano (MI) in data 10/06/2007
(anno 2007 atto n. 6 parte II serie A Ufficio 1)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
nata in data [...], cittadina italiana. Per_1 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/02/2025 e successive note in rettifica contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi;
2) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 10 giugno 2007 nel registro degli atti del Comune di Rodano al n. 6 Parte Parte_2
II Serie A Ufficio 1 Anno 2007 con ordine al Cancelliere di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza, passata in giudicato, all'Ufficio di Stato Civile dei Comuni di competenza;
3) disporre l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa famigliare che verrà assegnata alla stessa, con tutto quanto attualmente l'arreda e correda;
4) il padre, che ha già lasciato la casa coniugale, trasferirà quanto prima la propria residenza e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
5) il padre, previo accordo con la madre, avrà diritto di asportare gli ultimi beni personali presenti nella casa coniugale, ivi compresi vestiario, libri universitari, libri di narrativa, fumetti e altri oggetti di sua esclusiva proprietà e non facenti parte dell'arredo;
6) i coniugi concorreranno al pagamento del mutuo ancora in essere e delle spese condominiali in relazione alla casa in comproprietà sita in Castione della Presolana (BG), Via S. Rocco 22, nella misura del 50% ciascuno;
7) i genitori, nel rispetto dell'affido condiviso, quando la minore sarà a loro affidata nei rispettivi periodi di competenza, si impegnano a comunicare reciprocamente per le esigenze della minore. In particolare, la madre collocataria si impegna a fare in modo che mantenga i rapporti e i Per_1 contatti con il padre;
8) la casa sita in Castione della Presolana (BG), Via S. Rocco 22, sarà utilizzata dai ricorrenti per metà mese ciascuno ad anni alternati come da calendari di seguito. L'alternanza serve a permettere l'uso del bene comune equamente nei periodi più richiesti. Ogni anno verrà invertito il turno.
Settimane 2025,2027,2029 ecc.
Da 1 a 15 gennaio da 16 a 31 gennaio Parte_2 Parte_1
Da 1 a 14 febbraio da 15 a 28 o 29 febbraio Parte_2 Parte_1
Da 1 a 16 marzo da 17 a 31 marzo Parte_2 Parte_1
Da 1 a 15 aprile da 16 a 30 aprile Parte_2 Parte_1
Da 1 a 15 maggio da 16 a 31 maggio Parte_2 Parte_1
Da 1 a 15 giugno da 16 a 30 giugno Parte_2 Parte_1
Da 1 a 16 luglio da 17 a 31 luglio Parte_2 Parte_1
Da 1 a 15 agosto da 16 a 31 agosto Parte_2 Parte_1
Da 1 a 15 settembre da 16 a 30 settembre Parte_2 Parte_1
Da 1 a 16 ottobre da 17 a 31 ottobre Parte_2 Parte_1
Da 1 a 15 novembre da 16 a 30 novembre Parte_2 Parte_1
Da 1 a 16 dicembre da 17 a 31 dicembre Parte_2 Parte_1
Settimane 2026,2028,2030 ecc.
Da 1 a 15 gennaio da 16 a 31 gennaio Parte_1 Parte_2
Da 1 a 14 febbraio da 15 a 28 o 29 febbraio Parte_1 Parte_2
Da 1 a 16 marzo da 17 a 31 marzo Parte_1 Parte_2 Da 1 a 15 aprile da 16 a 30 aprile Parte_1 Parte_2
Da 1 a 15 maggio da 16 a 31 maggio Parte_1 Parte_2
Da 1 a 15 giugno da 16 a 30 giugno Parte_1 Parte_2
Da 1 a 16 luglio da 16 a 31 luglio Parte_1 Parte_2
Da 1 a 15 agosto da 16 a 31 agosto Parte_1 Parte_2
Da 1 a 15 settembre da 16 a 30 settembre Parte_1 Parte_2
Da 1 a 16 ottobre da 17 a 31 ottobre Parte_1 Parte_2
Da 1 a 15 novembre da 16 a 30 novembre Parte_1 Parte_2
Da 1 a 16 dicembre da 17 a 31 dicembre Parte_1 Parte_2
- ogni comproprietario al termine dei 15 giorni di spettanza, deve pulire la casa;
- possibilità di commutare i periodi in base ad accordi;
- le vacanze saranno alternate come da calendario, salvo accordi;
9) il padre concorrerà al mantenimento della figlia corrispondendo in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre il 50 % delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano. Con particolare riferimento alla retta scolastica e alle gite il padre, a cui spetterà il pagamento del 50%, potrà procedere al versamento diretto all'Istituto scolastico o procedere alla corresponsione diretta alla madre previo coordinamento con la stessa.
10) la madre percepirà l'assegno unico nella misura del 100%;
11) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
- nei week-end a fine settimana alternati lunedì mattina in modo da accompagnare la figlia a scuola.
Previo accordo di Controparte_1
- nel corso della settimana il padre potrà vedere la figlia ogni volta che lo desidera e previo accordo di Controparte_1
- le vacanze di Natale verranno suddivise ad anni alterni dalla chiusura della scuola sino al 30.12. con un genitore e dal 31.12. sino alla ripresa scolastica con l'altro, previo accordo di;
Per_1
- le vacanze pasquali verranno gestite ad anni alterni tra i due genitori e previo accordo di
[...]
CP_1
- nel periodo di agosto la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da comunicarsi entro il 30 maggio di ciascun anno e previo accordo di
[...]
CP_1
In ogni caso, il padre potrà concordare diverse modalità di frequentazione della figlia con la madre tenuto conto in ogni caso delle volontà, necessità e bisogni di che compirà 15 anni il 9 maggio Per_1
2025 e a breve avrà 16 anni con i conseguenti diritti legali di scelta e autonomia.
Le Parti si autorizzano reciprocamente al compimento di tutte le pratiche relative al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità, di espatrio e/o passaporto;
12) le parti dichiarano e danno atto di non avere altri rapporti patrimoniali pregressi da definire e che non hanno più nulla a pretendere economicamente l'una nei confronti dell'altra, con conseguente impegno a non promuovere azioni legali fondate su pretese economiche pregresse avendo già definito ogni precedente situazione patrimoniale tra le stesse. Fatta eccezione per la fideiussione concessa da a favore di il cui debito verso l'ente erogante attualmente Parte_2 Parte_1 ammonta a € 41.018,35. Per la fideiussione conserva diritto di regresso, come per Parte_2 legge.
Ciò nonostante, si impegna ad estinguerla entro 36 mesi, dalla sottoscrizione del Parte_1 presente accordo nel suo interesse economico e a tutela dell'interesse di che Parte_2 desidera essere liberato dalla garanzia prestata. Qualora si verificasse l'improbabile caso che questo non fosse possibile per forza maggiore, insolvibilità o impossibilità di ottenere un prestito, il finanziamento continuerà ad essere corrisposto dalla moglie;
13) le parti rinunciano altresì a sporgere denunzie/querele e, ove le stesse fossero state già presentate, a rimetterle immediatamente;
14) le parti dichiarano che, percependo entrambi un reddito tale da consentire loro di provvedere alle proprie necessità economiche, non hanno motivo di reclamare l'un l'altro diritto alimentare alcuno rinunciando, pertanto, ad ogni e qualsiasi ipotetico diritto e pretesa;
15) le condizioni di cui al presente ricorso avranno effetto dal momento della sottoscrizione dello stesso;
16) le spese legali rimarranno interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Rodano (MI), in data 10/06/2007;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rodano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG