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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1471/2022 depositato il 08/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04320221460000016007 IVA-ALIQUOTE a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1471/22
La soc. “Ricorrente_1 Srl.” in persona del legale rappresentante, sig. Rappresentante_1
, a mezzo dell'avv. Difensore_1 , impugnava comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n.043 2022 14600000 16 007 notificata a mezzo Pec in data 16/06/2022 da Agenzia Entrate - Riscossione a seguito di mancato pagamento di cartelle sottese per importo complessivo di € 179.213,81.
Motivi ricorso
• Violazione dell'art.77 comma 2 bis D.P.R. n.602/1973;
• Omessa notifica degli atti presupposti (cartelle indicate nel prospetto riepilogativo) e per le quali contesta il contenuto e gli importi presuntivamente dovuti;
• Eventuale regolarizzare della debitoria con richiesta di rateizzazione, attualmente preclusa con la iscrizione ipotecaria.
Conclude chiedendo, la declaratoria di nullità e/o illegittimità dell'atto, con vittoria di spese e onorari da distrarsi a favore del difensore costituito.
L'Agenzia Entrate - Riscossione, costituita a mezzo Difensore_2, rappresenta la legittimità del proprio operato, atteso che il Concessionario agisce come semplice incaricato all'esazione dei tributi e entrate iscritte in ruoli esecutivi ai sensi di legge;
in via preliminare evidenzia il difetto di giurisdizione per parte delle cartelle;
nel merito, ritiene tardive e pertanto meramente dilatorie le doglianze sulle cartelle così che vanno rigettate.
Chiede pertanto, per i motivi esposti, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Parte resistente con memorie illustrative insiste nelle richieste di rigetto del ricorso.
Parte ricorrente, con successive memorie depositate sul PTT, chiede l'estinzione del giudizio aderito alla rottamazione-quater nel settembre 2023 come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ove sono indicate tutte le cartelle di pagamento, oggetto della iscrizione ipotecaria di cui al presente giudizio, e il riepilogo delle somme da corrispondere alle relative scadenze (cartelle 4-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44), oltre a numerose altre cartelle non oggetto della iscrizione ipotecaria. Alle scadenze indicate dall'Agenzia delle Entrate la società ha già provveduto ai relativi pagamenti di ben n.9 rate, come da copie di bonifici depositati, il tutto come da documentazione in allegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in camera di consiglio, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che la causa può essere decisa in ragione della comunicazione di parte ricorrente di aver aderito alla c.d. “Rottamazione quater anno 2023”, depositando comunicazione ammissione alla rottamazione e le rate in scadenza dei versamento, così da dichiarare la cessata materia del contendere del ricorso, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Foggia 15 ottobre 2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1471/2022 depositato il 08/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04320221460000016007 IVA-ALIQUOTE a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1471/22
La soc. “Ricorrente_1 Srl.” in persona del legale rappresentante, sig. Rappresentante_1
, a mezzo dell'avv. Difensore_1 , impugnava comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n.043 2022 14600000 16 007 notificata a mezzo Pec in data 16/06/2022 da Agenzia Entrate - Riscossione a seguito di mancato pagamento di cartelle sottese per importo complessivo di € 179.213,81.
Motivi ricorso
• Violazione dell'art.77 comma 2 bis D.P.R. n.602/1973;
• Omessa notifica degli atti presupposti (cartelle indicate nel prospetto riepilogativo) e per le quali contesta il contenuto e gli importi presuntivamente dovuti;
• Eventuale regolarizzare della debitoria con richiesta di rateizzazione, attualmente preclusa con la iscrizione ipotecaria.
Conclude chiedendo, la declaratoria di nullità e/o illegittimità dell'atto, con vittoria di spese e onorari da distrarsi a favore del difensore costituito.
L'Agenzia Entrate - Riscossione, costituita a mezzo Difensore_2, rappresenta la legittimità del proprio operato, atteso che il Concessionario agisce come semplice incaricato all'esazione dei tributi e entrate iscritte in ruoli esecutivi ai sensi di legge;
in via preliminare evidenzia il difetto di giurisdizione per parte delle cartelle;
nel merito, ritiene tardive e pertanto meramente dilatorie le doglianze sulle cartelle così che vanno rigettate.
Chiede pertanto, per i motivi esposti, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Parte resistente con memorie illustrative insiste nelle richieste di rigetto del ricorso.
Parte ricorrente, con successive memorie depositate sul PTT, chiede l'estinzione del giudizio aderito alla rottamazione-quater nel settembre 2023 come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ove sono indicate tutte le cartelle di pagamento, oggetto della iscrizione ipotecaria di cui al presente giudizio, e il riepilogo delle somme da corrispondere alle relative scadenze (cartelle 4-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44), oltre a numerose altre cartelle non oggetto della iscrizione ipotecaria. Alle scadenze indicate dall'Agenzia delle Entrate la società ha già provveduto ai relativi pagamenti di ben n.9 rate, come da copie di bonifici depositati, il tutto come da documentazione in allegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in camera di consiglio, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che la causa può essere decisa in ragione della comunicazione di parte ricorrente di aver aderito alla c.d. “Rottamazione quater anno 2023”, depositando comunicazione ammissione alla rottamazione e le rate in scadenza dei versamento, così da dichiarare la cessata materia del contendere del ricorso, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Foggia 15 ottobre 2025