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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1600/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
LI MM, AT
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3945/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16744/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3061M00492-2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 209/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, impugna, nei confronti di Resistente_1 S.r.l., la sentenza n. 16744/09/2024, depositata il 25/11/2024, della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli –
Sezione 9, in causa tra le parti avverso l'avviso di accertamento TF3061M00492/2024 per IVA anno d'imposta
2018.
Nel ricorso introduttivo del giudizio, la società Resistente_1 S.r.l. aveva impugnato l'avviso di accertamento deducendo i seguenti motivi:
1. la violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di tributo armonizzato;
2. il difetto di motivazione dell'atto e la mancata allegazione degli atti richiamati;
3. la violazione dell'art. 55 D.P.R. 633/1972;
4. il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza impugnata, accoglieva il ricorso, annullando l'avviso di accertamento e condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Avverso tale decisione propone appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo: - l'inesistenza, all'epoca dei fatti, di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo;
- l'assenza di una concreta prova di resistenza;
- la correttezza della motivazione per relationem dell'avviso; - l'insussistenza della buona fede della società.
Si costituiva la società Resistente_1 S.r.l., chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, l'appello è infondato.
È pacifico che l'atto impugnato concerna l'IVA, tributo armonizzato, e che sia stato emesso senza previo contraddittorio con la contribuente.
La sentenza di primo grado ha annullato l'avviso di accertamento valorizzando il principio del contraddittorio endoprocedimentale, ritenendo altresì integrata la prova di resistenza.
Tale impostazione è conforme ai principi del diritto unionale, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione
(Cass., SS.UU., n. 24823/2015) e al nuovo art.
6-bis della legge n. 212/2000.
Nel caso di specie, la società ha indicato puntualmente le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere in sede procedimentale.
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha annullato l'avviso di accertamento.
Quest'ultimo è peraltro infondato anche in punto di merito. La ricorrente infatti, nell'emettere fatture in sospensione d'imposta, ha rispettato quanto previsto dalla legge, effettuando le cessioni senza Iva solo dopo aver ricevuto, da parte dell'esportatore abituale, la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate e dopo essere stata autorizzata ad effettuare la fornitura senza IVA.
In sostanza la società ricorrente ha utilizzato la normale diligenza sostanziale richiesta dalla giurisprudenza unionale in materia, fondandosi su elementi obiettivi. La cessazione delle attività da parte di alcune di esse, avvenute solo dopo le forniture di cui è causa, appare non valorizzabile ai fini della decisione.
La condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 4000 .
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
LI MM, AT
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3945/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16744/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3061M00492-2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 209/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, impugna, nei confronti di Resistente_1 S.r.l., la sentenza n. 16744/09/2024, depositata il 25/11/2024, della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli –
Sezione 9, in causa tra le parti avverso l'avviso di accertamento TF3061M00492/2024 per IVA anno d'imposta
2018.
Nel ricorso introduttivo del giudizio, la società Resistente_1 S.r.l. aveva impugnato l'avviso di accertamento deducendo i seguenti motivi:
1. la violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di tributo armonizzato;
2. il difetto di motivazione dell'atto e la mancata allegazione degli atti richiamati;
3. la violazione dell'art. 55 D.P.R. 633/1972;
4. il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza impugnata, accoglieva il ricorso, annullando l'avviso di accertamento e condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Avverso tale decisione propone appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo: - l'inesistenza, all'epoca dei fatti, di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo;
- l'assenza di una concreta prova di resistenza;
- la correttezza della motivazione per relationem dell'avviso; - l'insussistenza della buona fede della società.
Si costituiva la società Resistente_1 S.r.l., chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, l'appello è infondato.
È pacifico che l'atto impugnato concerna l'IVA, tributo armonizzato, e che sia stato emesso senza previo contraddittorio con la contribuente.
La sentenza di primo grado ha annullato l'avviso di accertamento valorizzando il principio del contraddittorio endoprocedimentale, ritenendo altresì integrata la prova di resistenza.
Tale impostazione è conforme ai principi del diritto unionale, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione
(Cass., SS.UU., n. 24823/2015) e al nuovo art.
6-bis della legge n. 212/2000.
Nel caso di specie, la società ha indicato puntualmente le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere in sede procedimentale.
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha annullato l'avviso di accertamento.
Quest'ultimo è peraltro infondato anche in punto di merito. La ricorrente infatti, nell'emettere fatture in sospensione d'imposta, ha rispettato quanto previsto dalla legge, effettuando le cessioni senza Iva solo dopo aver ricevuto, da parte dell'esportatore abituale, la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate e dopo essere stata autorizzata ad effettuare la fornitura senza IVA.
In sostanza la società ricorrente ha utilizzato la normale diligenza sostanziale richiesta dalla giurisprudenza unionale in materia, fondandosi su elementi obiettivi. La cessazione delle attività da parte di alcune di esse, avvenute solo dopo le forniture di cui è causa, appare non valorizzabile ai fini della decisione.
La condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 4000 .