Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00477/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03802/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3802 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AD Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Morra e Niccolo' Terracini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Macerata Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
▪ del provvedimento prot. n. 4951 del 20 maggio 2024, adottato dal Comune di Macerata Campania, avente ad oggetto il diniego finale
sull’istanza di autorizzazione ex artt. 44 e 49 del d.lgs. 259/2003 per l’installazione di una Stazione Radio Base (di seguito, SRB), codice impianto CE81047_001 Via Borsellino;
▪ del provvedimento prot. n. 4164 del 24 aprile 2024, adottato dal Comune di Macerata Campania, avente ad oggetto la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990;
▪ di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, inerente, collegato o conseguente, anche non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
nonché, in parte qua,
▪ degli artt. 4 e 9 del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 22 dicembre 2006;
▪ del piano dei siti pubblici per l’allocazione di SRB, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 ottobre 2021,
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da AD Italia S.p.A. in data 10 agosto 2023, relativa all''installazione di una SRB per rete di telefonia mobile presso il Comune di Macerata Campania, codice impianto CE81047_001 Via Borsellino, e del conseguente diritto di AD Italia S.p.A. all''installazione ed esercizio del medesimo impianto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da AD Italia S.p.A. il 10/12/2024 e depositati in giudizio il 19/12/2024:
quanto al ricorso principale
▪ del provvedimento prot. n. 4951 del 20 maggio 2024, adottato dal Comune di Macerata Campania, avente ad oggetto il diniego finale sull’istanza di autorizzazione ex artt. 44 e 49 del d.lgs. 259/2003 per l’installazione di una Stazione Radio Base (di seguito, SRB), codice impianto CE81047_001 Via Borsellino;
▪ del provvedimento prot. n. 4164 del 24 aprile 2024, adottato dal Comune di Macerata Campania, avente ad oggetto la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990;
▪ di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, inerente, collegato o conseguente, anche non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
nonché, in parte qua ,
▪ degli artt. 4 e 9 del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 22 dicembre 2006;
▪ del piano dei siti pubblici per l’allocazione di SRB, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 ottobre 2021;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da AD Italia S.p.A. in data 10 agosto 2023, relativa all''installazione di una SRB per rete di telefonia mobile presso il Comune di Macerata Campania, codice impianto CE81047_001 Via Borsellino, e del conseguente diritto di AD Italia S.p.A. all''installazione ed esercizio del medesimo impianto.
quanto ai predetti motivi aggiunti
▪ del provvedimento prot. n. 10523 del 15 novembre 2024, adottato dal Comune di Macerata Campania, avente ad oggetto il riesame ex art. 21 nonies L. 241/1990 relativo all’installazione della SRB codice impianto CE81047_001 Via Borsellino;
▪ del provvedimento prot. n. 8053 del 6 settembre 2024 di avvio del procedimento di riesame ex art. 21 nonies L. 241/1990;
nonché, in parte qua ,
▪ degli artt. 4 e 9 del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 22 dicembre 2006;
▪ del piano dei siti pubblici per l’allocazione di SRB, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 ottobre 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Macerata Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 la dott.ssa NA AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente, con ricorso notificato il notificato il 17/07/2024 e depositato in giudizio il 02/08/2024 impugna il provvedimento prot. n. 4951 del 20 maggio 2024, adottato dal Comune di Macerata Campania, avente ad oggetto il diniego finale sull’istanza di autorizzazione ex artt. 44 e 49 del d.lgs. 259/2003 per l’installazione di una Stazione Radio Base (di seguito, S.R.B.), codice impianto CE81047_001 Via Borsellino; il provvedimento prot. n. 4164 del 24 aprile 2024, adottato dal Comune di Macerata Campania, avente ad oggetto la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990; ogni altro atto o provvedimento, presupposto, inerente, collegato o conseguente; nonché, in parte qua , gli artt. 4 e 9 del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 22 dicembre 2006; il piano dei siti pubblici per l’allocazione di S.R.B., approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 ottobre 2021. Chiede, altresì, l’accertamento e la declaratoria del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da AD Italia S.p.A. in data 10 agosto 2023, relativa all'installazione di una S.R.B. per rete di telefonia mobile presso il Comune di Macerata Campania, codice impianto CE81047_001 Via Borsellino, e del conseguente diritto di AD Italia S.p.A. all'installazione ed esercizio del medesimo impianto.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 44 D.LGS. 259/2003.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 L. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 NONIES L. 241/1990.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, L. 241/1990. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. MOTIVAZIONE MANIFESTAMENTE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO DI POTERE.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 8, L. 36/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 43 e 51 D.LGS. 259/2023.
Il 28/08/2024, si è costituito in giudizio il Comune di Macerata Campania, depositando all’uopo un atto di costituzione, per resistere al ricorso ex adverso proposto, chiedendo di respingere il ricorso in epigrafe in quanto irricevibile, inammissibile o comunque infondato.
Il 09/09/2024, il Comune di Macerata Campania ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo, in quanto “ l'Amministrazione, odierna resistente, ha deciso di avviare tempestivamente un procedimento di riesame ex art. 21 nonies l. 241/90 della domanda di autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. 259/2003 per il sito di Via Borsellino 14 codice impianto CE81047_001 Via Borsellino e del provvedimento di diniego finale prot. n. 4951 del 20 maggio 2024 ”, ovvero “ la inammissibilità del ricorso per mancata notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio ad una delle Amministrazioni interessate dalla procedura autorizzatoria ovvero all’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania (in seguito ARPA) ”, e, comunque, l’infondatezza dello stesso, chiedendo di respingere il ricorso in epigrafe in quanto irricevibile, inammissibile o comunque infondato.
Nella Camera di Consiglio del 12/09/2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, all'esito della discussione, su richiesta di parte ricorrente, la causa è cancellata dal ruolo della Camera di Consiglio.
Con motivi aggiunti notificati il 10/12/2024 e depositati in giudizio il 19/12/2024, la Società ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 10523 del 15 novembre 2024, adottato dal Comune di Macerata Campania, avente ad oggetto il riesame ex art. 21 nonies L. 241/1990 relativo all’installazione della S.R.B. codice impianto CE81047_001 Via Borsellino; il provvedimento prot. n. 8053 del 6 settembre 2024 di avvio del procedimento di riesame ex art. 21 nonies L. 241/1990; nonché, in parte qua , gli artt. 4 e 9 del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 22 dicembre 2006; e il piano dei siti pubblici per l’allocazione di S.R.B., approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 ottobre 2021.
A sostegno dei predetti motivi aggiunti, deduce le seguenti censure:
A) Per vizi propri.
1) INAMMISSIBILITÀ DELLA CONVALIDA.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 44 D.LGS. 259/2003. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 NONIES L. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, L. 241/1990 E DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, CONTRADDITTORIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 9 DELIBERA C.C. N. 49/2006.
ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 8, L. 36/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 43 e 51 D.LGS. 259/2023.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 NONIES L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, CONTRADDITTORIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/1990.
B) In via derivata, per le medesime ragioni già esposte con il ricorso principale.
Il 04/01/2025, il Comune di Macerata Campania ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo di respingere il ricorso principale e quello per motivi aggiunti in quanto irricevibili, inammissibili o comunque infondati.
Ad esito della Camera di Consiglio del 09/01/2025, per la trattazione dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente con i predetti motivi aggiunti, questa Sezione, con ordinanza n. 51 del 10/01/2025, ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 ottobre 2025, “ Ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate da parte ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la fissazione dell’udienza di trattazione nel merito del giudizio alla data del 16 ottobre 2025; ”.
Il 15/09/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, per contestare la fondatezza delle ragioni esposte dall’Amministrazione comunale con la propria memoria del 4 gennaio 2025, deducendo altresì ulteriori considerazioni in diritto, chiedendo l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Il 25/09/2025, il Comune di Macerata Campania ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria difensiva della ricorrente, chiedendo di respingere il ricorso principale e quello per motivi aggiunti in quanto irricevibili, inammissibili o comunque infondati.
Nella pubblica udienza del 16/10/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso introduttivo del giudizio è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i motivi aggiunti proposti in corso di causa sono infondati e vanno respinti (in disparte la eccepita inammissibilità).
1. - Osserva, anzitutto, il Tribunale che il ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale la Società ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 4951 del 20 maggio 2024 di diniego finale sull’istanza di autorizzazione ex artt. 44 e 49 del d.lgs. 259/2003 per l’installazione della Stazione Radio Base per cui è causa, è diventato, nelle more del giudizio, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come correttamente eccepito dalla P.A. resistente, non potendo parte ricorrente trarre alcuna concreta utilità da un eventuale annullamento del suddetto provvedimento a seguito della adozione da parte dell’A.C. resistente del provvedimento sopravvenuto prot. n. 10523 del 15 novembre 2024 (avente ad oggetto il riesame ex art. 21 nonies L. 241/1990 del primo provvedimento), sul quale è traslato l’interesse della stessa parte ricorrente, che, infatti, lo ha impugnato con i motivi aggiunti del 10/12/2024.
2. - Con il primo pluriarticolato motivo dei motivi aggiunti del 10/12/2024, la Società ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento prot. n. 10523 del 15 novembre 2024 (recante in oggetto “PROVVEDIMENTO FINALE ALL'ESITO DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME EX ART. 21 NONIES L. 241/90 RELATIVO ALLA PRATICA DI INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE PER RETE DI TELEFONIA MOBILE DI ILIAD ITALIA S.P.A. UBICATA IN VIA BORSELLINO 14 CODICE IMPIANTO CE81047 001 VIA BORSELLINO”) per violazione dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003, in quanto adottato “ il 15 novembre 2024, dunque ben 288 giorni dopo la presentazione dell’istanza avvenuta in data 1 febbraio 2024, nonché 179 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che si intendeva convalidare, avvenuta il 20 maggio 2024” e, quindi, (asseritamente) in violazione delle norme in epigrafe e del termine perentorio posto dalla legge a conclusione del procedimento , nonché “in quanto non sussistono le ragioni di interesse pubblico richieste dalla legge ”, nonché in violazione del “ principio di conservazione degli atti giuridici, di economicità dell’azione amministrativa e di tutela dell’affidamento dei terzi ” e, infine, in “ violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies in epigrafe ”.
Tutte le predette censure sono infondate e inconferenti ove si consideri che il gravato provvedimento sopravvenuto prot. n. 10523 del 15 novembre 2024 (che si sostanzia in un provvedimento di annullamento d’ufficio del provvedimento autorizzatorio asseritamente formatosi per silenzio assenso al decorso dei 60 giorni dalla presentazione dell’istanza avvenuta in data 1 febbraio 2024, in uno alla convalida del primo provvedimento di diniego prot. n. 4951 del 20 maggio 2024) è un provvedimento di riesame ovvero di secondo grado, a cui non si applica il termine “ di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda ” di cui all’art. 44, comma 10, del d.lgs. 259/2003, bensì il termine “ non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ” di cui all’art. 21 nonies , comma 1, della l. n. 241/1990, sicché lo stesso ben può dirsi tempestivamente adottato dall’A.C. resistente.
Sussistono, altresì, le ragioni di interesse pubblico alla base del gravato provvedimento di riesame, come espressamente rappresentate nello stesso e di seguito riportate, che non sono affette dagli allegati vizi di arbitrarietà, contraddittorietà ed irragionevolezza, ma si ritengono adeguate e ragionevoli allorché si considerino, da un lato, i principi generali di certezza, uniformità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché di economicità e conservazione dei valori giuridici, alla base della possibilità per l’Amministrazione di concludere il riesame del proprio operato con una decisione di carattere conservativo, e, dall’altro lato, i principi fissati nel regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 22 dicembre 2006 e la ratio ad essi sottesa, principi tutti, con ogni evidenza, ritenuti dalla P.A. resistente prevalenti rispetto al principio dell’asserito “ legittimo affidamento di AD a poter realizzare l’antenna avendo legittimamente ottenuto l’autorizzazione ” per silentium :
“. Il generale principio di conservazione degli atti giuridici sotteso all'istituto della convalida il quale a sua volta è espressione del principio di economicità dell'azione amministrativa e della tutela dell'affidamento dei terzi nei confronti dell'azione amministrativa medesima;
· L'interesse a garantire l'uniforme e corretta applicazione della normativa comunale in tema di stazioni radio base, connessa all'esigenza di assicurare la diffusione del relativo servizio sull'intero territorio comunale secondo i principi fissati nel regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 22 dicembre 2006;
· garantire la certezza del diritto in ordine alla corretta esplicazione del potere amministrativo, la certezza dei rapporti giuridici tra Amministrazione e privati, e di fugare ogni dubbio circa l'eventuale consolidamento di titoli per mero decorso del tempo significativo per il silenzio assenso pur a fronte di contrasto con le norme regolamentari; ”.
Peraltro, nel caso di specie, l’A.C. resistente non doveva dare conto, nel provvedimento di riesame impugnato con i motivi aggiunti, della valutazione degli interessi dei destinatari del provvedimento, dal momento che, per giurisprudenza costante, non si pongono esigenze di tutela nei confronti del privato che abbia ottenuto un vantaggio sulla base di una non veritiera prospettazione delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole, non potendo l’interessato vantare il proprio legittimo affidamento nella persistenza di un titolo ottenuto attraverso l’induzione in errore dell’amministrazione procedente ( ex multis , T.A.R. Campania, Salerno, Sezione II, 05/01/2021, n. 18), ove si consideri che nel provvedimento di riesame impugnato si dà espressamente atto del fatto che “ In relazione all'elaborato "Analisi di Impatto Elettromagnetico" allegato alla domanda, si rappresenta che gli edifici contraddistinti negli elaborati n. 8.3.1, 8.3.2a, 8.3.2b, 8.3.2c, con i numeri: 3 — 10 - 17 - 18 — 25 presentano coperture costituite da terrazzo (in tutto o in parte) praticabile, a differenza di quanto dichiarato nello stesso elaborato” .
Alla stregua di tutto quanto sopra, non sussiste neppure la dedotta violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, poiché (in tesi di parte ricorrente) “ a fronte dell’esistenza di un’autorizzazione formatasi per silenzio - assenso, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto in ipotesi procedere ad annullarla d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 1. Invece, il Comune ha erroneamente proceduto a convalidare il provvedimento di rigetto, successivo al rilascio dell’autorizzazione silenziosa, ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2 ”. Infatti, il gravato provvedimento prot. n. 10523 del 15 novembre 2024, come sopra detto, si sostanzia, anzitutto, in un provvedimento di annullamento d’ufficio del provvedimento autorizzatorio (asseritamente) formatosi per silenzio assenso, in cui sono rappresentati gli interessi pubblici all’annullamento e indicate le ragioni di illegittimità del silenzio assenso (ossia l’omessa valutazione in via prioritaria dei siti pubblici e l’erronea rappresentazione dello stato dei luoghi) come si ricava dal tenore letterale complessivo e dalla ratio del medesimo, nonchè da singole espressioni contenute nello stesso (tra cui “ alla data di apertura del procedimento di riesame non sono trascorsi 12 mesi dalla presunta formazione del titolo tacito e che quindi non si è consumato il potere dell'Ente di agire in autotutela; ” “ RITENUTE sussistenti le seguenti ragioni di interesse pubblico al riesame ”, ecc.), e come, del resto, ammesso dalla stessa ricorrente laddove ne parla come di una “ pretesa revoca [ rectius annullamento] – benché sotto forma di convalida – dell’autorizzazione ”.
3. - Con il secondo pluriarticolato motivo di gravame dei motivi aggiunti del 10/12/2024, la Società ricorrente lamenta la violazione gli artt. 4 e 9 del regolamento sulle antenne, che, ove interpretate in conformità con la normativa primaria indicata in epigrafe, non pongono un divieto assoluto ad installare S.R.B. nelle aree non specificamente individuate come prioritarie, prevedendo invece reciproci “impegni” ad adottare determinati comportamenti, nel mentre “ nel caso di specie, a fronte di una chiara impossibilità oggettiva di utilizzo dei siti indicati nel Piano, che risulta provata da anni di trattative con l’Amministrazione del tutto inconcludenti (cfr. pag. 4, ricorso; cfr. doc. 5), il Comune non solo è venuto meno al proprio obbligo di valutazione congiunta delle alternative in accordo con l’odierna ricorrente … ma ha altresì fondato il proprio diniego sull’asserita incompatibilità del progetto con l’“l’elenco dei siti preferenziali per l’allocazione di stazioni radio base”. Tuttavia, delle due l’una. O i siti indicati sono preferenziali e dunque il diniego all’autorizzazione non potrebbe essere fondato sulla mera incompatibilità del progetto con i siti scelti dall’Amministrazione in via preferenziale, oppure tali siti sono in realtà obbligatori con conseguente illegittimità del Regolamento per violazione delle norme in epigrafe ”.
Anche le predette censure sono infondate.
Giova ricordare che, nella concreta fattispecie di causa, il gravato provvedimento comunale di riesame dell’autorizzazione chiesta dalla Società ricorrente in data 1 febbraio 2024 (adeguatamente motivato anche per relationem attraverso il rinvio al regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 22 dicembre 2006 e all'elenco di siti preferenziali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 ottobre 2021), si fonda sulla circostanza che « A. il sito prescelto non rientra nell'elenco dei siti pubblici preferenziali per l'allocazione di stazioni radio base approvato con deliberazione c.c. n. 39/2021, per cui la localizzazione dell'intervento richiesto è in contrasto con la norma regolamentare comunale vigente, laddove il combinato disposto degli artt. 4 e 9 del regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 22 dicembre 2006 impone che il gestore valuti prioritariamente per l'insediamento i siti pubblici per l'allocazione di SRB indicati nell'elenco approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 ottobre 2021, salvo comprovate esigenze di servizio ossia salva "l'oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti indicati dal programma di sviluppo della rete" (art. 4); »
In particolare, l’art. 4 (“ Localizzazione degli impianti, prescrizioni ed azioni di tutela ”) del regolamento comunale vigente prevede, al comma 2, che “ Il soggetto gestore del servizio di telefonia mobile a tal fine dovrà impegnarsi: … c) a tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell’area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile ”, e che “ Il Comune a sua volta si impegna: … c) a verificare congiuntamente ai gestori, qualora emerga l’oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti indicati dal programma di sviluppo della rete (per ragioni di carattere tecnico, sanitario, urbanistico-edilizio, etc.) le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete stessa .”, mentre l’art. 9 (“ Piano di settore ”) del suddetto regolamento prevede che “ 1. Il Comune provvederà ad approvare un piano delle aree comunali e delle proprietà immobiliari del Comune, ritenute idonee ad ospitare gli impianti radiotelevisivi e di telefonia cellulare, privilegiando soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione. 2 Tali aree dovranno assumere priorità nella fase di pianificazione degli interventi di cui a precedente art. 4, comma 2. ”, in tal modo limitandosi a prevedere aree di localizzazione preferenziale e non indicando come obbligatoria la collocazione in specifiche aree pre-individuate dallo stesso Comune; il che non comporta, quindi, una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio, non ammessa dalla normativa (art. 8, comma 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36) e dalla giurisprudenza applicabile, essendo, peraltro, espressamente specificato che le restanti aree possono essere utilizzate “ qualora emerga l’oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti indicati dal programma di sviluppo della rete (per ragioni di carattere tecnico, sanitario, urbanistico-edilizio, etc.) ” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 04/06/2024, n. 4992 e T.A.R. Puglia - Lecce, 23/12/2024, n. 806).
Ciò non significa, però, che il diniego all’autorizzazione non possa essere (legittimamente) fondato, come nella specie, sul mero contrasto del progetto con i siti scelti dall’Amministrazione in via preferenziale, ove la Società richiedente, come nella specie, non abbia valutato prioritariamente per l’installazione uno dei c.d. siti comunali preferenziali senza allegare né tantomeno dimostrare l’oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti indicati dal programma di sviluppo della rete.
4. - Le suesposte considerazioni esonerano il Collegio dalla delibazione della censura di cui al terzo motivo di gravame dei motivi aggiunti del 10/12/2024, che involge la (asserita) illegittimità del provvedimento di riesame per violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e per eccesso di potere, “ in quanto pone a fondamento del diniego considerazioni relative alla relazione di “Analisi di impatto Elettromagnetico” (doc. 17), la quale era tuttavia indirizzata ad Arpa Campania per l’ottenimento del relativo parere, il quale veniva rilasciato in data 12 febbraio 2024 ”, ritenendosi cioè “ illegittimo fondare il diniego su considerazioni relative a tale Analisi, in quanto non di competenza dell’Amministrazione comunale ”: ed invero, per consolidata giurisprudenza, in presenza di un atto plurimotivato, come nella specie, è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell'intero ricorso, in considerazione del fatto che, anche in caso di ipotetica fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi richiamate dal provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato, in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice (cfr. ex multis , da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione IV, 8 ottobre 2024, n. 8094).
5. - La Società ricorrente lamenta, infine, la illegittimità del gravato provvedimento di riesame in via derivata per le medesime ragioni già esposte con il ricorso principale, ritenendo (erroneamente) persistenti le ragioni di illegittimità già dedotte con il ricorso principale (incentrate - essenzialmente - sulla tardività del provvedimento di riesame “ poiché adottato solo dopo che si era già formato il silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione presentata ”, nonché sulla violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 e sul difetto di motivazione), che vanno, tuttavia, disattese alla stregua delle medesime considerazioni già svolte nei precedenti paragrafi 2 e 3.
5. - Per tutto quanto innanzi illustrato, il ricorso introduttivo deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i motivi aggiunti proposti in corso di causa vanno respinti.
6. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della Società ricorrente, e sono liquidate come da dispositivo in favore del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e respinge i motivi aggiunti proposti in corso di causa.
Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune resistente, nella misura di euro 2.000,00 (Duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA LA AL, Presidente
IA Grazia D'Alterio, Consigliere
NA AB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AB | IA LA AL |
IL SEGRETARIO