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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/10/2024, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 27.09.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.1429 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa
DA
, nato il giorno 6.4.1954 in CASTELLAMMARE di Parte_1
STABIA ed ivi residente, C.F.: , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in SANT'ANTONIO ABATE alla via C. RUSTILLO n.14, presso lo studio dell'avv. Anna AMATO che lo rappresenta e difende per mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: indebito.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti instavano per la declaratoria di cessata materia del contendere.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso iscritto al R.G. in data 7 marzo 2024 il sig. Parte_1
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA
[...] esponendo che l gli aveva notificato, il 20 gennaio 2024, sollecito di CP_1 pagamento inerente un asserito indebito, concernente l'anno 1995, per l'importo di euro 642,44, riferito ad indennità di disoccupazione agricola e a trattamenti di famiglia, la cui posta “restitutoria”, di cui pure si contestava l'esistenza, doveva comunque ritenersi ormai prescritta.
1 Chiedeva, quindi, emettersi sentenza di accertamento della irripetibilità delle somme richieste in restituzione dall'ente previdenziale.
Si costituiva in giudizio l' che instava per la declaratoria in CP_1 cessata materia del contendere per avere l'ente abbandonato la pretesa restitutoria, annullando il provvedimento di indebito.
Con le note sostitutive del 26/09/2024, il procuratore del ricorrente implicitamente aderiva alla prospettazione di controparte e sollecitava la condanna alle spese di lite.
Il Giudice, pertanto, assegnava la causa a sentenza.
Preso atto che l ha abbandonato la pretesa creditoria, come CP_1 da produzione documentale, va dichiarata la cessata materia del contendere. Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono accedere al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, per avere l'Istituto tardivamente riconosciuto che la posta creditoria era prescritta. Il provvedimento in autotutela, infatti, risale al 9 settembre 2024 a fronte della iscrizione a ruolo della presente controversia intervenuta il 7 marzo 2024, con prima udienza -figurata- di trattazione tenutasi il 27 settembre 2024. Con il che ben può dirsi che l' ha comunque dato causa alla vertenza CP_1 assumendo le sue determinazioni in epoca successiva alla formalizzazione della presente iniziativa giudiziale.
Da altra ottica, tuttavia, deve prendersi atto:
-- della mancanza di qualsiasi attività istruttoria svolta dalle parti, ed in particolare dalla parte attrice che ha limitato il suo impegno post-ricorso alla presa d'atto dell'altrui riconoscimento della fondatezza della tesi prescrizionale;
-- della rapida definizione del contenzioso giudiziale, resa possibile dalla subitanea esternazione dell'annullamento;
-- dell'ammontare della posta azionata in restituzione. Consegue che la liquidazione delle spese va contenuta come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l'ente previdenziale alle spese di lite in favore del ricorrente,
e per esso del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano, con
2 attribuzione, in euro 425,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per
Legge.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
3
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 27.09.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.1429 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa
DA
, nato il giorno 6.4.1954 in CASTELLAMMARE di Parte_1
STABIA ed ivi residente, C.F.: , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in SANT'ANTONIO ABATE alla via C. RUSTILLO n.14, presso lo studio dell'avv. Anna AMATO che lo rappresenta e difende per mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: indebito.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti instavano per la declaratoria di cessata materia del contendere.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso iscritto al R.G. in data 7 marzo 2024 il sig. Parte_1
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA
[...] esponendo che l gli aveva notificato, il 20 gennaio 2024, sollecito di CP_1 pagamento inerente un asserito indebito, concernente l'anno 1995, per l'importo di euro 642,44, riferito ad indennità di disoccupazione agricola e a trattamenti di famiglia, la cui posta “restitutoria”, di cui pure si contestava l'esistenza, doveva comunque ritenersi ormai prescritta.
1 Chiedeva, quindi, emettersi sentenza di accertamento della irripetibilità delle somme richieste in restituzione dall'ente previdenziale.
Si costituiva in giudizio l' che instava per la declaratoria in CP_1 cessata materia del contendere per avere l'ente abbandonato la pretesa restitutoria, annullando il provvedimento di indebito.
Con le note sostitutive del 26/09/2024, il procuratore del ricorrente implicitamente aderiva alla prospettazione di controparte e sollecitava la condanna alle spese di lite.
Il Giudice, pertanto, assegnava la causa a sentenza.
Preso atto che l ha abbandonato la pretesa creditoria, come CP_1 da produzione documentale, va dichiarata la cessata materia del contendere. Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono accedere al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, per avere l'Istituto tardivamente riconosciuto che la posta creditoria era prescritta. Il provvedimento in autotutela, infatti, risale al 9 settembre 2024 a fronte della iscrizione a ruolo della presente controversia intervenuta il 7 marzo 2024, con prima udienza -figurata- di trattazione tenutasi il 27 settembre 2024. Con il che ben può dirsi che l' ha comunque dato causa alla vertenza CP_1 assumendo le sue determinazioni in epoca successiva alla formalizzazione della presente iniziativa giudiziale.
Da altra ottica, tuttavia, deve prendersi atto:
-- della mancanza di qualsiasi attività istruttoria svolta dalle parti, ed in particolare dalla parte attrice che ha limitato il suo impegno post-ricorso alla presa d'atto dell'altrui riconoscimento della fondatezza della tesi prescrizionale;
-- della rapida definizione del contenzioso giudiziale, resa possibile dalla subitanea esternazione dell'annullamento;
-- dell'ammontare della posta azionata in restituzione. Consegue che la liquidazione delle spese va contenuta come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l'ente previdenziale alle spese di lite in favore del ricorrente,
e per esso del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano, con
2 attribuzione, in euro 425,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per
Legge.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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