Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1600
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione obbligo contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia stato emesso senza previo contraddittorio con la contribuente. La sentenza di primo grado ha annullato l'avviso valorizzando il principio del contraddittorio endoprocedimentale, ritenendo altresì integrata la prova di resistenza. Tale impostazione è conforme ai principi del diritto unionale, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e al nuovo art. 6-bis della legge n. 212/2000. La società ha indicato puntualmente le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere in sede procedimentale. Pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha annullato l'avviso di accertamento.

  • Altro
    Difetto di motivazione e mancata allegazione atti

    La Corte ritiene assorbita tale questione dalla violazione del contraddittorio.

  • Altro
    Violazione art. 55 D.P.R. 633/1972

    La Corte ritiene assorbita tale questione dalla violazione del contraddittorio.

  • Altro
    Mancato assolvimento onere della prova da parte dell'Ufficio

    La Corte ritiene assorbita tale questione dalla violazione del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1600
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1600
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo