Articolo 10 della Legge 31 luglio 1954, n. 570
Articolo 9Articolo 11
Versione
20 agosto 1954
Art. 10.
Il Governo e' autorizzato ad introdurre le opportune variazioni negli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55, per la esecuzione della presente legge.
Entrata in vigore il 20 agosto 1954