CASS
Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2023, n. 13095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13095 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
<PAn>SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17532/2017 R.G. proposto da: TO MI PA, incorporante Fornacelle srl, in persona del legale rapp.nte, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Giuseppe Ferrara ed Antonio Voce di Firenze, oltre che dall’avv.Fabio Franco di Roma, ivi el.dom.to presso lo studio di questi in Via F.de Sanctis 4, come da procura in atti;
- parte ricorrente - contro Comune di Monteriggioni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Alberto Bianchi di Firenze, el.dom.to in Roma, Via Nomentana 76, presso lo studio dell’avv.Marco Selvaggi, come da procura in atti;
- parte controricorrente e ricorrente incidentale - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.06/29/2017 del 2/1/2017; Udita la relazione svolta dal Consigliere Giacomo Maria Stalla;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13095 Anno 2023 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 12/05/2023 2 di 4 udito il Procuratore Generale che ha concluso per la dichiarazione di estinzione. Uditi i difensori delle parti comparsi in udienza. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. La TO MI PA ha proposto tredici motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi – salvo che in punto cumulo giuridico delle sanzioni - gli avvisi di accertamento Ici 2007/2011 notificatile dal Comune di Monteriggioni in relazione ad un'area edificabile di circa 50.000 m², con volumetria complessiva pari a 41.000 m³ a destinazione di edilizia residenziale;
area, denominata ‘Fornacelle’, alla quale gli avvisi in questione avevano attribuito, sulla base di taluni successivi atti di alienazione parziale e di una perizia tecnico-estimativa, un valore venale di euro 400,00 a mc. a fronte di un valore dichiarato nel 2003 dalla società di circa 13 euro a mc.. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - diversamente da quanto ravvisato dai primi giudici (che avevano ritenuto preclusa all’Amministrazione la potestà di accertamento, stante il pagamento dell’imposta negli anni in questione, da parte della società, in ragione dello stesso valore venale di euro 150,00 per mc. come indicato nelle delibere di Giunta) il comune non era vincolato ai valori di mercato tabellarmente indicati, ex articolo 59 lett.g) d.lgs 446/97, per le annualità in questione (articolo 5 del Regolamento Comunale Ici), dal momento che questi valori non erano stati osservati dalla società perché unilateralmente abbattuti del 30% per edilizia convenzionata, nonostante che quest'ultima ipotesi si realizzasse solo in caso di intervento ex articoli 17 e 18 d.P.R. 380 del 2001 (con vincoli limitativi sul prezzo di cessione e sui canoni di locazione delle costruzioni edificate in convenzione), fattispecie qui non ricorrente;
3 di 4 - erroneamente la Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto l’identità tra valore tabellare e valore posto a base del pagamento Ici, avendo infatti la società versato in ragione di euro 105,00/mc. a fronte di un valore tabellare di 150,00/mc; - gli avvisi impugnati erano adeguatamente motivati perché spiegavano esattamente le ragioni della pretesa e si basavano, oltre che sulla perizia allegata, anche su altri fattori, “quali il valore dell'area dichiarato dalla società negli atti di compravendita stipulati negli anni, che è risultato enormemente superiore a quello sulla cui base la stessa ha pagato l’Ici”; - contrariamente a quanto eccepito dalla società, non si era formato alcun giudicato interno parziale in ordine alle sanzioni, dal momento che il Comune appellante aveva gravato la sentenza di primo grado nella sua interezza, dunque sia in punto entità dell'imposta dovuta, sia in punto sanzioni pecuniarie;
- queste ultime dovevano essere pagate dalla TO MI PA anche se relative a condotte della società Fornacelle srl, essendo stata quest'ultima dalla prima incorporata (nel 2010) con conseguente assunzione di tutte le relative obbligazioni, anche di natura sanzionatoria ex articolo 15 d.lgs.472/97; - fondata era tuttavia la tesi della società contribuente (appellante incidentale) circa i presupposti dell'applicazione del cumulo giuridico obbligatorio ex articolo 12 d.lgs.472/97 tra le sanzioni pecuniarie relative alle diverse annualità d'imposta. Resiste con controricorso il Comune di Monteriggioni, il quale formula anche un motivo di ricorso incidentale. § 2. La società ricorrente ha depositato memoria 10 marzo 2023 con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo le parti definito transattivamente la lite con accordo risalente al 27 novembre 2017, a spese compensate. 4 di 4 Il Comune di Monteriggioni ha accettato la rinuncia, così come concordata;
con ciò ritenendosi cessata la materia del contendere anche con riguardo al ricorso incidentale da esso proposto in punto sanzioni. Vista la rinuncia al ricorso, sussistono i presupposti per addivenire alla richiesta declaratoria di estinzione del processo, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte - dichiara estinto il processo;
- compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, </PAn>
- parte ricorrente - contro Comune di Monteriggioni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Alberto Bianchi di Firenze, el.dom.to in Roma, Via Nomentana 76, presso lo studio dell’avv.Marco Selvaggi, come da procura in atti;
- parte controricorrente e ricorrente incidentale - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.06/29/2017 del 2/1/2017; Udita la relazione svolta dal Consigliere Giacomo Maria Stalla;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13095 Anno 2023 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 12/05/2023 2 di 4 udito il Procuratore Generale che ha concluso per la dichiarazione di estinzione. Uditi i difensori delle parti comparsi in udienza. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. La TO MI PA ha proposto tredici motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi – salvo che in punto cumulo giuridico delle sanzioni - gli avvisi di accertamento Ici 2007/2011 notificatile dal Comune di Monteriggioni in relazione ad un'area edificabile di circa 50.000 m², con volumetria complessiva pari a 41.000 m³ a destinazione di edilizia residenziale;
area, denominata ‘Fornacelle’, alla quale gli avvisi in questione avevano attribuito, sulla base di taluni successivi atti di alienazione parziale e di una perizia tecnico-estimativa, un valore venale di euro 400,00 a mc. a fronte di un valore dichiarato nel 2003 dalla società di circa 13 euro a mc.. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - diversamente da quanto ravvisato dai primi giudici (che avevano ritenuto preclusa all’Amministrazione la potestà di accertamento, stante il pagamento dell’imposta negli anni in questione, da parte della società, in ragione dello stesso valore venale di euro 150,00 per mc. come indicato nelle delibere di Giunta) il comune non era vincolato ai valori di mercato tabellarmente indicati, ex articolo 59 lett.g) d.lgs 446/97, per le annualità in questione (articolo 5 del Regolamento Comunale Ici), dal momento che questi valori non erano stati osservati dalla società perché unilateralmente abbattuti del 30% per edilizia convenzionata, nonostante che quest'ultima ipotesi si realizzasse solo in caso di intervento ex articoli 17 e 18 d.P.R. 380 del 2001 (con vincoli limitativi sul prezzo di cessione e sui canoni di locazione delle costruzioni edificate in convenzione), fattispecie qui non ricorrente;
3 di 4 - erroneamente la Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto l’identità tra valore tabellare e valore posto a base del pagamento Ici, avendo infatti la società versato in ragione di euro 105,00/mc. a fronte di un valore tabellare di 150,00/mc; - gli avvisi impugnati erano adeguatamente motivati perché spiegavano esattamente le ragioni della pretesa e si basavano, oltre che sulla perizia allegata, anche su altri fattori, “quali il valore dell'area dichiarato dalla società negli atti di compravendita stipulati negli anni, che è risultato enormemente superiore a quello sulla cui base la stessa ha pagato l’Ici”; - contrariamente a quanto eccepito dalla società, non si era formato alcun giudicato interno parziale in ordine alle sanzioni, dal momento che il Comune appellante aveva gravato la sentenza di primo grado nella sua interezza, dunque sia in punto entità dell'imposta dovuta, sia in punto sanzioni pecuniarie;
- queste ultime dovevano essere pagate dalla TO MI PA anche se relative a condotte della società Fornacelle srl, essendo stata quest'ultima dalla prima incorporata (nel 2010) con conseguente assunzione di tutte le relative obbligazioni, anche di natura sanzionatoria ex articolo 15 d.lgs.472/97; - fondata era tuttavia la tesi della società contribuente (appellante incidentale) circa i presupposti dell'applicazione del cumulo giuridico obbligatorio ex articolo 12 d.lgs.472/97 tra le sanzioni pecuniarie relative alle diverse annualità d'imposta. Resiste con controricorso il Comune di Monteriggioni, il quale formula anche un motivo di ricorso incidentale. § 2. La società ricorrente ha depositato memoria 10 marzo 2023 con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo le parti definito transattivamente la lite con accordo risalente al 27 novembre 2017, a spese compensate. 4 di 4 Il Comune di Monteriggioni ha accettato la rinuncia, così come concordata;
con ciò ritenendosi cessata la materia del contendere anche con riguardo al ricorso incidentale da esso proposto in punto sanzioni. Vista la rinuncia al ricorso, sussistono i presupposti per addivenire alla richiesta declaratoria di estinzione del processo, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte - dichiara estinto il processo;
- compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, </PAn>