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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/10/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 52 del RGAC dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. e (cf ) rappresentati Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
e difesi – giusta procura in atti – dall'avv.to Maurizio Giacobbe (cf , domicilio digitale C.F._3 indicato: Email_1
- parte attrice -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. Controparte_1 P.IVA_1
- parte convenuta contumace -
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.: rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Sergio Giangreco (CF: ) PEC: C.F._4 Email_2
-Terzo interveniente -
Oggetto: usura bancaria ed interessi anatocistici
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.05.25 il procuratore di parte convenuta precisava le proprie conclusioni innanzi al mutato giudice istruttore, che assegnava la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato e anno chiesto di Parte_1 Parte_2 accertare l'esistenza di usura bancaria ed interessi anatocistici in merito al contratto di mutuo stipulato in data
23.02.2006 con la (poi acquisita da ) con atto rep 129140 racc. 19988 Controparte_3 Controparte_1 per notar di Catanzaro e, per l'effetto, condannare l'Istituto di credito al pagamento, a titolo Persona_1 di restituzione, dell'importo di € 23.042,41 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo oltre spese e competenze di lite.
Non ha provveduto a costituirsi la convenuta . Controparte_1
E' intervenuta la , affermando di essere cessionaria del rapporto dedotto in giudizio. Ha chiesto CP_2 di dichiarare preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato ed estromettere dal giudizio
[...]
In via preliminare ha rilevato l'improcedibilità dell'azione per violazione dell'art. 5 del D.L. 21 CP_1 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; ha eccepito la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.; l'intervenuta prescrizione del diritto del mutuatario di richiedere la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi per il periodo che va dalla stipula del contratto sino al 5/1/2017. In via subordinata ha eccepito l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art.2946 c.c. del diritto del mutuatario di richiedere la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi per il periodo che va dalla stipula del contratto sino al 5 gennaio 2012. Nel merito ha chiesto di rigettare integralmente la domanda attrice perché inammissibile, infondata e non provata.
2. La causa di carattere documentale, dopo numerosi rinvii dettati dal carico di ruolo è stata rinviata all'udienza cartolare del 19.5.2025, in cui la sola parte convenuta ha precisato le conclusioni e, quindi, è stata trattenuta in decisione.
3. Rilevata la cessione del credito – avvenuta in data 19.2.2021 da Intesta San Paolo alla società CP_2
[...
e cioè prima della notifica dell'atto di citazione notificato il 5.1.2022 – va dichiarata la carenza di titolarità passiva del convenuto , che peraltro non ha provveduto a costituirsi. Controparte_1
4. Va, poi, rigettata l'eccezione preliminare del terzo attinente alla mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, in quanto parte attrice ha provveduto ad allegare il verbale di mediazione negativo del 24.7.2019.
5. Infine va precisato che, mentre nelle conclusioni parte attrice lamenta l'applicazione degli interessi anatocistici, in realtà nel corpo dell'atto si limita a lamentare solo l'usura originaria del contratto (vedi oltre).
6. Ciò detto la domanda appare insanabilmente generica e pertanto va rigettata.
6.1 Va, infatti, rammentato che chi pone contestazioni, quali quella dell'applicazione di interessi ultralegali, ha l'onere di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto la presunta illegittimità, pena il rischio di “…. rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità” “la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa” (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).
Parte attrice, in realtà, si è limitata solo a richiamare la perizia econometrica redatta dal perito di parte (dott.
) ed a riportarne un breve estratto delle conclusioni, secondo cui: “… si può affermare che il Persona_2 contratto in oggetto appare palesemente viziato dalla c.d. usura originaria cioè all'atto stesso della stipula del contratto è stata prevista l'applicazione degli interessi usurari…” (vedi pag. 2 atto di citazione).
Pertanto non ha evidenziato né i parametri di riferimento né i periodi nè ha spiegato i calcoli alla base dell'entità contestata.
Ove siano sollevati rilievi relativi ai tassi ed agli interessi applicati, il deducente, al contrario, deve precisare ed indicare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
In particolare, a titolo esemplificativo, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura;
infine, occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Sul punto si richiama l'orientamento pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo il quale: “Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo” (cfr., ex multiis, Cass. civ, sez. I, 16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un., 22.5.2012, n. 8077).
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Come già ritenuto in altre occasioni, tale assoluta genericità non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale “inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (cfr. Cassazione civile, sez. III,
30/06/2015, n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi della propria pretesa).
Si condivide, inoltre, l'orientamento secondo cui le carenze dal punto di vista delle allegazioni dell'atto introduttivo di un giudizio non possono essere colmate attraverso l'esame diretto della documentazione allegata (ed in particolare alla perizia di parte), in quanto “il profilo assertivo e quello probatorio devono essere comunque tenuti distinti. Del resto, anche a voler ammettere la possibilità di esaminare le risultanze dell'elaborato peritale prodotto in atti, le carenze dell'esposizione dei fatti oggetto della domanda non potrebbero comunque dirsi colmate, atteso che i dati esposti non risultano in alcun modo valutabili e verificabili, in assenza di indicazione dei criteri di calcolo e liquidazione” (Tribunale di Roma ordinanza del 12 giugno 2016). Nello stesso senso è stato affermato che: “è nulla in forma insanabile la domanda di ripetizione di indebito che non indichi le singole rimesse di cui chiede la restituzione nell'atto introduttivo della lite e tale mancanza non può essere sopperita dal deposito della perizia di parte cui la domanda di indebito rinvia atteso che l'omessa esposizione dei fatti di causa pregiudica il potere di cognizione del Giudice e il diritto di difesa del convenuto” (Tribunale di Napoli Nord, n. 107 del 16.01.2017).
Seguendo tale indirizzo è stato condivisibilmente affermato che: “Per di più, tali perizie contabili costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, e come tali non possono costituire un elemento di prova sul quale fondare la decisione (così Cassazione civile, sez. I,
06/08/2015, n. 16552 e Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902; Tribunale Roma, sentenza n. 7449 del 13 aprile
2016)” (Tribunale Roma, sentenza 13534 del 12.08.2021).
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento (€ 5.200,01/26.000,00), avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo i valori minimi stante la scarsa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Rigetta la domanda di parte attrice.
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate per le ragioni CP_2 di cui in parte motiva in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso forfettario delle spese IVA e cpa.
Catanzaro, li 15.10.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 52 del RGAC dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. e (cf ) rappresentati Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
e difesi – giusta procura in atti – dall'avv.to Maurizio Giacobbe (cf , domicilio digitale C.F._3 indicato: Email_1
- parte attrice -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. Controparte_1 P.IVA_1
- parte convenuta contumace -
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.: rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Sergio Giangreco (CF: ) PEC: C.F._4 Email_2
-Terzo interveniente -
Oggetto: usura bancaria ed interessi anatocistici
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.05.25 il procuratore di parte convenuta precisava le proprie conclusioni innanzi al mutato giudice istruttore, che assegnava la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato e anno chiesto di Parte_1 Parte_2 accertare l'esistenza di usura bancaria ed interessi anatocistici in merito al contratto di mutuo stipulato in data
23.02.2006 con la (poi acquisita da ) con atto rep 129140 racc. 19988 Controparte_3 Controparte_1 per notar di Catanzaro e, per l'effetto, condannare l'Istituto di credito al pagamento, a titolo Persona_1 di restituzione, dell'importo di € 23.042,41 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo oltre spese e competenze di lite.
Non ha provveduto a costituirsi la convenuta . Controparte_1
E' intervenuta la , affermando di essere cessionaria del rapporto dedotto in giudizio. Ha chiesto CP_2 di dichiarare preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato ed estromettere dal giudizio
[...]
In via preliminare ha rilevato l'improcedibilità dell'azione per violazione dell'art. 5 del D.L. 21 CP_1 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; ha eccepito la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.; l'intervenuta prescrizione del diritto del mutuatario di richiedere la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi per il periodo che va dalla stipula del contratto sino al 5/1/2017. In via subordinata ha eccepito l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art.2946 c.c. del diritto del mutuatario di richiedere la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi per il periodo che va dalla stipula del contratto sino al 5 gennaio 2012. Nel merito ha chiesto di rigettare integralmente la domanda attrice perché inammissibile, infondata e non provata.
2. La causa di carattere documentale, dopo numerosi rinvii dettati dal carico di ruolo è stata rinviata all'udienza cartolare del 19.5.2025, in cui la sola parte convenuta ha precisato le conclusioni e, quindi, è stata trattenuta in decisione.
3. Rilevata la cessione del credito – avvenuta in data 19.2.2021 da Intesta San Paolo alla società CP_2
[...
e cioè prima della notifica dell'atto di citazione notificato il 5.1.2022 – va dichiarata la carenza di titolarità passiva del convenuto , che peraltro non ha provveduto a costituirsi. Controparte_1
4. Va, poi, rigettata l'eccezione preliminare del terzo attinente alla mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, in quanto parte attrice ha provveduto ad allegare il verbale di mediazione negativo del 24.7.2019.
5. Infine va precisato che, mentre nelle conclusioni parte attrice lamenta l'applicazione degli interessi anatocistici, in realtà nel corpo dell'atto si limita a lamentare solo l'usura originaria del contratto (vedi oltre).
6. Ciò detto la domanda appare insanabilmente generica e pertanto va rigettata.
6.1 Va, infatti, rammentato che chi pone contestazioni, quali quella dell'applicazione di interessi ultralegali, ha l'onere di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto la presunta illegittimità, pena il rischio di “…. rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità” “la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa” (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).
Parte attrice, in realtà, si è limitata solo a richiamare la perizia econometrica redatta dal perito di parte (dott.
) ed a riportarne un breve estratto delle conclusioni, secondo cui: “… si può affermare che il Persona_2 contratto in oggetto appare palesemente viziato dalla c.d. usura originaria cioè all'atto stesso della stipula del contratto è stata prevista l'applicazione degli interessi usurari…” (vedi pag. 2 atto di citazione).
Pertanto non ha evidenziato né i parametri di riferimento né i periodi nè ha spiegato i calcoli alla base dell'entità contestata.
Ove siano sollevati rilievi relativi ai tassi ed agli interessi applicati, il deducente, al contrario, deve precisare ed indicare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
In particolare, a titolo esemplificativo, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura;
infine, occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Sul punto si richiama l'orientamento pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo il quale: “Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo” (cfr., ex multiis, Cass. civ, sez. I, 16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un., 22.5.2012, n. 8077).
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Come già ritenuto in altre occasioni, tale assoluta genericità non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale “inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (cfr. Cassazione civile, sez. III,
30/06/2015, n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi della propria pretesa).
Si condivide, inoltre, l'orientamento secondo cui le carenze dal punto di vista delle allegazioni dell'atto introduttivo di un giudizio non possono essere colmate attraverso l'esame diretto della documentazione allegata (ed in particolare alla perizia di parte), in quanto “il profilo assertivo e quello probatorio devono essere comunque tenuti distinti. Del resto, anche a voler ammettere la possibilità di esaminare le risultanze dell'elaborato peritale prodotto in atti, le carenze dell'esposizione dei fatti oggetto della domanda non potrebbero comunque dirsi colmate, atteso che i dati esposti non risultano in alcun modo valutabili e verificabili, in assenza di indicazione dei criteri di calcolo e liquidazione” (Tribunale di Roma ordinanza del 12 giugno 2016). Nello stesso senso è stato affermato che: “è nulla in forma insanabile la domanda di ripetizione di indebito che non indichi le singole rimesse di cui chiede la restituzione nell'atto introduttivo della lite e tale mancanza non può essere sopperita dal deposito della perizia di parte cui la domanda di indebito rinvia atteso che l'omessa esposizione dei fatti di causa pregiudica il potere di cognizione del Giudice e il diritto di difesa del convenuto” (Tribunale di Napoli Nord, n. 107 del 16.01.2017).
Seguendo tale indirizzo è stato condivisibilmente affermato che: “Per di più, tali perizie contabili costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, e come tali non possono costituire un elemento di prova sul quale fondare la decisione (così Cassazione civile, sez. I,
06/08/2015, n. 16552 e Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902; Tribunale Roma, sentenza n. 7449 del 13 aprile
2016)” (Tribunale Roma, sentenza 13534 del 12.08.2021).
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento (€ 5.200,01/26.000,00), avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo i valori minimi stante la scarsa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Rigetta la domanda di parte attrice.
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate per le ragioni CP_2 di cui in parte motiva in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso forfettario delle spese IVA e cpa.
Catanzaro, li 15.10.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo