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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 183/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA MARCO, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore GIORGI GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 183/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Spa -
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Dott. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Dott. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Emilia-Romagna elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TGB07N100040/2024 RITENUTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento impugnato;
in via subordinata annullare comunque il provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
la condanna dell'Ufficio alla restituzione degli importi eventualmente versati da parte ricorrente nelle more del presente giudizio;
la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio;
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso;
la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento n. TGB07N100040/2024 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna (di seguito, “DRE” o “Ufficio”) contestava alla società Ricorrente_1 S.p.A. (di Ricorrente_1seguito, “ ” o “la Società”) l'omessa applicazione della ritenuta a titolo d'imposta, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, sui dividendi distribuiti nell'anno 2019 al proprio socio di Società_1 Società_1minoranza, la società di diritto inglese Ltd. (di seguito, “ ”).
L'Ufficio, pur riconoscendo la sussistenza dei requisiti formali per l'applicazione del regime di esenzione previsto dall'art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, attuativo della Direttiva 2011/96/UE (c.d.
“Direttiva Madre-Figlia”), riteneva la struttura societaria configurare un'ipotesi di abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 212/2000. Secondo la tesi erariale, Società_1 sarebbe una “costruzione di puro artificio”, una “scatola vuota” priva di sostanza economica, interposta al solo fine di beneficiare indebitamente dell'esenzione da ritenuta. Tale conclusione si fondava sulla presunta natura di Società_1 quale mera holding statica, priva di dipendenti e di una struttura operativa significativa, il cui unico scopo sarebbe la detenzione della partecipazione in Ricorrente_1 e l'immediato trasferimento dei dividendi percepiti ai propri soci, al fine di permettere loro di beneficiare dell'esenzione. L'Ufficio qualificava, pertanto, Società_1 come soggetto non “beneficiario effettivo” dei dividendi, ma mero
“soggetto passante”.
Avverso tale atto, Ricorrente_1 proponeva ricorso, depositato in data 28/02/2025, deducendo plurimi motivi di illegittimità. In sintesi, la ricorrente eccepiva:
1. La violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis della L. n. 212/2000, dell'art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 e della Direttiva Madre-Figlia, per insussistenza degli elementi costitutivi dell'abuso del diritto. La Società evidenziava come la finalità della Direttiva sia proprio quella di eliminare gli ostacoli fiscali alle aggregazioni societarie transfrontaliere, neutralizzando la doppia imposizione economica sugli utili già tassati (a titolo di IRES) in capo alla società figlia;
2. L'erronea sovrapposizione, da parte dell'Ufficio, tra la nozione di “beneficiario effettivo” e quella di “abuso del diritto”, sottolineando come la Direttiva Madre-Figlia, a differenza di altre direttive, non ponga il primo quale requisito esplicito per l'applicazione del beneficio;
3. La piena sussistenza di “valide ragioni extrafiscali” e di “sostanza economica” in capo a Società_1. Quest'ultima, infatti, agirebbe quale veicolo di aggregazione per diversi investitori istituzionali europei, consentendo loro di raggiungere una partecipazione qualificata (25%) e di esercitare, perciò, penetranti diritti di governance (nomina di amministratori, organo di controllo, diritti di veto), che dimostrerebbero un ruolo attivo e non meramente passivo nella gestione della partecipata.
4. La violazione dell'onere della prova posta in capo all'Ufficio, il quale non avrebbe dimostrato, al di là di mere presunzioni, la natura artificiosa della costruzione e l'essenzialità del fine elusivo.
5. La contrarietà del recupero fiscale ai principi unionali di libertà di stabilimento e di non discriminazione, atteso che l'applicazione della ritenuta determinerebbe una doppia imposizione economica discriminatoria rispetto a una distribuzione di dividendi puramente domestica, per la quale opera il regime di quasi totale esenzione di cui all'art. 89 del TUIR.
La ricorrente produceva, a sostegno delle proprie tesi, documentazione relativa alla struttura societaria, ai patti parasociali e allo statuto, nonché due sentenze favorevoli (nn. 487/2024 e 499/2024) emesse da questa stessa Corte di Giustizia Tributaria in contenziosi analoghi relativi ad annualità precedenti.
Si costituiva in giudizio la DRE depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso. L'Ufficio insisteva sulla natura di Società_1 quale “società passante”, evidenziando come i medesimi vantaggi di governance avrebbero potuto essere conseguiti tramite un semplice patto parasociale, senza la necessità di costituire una società holding la cui unica ragion d'essere sarebbe quindi il risparmio fiscale.
Il ricorso veniva quindi posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La controversia verte sulla legittimità dell'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha Ricorrente_1negato l'applicazione del regime di esenzione da ritenuta sui dividendi distribuiti da S.p.A. alla propria società madre inglese, Società_1, qualificando l'operazione come abusiva ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 212/2000.
1. Sulla ratio della Direttiva Madre-Figlia e la nozione di abuso del diritto. È opportuno muovere dalla finalità della Direttiva 2011/96/UE (sin dalla sua prima formulazione Direttiva 90/435/CEE c.d. “Madre-Figlia”), recepita nell'ordinamento interno dall'art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973. Come si evince dai suoi stessi “considerando”, la Direttiva mira a “creare nell'Unione condizioni analoghe a quelle di un mercato interno”, eliminando “particolari restrizioni, svantaggi e distorsioni derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri” che possano intralciare i raggruppamenti di società di Stati membri diversi. Lo scopo è, dunque, quello di assicurare la neutralità fiscale nelle distribuzioni di utili transfrontalieri, al fine di non penalizzare la cooperazione tra società di Stati membri diversi rispetto a quella tra società del medesimo Stato.
Per raggiungere tale obiettivo, la Direttiva impone un duplice meccanismo: da un lato, lo Stato della società figlia deve astenersi dall'applicare ritenute alla fonte sui dividendi distribuiti (art. 5); dall'altro, lo Stato della società madre deve evitare la doppia imposizione di tali utili, tramite il metodo dell'esenzione o del credito d'imposta (art. 4). Tale sistema è volto a prevenire la c.d. “doppia imposizione economica”, ossia che i medesimi utili, già tassati in capo alla società figlia (nel caso di specie, con l'IRES in Italia), siano nuovamente tassati in capo alla società madre all'atto della distribuzione.
La Corte di Giustizia ha più volte ribadito che la libertà di stabilimento e la legittima pianificazione fiscale sono principi cardine dell'ordinamento unionale, e che la scelta di una struttura societaria più efficiente dal punto di vista fiscale non costituisce di per sé abuso, salvo che non si tratti di una costruzione puramente artificiosa, priva di sostanza economica e finalizzata essenzialmente al conseguimento di un vantaggio fiscale indebito (cfr. CGUE, sent. 12 settembre 2006, C-196/04, Società_3 Società_4; sent. 20 dicembre 2017, C-504/16 e C-613/16, ; sent. 26 febbraio 2019, C-116/16 e C-117/16, “sentenze danesi”).
In tale contesto, la clausola generale anti-abuso, introdotta dall'art. 1, par. 2, della Direttiva e recepita nell'ordinamento nazionale tramite il richiamo all'art. 10-bis della L. n. 212/2000, consente agli Stati membri di negare i benefici della Direttiva a una “costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti”. Una costruzione è considerata “non genuina” se “non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica”.
L'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'abuso – l'assenza di sostanza economica, l'essenzialità del vantaggio fiscale e la sua indebita natura – grava sull'Amministrazione finanziaria. L'indagine non può limitarsi a singoli indizi, ma deve fondarsi su un “complesso di fatti” e su “indizi oggettivi e concordanti” che dimostrino l'esistenza di una costruzione puramente artificiosa (Cass. n. 16173 dell'8/06/2023).
L'assunto dell'Ufficio, secondo cui la Direttiva mirerebbe a prevenire fenomeni di “doppia non imposizione”, appare un travisamento della sua ratio. La “doppia non imposizione” del flusso di dividendi (né nello Stato della fonte, né in quello della residenza del percipiente) è, invero, un effetto fisiologico del meccanismo disegnato dal legislatore unionale per eliminare la doppia imposizione economica degli utili societari già sottoposti ad imposizione in capo alla società figlia. Pretendere una tassazione del dividendo in capo alla società madre significherebbe vanificare lo scopo della Direttiva e reintrodurre una forma di doppia imposizione, creando peraltro una palese discriminazione rispetto alle distribuzioni puramente domestiche, che nel nostro ordinamento beneficiano del regime di esenzione al 95% (art. 89 TUIR).
2. Sulla distinzione tra “beneficiario effettivo” e abuso del diritto.
Il fulcro della tesi erariale risiede nella qualificazione di Società_1 come soggetto non “beneficiario effettivo” dei dividendi. Tale approccio, tuttavia, opera una confusione concettuale tra due istituti distinti. La Direttiva Madre-Figlia, a differenza della Direttiva 2003/49/CE (c.d. “Interessi e Royalties”), non contempla espressamente il requisito del “beneficiario effettivo” per l'applicazione dell'esenzione. Come chiarito dalla giurisprudenza unionale (c.d. “sentenze danesi”) e di legittimità, la mancanza di tale qualità può costituire un indizio, ma non la prova automatica, di una pratica abusiva (Cass. Civ., Sez. 5, n. 16173 del 08/06/2023) Essa deve essere valutata nell'ambito di un'analisi complessiva della fattispecie, volta a verificare se la struttura sia “genuina” e sorretta da valide ragioni economiche.
L'Ufficio, pertanto, erra nel ritenere che la dimostrazione della natura di “società passante” sia di per sé sufficiente a integrare la fattispecie abusiva, invertendo l'onere probatorio e fondando l'accertamento su un presupposto non richiesto dalla norma primaria.
3. Sulla sostanza economica e le valide ragioni extrafiscali della struttura.
Venendo al cuore della questione, questo Collegio ritiene che la ricorrente abbia fornito ampia e convincente prova della sussistenza di sostanza economica e di valide ragioni extrafiscali sottese alla Società_1costituzione e all'operatività di , superando gli indizi di artificiosità sollevati dall'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato elementi quali l'assenza di dipendenti, la coincidenza degli amministratori con dipendenti di una società socia e il rapido ritrasferimento dei dividendi. Tali elementi, sebbene astrattamente indicativi, perdono di significato se calati nel contesto specifico di una *holding* di partecipazioni. Come affermato dalla Suprema Corte, nell'effettuare il test sulla sostanza economica, si deve tener conto delle “peculiarità di una holding o sub-holding pura, la quale non svolge direttamente attività commerciale, ma gestisce le partecipazioni in altre società”. (Cass. Civ., Sez. 5, N. 32149 del 10/12/2025). Per tali soggetti, una struttura organizzativa snella non è di per sé sintomo di artificiosità.
Ciò che rileva, e che la ricorrente ha dimostrato, è che Società_1 non è una società passante di mera domiciliazione, ma un veicolo di investimento strategico. Dalla documentazione in atti (patti Ricorrente_1 Società_1parasociali e statuto di ) emerge in modo inequivocabile che la costituzione di ha permesso a diversi investitori istituzionali europei di aggregare le proprie quote per raggiungere una Ricorrente_1partecipazione qualificata del 25% in . Tale soglia non è meramente numerica, ma è il presupposto per l'esercizio di penetranti diritti di governance che qualificano il socio di minoranza come un partner strategico attivo e non come un mero investitore passivo. Tali diritti includono la nomina di propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, la presidenza del comitato di controllo e la necessità del suo voto favorevole per l'adozione di delibere di particolare rilevanza strategica.
Questi elementi configurano “valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica” e dimostrano che la struttura persegue un obiettivo di “corporate governance” e di gestione attiva dell'investimento, del tutto coerente con la logica economica. La tesi dell'Ufficio, secondo cui tali diritti avrebbero potuto essere conseguiti tramite un mero patto parasociale, non scalfisce la legittimità della scelta operata. Il contribuente, infatti, gode della libertà di scegliere, tra le diverse opzioni legali, la forma di conduzione dei propri affari che ritiene più efficiente, anche sotto il profilo fiscale, a condizione che non si tratti di costruzioni di puro artificio. Nel caso di specie, la scelta di un veicolo societario per gestire in modo unitario e rafforzato una partecipazione di minoranza significativa rientra pienamente nella legittima pianificazione imprenditoriale, tutelata dalla libertà di stabilimento (art. 49 TFUE).
L'Ufficio non ha fornito alcuna prova atta a smentire la validità e la non marginalità di tali ragioni extrafiscali, limitandosi a svalutarle aprioristicamente rispetto al vantaggio fiscale conseguito. Tale approccio non è conforme al dettato dell'art. 10-bis, che richiede all'Amministrazione di provare l'essenzialità del fine elusivo.
Infine, come già statuito da questa stessa Corte nelle sentenze nn. 487/2024 e 499/2024, rese su fattispecie identiche per le precedenti annualità, “l'effettività nella gestione di Ricorrente_1 da parte del socio minoritario è data da tutte quelle norme statutarie che ammettono [la società madre] ad una rappresentanza nel c.d.a., a presidente del comitato di controllo e nel collegio sindacale, e vi sono alcune delibere che devono essere approvate con il voto almeno di un socio di minoranza” (Cass. Civ., Sez. 5, N. 19920 del 19/07/2024, Cass. Civ., Sez. 5, N. 32149 del 10/12/2025). Questo Collegio, in assenza di nuovi e diversi elementi, non ha motivo di discostarsi dal proprio consolidato orientamento.
In conclusione, l'accertamento dell'Ufficio si fonda su una lettura parziale e decontestualizzata degli indizi raccolti, senza considerare le valide ragioni economiche e di governance che giustificano la struttura societaria e che sono state documentate dalla ricorrente. L'Ufficio non ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante, non avendo dimostrato che la costruzione fosse artificiosa e finalizzata essenzialmente al conseguimento di un vantaggio fiscale indebito, in contrasto con la ratio della Direttiva Madre-Figlia.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza che si liquidano in € 5.000,00 a favore di parte ricorrente oltre ad oneri accessori e contributo unificato versato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore di parte ricorrente in € 5.000,00 oltre ad oneri accessori e contributo unificato versato.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA MARCO, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore GIORGI GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 183/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Spa -
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Dott. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Dott. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Emilia-Romagna elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TGB07N100040/2024 RITENUTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento impugnato;
in via subordinata annullare comunque il provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
la condanna dell'Ufficio alla restituzione degli importi eventualmente versati da parte ricorrente nelle more del presente giudizio;
la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio;
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso;
la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento n. TGB07N100040/2024 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna (di seguito, “DRE” o “Ufficio”) contestava alla società Ricorrente_1 S.p.A. (di Ricorrente_1seguito, “ ” o “la Società”) l'omessa applicazione della ritenuta a titolo d'imposta, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, sui dividendi distribuiti nell'anno 2019 al proprio socio di Società_1 Società_1minoranza, la società di diritto inglese Ltd. (di seguito, “ ”).
L'Ufficio, pur riconoscendo la sussistenza dei requisiti formali per l'applicazione del regime di esenzione previsto dall'art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, attuativo della Direttiva 2011/96/UE (c.d.
“Direttiva Madre-Figlia”), riteneva la struttura societaria configurare un'ipotesi di abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 212/2000. Secondo la tesi erariale, Società_1 sarebbe una “costruzione di puro artificio”, una “scatola vuota” priva di sostanza economica, interposta al solo fine di beneficiare indebitamente dell'esenzione da ritenuta. Tale conclusione si fondava sulla presunta natura di Società_1 quale mera holding statica, priva di dipendenti e di una struttura operativa significativa, il cui unico scopo sarebbe la detenzione della partecipazione in Ricorrente_1 e l'immediato trasferimento dei dividendi percepiti ai propri soci, al fine di permettere loro di beneficiare dell'esenzione. L'Ufficio qualificava, pertanto, Società_1 come soggetto non “beneficiario effettivo” dei dividendi, ma mero
“soggetto passante”.
Avverso tale atto, Ricorrente_1 proponeva ricorso, depositato in data 28/02/2025, deducendo plurimi motivi di illegittimità. In sintesi, la ricorrente eccepiva:
1. La violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis della L. n. 212/2000, dell'art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 e della Direttiva Madre-Figlia, per insussistenza degli elementi costitutivi dell'abuso del diritto. La Società evidenziava come la finalità della Direttiva sia proprio quella di eliminare gli ostacoli fiscali alle aggregazioni societarie transfrontaliere, neutralizzando la doppia imposizione economica sugli utili già tassati (a titolo di IRES) in capo alla società figlia;
2. L'erronea sovrapposizione, da parte dell'Ufficio, tra la nozione di “beneficiario effettivo” e quella di “abuso del diritto”, sottolineando come la Direttiva Madre-Figlia, a differenza di altre direttive, non ponga il primo quale requisito esplicito per l'applicazione del beneficio;
3. La piena sussistenza di “valide ragioni extrafiscali” e di “sostanza economica” in capo a Società_1. Quest'ultima, infatti, agirebbe quale veicolo di aggregazione per diversi investitori istituzionali europei, consentendo loro di raggiungere una partecipazione qualificata (25%) e di esercitare, perciò, penetranti diritti di governance (nomina di amministratori, organo di controllo, diritti di veto), che dimostrerebbero un ruolo attivo e non meramente passivo nella gestione della partecipata.
4. La violazione dell'onere della prova posta in capo all'Ufficio, il quale non avrebbe dimostrato, al di là di mere presunzioni, la natura artificiosa della costruzione e l'essenzialità del fine elusivo.
5. La contrarietà del recupero fiscale ai principi unionali di libertà di stabilimento e di non discriminazione, atteso che l'applicazione della ritenuta determinerebbe una doppia imposizione economica discriminatoria rispetto a una distribuzione di dividendi puramente domestica, per la quale opera il regime di quasi totale esenzione di cui all'art. 89 del TUIR.
La ricorrente produceva, a sostegno delle proprie tesi, documentazione relativa alla struttura societaria, ai patti parasociali e allo statuto, nonché due sentenze favorevoli (nn. 487/2024 e 499/2024) emesse da questa stessa Corte di Giustizia Tributaria in contenziosi analoghi relativi ad annualità precedenti.
Si costituiva in giudizio la DRE depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso. L'Ufficio insisteva sulla natura di Società_1 quale “società passante”, evidenziando come i medesimi vantaggi di governance avrebbero potuto essere conseguiti tramite un semplice patto parasociale, senza la necessità di costituire una società holding la cui unica ragion d'essere sarebbe quindi il risparmio fiscale.
Il ricorso veniva quindi posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La controversia verte sulla legittimità dell'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha Ricorrente_1negato l'applicazione del regime di esenzione da ritenuta sui dividendi distribuiti da S.p.A. alla propria società madre inglese, Società_1, qualificando l'operazione come abusiva ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 212/2000.
1. Sulla ratio della Direttiva Madre-Figlia e la nozione di abuso del diritto. È opportuno muovere dalla finalità della Direttiva 2011/96/UE (sin dalla sua prima formulazione Direttiva 90/435/CEE c.d. “Madre-Figlia”), recepita nell'ordinamento interno dall'art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973. Come si evince dai suoi stessi “considerando”, la Direttiva mira a “creare nell'Unione condizioni analoghe a quelle di un mercato interno”, eliminando “particolari restrizioni, svantaggi e distorsioni derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri” che possano intralciare i raggruppamenti di società di Stati membri diversi. Lo scopo è, dunque, quello di assicurare la neutralità fiscale nelle distribuzioni di utili transfrontalieri, al fine di non penalizzare la cooperazione tra società di Stati membri diversi rispetto a quella tra società del medesimo Stato.
Per raggiungere tale obiettivo, la Direttiva impone un duplice meccanismo: da un lato, lo Stato della società figlia deve astenersi dall'applicare ritenute alla fonte sui dividendi distribuiti (art. 5); dall'altro, lo Stato della società madre deve evitare la doppia imposizione di tali utili, tramite il metodo dell'esenzione o del credito d'imposta (art. 4). Tale sistema è volto a prevenire la c.d. “doppia imposizione economica”, ossia che i medesimi utili, già tassati in capo alla società figlia (nel caso di specie, con l'IRES in Italia), siano nuovamente tassati in capo alla società madre all'atto della distribuzione.
La Corte di Giustizia ha più volte ribadito che la libertà di stabilimento e la legittima pianificazione fiscale sono principi cardine dell'ordinamento unionale, e che la scelta di una struttura societaria più efficiente dal punto di vista fiscale non costituisce di per sé abuso, salvo che non si tratti di una costruzione puramente artificiosa, priva di sostanza economica e finalizzata essenzialmente al conseguimento di un vantaggio fiscale indebito (cfr. CGUE, sent. 12 settembre 2006, C-196/04, Società_3 Società_4; sent. 20 dicembre 2017, C-504/16 e C-613/16, ; sent. 26 febbraio 2019, C-116/16 e C-117/16, “sentenze danesi”).
In tale contesto, la clausola generale anti-abuso, introdotta dall'art. 1, par. 2, della Direttiva e recepita nell'ordinamento nazionale tramite il richiamo all'art. 10-bis della L. n. 212/2000, consente agli Stati membri di negare i benefici della Direttiva a una “costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti”. Una costruzione è considerata “non genuina” se “non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica”.
L'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'abuso – l'assenza di sostanza economica, l'essenzialità del vantaggio fiscale e la sua indebita natura – grava sull'Amministrazione finanziaria. L'indagine non può limitarsi a singoli indizi, ma deve fondarsi su un “complesso di fatti” e su “indizi oggettivi e concordanti” che dimostrino l'esistenza di una costruzione puramente artificiosa (Cass. n. 16173 dell'8/06/2023).
L'assunto dell'Ufficio, secondo cui la Direttiva mirerebbe a prevenire fenomeni di “doppia non imposizione”, appare un travisamento della sua ratio. La “doppia non imposizione” del flusso di dividendi (né nello Stato della fonte, né in quello della residenza del percipiente) è, invero, un effetto fisiologico del meccanismo disegnato dal legislatore unionale per eliminare la doppia imposizione economica degli utili societari già sottoposti ad imposizione in capo alla società figlia. Pretendere una tassazione del dividendo in capo alla società madre significherebbe vanificare lo scopo della Direttiva e reintrodurre una forma di doppia imposizione, creando peraltro una palese discriminazione rispetto alle distribuzioni puramente domestiche, che nel nostro ordinamento beneficiano del regime di esenzione al 95% (art. 89 TUIR).
2. Sulla distinzione tra “beneficiario effettivo” e abuso del diritto.
Il fulcro della tesi erariale risiede nella qualificazione di Società_1 come soggetto non “beneficiario effettivo” dei dividendi. Tale approccio, tuttavia, opera una confusione concettuale tra due istituti distinti. La Direttiva Madre-Figlia, a differenza della Direttiva 2003/49/CE (c.d. “Interessi e Royalties”), non contempla espressamente il requisito del “beneficiario effettivo” per l'applicazione dell'esenzione. Come chiarito dalla giurisprudenza unionale (c.d. “sentenze danesi”) e di legittimità, la mancanza di tale qualità può costituire un indizio, ma non la prova automatica, di una pratica abusiva (Cass. Civ., Sez. 5, n. 16173 del 08/06/2023) Essa deve essere valutata nell'ambito di un'analisi complessiva della fattispecie, volta a verificare se la struttura sia “genuina” e sorretta da valide ragioni economiche.
L'Ufficio, pertanto, erra nel ritenere che la dimostrazione della natura di “società passante” sia di per sé sufficiente a integrare la fattispecie abusiva, invertendo l'onere probatorio e fondando l'accertamento su un presupposto non richiesto dalla norma primaria.
3. Sulla sostanza economica e le valide ragioni extrafiscali della struttura.
Venendo al cuore della questione, questo Collegio ritiene che la ricorrente abbia fornito ampia e convincente prova della sussistenza di sostanza economica e di valide ragioni extrafiscali sottese alla Società_1costituzione e all'operatività di , superando gli indizi di artificiosità sollevati dall'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato elementi quali l'assenza di dipendenti, la coincidenza degli amministratori con dipendenti di una società socia e il rapido ritrasferimento dei dividendi. Tali elementi, sebbene astrattamente indicativi, perdono di significato se calati nel contesto specifico di una *holding* di partecipazioni. Come affermato dalla Suprema Corte, nell'effettuare il test sulla sostanza economica, si deve tener conto delle “peculiarità di una holding o sub-holding pura, la quale non svolge direttamente attività commerciale, ma gestisce le partecipazioni in altre società”. (Cass. Civ., Sez. 5, N. 32149 del 10/12/2025). Per tali soggetti, una struttura organizzativa snella non è di per sé sintomo di artificiosità.
Ciò che rileva, e che la ricorrente ha dimostrato, è che Società_1 non è una società passante di mera domiciliazione, ma un veicolo di investimento strategico. Dalla documentazione in atti (patti Ricorrente_1 Società_1parasociali e statuto di ) emerge in modo inequivocabile che la costituzione di ha permesso a diversi investitori istituzionali europei di aggregare le proprie quote per raggiungere una Ricorrente_1partecipazione qualificata del 25% in . Tale soglia non è meramente numerica, ma è il presupposto per l'esercizio di penetranti diritti di governance che qualificano il socio di minoranza come un partner strategico attivo e non come un mero investitore passivo. Tali diritti includono la nomina di propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, la presidenza del comitato di controllo e la necessità del suo voto favorevole per l'adozione di delibere di particolare rilevanza strategica.
Questi elementi configurano “valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica” e dimostrano che la struttura persegue un obiettivo di “corporate governance” e di gestione attiva dell'investimento, del tutto coerente con la logica economica. La tesi dell'Ufficio, secondo cui tali diritti avrebbero potuto essere conseguiti tramite un mero patto parasociale, non scalfisce la legittimità della scelta operata. Il contribuente, infatti, gode della libertà di scegliere, tra le diverse opzioni legali, la forma di conduzione dei propri affari che ritiene più efficiente, anche sotto il profilo fiscale, a condizione che non si tratti di costruzioni di puro artificio. Nel caso di specie, la scelta di un veicolo societario per gestire in modo unitario e rafforzato una partecipazione di minoranza significativa rientra pienamente nella legittima pianificazione imprenditoriale, tutelata dalla libertà di stabilimento (art. 49 TFUE).
L'Ufficio non ha fornito alcuna prova atta a smentire la validità e la non marginalità di tali ragioni extrafiscali, limitandosi a svalutarle aprioristicamente rispetto al vantaggio fiscale conseguito. Tale approccio non è conforme al dettato dell'art. 10-bis, che richiede all'Amministrazione di provare l'essenzialità del fine elusivo.
Infine, come già statuito da questa stessa Corte nelle sentenze nn. 487/2024 e 499/2024, rese su fattispecie identiche per le precedenti annualità, “l'effettività nella gestione di Ricorrente_1 da parte del socio minoritario è data da tutte quelle norme statutarie che ammettono [la società madre] ad una rappresentanza nel c.d.a., a presidente del comitato di controllo e nel collegio sindacale, e vi sono alcune delibere che devono essere approvate con il voto almeno di un socio di minoranza” (Cass. Civ., Sez. 5, N. 19920 del 19/07/2024, Cass. Civ., Sez. 5, N. 32149 del 10/12/2025). Questo Collegio, in assenza di nuovi e diversi elementi, non ha motivo di discostarsi dal proprio consolidato orientamento.
In conclusione, l'accertamento dell'Ufficio si fonda su una lettura parziale e decontestualizzata degli indizi raccolti, senza considerare le valide ragioni economiche e di governance che giustificano la struttura societaria e che sono state documentate dalla ricorrente. L'Ufficio non ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante, non avendo dimostrato che la costruzione fosse artificiosa e finalizzata essenzialmente al conseguimento di un vantaggio fiscale indebito, in contrasto con la ratio della Direttiva Madre-Figlia.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza che si liquidano in € 5.000,00 a favore di parte ricorrente oltre ad oneri accessori e contributo unificato versato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore di parte ricorrente in € 5.000,00 oltre ad oneri accessori e contributo unificato versato.