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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/12/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10710/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale ordinario di Padova
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 10710/2025 V.G. promossa con ricorso depositato il 23.10.2025 da
, nato a [...] il [...], con l'avv. Parte_1
MP NN
e
, nata a [...] il [...], con l'avv. Parte_2
VO UR
ricorrenti e con l'intervento del P.M. oggetto: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale – contenzioso
Conclusioni congiunte dei coniugi: “Voglia il Tribunale:
1) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ai Persona_1 sig.ri e con collocamento prevalente Parte_1 Parte_2 presso la residenza della madre in via Guizze 11, Villa del Conte (PD) con cui vivrà; 2
2) Disporre a carico del padre l'obbligo di provvedere al Parte_1 mantenimento del figlio minore versando mensilmente alla madre, Per_1 entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 350,00 mensili, e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
3) Disporre che l'assegno unico per il figlio venga assegnato nella misura del 50% ai genitori mentre le detrazioni spetteranno nella misura del 100% alla madre;
4) Disporre che le spese straordinarie siano suddivise nella misura del 50% come da protocollo in uso al Tribunale di Padova, che le parti dichiarano di conoscere e che si intende qui integralmente richiamato anche per quanto concerne la modalità di comunicazione delle stesse spese tra le parti, ad eccezione del doposcuola per prolungamento dell'orario di permanenza a scuola per impegni lavorativi dei genitori e del corredo scolastico iniziale
(cartella, diario, grembiule, cancelleria e quaderni per iniziare l'anno scolastico e materiale richiesto per l'attività specifica da svolgere per singola materia quali ad esempio, non esaustivo, squadre, strumento musicale, colori..) che saranno da considerarsi spesa ordinarie da dividere al 50% dietro presentazione delle pezze giustificative da parte del genitore che le ha anticipate, in ogni caso avuto riguardo di confrontarsi con l'altro genitore qualora si possano reperire soluzioni più economiche a parità di ugual prodotto da acquistare. Le spese straordinarie da non concordare saranno inoltre rimborsate entro 7 giorni lavorativi dall'invio del documento giustificativo da parte del genitore che le ha sostenute.
5) Disporre che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso per l'ottenimento/rinnovo della carta di identità e/o passaporto in favore del figlio minore ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni;
6) Disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio Parte_1 minore previo preventivo accordo con la sig.ra Persona_1
ed in ogni caso secondo la seguente tempistica: Parte_2
A) per il periodo di frequenza all'asilo di Per_2
2 3
- Durante l'anno scolastico: al mercoledì dalle 15.30 con pernotto fino a giovedì ore 8.00 portarlo a scuola ogni settimana;
al venerdì dalle 15.30 fino a lunedì ore 8.00 portarlo a scuola nel week end di spettanza;
- Durante le vacanze: al mercoledì dalle 17.30 con pernotto e rientro la mattina del giovedì curando il padre o di portalo nella residenza della madre se non impegnata a lavoro e/o di portarlo centro estivo se lo sta frequentando e/o passerà la giornata con il padre se non lavora e/o coi nonni, paterni concordando il successivo orario in cui il padre lo riporta alla madre;
al venerdì dalle 17.30/18.00 fino a domenica ore 20.30/21.00 nella residenza della madre nel week end di spettanza.
Sempre con garanzia di contatto telefonico nei weekend di spettanza in favore del genitore in quel momento assente ad orario da concordare in base ai rispettivi impegni (di regola al mattino).
B) per il periodo di frequenza alla scuola primaria di Villa del Conte:
- Durante l'anno scolastico: al mercoledì dall'uscita di scuola con pernotto fino a giovedì ore 8.00 riportandolo a scuola ogni settimana;
al venerdì dalle
17.30/18.00 fino a domenica ad ore 20.30/21.00 presso la residenza della madre nel week-end di spettanza;
-Durante le vacanze: al mercoledì dalle 17.30 con pernotto e rientro la mattina del giovedì curando il padre o di portalo nella residenza della madre se non impegnata a lavoro e/o di portarlo centro estivo se lo sta frequentando e/o passerà la giornata con il padre se non lavora e/o coi nonni, paterni concordando il successivo orario in cui il padre lo riporta;
al venerdì dalle
17.30/18.00 fino a domenica ore 21.30 nella residenza della madre nel week end di spettanza.
Sempre con garanzia di contatto telefonico nei weekend di spettanza in favore del genitore in quel momento assente ad orario da concordare in base ai rispettivi impegni (di regola al mattino).
C) Durante le vacanze natalizie il figlio minore starà con il padre sette giorni, alternando annualmente il periodo che va dal 24/12 al 30/12, e dal 31/12 al
06/01;
3 4
D) Il figlio minore starà con il padre metà delle vacanze pasquali, alternando annualmente il periodo comprendente il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasquetta;
E) Ogni genitore potrà trascorrere con due settimane, anche non Per_1 consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno e con un preavviso di almeno cinque giorni con riferimento ad altri eventuali soggiorni vacanzieri nel corso dell'anno; al termine del periodo di vacanza, comunque si seguirà il calendario ordinario. Sempre garantendo gli accessi per le videochiamate;
F) Ciascuna altra festività di calendario, civile o religiosa, dovrà essere alternata annualmente tra il padre e la madre;
G) Durante i centri estivi gli orari da rispettare saranno quelli concordati di cui sopra;
H) Il compleanno del figlio sarà alternato di anno in anno rispettivamente con la madre ed il padre e ove vi sia una festa con amici questa sarà condivisa con la presenza di entrambi i genitori, salvo imprevisti e/o impossibilità a presenziare;
nel caso di compleanno dei genitori il figlio starà con il genitore che compie gli anni in modo da potere festeggiare o a pranzo o a cena con il genitore stesso, salvo impegni pregressi presi dal genitore con cui il minore in quel momento si trovi;
I) In caso di malattia del figlio o del padre nel fine settimana di spettanza questo sarà recuperato, previo accordo tra la parti con due fine settimana consecutivi ed entro il termine 3 mesi, senza che sia modificato il calendario progressivo dei fine settimana medesimi;
L) Ogni genitore potrà partecipare agli eventi di significativa rilevanza per il minore indipendentemente dai turni di responsabilità genitoriale (recite scolastiche, feste di fine anno, comunioni, cresime...). In caso di eventi di rilevanza per le famiglie d'origine (compleanni, matrimoni, battesimi, comunioni di cugini...) i minori potranno parteciparvi con il genitore di quel ramo familiare, indipendentemente dalla regolare turnazione, previo avviso al genitore che avrebbe il figlio collocato presso di sé di almeno 10 (dieci) giorni prima dell'evento;
4 5
M) Sono fatti salvi diversi accordi di orario e/o giorno presi congiuntamente di volta in volta dai genitori, fatti sempre salvi gli interessi e le esigenze del minore nonché gli impegni dei genitori stessi;
7) Spese legali compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 23.10.2025 con il quale chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento del figlio Per_1
(nato il [...]) nato fuori dal matrimonio;
[...] rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse del figlio , minore e non Per_1 economicamente indipendente, e coerenti con la situazione personale ed economica dei genitori;
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:
1. Prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto;
2. Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 04.12.2025 .
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
5
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale ordinario di Padova
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 10710/2025 V.G. promossa con ricorso depositato il 23.10.2025 da
, nato a [...] il [...], con l'avv. Parte_1
MP NN
e
, nata a [...] il [...], con l'avv. Parte_2
VO UR
ricorrenti e con l'intervento del P.M. oggetto: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale – contenzioso
Conclusioni congiunte dei coniugi: “Voglia il Tribunale:
1) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ai Persona_1 sig.ri e con collocamento prevalente Parte_1 Parte_2 presso la residenza della madre in via Guizze 11, Villa del Conte (PD) con cui vivrà; 2
2) Disporre a carico del padre l'obbligo di provvedere al Parte_1 mantenimento del figlio minore versando mensilmente alla madre, Per_1 entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 350,00 mensili, e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
3) Disporre che l'assegno unico per il figlio venga assegnato nella misura del 50% ai genitori mentre le detrazioni spetteranno nella misura del 100% alla madre;
4) Disporre che le spese straordinarie siano suddivise nella misura del 50% come da protocollo in uso al Tribunale di Padova, che le parti dichiarano di conoscere e che si intende qui integralmente richiamato anche per quanto concerne la modalità di comunicazione delle stesse spese tra le parti, ad eccezione del doposcuola per prolungamento dell'orario di permanenza a scuola per impegni lavorativi dei genitori e del corredo scolastico iniziale
(cartella, diario, grembiule, cancelleria e quaderni per iniziare l'anno scolastico e materiale richiesto per l'attività specifica da svolgere per singola materia quali ad esempio, non esaustivo, squadre, strumento musicale, colori..) che saranno da considerarsi spesa ordinarie da dividere al 50% dietro presentazione delle pezze giustificative da parte del genitore che le ha anticipate, in ogni caso avuto riguardo di confrontarsi con l'altro genitore qualora si possano reperire soluzioni più economiche a parità di ugual prodotto da acquistare. Le spese straordinarie da non concordare saranno inoltre rimborsate entro 7 giorni lavorativi dall'invio del documento giustificativo da parte del genitore che le ha sostenute.
5) Disporre che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso per l'ottenimento/rinnovo della carta di identità e/o passaporto in favore del figlio minore ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni;
6) Disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio Parte_1 minore previo preventivo accordo con la sig.ra Persona_1
ed in ogni caso secondo la seguente tempistica: Parte_2
A) per il periodo di frequenza all'asilo di Per_2
2 3
- Durante l'anno scolastico: al mercoledì dalle 15.30 con pernotto fino a giovedì ore 8.00 portarlo a scuola ogni settimana;
al venerdì dalle 15.30 fino a lunedì ore 8.00 portarlo a scuola nel week end di spettanza;
- Durante le vacanze: al mercoledì dalle 17.30 con pernotto e rientro la mattina del giovedì curando il padre o di portalo nella residenza della madre se non impegnata a lavoro e/o di portarlo centro estivo se lo sta frequentando e/o passerà la giornata con il padre se non lavora e/o coi nonni, paterni concordando il successivo orario in cui il padre lo riporta alla madre;
al venerdì dalle 17.30/18.00 fino a domenica ore 20.30/21.00 nella residenza della madre nel week end di spettanza.
Sempre con garanzia di contatto telefonico nei weekend di spettanza in favore del genitore in quel momento assente ad orario da concordare in base ai rispettivi impegni (di regola al mattino).
B) per il periodo di frequenza alla scuola primaria di Villa del Conte:
- Durante l'anno scolastico: al mercoledì dall'uscita di scuola con pernotto fino a giovedì ore 8.00 riportandolo a scuola ogni settimana;
al venerdì dalle
17.30/18.00 fino a domenica ad ore 20.30/21.00 presso la residenza della madre nel week-end di spettanza;
-Durante le vacanze: al mercoledì dalle 17.30 con pernotto e rientro la mattina del giovedì curando il padre o di portalo nella residenza della madre se non impegnata a lavoro e/o di portarlo centro estivo se lo sta frequentando e/o passerà la giornata con il padre se non lavora e/o coi nonni, paterni concordando il successivo orario in cui il padre lo riporta;
al venerdì dalle
17.30/18.00 fino a domenica ore 21.30 nella residenza della madre nel week end di spettanza.
Sempre con garanzia di contatto telefonico nei weekend di spettanza in favore del genitore in quel momento assente ad orario da concordare in base ai rispettivi impegni (di regola al mattino).
C) Durante le vacanze natalizie il figlio minore starà con il padre sette giorni, alternando annualmente il periodo che va dal 24/12 al 30/12, e dal 31/12 al
06/01;
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D) Il figlio minore starà con il padre metà delle vacanze pasquali, alternando annualmente il periodo comprendente il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasquetta;
E) Ogni genitore potrà trascorrere con due settimane, anche non Per_1 consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno e con un preavviso di almeno cinque giorni con riferimento ad altri eventuali soggiorni vacanzieri nel corso dell'anno; al termine del periodo di vacanza, comunque si seguirà il calendario ordinario. Sempre garantendo gli accessi per le videochiamate;
F) Ciascuna altra festività di calendario, civile o religiosa, dovrà essere alternata annualmente tra il padre e la madre;
G) Durante i centri estivi gli orari da rispettare saranno quelli concordati di cui sopra;
H) Il compleanno del figlio sarà alternato di anno in anno rispettivamente con la madre ed il padre e ove vi sia una festa con amici questa sarà condivisa con la presenza di entrambi i genitori, salvo imprevisti e/o impossibilità a presenziare;
nel caso di compleanno dei genitori il figlio starà con il genitore che compie gli anni in modo da potere festeggiare o a pranzo o a cena con il genitore stesso, salvo impegni pregressi presi dal genitore con cui il minore in quel momento si trovi;
I) In caso di malattia del figlio o del padre nel fine settimana di spettanza questo sarà recuperato, previo accordo tra la parti con due fine settimana consecutivi ed entro il termine 3 mesi, senza che sia modificato il calendario progressivo dei fine settimana medesimi;
L) Ogni genitore potrà partecipare agli eventi di significativa rilevanza per il minore indipendentemente dai turni di responsabilità genitoriale (recite scolastiche, feste di fine anno, comunioni, cresime...). In caso di eventi di rilevanza per le famiglie d'origine (compleanni, matrimoni, battesimi, comunioni di cugini...) i minori potranno parteciparvi con il genitore di quel ramo familiare, indipendentemente dalla regolare turnazione, previo avviso al genitore che avrebbe il figlio collocato presso di sé di almeno 10 (dieci) giorni prima dell'evento;
4 5
M) Sono fatti salvi diversi accordi di orario e/o giorno presi congiuntamente di volta in volta dai genitori, fatti sempre salvi gli interessi e le esigenze del minore nonché gli impegni dei genitori stessi;
7) Spese legali compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 23.10.2025 con il quale chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento del figlio Per_1
(nato il [...]) nato fuori dal matrimonio;
[...] rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse del figlio , minore e non Per_1 economicamente indipendente, e coerenti con la situazione personale ed economica dei genitori;
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:
1. Prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto;
2. Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 04.12.2025 .
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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