TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 477
TAR
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso introduttivo fosse diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'interesse della ricorrente si era traslato sul provvedimento di riesame impugnato con i motivi aggiunti.

  • Accolto
    Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso introduttivo fosse diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'interesse della ricorrente si era traslato sul provvedimento di riesame impugnato con i motivi aggiunti.

  • Accolto
    Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso introduttivo fosse diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'interesse della ricorrente si era traslato sul provvedimento di riesame impugnato con i motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Tempestività del provvedimento di riesame

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento di riesame fosse tempestivamente adottato, poiché non soggetto al termine di 60 giorni previsto dall'art. 44, comma 10, del d.lgs. 259/2003, ma al termine di 12 mesi previsto dall'art. 21 nonies, comma 1, della L. 241/1990.

  • Rigettato
    Sussistenza delle ragioni di interesse pubblico

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le ragioni di interesse pubblico, come rappresentate nel provvedimento di riesame, riguardanti la certezza del diritto, l'uniforme applicazione della normativa comunale e la tutela dell'affidamento dei terzi.

  • Rigettato
    Violazione art. 21 nonies L. 241/1990

    Il Tribunale ha chiarito che il provvedimento impugnato costituisce un annullamento d'ufficio dell'autorizzazione formatasi per silenzio assenso, motivato dalla omessa valutazione dei siti pubblici e dall'erronea rappresentazione dello stato dei luoghi, e non una convalida del diniego.

  • Rigettato
    Tempestività del provvedimento di riesame

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento di riesame fosse tempestivamente adottato, poiché non soggetto al termine di 60 giorni previsto dall'art. 44, comma 10, del d.lgs. 259/2003, ma al termine di 12 mesi previsto dall'art. 21 nonies, comma 1, della L. 241/1990.

  • Rigettato
    Sussistenza delle ragioni di interesse pubblico

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le ragioni di interesse pubblico, come rappresentate nel provvedimento di riesame, riguardanti la certezza del diritto, l'uniforme applicazione della normativa comunale e la tutela dell'affidamento dei terzi.

  • Rigettato
    Violazione art. 21 nonies L. 241/1990

    Il Tribunale ha chiarito che il provvedimento impugnato costituisce un annullamento d'ufficio dell'autorizzazione formatasi per silenzio assenso, motivato dalla omessa valutazione dei siti pubblici e dall'erronea rappresentazione dello stato dei luoghi, e non una convalida del diniego.

  • Rigettato
    Contrasto tra regolamento comunale e normativa primaria

    Il Tribunale ha ritenuto che il diniego all'autorizzazione possa essere legittimamente fondato sul contrasto del progetto con i siti preferenziali indicati dal Comune, qualora la ricorrente non abbia valutato prioritariamente tali siti e non abbia dimostrato l'oggettiva impossibilità di utilizzo degli stessi.

  • Rigettato
    Contrasto tra regolamento comunale e normativa primaria

    Il Tribunale ha ritenuto che il diniego all'autorizzazione possa essere legittimamente fondato sul contrasto del progetto con i siti preferenziali indicati dal Comune, qualora la ricorrente non abbia valutato prioritariamente tali siti e non abbia dimostrato l'oggettiva impossibilità di utilizzo degli stessi.

  • Rigettato
    Inammissibilità della convalida

    Il Tribunale ha chiarito che il provvedimento impugnato costituisce un annullamento d'ufficio dell'autorizzazione formatasi per silenzio assenso, motivato dalla omessa valutazione dei siti pubblici e dall'erronea rappresentazione dello stato dei luoghi, e non una convalida del diniego.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 4 e 9 delibera CC n. 49/2006

    Il Tribunale ha ritenuto che il diniego all'autorizzazione possa essere legittimamente fondato sul contrasto del progetto con i siti preferenziali indicati dal Comune, qualora la ricorrente non abbia valutato prioritariamente tali siti e non abbia dimostrato l'oggettiva impossibilità di utilizzo degli stessi.

  • Rigettato
    Violazione art. 21 nonies L. 241/1990

    Il Tribunale ha chiarito che il provvedimento impugnato costituisce un annullamento d'ufficio dell'autorizzazione formatasi per silenzio assenso, motivato dalla omessa valutazione dei siti pubblici e dall'erronea rappresentazione dello stato dei luoghi, e non una convalida del diniego.

  • Rigettato
    Persistenza delle ragioni di illegittimità del ricorso principale

    Il Tribunale ha disatteso tali censure, richiamando le medesime considerazioni svolte in merito alla tempestività del provvedimento di riesame e alla sua motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 477
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 477
    Data del deposito : 23 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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