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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2682/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, ha pronunciato in data 27.03.2025 all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 2682/2023
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Anne Marie Parte_1 C.F._1
Garofalo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
P. IVA , in persona del suo amministratore e legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Alberto Gentile con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.02.2023, il ricorrente esponeva:
- di essere socio di fatto della società che fino al 30/11/2021 gestiva Controparte_1
un complesso ricettivo comprensivo di un albergo e di un ristorante-pizzeria denominato “Ranch
Palace Hotel”, ubicato Via Comunale Guantai ad Orsolona n.78, in Napoli;
- che la dal 01/08/2000 ha gestito il ristorante pizzeria denominato Controparte_1
“Al Ranch” e dal 01/08/2006 ha gestito anche l'hotel, entrambi ubicati alla Via Comunale Guantai ad Orsolona n.78 in Napoli;
- che le predette strutture hanno assunto la denominazione di “Ranch Palace Hotel”;
- che dal 01/08/2000 e fino al 31/7/2006 svolgeva quale lavoratore subordinato della la CP_1
mansione di aiuto-cuoco presso il ristorante “Al Ranch”, - che successivamente, dopo l'apertura dell'hotel e precisamente dal 1/8/2006 e fino al 30/11/2021, svolgeva in favore della resistente l'attività di autista;
- che, in particolare, si occupava di effettuare i trasferimenti degli ospiti dell'hotel, recandosi alla stazione ferroviaria, marittima ed all'aeroporto per prelevare gli ospiti al momento dell'arrivo e di riaccompagnarli al momento della partenza;
- che effettuava anche servizio transfer per gli ospiti dall'hotel al centro cittadino o presso i luoghi turistici della città di Napoli, curando il rientro in hotel,
- che era soggetto alle direttive impartite del Sig. che provvedeva anche a controllare la CP_1
sua esatta esecuzione della prestazione, esercitando il relativo potere disciplinare;
- che la prestazione è stata resa in maniera costante e continuativa, con il vincolo della subordinazione e sempre presso la medesima sede in Napoli, alla Via Comunale Guantai ad Orsolona n. 78;
- che aveva l'obbligo di presenza giornaliera sul posto di lavoro e di rispettare l'orario imposto dal datore, dovendo giustificare eventuali assenze e/o ritardi al Sig. ; CP_1
- che, qualora necessitasse di qualche ora di permesso per ragioni personali, doveva preventivamente avvisare la datrice di lavoro ed ottenerne l'autorizzazione;
- che per quanto attiene all'attività di aiuto-cuoco svolta per il periodo dal 01/08/2000 al 31/7/2006 osservava i seguenti orari: dal martedì alla domenica dalle ore 10:30 alle ore 14.30 e dalle ore 18:30 alle ore 23:00; nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, ovvero durante i periodi in cui si svolgevano le cerimonie e ricevimenti, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, l'orario di lavoro era dalle ore 10:30 alle ore 16:00 e dalle 18:30 alle ore 00:30; per quanto attiene invece all'attività di autista dal 1/8/2006 al 30/11/2021 gli orari erano dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 21:30;
- di non essere mai stato regolarmente inquadrato, prestando la propria attività sprovvisto di una qualsivoglia tutela assistenziale e previdenziale;
- che a fronte della pesante ed impegnativa attività lavorativa riceveva una retribuzione in contanti di
€ 800,00 mensili dal Sig. CP_1
- di non aver percepito alcunché per gli straordinari;
- di non aver goduto delle ferie maturate né di aver ricevuto la corrispondente indennità sostitutiva;
- di non aver percepito la 13ma, i ROL ed infine, alla risoluzione del rapporto, avvenuta il 30/11/2021 per decisione del datore di lavoro, non percepiva alcuna somma a titolo di indennità di fine rapporto, né l'indennità sostituiva del preavviso;
- di aver, dunque, ricevuto una retribuzione notevolmente inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta per il livello di inquadramento del C.C.N.L. di categoria, e, comunque, in ragione delle mansioni svolte e degli orari di lavoro osservati;
- che per l'attività lavorativa prestata, le mansioni assegnate, le modalità di svolgimento delle prestazioni, appariva evidente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra il ricorrente ed il datore di lavoro con decorrenza dal 01/08/2000 e sino al 30/11/2021, riconducibile al
VI livello retributivo per l'attività di aiuto cuoco e al V livello per l'attività di autista del CCNL
Turismo confcommercio;
- che ad oggi gli competono le seguenti somme: € 217.680,33 a titolo di differenze retributive (somma comprensiva della 13ma e 14ma mensilità mai corrisposta, indennità sostitutiva ferie, ROL); €
81.646,64 a titolo di lavoro straordinario;
€ 36.776,67 TFR a titolo di TFR maturato e mai corrisposto;
il tutto come dettagliatamente riportato nel conteggio depositato agli atti;
- che in data 8/7/2020 con scrittura privata sottoscritta da tutti i soci della resistente, la CP_1 formalmente riconosceva che: “nel corso degli anni, per mere ragioni personali, il Sig. Parte_1
è formalmente uscito dalla società, ma ha continuato ad esserne materialmente socio di fatto e
[...] lavoratore”;
- che con la medesima scrittura la altresì riconosceva tutte le mansioni svolte dallo stesso e CP_1 precisamente “il Sig. si occupa dei collegamenti in favore degli ospiti da e per Parte_1
l'albergo”;
- che nella detta scrittura privata veniva dato atto che tutti i soci lavoratori avevano diritto a percepire, oltre agli eventuali utili, la giusta retribuzione corrispondente all'apporto lavorativo e alle mansioni svolte, come previsto dal CCNL di riferimento;
- dia ver più volte tentato bonariamente di definire la vicenda senza, tuttavia, sortire alcun positivo effetto;
- che, con pec del 29/3/2022 costituiva formalmente in mora la resistente, senza ottenere riscontro.
Sulla base di tali permesse il ricorrente conveniva in giudizio la società al Controparte_1
fine di sentir: “
1. Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, intercorso tra il Sig. e la in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rapp.te, con espletamento delle mansioni precisate e della retribuzione corrisposta, a far data dal 01/08/2000 fino al 30/11/2021, con le modalità e gli orari riportati in premessa, riconducibile alla categoria di inquadramento nel VI livello (1/8/2000- 31/07/2006) e V livello
(01/08/2006-30/11/2021) del C.C.N.L. Turismo confcommercio, ovvero altro livello funzionale e retributivo accertato in corso di causa dall'Ill.mo Giudice adito, e da quella diversa data che dovesse emergere in corso di causa.
2. Per l'effetto, condannare la in persona Controparte_1
del legale rapp.te, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 338.697,14, ovvero al pagamento di quella diversa maggiore o minore somma ritenuta congrua e giusta dal
Tribunale adito con rivalutazione monetaria, oltre interessi come per legge.
3. Condannare la resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore”
Si costituiva la soc. chiedendo il rigetto della domanda, in Controparte_1
quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
Alla odierna udienza parte resistente dichiarava di rinunciare agli atti e al diritto con compensazione delle spese;
il l.r.p.t. della accettava la rinuncia e CP_1 Controparte_1
concordava sulla compensazione delle spese di lite;
va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere con la seguente sentenza.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Alla luce della concorde richiesta di compensazione integrale delle spese, queste ultime possono ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Napoli, 27.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, ha pronunciato in data 27.03.2025 all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 2682/2023
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Anne Marie Parte_1 C.F._1
Garofalo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
P. IVA , in persona del suo amministratore e legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Alberto Gentile con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.02.2023, il ricorrente esponeva:
- di essere socio di fatto della società che fino al 30/11/2021 gestiva Controparte_1
un complesso ricettivo comprensivo di un albergo e di un ristorante-pizzeria denominato “Ranch
Palace Hotel”, ubicato Via Comunale Guantai ad Orsolona n.78, in Napoli;
- che la dal 01/08/2000 ha gestito il ristorante pizzeria denominato Controparte_1
“Al Ranch” e dal 01/08/2006 ha gestito anche l'hotel, entrambi ubicati alla Via Comunale Guantai ad Orsolona n.78 in Napoli;
- che le predette strutture hanno assunto la denominazione di “Ranch Palace Hotel”;
- che dal 01/08/2000 e fino al 31/7/2006 svolgeva quale lavoratore subordinato della la CP_1
mansione di aiuto-cuoco presso il ristorante “Al Ranch”, - che successivamente, dopo l'apertura dell'hotel e precisamente dal 1/8/2006 e fino al 30/11/2021, svolgeva in favore della resistente l'attività di autista;
- che, in particolare, si occupava di effettuare i trasferimenti degli ospiti dell'hotel, recandosi alla stazione ferroviaria, marittima ed all'aeroporto per prelevare gli ospiti al momento dell'arrivo e di riaccompagnarli al momento della partenza;
- che effettuava anche servizio transfer per gli ospiti dall'hotel al centro cittadino o presso i luoghi turistici della città di Napoli, curando il rientro in hotel,
- che era soggetto alle direttive impartite del Sig. che provvedeva anche a controllare la CP_1
sua esatta esecuzione della prestazione, esercitando il relativo potere disciplinare;
- che la prestazione è stata resa in maniera costante e continuativa, con il vincolo della subordinazione e sempre presso la medesima sede in Napoli, alla Via Comunale Guantai ad Orsolona n. 78;
- che aveva l'obbligo di presenza giornaliera sul posto di lavoro e di rispettare l'orario imposto dal datore, dovendo giustificare eventuali assenze e/o ritardi al Sig. ; CP_1
- che, qualora necessitasse di qualche ora di permesso per ragioni personali, doveva preventivamente avvisare la datrice di lavoro ed ottenerne l'autorizzazione;
- che per quanto attiene all'attività di aiuto-cuoco svolta per il periodo dal 01/08/2000 al 31/7/2006 osservava i seguenti orari: dal martedì alla domenica dalle ore 10:30 alle ore 14.30 e dalle ore 18:30 alle ore 23:00; nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, ovvero durante i periodi in cui si svolgevano le cerimonie e ricevimenti, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, l'orario di lavoro era dalle ore 10:30 alle ore 16:00 e dalle 18:30 alle ore 00:30; per quanto attiene invece all'attività di autista dal 1/8/2006 al 30/11/2021 gli orari erano dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 21:30;
- di non essere mai stato regolarmente inquadrato, prestando la propria attività sprovvisto di una qualsivoglia tutela assistenziale e previdenziale;
- che a fronte della pesante ed impegnativa attività lavorativa riceveva una retribuzione in contanti di
€ 800,00 mensili dal Sig. CP_1
- di non aver percepito alcunché per gli straordinari;
- di non aver goduto delle ferie maturate né di aver ricevuto la corrispondente indennità sostitutiva;
- di non aver percepito la 13ma, i ROL ed infine, alla risoluzione del rapporto, avvenuta il 30/11/2021 per decisione del datore di lavoro, non percepiva alcuna somma a titolo di indennità di fine rapporto, né l'indennità sostituiva del preavviso;
- di aver, dunque, ricevuto una retribuzione notevolmente inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta per il livello di inquadramento del C.C.N.L. di categoria, e, comunque, in ragione delle mansioni svolte e degli orari di lavoro osservati;
- che per l'attività lavorativa prestata, le mansioni assegnate, le modalità di svolgimento delle prestazioni, appariva evidente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra il ricorrente ed il datore di lavoro con decorrenza dal 01/08/2000 e sino al 30/11/2021, riconducibile al
VI livello retributivo per l'attività di aiuto cuoco e al V livello per l'attività di autista del CCNL
Turismo confcommercio;
- che ad oggi gli competono le seguenti somme: € 217.680,33 a titolo di differenze retributive (somma comprensiva della 13ma e 14ma mensilità mai corrisposta, indennità sostitutiva ferie, ROL); €
81.646,64 a titolo di lavoro straordinario;
€ 36.776,67 TFR a titolo di TFR maturato e mai corrisposto;
il tutto come dettagliatamente riportato nel conteggio depositato agli atti;
- che in data 8/7/2020 con scrittura privata sottoscritta da tutti i soci della resistente, la CP_1 formalmente riconosceva che: “nel corso degli anni, per mere ragioni personali, il Sig. Parte_1
è formalmente uscito dalla società, ma ha continuato ad esserne materialmente socio di fatto e
[...] lavoratore”;
- che con la medesima scrittura la altresì riconosceva tutte le mansioni svolte dallo stesso e CP_1 precisamente “il Sig. si occupa dei collegamenti in favore degli ospiti da e per Parte_1
l'albergo”;
- che nella detta scrittura privata veniva dato atto che tutti i soci lavoratori avevano diritto a percepire, oltre agli eventuali utili, la giusta retribuzione corrispondente all'apporto lavorativo e alle mansioni svolte, come previsto dal CCNL di riferimento;
- dia ver più volte tentato bonariamente di definire la vicenda senza, tuttavia, sortire alcun positivo effetto;
- che, con pec del 29/3/2022 costituiva formalmente in mora la resistente, senza ottenere riscontro.
Sulla base di tali permesse il ricorrente conveniva in giudizio la società al Controparte_1
fine di sentir: “
1. Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, intercorso tra il Sig. e la in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rapp.te, con espletamento delle mansioni precisate e della retribuzione corrisposta, a far data dal 01/08/2000 fino al 30/11/2021, con le modalità e gli orari riportati in premessa, riconducibile alla categoria di inquadramento nel VI livello (1/8/2000- 31/07/2006) e V livello
(01/08/2006-30/11/2021) del C.C.N.L. Turismo confcommercio, ovvero altro livello funzionale e retributivo accertato in corso di causa dall'Ill.mo Giudice adito, e da quella diversa data che dovesse emergere in corso di causa.
2. Per l'effetto, condannare la in persona Controparte_1
del legale rapp.te, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 338.697,14, ovvero al pagamento di quella diversa maggiore o minore somma ritenuta congrua e giusta dal
Tribunale adito con rivalutazione monetaria, oltre interessi come per legge.
3. Condannare la resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore”
Si costituiva la soc. chiedendo il rigetto della domanda, in Controparte_1
quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
Alla odierna udienza parte resistente dichiarava di rinunciare agli atti e al diritto con compensazione delle spese;
il l.r.p.t. della accettava la rinuncia e CP_1 Controparte_1
concordava sulla compensazione delle spese di lite;
va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere con la seguente sentenza.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Alla luce della concorde richiesta di compensazione integrale delle spese, queste ultime possono ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Napoli, 27.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia