Articolo 17 della Legge 16 settembre 1960, n. 1014
Articolo 16Articolo 18
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15 ottobre 1960
Art. 17.
Agli effetti dell'applicazione dell' articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 , sono da considerarsi Comuni montani, oltre quelli gia' indicati, tutti i Comuni considerati tali in base all' articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 . I Comuni classificati parzialmente montani in virtu' della legge 30 luglio 1957, n. 657 , partecipano al riparto limitatamente alla popolazione residente nella parte del territorio classificata montana.
Nulla e' innovato per quanto riguarda le quote del 7,50 per cento e del 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, rispettivamente spettanti ai Comuni e alle Provincie a norma degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 .
Entrata in vigore il 15 ottobre 1960
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