Art. 10.
Il Governo e' autorizzato ad introdurre le opportune variazioni negli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55, per la esecuzione della presente legge.
Il Governo e' autorizzato ad introdurre le opportune variazioni negli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55, per la esecuzione della presente legge.