Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/04/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Il Got Dr.ssa Francesca Tosi in funzione di giudice unico ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai numeri 608 e 609 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 11.04.2025 vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(RI) elettivamente domiciliata in Rieti alla Via Contigliano n. 15 presso lo studio dell'Avv. Mariella
Cari che la rappresentata e difende come da procura in atti ricorrente
E
( ) con sede in Via Roma, n. 33 - 02020 Varco Controparte_1 P.IVA_1
Sabino (RI) – in persona del Sindaco pro tempore, Sig. (c.f.: Controparte_2
), nato a [...] al Tagliamento (PN) il 25.12.1957, elettivamente C.F._2 domiciliato in Poggio Catino (RI), Via Giorgio Gioia n. 5 presso lo studio dell'Avv. Tiberio De
Felice del Foro di Rieti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti. resistente
FATTO E DIRITTO
Con due distinti ricorsi entrambi del 14.04.2023, la ricorrente adiva il Tribunale di Rieti per ivi sentir dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. 1, prot.
1093 del 13.03.2023 e dell'ordinanza ingiunzione n. 2, prot. 1094 del 13.03.2023, entrambe emesse dal Sindaco del di , in accoglimento delle opposizioni proposte, dichiarare CP_1 CP_1 nulle e/o illegittime le ordinanze stesse e per effetto dichiararne l'inefficacia per i motivi esposti nei ricorsi e vittoria delle spese e dei compensi di lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per la responsabilità aggravata dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto.
214.581,38 a titolo di sanzione amministrativa era stata emessa per la violazione contestata con P.V.
n. 043050-109/18 del 20.07.2018 del Controparte_3
Forestale di Rieti – Stazione Carabinieri Forestale di Petrella
[...]
Salto e la ordinanza n. 2/2023 di ingiunzione pagamento della somma di € 133.398,17 a titolo di sanzione amministrativa era stata emessa per la violazione contestata con P.V. n. 043050-110/18 del
20.07.2018 del Controparte_3
Carabinieri Forestale di Rieti – Stazione Carabinieri Forestale di Petrella Salto.
Deduceva ancora che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 dell'08.06.2017, il Comune di disponeva di destinare al taglio per uso commercio, per la stagione silvana CP_1
2017/2018, due boschi cedui in proprietà di esso Ente ubicati in località “Colle Calende” ovvero il bosco identificato con la particella forestale n. 26 (corrispondente alle particelle catastali 82/p e
44/p del foglio 23 del CT del medesimo comune) e il bosco identificato con la particella forestale
20/A (particella catastale 18/p del foglio 23) quest'ultima oggetto della ordinanza ingiunzione n.
2/2023; che, la ricorrente veniva incaricata dal Comune resistente di redigere un preventivo per la
“progettazione per l'intervento selvicolturale e controllo del taglio” di entrambe le particelle;
che non veniva sottoscritto apposito contratto;
che in sede di determina veniva erroneamente descritto l'incarico conferito alla ricorrente “per la progettazione ed il controllo della corretta utilizzazione dei boschi”; che la Dott.ssa dava esecuzione all'incarico redigendo i progetti di utilizzazione Pt_1
al taglio per tutte e due le particelle forestali;
che nel progetto di utilizzazione selvicolturale di fine turno del bosco part. for. 26 e 20 si rinvengono, tra l'altro, previsioni sulle “modalità di utilizzazione e di esbosco”; che il Comune di presentava alla Provincia di Rieti, in CP_1
data 28.08.2017, progetto e relativa “comunicazione di taglio”; che all'esito di gara il Comune di vendeva alla ditta HI il materiale legnoso ritraibile CP_1 Parte_2 dall'utilizzazione selvicolturale di fine turno del bosco particella forestale n. 26 e particella n. 20 con contratto stipulato in data 30.03.2018; che il controllo oggetto della prestazione della ricorrente non era esteso alle fasi successive al taglio consistenti nel depezzamento e rimozione delle piante tagliate;
che le ordinanze opposte sono affette da nullità per violazione di legge per essere state emesse da Autorità incompetente e in situazione di incompatibilità in violazione dell'art. 3 della legge regionale Lazio 30/1994 nonché degli artt. 97 della Cost. e 6-bis della legge 241/1990 in quanto le particelle sono di proprietà del Comune di;
che le violazioni sono state CP_1 contestate all'impresa HI , quale “trasgressore”, e alla Dott.ssa Parte_2 Pt_1
, quale “obbligato in solido” ex art. 6 Legge n. 689/1981 e successivamente a quest'ultima
[...] quale “concorrente”. Si costituiva in giudizio il eccependo la infondatezza dei ricorsi e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Il Giudice, vista la richiesta della ricorrente, ritenuti sussistenti i presupposti previsti dall'art. 5, comma 2, D.lgs 150/11, sospendeva la efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione confermando il provvedimento alla prima udienza e disponendo la riunione dei procedimenti N. 608/23 e 609/23 per ragioni di connessione.
La domanda deve essere accolta.
La vicenda trae origine da un accertamento effettuato dal Corpo Forestale dello Stato su due particelle di bosco n. 26 e 20, per le quali la ricorrente era stata incaricata di redigere un progetto di utilizzazione e le veniva contestata la mancata attività di depezzamento e rimozione delle piante tagliate prima quale obbligato in solido e poi quale responsabile in concorso.
Occorre procedere all' esame del primo dei motivi di opposizione ovvero, quello relativo alla nullità delle ordinanze ingiunzione per violazione di legge in quanto emesse da Autorità incompetente e in situazione di incompatibilità in violazione dell'art. 3 della legge regionale Lazio 30/1994 nonché degli artt. 97 della Cost. e 6-bis della legge 241/1990 in quanto le particelle oggetto di accertamento sono di proprietà del Comune di . CP_1
L'art. 3 Legge Regionale Lazio n. 30/1994 prevede espressamente che: “Qualora la violazione, in relazione alla quale è applicabile la sanzione amministrativa, sia contestabile ad un ente locale, gli agenti accertatori procedono nei confronti del medesimo e trasmettono il rapporto alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative.
Nel caso di cui al comma 1 le funzioni inerenti all'irrogazione della sanzione amministrativa restano in capo alla struttura regionale competente.”
Nella fattispecie in esame, l'ente proprietario dei boschi risulta essere il il quale risponde CP_1 ex lege delle infrazioni in solido con il trasgressore ai sensi dell'art. 6 della Legge 689/1981.
Le ordinanze ingiunzione, invece, sono state emesse nei confronti della ricorrente dapprima quale responsabile in solido con il trasgressore successivamente, in sede di ordinanza Pt_2
ingiunzione, è stata contestata una responsabilità in concorso.
A parere di questo Giudice non sussiste il vizio di incompetenza e il conseguente conflitto di interessi in quanto i procedimenti sanzionatori hanno avuto ad oggetto la violazione di una norma,
l'art. 67 comma 1 del Reg. Regionale n. 7/05, riferita ad una attività che doveva essere effettuata dalla Ditta aggiudicataria del legname alla quale, pertanto, è stata giustamente contestata.
Infatti, l'art. 67 citato, titolato “Allestimento e sgombero delle tagliate” prevede al primo comma che: “Nei cedui l'allestimento dei prodotti del taglio sul letto di caduta e lo sgombero del relativo materiale al punto di concentramento deve essere completato nel tempo più breve possibile e comunque non oltre il trentesimo giorno dal termine della stagione silvana, ovvero precedentemente all'avvio del periodo di rischio degli incendi boschivi.”
Pertanto, è evidente che la violazione contestata con il verbale di accertamento dai Carabinieri della
Forestale di Petrella Salto, riferendosi alla attività di “allestimento del taglio sul letto di caduta” di competenza del soggetto che con “Contratto di vendita del materiale legnoso…” si era aggiudicato la proprietà della legna ovvero la non era “violazione contestabile Controparte_4 all'Ente locale”.
Decisivo e assorbente per l'esito del giudizio appare a questo punto l'esame del quarto motivo del ricorso ovvero, quello relativo alla illegittimità del provvedimento sanzionatorio per insussistenza dell'illecito amministrativo.
L'art. 67, comma 1, Regolamento Regionale 18/04/2005 n. 7 “allestimento dei prodotti del taglio sul letto di caduta e sgombero delle tagliate” prevede che tale attività debba essere completata entro il trentesimo giorno dal termine della stagione HI silvana.
Risulta dalla documentazione depositata in atti che, in data 12.06.2018, entro il termine previsto dal taglio avvenuto in data 15.05.2018, la ha comunicato sia al Comune che Controparte_4
alla Autorità che ha effettuato l'accertamento ovvero, i Carabinieri della Forestale di Petrella Salto, ai sensi dell'art. 67 comma 2 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7, di poter adempiere allo sgombero della massa legnosa oltre il termine di cui al comma 1 del suddetto articolo essendo la stagione molto piovosa con condizioni che rendevano particolarmente difficile il lavoro di sgombero.
Il Comune di ha poi inviato in data 23.06.2018 una comunicazione alla Regione nella CP_1
quale rappresentava le cause di forza maggiore che avevano impedito il rispetto del termine di cui all'art. 67, comma 1 del Regolamento Regionale n. 7/2005 ed, al contempo, l'urgenza di provvedere allo sgombero delle tagliate onde evitare che il legname non depezzato, presente a terra sul letto di caduta, potesse costituire un pericolo nell'imminenza del periodo a maggior rischio di incendio e, comunque, causare danni alla ripresa vegetativa del bosco, chiedendo l'autorizzazione a procedere nelle operazioni di allestimento e sgombero delle tagliate, compreso il depezzamento.
La Regione, con lettera del 10.08.2018, verificata l'esecuzione nei termini di legge del taglio delle particelle forestali 20/A e 26 e verificata l'effettiva sussistenza delle dedotte cause di forza maggiore tanto che, per il “perdurare delle precipitazioni soprattutto nella fase terminale della stessa”, era stata anche prorogata la stagione silvana, concedeva la proroga richiesta autorizzando
“il Comune di – e l'impresa aggiudicataria dei tagli di utilizzazione delle particelle CP_1
forestali 26 e 20 (parte) – a depezzare, allestire e sgomberare il materiale legnoso presente sul letto di caduta alla distanza di 20 metri dalle strade presenti – inclusa la pertinenza stradale – nel più breve tempo possibile anche attraverso l'utilizzo di strumenti con motori a scoppio”, precisando che il Comune di e la Impresa aggiudicatrice dei tagli di utilizzazione delle suddette CP_1 particelle “sono responsabili del cantiere nel periodo necessario a espletare tale operazione di allestimento, depezzamento ed esbosco e dovranno attuare ogni possibile accorgimento per ridurre al minimo il rischio di incendi.”
Il ha eccepito che la proroga della Regione Lazio non era stata ancora CP_1 Controparte_1
autorizzata al momento dell'accertamento delle violazioni contestate e che quindi le ordinanze ingiunzioni emesse sono legittime.
Invero, ragionando a termini di legge e valutando le motivazioni di urgenza per come rappresentate sia dalla Impresa HI aggiudicataria e sia dallo stesso resistente, non è possibile CP_1
ritenere configurato il fatto illecito contestato essendo lo stesso venuto meno per effetto della tempestiva richiesta di proroga e ciò indipendentemente dal tempo trascorso prima della conclusione dell'iter procedimentale terminato con il provvedimento di proroga.
La ratio della normativa che si assume violata è quella di evitare il rischio di incendi boschivi nella stagione più calda ma che, nel caso di specie, tale stagione si è in fatto rivelata molto piovosa e, pertanto, con rischio minore.
La Regione Lazio, quale Ente titolare del potere in materia, ha ritenuto di dover concedere la richiesta proroga e, quindi, le violazioni contestate con i due verbali di accertamento e con le due ordinanze ingiunzione impugnate sono infondate e illegittime.
Quanto alla responsabilità della ricorrente, si rileva che l'attività dalla stessa svolta in adempimento dell'incarico conferitole di Progettazione e controllo della corretta utilizzazione dei boschi, può dirsi completata con l'ultimazione delle operazioni di taglio.
Infatti, il controllo relativo alla fase successiva al taglio ovvero, l'attività di allestimento, depezzamento ed esbosco, doveva essere effettuato dal Comune di che, insieme alla CP_1
Impresa HI aggiudicataria era responsabile del cantiere come anche Parte_2
precisato dalla stessa Regione Lazio nella autorizzazione alla proroga.
Le questioni sin qui esaminate si possono ritenere assorbenti rispetto a tutti gli altri motivi di impugnazione di cui al ricorso introduttivo.
Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo quanto stabilito all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto a esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle che sono rilevanti ai fini della decisione da adottare, tralasciando le altre che possono ritenersi, pertanto, assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante. Per i motivi sopra esposti le ordinanze impugnate con i ricorsi riuniti sono illegittime e devono essere annullate.
Non si ravvisano i presupposti previsti per la condanna del resistente ex art. 96 c.p.c..
Va condannato, secondo il principio della soccombenza, il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 come integrato dal DM 147/22 ridotti in considerazione della esigua attività istruttoria.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie i ricorsi nelle cause riunite e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzioni n.1 e n. 2 del 13.03.2023 emesse dal;
Controparte_1
- Condanna il resistente , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi Euro
1.572,00 per esborsi ed Euro 17.251,00 (Euro 3.544,00 per la fase di studio, Euro
2.338,00 per la fase introduttiva, Euro 5.205,00 per la fase istruttoria, Euro 6.164,00 per la fase decisionale) oltre IVA, CAP e rimborso spese al 15% come per legge.
Rieti, 11 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi