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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 12/09/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
D.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
D.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 192/2023 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 19.5.2025 e vertente
TRA
n. a Lanciano il 14.5.1969, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Pierpaolo Andreoni C.F._1
RICORRENTE
C/
, n. a Lanciano il 17.5.1969, CF , Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Errico Sacco
RESISTENTE
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI
L'Avv. Pierpaolo Andreoni per la ricorrente conclude: “Voglia l'On.le Tribunale adito di Lanciano, contrariis rejectis, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Lanciano in data 22.5.1993 (atto n. 0030 parte 2 serie A anno 1993), ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lanciano di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, anche con sentenza parziale non definitiva, ex art. 4 comma 12 legge n. 898/1970, disponendo all'esito per il prosieguo;
statuire a titolo di assegno divorzile in favore della S.ra la somma Parte_1 non inferiore ad euro 800 mensili;
condannare, in caso di opposizione, la parte resistente al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio;
ordinare sempre e comunque la restituzione degli oggetti della ricorrente tuttora presso l'abitazione coniugale ed in particolare il corredo matrimoniale e la camera da letto” L'Avv. Errico Sacco per la resistente conclude: “Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare il ricorso proposto da per essere lo stesso Parte_1 destituito di fondamento logico e giuridico e, per l'effetto escludere qualunque forma di contributo in favore della ricorrente;
pronunciare allo stato sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio civile contratto dal e Controparte_1 Parte_1
in data 22.05.1993 disponendo le annotazioni di rito;
disporre in
[...] favore del Sig. immediatamente un assegno divorzile di € 400,00, Controparte_1 mensili o altra somma ritenuta di giustizia, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
prevedere a carico della Signora a titolo Parte_1 di contribuzione per il mantenimento del figlio, (maggiorenne me Persona_1 non economicamente autosufficiente) la somma di €400,00 mensili;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente alla lite temeraria da liquidarsi in via equitativa.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Per effetto dell'ordinanza della Corte d'Appello di L'Aquila del 13.2.2024, l'unica disposizione patrimoniale in essere tra le parti è costituita dalla previsione dell'obbligo, per , di versare la somma mensile di euro Parte_1
120 a per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma Controparte_1 Per_1 non economicamente autosufficiente. Nel corso del presente giudizio è stata svolta un'indagine patrimoniale sulle condizioni economiche delle parti, disposta con ordinanza del 18.4.2024, cui la Guardia di Finanza di Lanciano ha risposto con nota del 5.9.2024, dalla quale emerge quanto segue:
Per quel che concerne , la stessa titolare (negli Parte_1 anni antecedenti al presente giudizio) di emolumenti annuali non particolarmente consistenti ma comunque crescenti nel tempo (da circa 14.000 euro nel 2021 ad oltre 19.000 euro nel 2023), di un fabbricato e di altri beni immobili (comunque di modesto valore) e di un autoveicolo di scarso valore (in ragione della data della sua immatricolazione: 2012)
Per quel che concerne , invece, la situazione reddituale, pur Controparte_1 se deteriore rispetto a quella della appare comunque Parte_1 caratterizzata, a partire dal 2023, dalla presenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la percezione di un reddito annuale che, rapportando la somma dichiarata (euro 9.632,92) con il periodo di riferimento (dal mese di luglio al mese di dicembre 2023) conduce, almeno in prospettiva, alla sostanziale equiparazione della retribuzione del resistente con quella della ricorrente.
Sulla base di quanto esposto, si ritiene di non dover fissare alcun assegno divorzile in favore di alcuna delle parti, non risultando alcuna situazione di squilibrio patrimoniale in danno dell'uno o dell'altro coniuge, situazione costituente il presupposto primo per il riconoscimento di una prestazione patrimoniale commisurata alla durata del matrimonio ed al contributo del coniuge economicamente debole ai bisogni familiari.
Per quel che concerne le prove articolate dalle parti processuali nei propri scritti difensivi, le stesse non sono state ammesse con ordinanza dell'11.2.2025 in quanto tendenti a dimostrare fatti o condotte dai quali desumere un eventuale addebito della separazione alla controparte, ma che in una causa di divorzio sono palesemente irrilevanti;
né la documentazione prodotta da parte resistente è tale da evidenziare un tenore di vita della ricorrente incompatibile con i redditi certificati nella relazione della Guardia di Finanza in atti (redditi che appaiono tutto sommato modesti).
Si ritiene pertanto che, in assenza di elementi dai quali desumere una situazione di maggiore debolezza economica di alcuna delle parti processuali rispetto all'altra, la fissazione di qualsivoglia assegno all'uno o all'altro dei contendenti appare priva di giustificazione.
Diverso è il discorso per quel che attiene il mantenimento del figlio maggiorenne
, non ancora autosufficiente, per il quale la difesa di parte resistente ha Per_1 adeguatamente documentato il sostenimento di spese connesse alla frequenza di una università fuori sede (fatto mai contestato dalla difesa della;
tale Parte_1 circostanza denota inequivocabilmente la necessità di aggiornare ben oltre i termini della rivalutazione ISTAT (operata dalla Corte d'Appello) il contributo al mantenimento a carico della ricorrente, elevandolo ad euro 300 (con decorrenza dalla data di formalizzazione della relativa domanda, ossia dalla costituzione del 5.6.2023) in quanto dalla data separazione (in cui era minorenne) Persona_1 sono senz'altro aumentate le necessità economiche connesse al suo mantenimento;
del resto, la Corte di Cassazione ha più volte rilevato (da ultimo con decisione n. 11724 del 4.5.2023) che il mantenimento cresce insieme ai figli senza necessità di dimostrazione alcuna, in quanto l'aumento delle esigenze economiche della prole in corrispondenza della sua crescita costituisce un vero e proprio fatto notorio che non abbisogna di specifica dimostrazione.
La somma come sopra determinata è soggetta a rivalutazione ISTAT a far data dal gennaio 2026; ovviamente dovrà far fronte per il 50% Parte_1 alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , ove Per_1 adeguatamente documentate.
Deve ovviamente essere accolta la concorde richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
il parziale accoglimento delle reciproche richieste comporta una pronuncia di integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 192/2023, così decide:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e a Lanciano il 22.5.1993, ordinando
[...] Controparte_1
l'annotazione della presente decisione sui registri degli atti di matrimonio di tale Comune (atto n. 30 del 1993, Parte II Serie A)
Fissa in euro 300 mensili l'assegno di mantenimento a carico di in favore di per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio maggiorenne (ma non autosufficiente) , Per_1 somma da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, il tutto con decorrenza dal 5.6.2023; tale somma è soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici ISTAT a far data dal mese di gennaio 2026
Dispone che contribuisca per il 50% alle Parte_1 spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio AB da
[...]
, ove da questi documentate CP_1
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 11.9.2025
Il Presidente
Massimo Canosa