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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/05/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 07/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 10524/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.38 sono presenti l'avv. GAMBINO SERGIO per parte ricorrente nonché l'Avv.
Sparacino per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 13.30, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10524 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nata a [...] (PA) il [...], in [...], Parte_1 C.F._1
alla Via Marciano Rocky n. 15, rappresentato e difeso dell'Avv. Sergio Gambino, per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via CP_2
Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
oggetto: Indebito.
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 07/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
-Rigetta il ricorso - Spese irripetibili
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data, 9.7.2024, conveniva in giudizio l' chiedendo Parte_1 CP_2
l'annullamento della nota del 13.11.2023 con il quale l' le comunicava che, per il periodo dal CP_1
01.01.2022 al 20.12.2022, era stato eseguito un pagamento non dovuto, pari ad € 4.329,18, sul proprio assegno sociale (cat. AS n° 04047717) per superamento dei limiti di reddito coniugali.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità del provvedimento di indebito e l'irripetibilità
delle somme erogate, invocando i principi in tema di indebito assistenziale, la sussistenza di un legittimo affidamento sulla correttezza della prestazione e l'assenza di dolo avendo comunicato, in data 4.4.2022, la nuova situazione reddituale del coniuge, divenuto titolare di pensione cat. VO, che l'Istituto già conosceva trattandosi di prestazioni erogate dal medesimo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' deducendo l'infondatezza del ricorso, CP_2
chiedendone il rigetto. Precisava che ““Con ricostituzione definita nel mese di agosto 2022, l'Istituto
accertava l'indebita erogazione dell'assegno sociale 078-550004047717, nel periodo compreso tra
gennaio e settembre 2022 (v.te08 all.). L'utente, infatti, aveva superato i limiti reddituali coniugali
normativamente stabiliti, per beneficiare della prestazione assistenziale nell'anno indicato. Si
consideri che il limite coniugale per beneficiare dell'assegno sociale era fissato per il 2022 in euro
12.194,78 (v. tab. all.).. Nel corso del 2022, il coniuge della ricorrente, sig. diveniva Persona_1
titolare di pensione di vecchiaia, tanto che la stessa ricorrente, con domanda di ricostituzione n.
domus 2120922500221 presentata il 04/04/2022, chiedeva “la rideterminazione o la sospensione
della prestazione (assegno sociale) in quanto il coniuge è divenuto titolare di pensione VO dal
01/02/2022” (v.all.). L'importo mensile del trattamento pensionistico VO 001550010108358 era pari
nel 2022 a euro 1185,88 (v.all.), per cui il reddito pensionistico dell'intero nucleo familiare per l'anno
in quesitone superava con ogni evidenza il sopra riferito limite coniugale.”.
In assenza di attività istruttoria, esaminate le conclusioni delle parti, la causa all'odierna udienza viene decisa. La domanda è infondata.
Va preliminarmente osservato che l'indebito contestato afferisce a somme indebitamente percepite sull'assegno sociale, pertanto, esplicitamente assoggettato alla disciplina propria dell'indebito assistenziale. (tra cui rientra pacificamente la prestazione di cui si discute: cfr. Cass., sez. VI – lav.,
ordinanza n. 13223 del 30 giugno 2020).
Ora come affermato dalla Corte di cassazione (sez. VI, 30/06/2020, n.13223), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed
incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost.,
quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a
generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue
che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far
tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente
non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di
comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”
(Cass. 2020 n. 13223).
Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al
descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali
esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere
contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Ciò posto, nel caso di specie, l' ha contestato l'indebita erogazione della prestazione non CP_1
spettante a causa del possesso di redditi coniugali superiori ai limiti di legge, circostanza quest'ultima che il ricorrente non ha negato, limitandosi a dedurre l'irripetibilità degli importi erogati nel periodo in oggetto.
Ora, nella vicenda in esame esclusa la condotta della percipiente, chiaramente non dolosa, va esaminata la legittimità dell'azione di recupero in considerazione della sua tempistica di attuazione,
eccepita dall'istituto, atteso che in tema di “assegno sociale” la prestazione è concessa provvisoriamente e il controllo della stessa non può che essere successivo al momento della verifica dei redditi dell'assistito.
Invero non può trovare applicazione l'estensione al biennio del termine decadenziale di ripetizione invocata dal resistente, ex art. 13, comma 2°, della L. n. 412/1991(tale norma è invero volta a disciplinare esclusivamente l'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico), ma deve invece richiamarsi l'art. 3 comma 6° della Legge n. 335/1995 che così
dispone: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative
maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle
condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino
ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno
sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi
computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia
titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione
dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili
nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno
successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
Norma che impone quindi all' il ricalcolo della prestazione entro la data del trentuno luglio CP_1
dell'anno successivo alla provvisoria erogazione. In siffatto contesto, del tutto irrilevante si disvela, da un lato, la condotta (dolosa o meno) del percipiente, dall'altro, la natura assistenziale dell'assegno, essendo dirimente, ai fini della decisione,
la tempestività del conguaglio (per come previsto dalla legge rispetto ad un beneficio avente carattere di provvisorietà) operato dall' sulla base dei redditi percepiti. (Corte d'Appello di Palermo CP_1
n.685/2023)
Orbene nell'odierna fattispecie, risulta pacifico che prima del provvedimento di indebito impugnato del 13.11.2023 l' , a seguito della domanda di ricostituzione n. domus 2120922500221 CP_1
presentata il 04/04/2022, con provvedimento del 08.08.2022 comunicava al ricorrente il ricalcolo della prestazione e la revoca della maggiorazione sociale per superamento dei limiti di reddito coniugali, a decorrere dal 01.01.2022 fino al 30.09.2022, contestando un debito pari a € 4.329,18.
Ne consegue che rispetto all'indebito maturato, (periodo 01.01.2022-30.09.2022), l'azione di recupero sia pienamente tempestiva perché la rideterminazione dell'assegno sociale veniva effettuata nel mese di agosto 2022, tempestivamente comunicata al ricorrente, entro i termini imposti dalla legge , addirittura in anticipo rispetto al termine del 31 luglio 2023, cioè dell'anno successivo a quello in cui è stata erogata la prestazione provvisoria, e tale circostanza esclude la configurabilità di un legittimo affidamento nella definitività della attribuzione della prestazione.
Pertanto, considerato che il ricorrente, come detto, non ha dimostrato l'insussistenza dell'indebito in sé attraverso la prova positiva del proprio diritto a percepire le prestazioni erogate dall'istituto, deve affermarsi la piena ripetibilità delle somme contestate, non ostando alcuna esigenza di tutela dell'affidamento del percettore.
Le ragioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, ma il ricorrente, pur soccombente ex art. 91 c.p.c., va esentato dal pagamento delle spese giudiziali di controparte in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 7.5.2025 Il Giudice Onorario
Carmela Fachile