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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4785/2023 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. MARIANI Parte_1
FERRUCCIO;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. AVENA GILDA;
CP_1
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.11.2023 ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso CP_1 di aver prestato attività lavorativa in qualità di bracciante agricola alle dipendenze della Azienda agricola Valle Crati negli anni 2018,2019 e 2020 per n. 102 giornate svolgendo i compiti analiticamente indicati nell'atto introduttivo, esponeva che con nota ricevuta il 13.4.2023 l' aveva comunicato la CP_2 cancellazione delle giornate di lavoro agricolo rese in tali annualità.
Dopo aver proposto ricorso in sede amministrativa avverso dette determinazioni, e in assenza di riscontro, lamentava la illegittimità dell'operato dell' ed agiva in questa sede CP_2 chiedendo il riconoscimento del suo diritto alla reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per i suddetti anni .
Si costituiva tardivamente l' eccependo l'inammissibilità CP_1 della domanda per intervenuta decadenza ex art. 22 D.L. n.
7/1990, l'improcedibilità per omesso esperimento dei rimedi amministrativi e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza, deducendo che le giornate lavorative della parte ricorrente erano state cancellate dagli elenchi dei lavoratori agricoli a seguito di accertamenti ispettivi dai quali era emersa la fittizietà del rapporto di lavoro.
Istruita a mezzo prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 28.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, anzitutto, essere dichiarata decaduta parte convenuta dalle eccezioni preliminari sollevate stante la tardiva costituzione .
Nel merito, giova richiamare l'orientamento consolidato di legittimità secondo il quale “nella controversia tra il lavoratore agricolo e l' in ordine al diritto del primo a CP_1 conseguire prestazioni, è onere del lavoratore provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice
è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto” (Cass. Sez. Lav. 5 aprile 2000, n. 4232).
L'orientamento è stato in seguito ribadito sottolineandosi che
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.
Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (così Cass. Sez. lav. 12 giugno 2000, n. 7995).
Tanto premesso, si osserva che l' ha prodotto il verbale CP_1 dell'accertamento ispettivo redatto nei confronti dell'azienda agricola Valle crati ma detta documentazione non può essere valutata attesa la costituzione tardiva.
I testi di parte ricorrente hanno confermato che la parte ricorrente ha svolto per conto della Azienda Agricola Valle Crati
l'attività di bracciante agricola nel periodo dedotto in ricorso, occupandosi dei compiti ivi indicati e rispettando l'orario di lavoro dedotto nell'atto introduttivo.
Si tratta di deposizioni che questo giudice ritiene attendibili
– in assenza di elementi idonei a confutarne la genuinità ed attesa la coerenza intrinseca ed il carattere circostanziato - rese da soggetti che hanno avuto modo di constatare lo svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente e dalle quali emerge la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato.
Deve, poi, ulteriormente rilevarsi che riscontri documentali in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro per cui è causa nei termini prospettati in ricorso provengono dalle buste paga e dalle certificazioni uniche della parte ricorrente (cfr. fasc. di parte), documentazione che ulteriormente comprova l'occupazione della parte ricorrente da parte della Azienda
Agricola Lanzillotta Angelo per la annualità qui in discorso.
Deve, quindi, affermarsi il diritto della parte ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza delle giornate di lavoro rese negli anni 2018,2019 e
2020.
Le spese seguono l'ordinaria regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli del comune di residenza delle giornate lavorative rese negli anni 2018,2019 e 2020; condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite che liquida in complessive €
1500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.
Cosenza, 5.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino