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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5425/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
22/06/1987, elettivamente domiciliata in PARTINICO, VIA CASTIGLIA n. 65, presso lo studio dell'Avv. VITALE ANGELO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in PARTINICO, VIA CASTIGLIA 65, presso lo studio dell'Avv. VITALE ANGELO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 13/11/2025 (matrimonio celebrato in Terrasini, il 26/09/2014 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, riconoscendosi piena libertà di stabilire e variare la propria residenza ed il proprio domicilio.
2) La casa coniugale sita in Cinisi (PA), via Sandro Pertini 36 a), piano terra e I° piano, di proprietà dei genitori del sig. , rimane assegnata CP_1 alla sigra , che avrà l'obbligo di pagare i costi Parte_1 inerenti tutte le utenze domestiche.
3) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre. Il padre potrà vederli e tenerli tutti i giorni dalle ore 18:00 sino alle 20:00, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, salvo diverse intese raggiunte dai genitori. Si specifica al riguardo che, il minore , Per_1 frequenta la V° elementare presso l'Istituto Comprensivo “Tenente Nania” in
Cinisi, mentre la I° elementare dell'Istituto “Gramsci” in Cinisi. Per_2
Il sig. potrà tenere i figli 2 weekend alternati al mese, con pernotto CP_1 presso quello che sarà il suo nuovo domicilio.
In tal caso, il padre preleverà ed il venerdì pomeriggio e Per_1 Per_2 avrà cura di accompagnarli a casa la domenica seraentro le ore 19:00.
I coniugi stabiliscono poi che, i figli, trascorreranno con loro in modo alternato le festività del Natale, Capodanno e della Pasqua, ecc.
Tali periodi potranno essere ampliati o modificati dagli stessi, di comune accordo, nel pieno rispetto della loro volontà e delle esigenze dei figli.
4) La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, che ne condivideranno le relative responsabilità, con tutti i diritti e doveri che la legge prevede ed ordina.
6) Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, educazione e salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto esclusivamente del loro interesse.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore
2 vi provvederà durante i tempi di permanenza del minore con sé.
7) I ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di contributo a titolo di mantenimento a carico dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti ed impiegati presso la medesima azienda, ovvero CP_2
con sede legale in Carini (PA), via Sturzo.
[...]
Per converso, il sig. corrisponderà ai figli ed , CP_1 Per_1 Per_2 quale contributo al loro mantenimento, l'importo mensile di €. 250,00, per un totale di €. 500,00, da versare entro il 10 di ogni mese.
8) I genitori contribuiranno in eguale misura alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la prole e che saranno concordate, previa esibizione e/o altri documenti comprovanti il reale esborso.
Ciascun coniuge eventualmente anticipatario potrà richiedere all'altro il rimborso di quanto anticipato, da corrispondere entro gg. 15 dall'esibizione della documentazione giustificativa.
9) I coniugi dichiarano di volere vivere separatamente già dal momento in cui il presente ricorso verrà dagli stessi sottoscritto. Gli accordi e le condizioni sopra indicati varranno tra le parti a partire dalla data della suddetta sottoscrizione”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Terrasini (PA) (atto n. 51 P. 2, S. A, Anno 2014) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5425/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
22/06/1987, elettivamente domiciliata in PARTINICO, VIA CASTIGLIA n. 65, presso lo studio dell'Avv. VITALE ANGELO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in PARTINICO, VIA CASTIGLIA 65, presso lo studio dell'Avv. VITALE ANGELO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 13/11/2025 (matrimonio celebrato in Terrasini, il 26/09/2014 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, riconoscendosi piena libertà di stabilire e variare la propria residenza ed il proprio domicilio.
2) La casa coniugale sita in Cinisi (PA), via Sandro Pertini 36 a), piano terra e I° piano, di proprietà dei genitori del sig. , rimane assegnata CP_1 alla sigra , che avrà l'obbligo di pagare i costi Parte_1 inerenti tutte le utenze domestiche.
3) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre. Il padre potrà vederli e tenerli tutti i giorni dalle ore 18:00 sino alle 20:00, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, salvo diverse intese raggiunte dai genitori. Si specifica al riguardo che, il minore , Per_1 frequenta la V° elementare presso l'Istituto Comprensivo “Tenente Nania” in
Cinisi, mentre la I° elementare dell'Istituto “Gramsci” in Cinisi. Per_2
Il sig. potrà tenere i figli 2 weekend alternati al mese, con pernotto CP_1 presso quello che sarà il suo nuovo domicilio.
In tal caso, il padre preleverà ed il venerdì pomeriggio e Per_1 Per_2 avrà cura di accompagnarli a casa la domenica seraentro le ore 19:00.
I coniugi stabiliscono poi che, i figli, trascorreranno con loro in modo alternato le festività del Natale, Capodanno e della Pasqua, ecc.
Tali periodi potranno essere ampliati o modificati dagli stessi, di comune accordo, nel pieno rispetto della loro volontà e delle esigenze dei figli.
4) La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, che ne condivideranno le relative responsabilità, con tutti i diritti e doveri che la legge prevede ed ordina.
6) Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, educazione e salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto esclusivamente del loro interesse.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore
2 vi provvederà durante i tempi di permanenza del minore con sé.
7) I ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di contributo a titolo di mantenimento a carico dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti ed impiegati presso la medesima azienda, ovvero CP_2
con sede legale in Carini (PA), via Sturzo.
[...]
Per converso, il sig. corrisponderà ai figli ed , CP_1 Per_1 Per_2 quale contributo al loro mantenimento, l'importo mensile di €. 250,00, per un totale di €. 500,00, da versare entro il 10 di ogni mese.
8) I genitori contribuiranno in eguale misura alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la prole e che saranno concordate, previa esibizione e/o altri documenti comprovanti il reale esborso.
Ciascun coniuge eventualmente anticipatario potrà richiedere all'altro il rimborso di quanto anticipato, da corrispondere entro gg. 15 dall'esibizione della documentazione giustificativa.
9) I coniugi dichiarano di volere vivere separatamente già dal momento in cui il presente ricorso verrà dagli stessi sottoscritto. Gli accordi e le condizioni sopra indicati varranno tra le parti a partire dalla data della suddetta sottoscrizione”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Terrasini (PA) (atto n. 51 P. 2, S. A, Anno 2014) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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