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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 4300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4300 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4111/2023
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 4111/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, C.F. con l'Avv. LO VECCHIO DEBORA DILETTA P.IVA_1
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_1
), con l'avv. CAPELLUPO BENITO P.IVA_2
pagina 1 di 13 RESISTENTE
OGGETTO: contratto di vendita e installazione – risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine dell' 11 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato la Parte_1
(di seguito anche solo ) ha evocato in giudizio la
[...] Parte_1 [...]
(di seguito anche solo , per sentirla condannare al pagamento Controparte_1 CP_1 dell'importo di € 17.080,00 iva inclusa, a titolo di risarcimento dei danni, per averle venduto un impianto scarrabile inutilizzabile in quanto incompatibile con l'autocarro Volvo Fl, targato GF514XA, di proprietà della ricorrente, sul quale è stato dalla medesima installato.
In particolare, ha esposto che:
- in data 15.02.2021 la aveva ordinato dalla società un impianto scarrabile Parte_1 CP_1
da installare sul proprio autocarro Volvo Fl, tg. GF514XA; a fronte del predetto acquisto aveva versato alla convenuta venditrice, in data 23.02.2021, un acconto di € 3.520,49;
- in data 23.06.2021 l'impianto veniva fornito e installato da con conseguente emissione CP_1
della fattura n. 520/2021 dell'importo di € 17.177,00, integralmente saldata dalla società ricorrente;
- oltre alla fornitura, la si era occupata anche del montaggio dell'impianto, dei dispositivi CP_1
oleodinamici di scorrimento di alaggio e delle dotazioni indicate nella fattura n. 520/2021;
- fin dai primi utilizzi del veicolo riscontrava che, con carico massimo ammesso pari a Parte_1
140 ql., il cassone affondava nella parte posteriore di 20 cm, misurati al bordo posteriore dello stesso, scaricando, di conseguenza, l'anteriore del veicolo stesso;
veniva, altresì, contestualmente rilevata l'impossibilità di alaggio con sgancio del cassone con appoggio a terra, per incongruenza con le dimensioni del gancio esteso al massimo consentito;
- parte ricorrente provvedeva, pertanto, a informare immediatamente la società fornitrice che, riconoscendo il vizio lamentato, interveniva montando un gancio più lungo, integralmente a sue spese;
- l'intervento eseguito dalla non si è, tuttavia, dimostrato risolutivo;
si rendeva, CP_1 CP_1
dunque, disponibile a intervenire nuovamente sull'impianto con la sostituzione del braccio meccanico, chiedendo però l'ulteriore importo di € 1.600,00, oltre IVA;
pagina 2 di 13 - in data 21.01.2022, a fronte della totale impossibilità di utilizzo dell'impianto nonché dell'indisponibilità della a risolvere i problemi sullo stesso riscontrati, se non con il CP_1 pagamento di ulteriori somme, nonostante l'integrale saldo del costo di fornitura e montaggio pattuito, trasmetteva alla formale diffida ad adempiere;
Parte_1 CP_1
- stante l'impossibilità di raggiungere un accordo con la convenuta, la società ha Parte_1
provveduto a far periziare l'impianto in questione dal P.A. , il quale, accertata Parte_2
l'esistenza di tutti i problemi lamentati, ha concluso indicando quale soluzione da preferire l'integrale rifacimento dell'impianto oggetto di causa;
- nonostante la perizia di cui ai punti precedenti, non riteneva di dover intervenire per CP_1
l'eliminazione delle criticità lamentate e stante la necessità di ottenere una valutazione dell'impianto in tempi brevi, al fine di contenere le perdite economiche derivanti dall'impossibilità di utilizzo del mezzo su cui era installato, nonché al fine di provare a trovare un accordo con controparte, la ricorrente provvedeva a depositare un ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.;
- all'esito del procedimento, il TU nominato ing. ha riscontrato “l'impossibilità di Per_1
effettuare le manovre di aggancio/sgancio del cassone a causa dell'impossibilità di giungere col gancio alla quota necessaria da terra” e ha accertato la necessità di sostituire integralmente l'impianto per un costo complessivo di € 14.000,00, oltre Iva;
tanto premesso la ha dedotto l'inadempimento della resistente rispetto alle Parte_1 obbligazioni assunte, per averle fornito un impianto inutilizzabile o comunque incompatibile con l'autocarro di proprietà della e ha quindi chiesto di condannare risarcire l'importo di Parte_1 CP_1
€ 17.080,00 (Iva inclusa), corrispondente al costo necessario, accertato dal TU, per procedere alla sostituzione integrale dell'impianto.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, si è costituita in giudizio e ha contestato le CP_1 difese avverse, eccependo, in via preliminare, la decadenza di dalla denuncia dei vizi Parte_1 dell'impianto, essendo la diffida pervenuta soltanto nel mese di gennaio 2022, dopo mesi e mesi di utilizzo dell'impianto oggetto di causa.
Ha, dunque, esposto che:
- nel mese di febbraio 2021 la società aveva richiesto alla l'installazione di Parte_1 CP_1
un'attrezzatura scarrabile, scegliendo l'allestimento e la tipologia di gancio;
- redigeva il preventivo n. 108/2021, fornendo la propria quotazione per la vendita e il CP_1
montaggio di “attrezzatura scarrabile IT10XC ton per casse da 3800mm +inp” con gancio basso;
il preventivo veniva sottoscritto da legale rappresentante di;
Parte_1 pagina 3 di 13 - dunque, faceva predisporre dalla società i figurini CP_1 Parte_3
procedendo con l'installazione e l'allestimento;
- concluso l'allestimento, il mezzo veniva collaudato e, a seguito di ricezione di certificato di approvazione da parte della Motorizzazione, veniva consegnato al cliente, spiegando il funzionamento dell'attrezzatura ed effettuando tutte le verifiche del caso;
- nell'agosto 2021, si era nuovamente rivolta alla chiedendo la modifica del Parte_1 CP_1
gancio, stante la necessità di agganciare anche cassoni di altre aziende, strutturalmente diversi da quelli già usati;
- la - nonostante il precedente gancio fosse assolutamente funzionante - vista l'esiguità CP_1
dell'importo del gancio nuovo e senza, dunque, nulla richiedere per la nuova prestazione, posizionava un gancio più lungo, con il quale l'impianto funzionava correttamente senza problemi;
- nell'ottobre 2021, al fine di migliorare la guidabilità del mezzo, decideva di far Parte_1
rinforzare le balestre del veicolo, portandolo presso l'officina specializzata C.R.A.B.A.T. S.n.c.; tale intervento ha determinato un innalzamento della parte posteriore del mezzo con la conseguente impossibilità di utilizzare l'impianto installato dalla CP_1
- ha, dunque, nuovamente richiesto l'intervento di per una modifica del braccio Parte_1 CP_1
completo; la tenuto conto del nuovo assetto del veicolo e delle balestre più rigide, ha CP_1 predisposto una nuova offerta con la differenza di costo per il braccio completo di € 1.600,00, oltre Iva, evidenziando che sarebbe stato necessario rimpiazzare il gancio più basso ed allungare il c.d. “braccio meccanico”;
ciò premesso, ha contestato gli esiti della TU disposta nell'ambito del procedimento di ATP, ritenendola non esaustiva ai fini della soluzione della controversia, rilevando che:
- il TU, riscontrata “l'impossibilità di effettuare le manovre di aggancio/sgancio del cassone a causa dell'impossibilità di giungere col gancio alla quota necessaria da terra”, ha omesso completamente di indicare a quale delle parti in causa sia da addebitare la problematica riscontrata;
- le soluzioni tecniche prospettate per eliminare le difficolta di aggancio/sgancio dei cassoni sono incoerenti in quanto, durante le verifiche peritali è stato accertato che la società attrice ha Parte_1 modificato l'assetto originario del mezzo aggiungendo una balestra che ha comportato “una quota maggiorata del mezzo rispetto a terra di circa 4 cm”, corrispondente a quella mancante per procedere con il corretto aggancio/sgancio dei cassoni;
pagina 4 di 13 - pertanto, prima dell'intervento di modifica richiesto dalla e fatto eseguire da un'officina terza Parte_1 successivamente all'installazione dell'attrezzatura scarrabile da parte della l'aggancio e lo CP_1 sgancio erano assicurati.
Ha concluso che il TU, invece di suggerire come soluzione prioritaria il ripristino del veicolo alle condizioni originarie (senza le modifiche apportate su richiesta della ricorrente in seguito all'installazione eseguita dalla , avrebbe erroneamente individuato come intervento risolutivo la CP_1 sostituzione integrale dell'impianto per un totale di € 17.080,00.
La convenuta ha, dunque, dedotto di aver puntualmente e correttamente adempiuto all'obbligazione sulla medesima gravante, montando l'impianto a regola d'arte e rendendosi sempre disponibile nei confronti della e che l'allegata impossibilità di utilizzo del mezzo non dipende e non è in alcun Parte_1 modo ad essa imputabile, essendo stata, invece, causata dall'irrigidimento delle balestre effettuato dalla stessa . Ha chiesto quindi di disporre il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi Parte_1 dell'art. 196 c.p.c. e di rigettare le domande attoree.
***
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Sulla decadenza dalla denuncia dei vizi
La società ha eccepito in via preliminare la decadenza della ricorrente dalla garanzia CP_1 Parte_1 per vizi della cosa venduta per non avere quest'ultima denunciato tempestivamente i vizi dell'impianto oggetto del contratto tra loro intercorso.
L'eccezione va respinta.
Occorre premettere che le parti hanno sottoscritto in data 15.02.2021 il preventivo nr. 108/2021 (doc.1 parte convenuta) stipulando così un contratto avente ad oggetto la vendita ed installazione di attrezzatura scarrabile, con conseguente applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1490 c.c. e ss. secondo il quale
“il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'utilizzo cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore…”.
L'art. 1495 c.c., rubricato “Termini e condizioni per l'azione” recita espressamente che “il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive in ogni caso, in un anno dalla consegna. (…)”.
Tuttavia, la denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio. Il riconoscimento dei vizi può avvenire in forma espressa o tacita, con il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla pagina 5 di 13 garanzia: in particolare, ciò si verifica allorquando il venditore provveda a effettuare riparazioni, ovvero si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta. In tal caso si configura un'obbligazione che, essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, è sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall'art. 1495 c.c. ed è, invece, soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale (cfr. tra le più recenti Cass. n. 18530/2025).
Ciò che si è verificato nella fattispecie in esame, avendo la implicitamente riconosciuto il vizio CP_1 di funzionalità dell'impianto lamentato dall'acquirente ed avendo provveduto a effettuare un intervento, poi rivelatosi non risolutivo, proprio al fine di eliminare le problematiche lamentate.
In particolare, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal quadro probatorio formatosi in corso di causa, risulta che nell'agosto 2021 la società venditrice evidentemente a fronte delle contestazioni CP_1 avversarie, è intervenuta sul mezzo Volvo di proprietà , sostituendo ed installando un gancio Parte_1 più lungo, integralmente a proprie spese (doc. 5 fattura acquisto nuovo gancio). Tale circostanza è stata Con evidenziata dal Ctu nell'ambito del precedente giudizio di che sul punto ha precisato che il gancio esaminato “non è quello originariamente installato ma è stato sostituito con altro più lungo nell'agosto
2021 nel tentativo di risolvere il problema dello sgancio del cassone”.
La parte resistente, pur non negando di aver eseguito il suddetto intervento a proprie spese, ha allegato di avervi provveduto solo “in virtù del rapporto in essere tra le due società” a fronte della necessità manifestata da di “agganciare anche cassoni di altre aziende, strutturalmente diversi da quelli Parte_1 da lui usati” e ciò “nonostante il precedente gancio fosse assolutamente funzionante”.
La sostituzione del gancio senza alcun costo aggiuntivo, in uno con il rilievo del TU in sede di operazioni peritali come sopra riportato, costituiscono, tuttavia, elementi presuntivi della sussistenza del difetto ab origine e, dunque, sotto il profilo della decadenza, del riconoscimento dello stesso da parte del fornitore.
Peraltro, anche nel corso delle sessioni peritali supplementari svolte nel presente giudizio il TU ha ribadito che “sul meccanismo scarrabile è stato sostituto il gancio originale con altro più lungo
(nell'agosto 2021) per risolvere il problema del mancato aggancio/sgancio.”.
Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi che , a fronte del malfunzionamento del Parte_1 sistema, già nell'agosto 2021 abbia tempestivamente denunciato i vizi riscontrati alla la quale CP_1 ha, evidentemente, riconosciuto ex art. 1495 c.c. il diritto del compratore alla garanzia, effettuando a sue spese un intervento sostitutivo sull'impianto, ovvero installandovi un braccio più lungo rispetto al precedente. La circostanza che tale riparazione sia avvenuta, come sostenuto dalla convenuta “senza nulla riconoscere”, non trova alcun riscontro probatorio. La ha provveduto, per sua stessa CP_1
pagina 6 di 13 ammissione alla sostituzione “a sue spese” del meccanismo, senza produrre alcuna documentazione
(scambio di mail o altro) idonea a dimostrare di essere intervenuta “nonostante il precedente gancio fosse assolutamente funzionante” ed “in virtù del rapporto in essere tra le due società” (pag.4 comparsa).
Sulla nullità della TU
Occorre premettere che, all'udienza del 23.11.2023 il TU ing. , chiamato dalla Persona_2 giudice che ha preceduto la scrivente a rendere chiarimenti sulla perizia redatta nell'ambito del procedimento per ATP, tenuto conto delle osservazioni del CT di parte convenuta, ing. ha Per_3 prospettato una nuova soluzione risolutiva rispetto a quella ipotizzata all'esito dell'ATP, ovvero quella di procedere alla sostituzione del braccio dell'apparecchiatura con un braccio più lungo che consentirebbe l'aggancio e lo sgancio dello scarrabile (oggetto del contendere) e il relativo funzionamento.
Con ordinanza del 27.11.2023 è stato, pertanto, disposto un supplemento di TU.
All'udienza del 17.09.2024, fissata per la disamina dell'elaborato peritale, la parte ricorrente ha eccepito la nullità della TU, stante la partecipazione di soggetti terzi non autorizzati e aventi un interesse in causa, nonché per violazione del contraddittorio, instando per la sua rinnovazione, nonché per il mutamento del rito (da sommario ad ordinario), formulando la richiesta di ammissione di prove orali.
L'eccezione di nullità è stata riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni e coltivata nelle memorie conclusionali.
In particolare, secondo la società la TU sarebbe nulla in quanto le operazioni peritali relative Parte_1 alle prove tecniche di funzionalità del mezzo sarebbero state eseguite presso una società terza, non autorizzata dal Giudice, mediante sessioni separate, in violazione del contraddittorio tra le parti.
L'eccezione di nullità non è fondata e deve essere respinta.
Come già esposto nell'ordinanza del 27.09.2024, dalla documentazione prodotta in atti dalle parti
(scambio di mail, verbali delle operazioni peritali, relazione tecnica del Ctu) risulta che:
“- le operazioni peritali si sono svolte sempre previo avviso alle parti, previa discussione sulle modalità esecutive e nel pieno rispetto del contraddittorio;
- le sessioni di prova sul mezzo oggetto di causa non potevano ontologicamente essere svolte alla contemporanea presenza di entrambi i CT di parte in quanto la cabina di comando può contenere solo una persona oltre il guidatore;
- il CT di parte attrice ha deciso volontariamente di non partecipare alla sessione, seppur ritualmente invitato al pari dell'altro consulente;
”
pagina 7 di 13 Con particolare riferimento alla lamentata “partecipazione di soggetti terzi” non autorizzati dal giudice, come già rilevato “ il TU, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., "compie le indagini" che gli sono commesse dal giudice e può “assumere informazioni" da terzi;
non vi, è, pertanto, alcun divieto assoluto alla
“partecipazione” di terzi alle operazioni peritali, laddove la stessa sia necessaria ai fini dell'espletamento di talune indagini o accertamenti o all'esecuzione di determinate attività di carattere tecnico che possano essere eseguite solo presso terzi o con l'ausilio di terzi;
sul punto la pronuncia della S.C. n. 31886/2019 richiamata all'udienza a sostegno dell'eccezione non appare pertinente riguardando l'estensione dei poteri del ctu in coordinamento con il divieto di acquisizione di documentazione non tempestivamente prodotta dalle parti;
- nella fattispecie in esame, il TU ha ribadito più volte di essere impossibilitato a effettuare le prove tecniche sul mezzo presso altre imprese, non avendo rinvenuto, pur a seguito di approfondita ricerca, alcuna disponibilità in tal senso, né avendo le parti indicato soluzioni alternative”.
Quanto al dedotto asserito “interesse” della Volvo al presente giudizio, va rilevato che, in primo luogo, non risulta allegato in atti alcun vizio o difetto del mezzo Volvo sul quale è stato montato l'impianto fornito da in secondo luogo, non si ravvisa alcun interesse concreto e attuale della Volvo a CP_1 partecipare al presente giudizio;
in terzo luogo, le prove tecniche effettuate sul mezzo, come descritte nel verbale di operazioni peritali e poi valutate dal TU, non pare possano essere state in alcun modo
“alterate” o aver subito un diverso esito per il solo fatto di essere state svolte presso la Volvo stessa.
Non si ravvisa, dunque, nessun vizio di nullità dell'espletata TU.
Sulla responsabilità di CP_1
La società sostiene che si sia resa inadempiente alle obbligazioni di cui al contratto di Parte_1 CP_1 vendita e installazione sottoscritto dalle parti in data 15.02.2021, stante l'incompatibilità dell'impianto scarrabile con il mezzo Volvo Fl di proprietà della oltreché il complessivo malfunzionamento Parte_1 dello stesso.
Occorre premettere che la presente controversia è stata introdotta da parte attrice sulla base degli esiti della TU espletata nel precedente procedimento di ATP R.G. n. 7480/2022 dall'Ing. Per_1 nell'ambito del quale parte attrice denunciava che “il gancio di ritenuta del cassone non arriva alla quota adatta a permettere l'aggancio e lo sgancio del cassone per il carico e scarico del camion, quindi, manca la funzionalità del sistema di carico/ scarico del cassone”. All'esito delle indagini svolte il TU, premesso che:
- aveva fatto montare sul camion, dalla società Volvo, delle balestre aggiuntive: una per lato Parte_1 dx/sx sul posteriore, ed una su quello anteriore;
pagina 8 di 13 - tra i correnti del telaio del camion e il basamento del meccanismo dello scarrabile è presente uno spessore aggiuntivo di circa 3 cm;
- all'esito delle diverse prove di carico/scarico del cassone, in diverse condizioni di peso e posizione dello stesso, veniva accertava l'esistenza dell'anomalia riscontrata dalla ricorrente ossia che “il gancio non arriva alla quota giusta per disimpegnare il cassone dal braccio sollevatore (..)” determinando un rialzo del mezzo rispetto a terra di complessivi cm 4; tanto premesso, dopo aver ipotizzato due possibili diverse soluzioni (eliminazione dello spessore posto tra telaio e traverse di base del meccanismo aggiunto;
eliminazione delle balestre aggiuntive), concludeva come segue: “Abbiamo visto che una delle cause dell'innalzamento del camion è l'aggiunta delle balestre (circa 2,5 cm) e questa è emendabile;
mentre l'altra causa che è lo spessore tra telaio del Contr camion e struttura della (circa 4 cm) non è eliminabile come rammentato da entrambe le parti.
Ciò comporta che nella configurazione attuale non è possibile portare il camion alla operatività per quanto concerne la funzione di aggancio/sgancio del cassone che è la lamentela principale per cui è
ATP. A questo punto il costo che è possibile stimare per ottenere un sistema pienamente funzionante
è pari al costo di un impianto nuovo stimabile in circa: 14.000,00 € IVA esclusa 17.080,00 € IVA inclusa.”
Nel presente giudizio, a fronte delle deduzioni di parte resistente relative, da un lato, alla mancata determinazione dell'imputabilità delle anomalie riscontrate alla società dall'altro all'incoerenza CP_1 delle soluzioni risolutive prospettate (eliminazione balestre/ sostituzione integrale dell'impianto), come già esposto, è stata disposta un'integrazione del quesito peritale con lo svolgimento di nuove indagini, nei termini che seguono: “Esaminati gli atti e i documenti di causa, visionato nuovamente, ove ritenuto necessario, l'impianto scarrabile per cui è causa: - descriva il ctu lo stato attuale dell'impianto, indicando le modifiche apportate, su richiesta del ricorrente, rispetto al prodotto originariamente ordinato, di cui al preventivo n. 108/2021 (doc. n. 1); - accerti se e in quale misura percentuale le problematiche già riscontrate in sede di ATP siano causalmente imputabili anche alle modifiche apportate;
- indichi e quantifichi i costi per garantire la corretta funzionalità dell'impianto, fornendo ogni necessaria precisazione in relazione alla soluzione tecnica costituita dalla possibile sostituzione del braccio, come esposta nel corso dell'udienza del 23.11.2023” Così integrato dal GI a seguito di istanza di parte attrice: “Accerti il Ctu la permanenza delle criticità già rilevate in sede di ATP e la corretta funzionalità complessiva dell'anticarro, anche sotto il profilo del “confort di marcia e della rumorosità”.
Il TU, all'esito delle prove tecniche eseguite e previa disamina della documentazione prodotta, ha accertato che: pagina 9 di 13 - lo stato dell'impianto scarrabile è lo stesso rilevato in occasione del precedente ATP;
lo stato è altresì il medesimo rispetto al prodotto originariamente ordinato, di cui al preventivo n. 108/202, fatto salvo per la già dichiarata sostituzione del gancio originale con altro più lungo nell'agosto
2021 e dell'aggiunta delle balestre;
- tra il meccanismo scarrabile ed il telaio del camion è stato aggiunto uno spessore di circa 3 mm di ferro;
- il difetto dell'impianto oggetto di causa, riscontrato a seguito di analisi e verifiche sul mezzo presso l'officina autorizzata “Volvo Truck” è il seguente: “il gancio di ritenuta del cassone non arriva alla quota adatta a permettere l'aggancio e lo sgancio del cassone per il carico e scarico dal camion, quindi, manca la funzionalità del sistema di carico/scarico del cassone.”
- al momento delle prove su strada non sono state rilevate anomalie di marcia del camion, solamente delle caratteristiche di comportamento del camion in relazione al tipo di mezzo che è stato acquistato dal sig. dalla Volvo Truck;
Parte_1
- le modifiche apportate alle balestre da parte di hanno provocato l'innalzamento di Parte_1
alcuni centimetri del camion favorendo il problema, così come anche il distanziale posto sul telaio del camion ha favorito la manifestazione del problema;
- la soluzione definitiva che “eliminerebbe il problema” con qualsiasi assetto del camion è la seguente: “sostituire l'attuale braccio terminale del meccanismo con altro più lungo che consente con sicurezza di giungere alla quota necessaria per un agevole aggancio/sgancio del cassone.”
- il costo stimato per l'intervento di sostituzione è di circa € 1.600,00.
Il TU ha, dunque, quantificato l'importo necessario per l'eliminazione del riscontrato vizio dell'impianto - ossia per la sostituzione del braccio terminale attualmente installato con un braccio più lungo - in complessivi € 1.600,00.
Le conclusioni cui è giunto il TU, da un lato, escludono che vi fosse una intrinseca incompatibilità dell'impianto fornito e installato da con il mezzo Volvo di proprietà , atteso che la CP_1 Parte_1 funzionalità del mezzo rispetto alla sua destinazione propria è ottenibile con la sola sostituzione del braccio e non, come inizialmente ipotizzato in sede di ATP, con la sostituzione integrale dell'impianto; dall'altro, confermano che il vizio di funzionalità riscontrato sia imputabile alla parte resistente che ha fornito ab origine, a prescindere dalle modifiche successivamente apportate, un impianto non del tutto idoneo allo scopo e, precisamente, con un braccio troppo corto per le operazioni di aggancio e sgancio del cassone.
pagina 10 di 13 Il riscontrato difetto è, dunque, causalmente imputabile a Su punto, occorre precisare che CP_1
l'aggiunta delle balestre da parte della società ha inciso esclusivamente sulla funzionalità Parte_1 dell'impianto “favorendo” la condizione di mancata operatività dello stesso che, comunque, era già presente anche prima di tale modifica. Tale condotta, tuttavia, non integra i presupposti di cui all'art. 1227 c.c., atteso che l'anomalia riscontrata dal TU (il gancio di ritenuta del cassone non arriva alla quota adatta a permettere l'aggancio e lo sgancio del cassone per il carico e scarico dal camion, quindi, manca la funzionalità del sistema di carico/scarico del cassone) sussiste a prescindere dalla sostituzione delle suddette balestre e la sua eliminazione, come sopra ribadito, richiede la sostituzione del braccio attuale con un braccio più lungo, rispetto alla quale la modifica apportata dal compratore non ha alcuna incidenza causale. Parte_1
Quanto alle risultanze della TU e alle osservazioni mosse da parte ricorrente sotto il profilo più strettamente tecnico si richiamano a riguardo i principi più volte espressi dalla S.C. secondo cui
“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione e ciò in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità” (Cass. n. 28647/ 2013; n. 10222/2009; n. 3881/2006), e ciò in quanto il richiamo, anche per relationem, implica una compiuta, positiva, valutazione del percorso argomentativo e dei principi e dei metodi scientifici seguiti dal consulente. (cfr. Cass. n. 15147/2018). Precisa ancora la
Corte Regolatrice che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico - che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - esaurisce
l'obbligo della motivazione mediante l'indicazione delle fonti del suo convincimento: senza necessità che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di fiducia, che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr. Cass. n. 282/2009; n. 8355/2007; n. 12080/2000).
Con particolare riguardo a quelle materie, come quella in esame, che richiedono “un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, nella cui esclusiva competenza rientra pervenire a siffatta determinazione… astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto
d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente”(cfr. Cass. n. 23362/2012)
pagina 11 di 13 La natura strettamente tecnica delle questioni sottoposte alla valutazione del ctu e l'adeguatezza con cui le stesse sono state trattate, in assenza di evidenti elementi di contraddizione o di palese discostamento dalle regole tecniche che disciplinano la materia sottoposta al vaglio del consulente, non lasciano spazio a una diversa valutazione da parte di questa giudice, priva delle necessarie competenze tecniche per poter disattendere le conclusioni di natura strettamente tecnica riportate nell'elaborato peritale, pur dovendosi dare atto delle diverse conclusioni rassegnate rispetto al procedimento di ATP, sfociate in una diversa (meno onerosa) proposta per la risoluzione della problematica riscontrata.
In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso, la deve essere condannata a risarcire alla CP_1 società l'importo di € 1.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Parte_1
Sul fermo del veicolo
La società ha altresì chiesto di condannare la società al risarcimento dei danni subiti Parte_1 CP_1 dall'attrice a seguito del fermo tecnico del veicolo, ovvero dell'impossibilità di utilizzare il mezzo a fronte delle anomalie riscontrate sull'impianto carrabile, venduto ed installato dalla convenuta.
Tale domanda risarcitoria non può essere accolta.
Per costante giurisprudenza, “Il danno da fermo tecnico di veicolo (..) deve essere allegato e dimostrato
e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto” (cfr. Cass. n. 7358/2023).
In altri termini, l'onere della prova del danno da fermo tecnico del veicolo grava sul danneggiato, il quale è tenuto a dimostrare la concreta perdita subita, ovvero le spese eventualmente sostenute per un mezzo sostitutivo.
Parte attrice non ha assolto tale onere probatorio, limitandosi ad allegare, senza documentare alcunché, la mera indisponibilità del mezzo. Tale circostanza è stata, peraltro, smentita dal testimone Tes_1 che ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che ha sempre utilizzato il veicolo,
[...] Parte_1 nonostante il malfunzionamento del gancio di ritenuta del cassone: “ADR per quanto ne so io il cliente ancora adesso utilizza il mezzo; quindi, direi che magari lavora male e andrebbe rivista la meccanica del braccio secondo me. (..)”; “ADR Il cliente dal 2021 sta lavorando e non è fermo col veicolo quindi in qualche modo lo utilizza, non so con quali risultati.”. (verbale udienza del 19.11.2024). Nulla, pertanto, è dovuto da parte convenuta a titolo di risarcimento per tale voce di danno.
Sulle spese di lite
Le spese di lite del procedimento di ATP RG. n. 7480/2022 e del presente giudizio, incluse quelle di
TU di entrambi i procedimenti, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55. pagina 12 di 13 Sul punto si richiamano i principi dettati dalla S.C a Sezioni unite secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
(cfr. Cass. Sez. Un. n. 13827/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, condanna l Controparte_1
pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1
1.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
- Condanna pagamento in favore di Parte_4 [...]
delle spese di lite del procedimento di ATP, R.G. n. 7480/2022 Parte_1 che liquida in complessivi € 846,00 e delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
€ 2.552,00, oltre contributo unificato, marca, e rimborso forfettario del 15%, C.p.a. e I.v.a. come per legge.
- Pone le spese di TU del procedimento di ATP e del presente giudizio definitivamente a carico di Controparte_1
Torino, 6 ottobre 2025
LA GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
pagina 13 di 13
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 4111/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, C.F. con l'Avv. LO VECCHIO DEBORA DILETTA P.IVA_1
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_1
), con l'avv. CAPELLUPO BENITO P.IVA_2
pagina 1 di 13 RESISTENTE
OGGETTO: contratto di vendita e installazione – risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine dell' 11 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato la Parte_1
(di seguito anche solo ) ha evocato in giudizio la
[...] Parte_1 [...]
(di seguito anche solo , per sentirla condannare al pagamento Controparte_1 CP_1 dell'importo di € 17.080,00 iva inclusa, a titolo di risarcimento dei danni, per averle venduto un impianto scarrabile inutilizzabile in quanto incompatibile con l'autocarro Volvo Fl, targato GF514XA, di proprietà della ricorrente, sul quale è stato dalla medesima installato.
In particolare, ha esposto che:
- in data 15.02.2021 la aveva ordinato dalla società un impianto scarrabile Parte_1 CP_1
da installare sul proprio autocarro Volvo Fl, tg. GF514XA; a fronte del predetto acquisto aveva versato alla convenuta venditrice, in data 23.02.2021, un acconto di € 3.520,49;
- in data 23.06.2021 l'impianto veniva fornito e installato da con conseguente emissione CP_1
della fattura n. 520/2021 dell'importo di € 17.177,00, integralmente saldata dalla società ricorrente;
- oltre alla fornitura, la si era occupata anche del montaggio dell'impianto, dei dispositivi CP_1
oleodinamici di scorrimento di alaggio e delle dotazioni indicate nella fattura n. 520/2021;
- fin dai primi utilizzi del veicolo riscontrava che, con carico massimo ammesso pari a Parte_1
140 ql., il cassone affondava nella parte posteriore di 20 cm, misurati al bordo posteriore dello stesso, scaricando, di conseguenza, l'anteriore del veicolo stesso;
veniva, altresì, contestualmente rilevata l'impossibilità di alaggio con sgancio del cassone con appoggio a terra, per incongruenza con le dimensioni del gancio esteso al massimo consentito;
- parte ricorrente provvedeva, pertanto, a informare immediatamente la società fornitrice che, riconoscendo il vizio lamentato, interveniva montando un gancio più lungo, integralmente a sue spese;
- l'intervento eseguito dalla non si è, tuttavia, dimostrato risolutivo;
si rendeva, CP_1 CP_1
dunque, disponibile a intervenire nuovamente sull'impianto con la sostituzione del braccio meccanico, chiedendo però l'ulteriore importo di € 1.600,00, oltre IVA;
pagina 2 di 13 - in data 21.01.2022, a fronte della totale impossibilità di utilizzo dell'impianto nonché dell'indisponibilità della a risolvere i problemi sullo stesso riscontrati, se non con il CP_1 pagamento di ulteriori somme, nonostante l'integrale saldo del costo di fornitura e montaggio pattuito, trasmetteva alla formale diffida ad adempiere;
Parte_1 CP_1
- stante l'impossibilità di raggiungere un accordo con la convenuta, la società ha Parte_1
provveduto a far periziare l'impianto in questione dal P.A. , il quale, accertata Parte_2
l'esistenza di tutti i problemi lamentati, ha concluso indicando quale soluzione da preferire l'integrale rifacimento dell'impianto oggetto di causa;
- nonostante la perizia di cui ai punti precedenti, non riteneva di dover intervenire per CP_1
l'eliminazione delle criticità lamentate e stante la necessità di ottenere una valutazione dell'impianto in tempi brevi, al fine di contenere le perdite economiche derivanti dall'impossibilità di utilizzo del mezzo su cui era installato, nonché al fine di provare a trovare un accordo con controparte, la ricorrente provvedeva a depositare un ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.;
- all'esito del procedimento, il TU nominato ing. ha riscontrato “l'impossibilità di Per_1
effettuare le manovre di aggancio/sgancio del cassone a causa dell'impossibilità di giungere col gancio alla quota necessaria da terra” e ha accertato la necessità di sostituire integralmente l'impianto per un costo complessivo di € 14.000,00, oltre Iva;
tanto premesso la ha dedotto l'inadempimento della resistente rispetto alle Parte_1 obbligazioni assunte, per averle fornito un impianto inutilizzabile o comunque incompatibile con l'autocarro di proprietà della e ha quindi chiesto di condannare risarcire l'importo di Parte_1 CP_1
€ 17.080,00 (Iva inclusa), corrispondente al costo necessario, accertato dal TU, per procedere alla sostituzione integrale dell'impianto.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, si è costituita in giudizio e ha contestato le CP_1 difese avverse, eccependo, in via preliminare, la decadenza di dalla denuncia dei vizi Parte_1 dell'impianto, essendo la diffida pervenuta soltanto nel mese di gennaio 2022, dopo mesi e mesi di utilizzo dell'impianto oggetto di causa.
Ha, dunque, esposto che:
- nel mese di febbraio 2021 la società aveva richiesto alla l'installazione di Parte_1 CP_1
un'attrezzatura scarrabile, scegliendo l'allestimento e la tipologia di gancio;
- redigeva il preventivo n. 108/2021, fornendo la propria quotazione per la vendita e il CP_1
montaggio di “attrezzatura scarrabile IT10XC ton per casse da 3800mm +inp” con gancio basso;
il preventivo veniva sottoscritto da legale rappresentante di;
Parte_1 pagina 3 di 13 - dunque, faceva predisporre dalla società i figurini CP_1 Parte_3
procedendo con l'installazione e l'allestimento;
- concluso l'allestimento, il mezzo veniva collaudato e, a seguito di ricezione di certificato di approvazione da parte della Motorizzazione, veniva consegnato al cliente, spiegando il funzionamento dell'attrezzatura ed effettuando tutte le verifiche del caso;
- nell'agosto 2021, si era nuovamente rivolta alla chiedendo la modifica del Parte_1 CP_1
gancio, stante la necessità di agganciare anche cassoni di altre aziende, strutturalmente diversi da quelli già usati;
- la - nonostante il precedente gancio fosse assolutamente funzionante - vista l'esiguità CP_1
dell'importo del gancio nuovo e senza, dunque, nulla richiedere per la nuova prestazione, posizionava un gancio più lungo, con il quale l'impianto funzionava correttamente senza problemi;
- nell'ottobre 2021, al fine di migliorare la guidabilità del mezzo, decideva di far Parte_1
rinforzare le balestre del veicolo, portandolo presso l'officina specializzata C.R.A.B.A.T. S.n.c.; tale intervento ha determinato un innalzamento della parte posteriore del mezzo con la conseguente impossibilità di utilizzare l'impianto installato dalla CP_1
- ha, dunque, nuovamente richiesto l'intervento di per una modifica del braccio Parte_1 CP_1
completo; la tenuto conto del nuovo assetto del veicolo e delle balestre più rigide, ha CP_1 predisposto una nuova offerta con la differenza di costo per il braccio completo di € 1.600,00, oltre Iva, evidenziando che sarebbe stato necessario rimpiazzare il gancio più basso ed allungare il c.d. “braccio meccanico”;
ciò premesso, ha contestato gli esiti della TU disposta nell'ambito del procedimento di ATP, ritenendola non esaustiva ai fini della soluzione della controversia, rilevando che:
- il TU, riscontrata “l'impossibilità di effettuare le manovre di aggancio/sgancio del cassone a causa dell'impossibilità di giungere col gancio alla quota necessaria da terra”, ha omesso completamente di indicare a quale delle parti in causa sia da addebitare la problematica riscontrata;
- le soluzioni tecniche prospettate per eliminare le difficolta di aggancio/sgancio dei cassoni sono incoerenti in quanto, durante le verifiche peritali è stato accertato che la società attrice ha Parte_1 modificato l'assetto originario del mezzo aggiungendo una balestra che ha comportato “una quota maggiorata del mezzo rispetto a terra di circa 4 cm”, corrispondente a quella mancante per procedere con il corretto aggancio/sgancio dei cassoni;
pagina 4 di 13 - pertanto, prima dell'intervento di modifica richiesto dalla e fatto eseguire da un'officina terza Parte_1 successivamente all'installazione dell'attrezzatura scarrabile da parte della l'aggancio e lo CP_1 sgancio erano assicurati.
Ha concluso che il TU, invece di suggerire come soluzione prioritaria il ripristino del veicolo alle condizioni originarie (senza le modifiche apportate su richiesta della ricorrente in seguito all'installazione eseguita dalla , avrebbe erroneamente individuato come intervento risolutivo la CP_1 sostituzione integrale dell'impianto per un totale di € 17.080,00.
La convenuta ha, dunque, dedotto di aver puntualmente e correttamente adempiuto all'obbligazione sulla medesima gravante, montando l'impianto a regola d'arte e rendendosi sempre disponibile nei confronti della e che l'allegata impossibilità di utilizzo del mezzo non dipende e non è in alcun Parte_1 modo ad essa imputabile, essendo stata, invece, causata dall'irrigidimento delle balestre effettuato dalla stessa . Ha chiesto quindi di disporre il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi Parte_1 dell'art. 196 c.p.c. e di rigettare le domande attoree.
***
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Sulla decadenza dalla denuncia dei vizi
La società ha eccepito in via preliminare la decadenza della ricorrente dalla garanzia CP_1 Parte_1 per vizi della cosa venduta per non avere quest'ultima denunciato tempestivamente i vizi dell'impianto oggetto del contratto tra loro intercorso.
L'eccezione va respinta.
Occorre premettere che le parti hanno sottoscritto in data 15.02.2021 il preventivo nr. 108/2021 (doc.1 parte convenuta) stipulando così un contratto avente ad oggetto la vendita ed installazione di attrezzatura scarrabile, con conseguente applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1490 c.c. e ss. secondo il quale
“il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'utilizzo cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore…”.
L'art. 1495 c.c., rubricato “Termini e condizioni per l'azione” recita espressamente che “il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive in ogni caso, in un anno dalla consegna. (…)”.
Tuttavia, la denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio. Il riconoscimento dei vizi può avvenire in forma espressa o tacita, con il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla pagina 5 di 13 garanzia: in particolare, ciò si verifica allorquando il venditore provveda a effettuare riparazioni, ovvero si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta. In tal caso si configura un'obbligazione che, essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, è sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall'art. 1495 c.c. ed è, invece, soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale (cfr. tra le più recenti Cass. n. 18530/2025).
Ciò che si è verificato nella fattispecie in esame, avendo la implicitamente riconosciuto il vizio CP_1 di funzionalità dell'impianto lamentato dall'acquirente ed avendo provveduto a effettuare un intervento, poi rivelatosi non risolutivo, proprio al fine di eliminare le problematiche lamentate.
In particolare, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal quadro probatorio formatosi in corso di causa, risulta che nell'agosto 2021 la società venditrice evidentemente a fronte delle contestazioni CP_1 avversarie, è intervenuta sul mezzo Volvo di proprietà , sostituendo ed installando un gancio Parte_1 più lungo, integralmente a proprie spese (doc. 5 fattura acquisto nuovo gancio). Tale circostanza è stata Con evidenziata dal Ctu nell'ambito del precedente giudizio di che sul punto ha precisato che il gancio esaminato “non è quello originariamente installato ma è stato sostituito con altro più lungo nell'agosto
2021 nel tentativo di risolvere il problema dello sgancio del cassone”.
La parte resistente, pur non negando di aver eseguito il suddetto intervento a proprie spese, ha allegato di avervi provveduto solo “in virtù del rapporto in essere tra le due società” a fronte della necessità manifestata da di “agganciare anche cassoni di altre aziende, strutturalmente diversi da quelli Parte_1 da lui usati” e ciò “nonostante il precedente gancio fosse assolutamente funzionante”.
La sostituzione del gancio senza alcun costo aggiuntivo, in uno con il rilievo del TU in sede di operazioni peritali come sopra riportato, costituiscono, tuttavia, elementi presuntivi della sussistenza del difetto ab origine e, dunque, sotto il profilo della decadenza, del riconoscimento dello stesso da parte del fornitore.
Peraltro, anche nel corso delle sessioni peritali supplementari svolte nel presente giudizio il TU ha ribadito che “sul meccanismo scarrabile è stato sostituto il gancio originale con altro più lungo
(nell'agosto 2021) per risolvere il problema del mancato aggancio/sgancio.”.
Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi che , a fronte del malfunzionamento del Parte_1 sistema, già nell'agosto 2021 abbia tempestivamente denunciato i vizi riscontrati alla la quale CP_1 ha, evidentemente, riconosciuto ex art. 1495 c.c. il diritto del compratore alla garanzia, effettuando a sue spese un intervento sostitutivo sull'impianto, ovvero installandovi un braccio più lungo rispetto al precedente. La circostanza che tale riparazione sia avvenuta, come sostenuto dalla convenuta “senza nulla riconoscere”, non trova alcun riscontro probatorio. La ha provveduto, per sua stessa CP_1
pagina 6 di 13 ammissione alla sostituzione “a sue spese” del meccanismo, senza produrre alcuna documentazione
(scambio di mail o altro) idonea a dimostrare di essere intervenuta “nonostante il precedente gancio fosse assolutamente funzionante” ed “in virtù del rapporto in essere tra le due società” (pag.4 comparsa).
Sulla nullità della TU
Occorre premettere che, all'udienza del 23.11.2023 il TU ing. , chiamato dalla Persona_2 giudice che ha preceduto la scrivente a rendere chiarimenti sulla perizia redatta nell'ambito del procedimento per ATP, tenuto conto delle osservazioni del CT di parte convenuta, ing. ha Per_3 prospettato una nuova soluzione risolutiva rispetto a quella ipotizzata all'esito dell'ATP, ovvero quella di procedere alla sostituzione del braccio dell'apparecchiatura con un braccio più lungo che consentirebbe l'aggancio e lo sgancio dello scarrabile (oggetto del contendere) e il relativo funzionamento.
Con ordinanza del 27.11.2023 è stato, pertanto, disposto un supplemento di TU.
All'udienza del 17.09.2024, fissata per la disamina dell'elaborato peritale, la parte ricorrente ha eccepito la nullità della TU, stante la partecipazione di soggetti terzi non autorizzati e aventi un interesse in causa, nonché per violazione del contraddittorio, instando per la sua rinnovazione, nonché per il mutamento del rito (da sommario ad ordinario), formulando la richiesta di ammissione di prove orali.
L'eccezione di nullità è stata riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni e coltivata nelle memorie conclusionali.
In particolare, secondo la società la TU sarebbe nulla in quanto le operazioni peritali relative Parte_1 alle prove tecniche di funzionalità del mezzo sarebbero state eseguite presso una società terza, non autorizzata dal Giudice, mediante sessioni separate, in violazione del contraddittorio tra le parti.
L'eccezione di nullità non è fondata e deve essere respinta.
Come già esposto nell'ordinanza del 27.09.2024, dalla documentazione prodotta in atti dalle parti
(scambio di mail, verbali delle operazioni peritali, relazione tecnica del Ctu) risulta che:
“- le operazioni peritali si sono svolte sempre previo avviso alle parti, previa discussione sulle modalità esecutive e nel pieno rispetto del contraddittorio;
- le sessioni di prova sul mezzo oggetto di causa non potevano ontologicamente essere svolte alla contemporanea presenza di entrambi i CT di parte in quanto la cabina di comando può contenere solo una persona oltre il guidatore;
- il CT di parte attrice ha deciso volontariamente di non partecipare alla sessione, seppur ritualmente invitato al pari dell'altro consulente;
”
pagina 7 di 13 Con particolare riferimento alla lamentata “partecipazione di soggetti terzi” non autorizzati dal giudice, come già rilevato “ il TU, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., "compie le indagini" che gli sono commesse dal giudice e può “assumere informazioni" da terzi;
non vi, è, pertanto, alcun divieto assoluto alla
“partecipazione” di terzi alle operazioni peritali, laddove la stessa sia necessaria ai fini dell'espletamento di talune indagini o accertamenti o all'esecuzione di determinate attività di carattere tecnico che possano essere eseguite solo presso terzi o con l'ausilio di terzi;
sul punto la pronuncia della S.C. n. 31886/2019 richiamata all'udienza a sostegno dell'eccezione non appare pertinente riguardando l'estensione dei poteri del ctu in coordinamento con il divieto di acquisizione di documentazione non tempestivamente prodotta dalle parti;
- nella fattispecie in esame, il TU ha ribadito più volte di essere impossibilitato a effettuare le prove tecniche sul mezzo presso altre imprese, non avendo rinvenuto, pur a seguito di approfondita ricerca, alcuna disponibilità in tal senso, né avendo le parti indicato soluzioni alternative”.
Quanto al dedotto asserito “interesse” della Volvo al presente giudizio, va rilevato che, in primo luogo, non risulta allegato in atti alcun vizio o difetto del mezzo Volvo sul quale è stato montato l'impianto fornito da in secondo luogo, non si ravvisa alcun interesse concreto e attuale della Volvo a CP_1 partecipare al presente giudizio;
in terzo luogo, le prove tecniche effettuate sul mezzo, come descritte nel verbale di operazioni peritali e poi valutate dal TU, non pare possano essere state in alcun modo
“alterate” o aver subito un diverso esito per il solo fatto di essere state svolte presso la Volvo stessa.
Non si ravvisa, dunque, nessun vizio di nullità dell'espletata TU.
Sulla responsabilità di CP_1
La società sostiene che si sia resa inadempiente alle obbligazioni di cui al contratto di Parte_1 CP_1 vendita e installazione sottoscritto dalle parti in data 15.02.2021, stante l'incompatibilità dell'impianto scarrabile con il mezzo Volvo Fl di proprietà della oltreché il complessivo malfunzionamento Parte_1 dello stesso.
Occorre premettere che la presente controversia è stata introdotta da parte attrice sulla base degli esiti della TU espletata nel precedente procedimento di ATP R.G. n. 7480/2022 dall'Ing. Per_1 nell'ambito del quale parte attrice denunciava che “il gancio di ritenuta del cassone non arriva alla quota adatta a permettere l'aggancio e lo sgancio del cassone per il carico e scarico del camion, quindi, manca la funzionalità del sistema di carico/ scarico del cassone”. All'esito delle indagini svolte il TU, premesso che:
- aveva fatto montare sul camion, dalla società Volvo, delle balestre aggiuntive: una per lato Parte_1 dx/sx sul posteriore, ed una su quello anteriore;
pagina 8 di 13 - tra i correnti del telaio del camion e il basamento del meccanismo dello scarrabile è presente uno spessore aggiuntivo di circa 3 cm;
- all'esito delle diverse prove di carico/scarico del cassone, in diverse condizioni di peso e posizione dello stesso, veniva accertava l'esistenza dell'anomalia riscontrata dalla ricorrente ossia che “il gancio non arriva alla quota giusta per disimpegnare il cassone dal braccio sollevatore (..)” determinando un rialzo del mezzo rispetto a terra di complessivi cm 4; tanto premesso, dopo aver ipotizzato due possibili diverse soluzioni (eliminazione dello spessore posto tra telaio e traverse di base del meccanismo aggiunto;
eliminazione delle balestre aggiuntive), concludeva come segue: “Abbiamo visto che una delle cause dell'innalzamento del camion è l'aggiunta delle balestre (circa 2,5 cm) e questa è emendabile;
mentre l'altra causa che è lo spessore tra telaio del Contr camion e struttura della (circa 4 cm) non è eliminabile come rammentato da entrambe le parti.
Ciò comporta che nella configurazione attuale non è possibile portare il camion alla operatività per quanto concerne la funzione di aggancio/sgancio del cassone che è la lamentela principale per cui è
ATP. A questo punto il costo che è possibile stimare per ottenere un sistema pienamente funzionante
è pari al costo di un impianto nuovo stimabile in circa: 14.000,00 € IVA esclusa 17.080,00 € IVA inclusa.”
Nel presente giudizio, a fronte delle deduzioni di parte resistente relative, da un lato, alla mancata determinazione dell'imputabilità delle anomalie riscontrate alla società dall'altro all'incoerenza CP_1 delle soluzioni risolutive prospettate (eliminazione balestre/ sostituzione integrale dell'impianto), come già esposto, è stata disposta un'integrazione del quesito peritale con lo svolgimento di nuove indagini, nei termini che seguono: “Esaminati gli atti e i documenti di causa, visionato nuovamente, ove ritenuto necessario, l'impianto scarrabile per cui è causa: - descriva il ctu lo stato attuale dell'impianto, indicando le modifiche apportate, su richiesta del ricorrente, rispetto al prodotto originariamente ordinato, di cui al preventivo n. 108/2021 (doc. n. 1); - accerti se e in quale misura percentuale le problematiche già riscontrate in sede di ATP siano causalmente imputabili anche alle modifiche apportate;
- indichi e quantifichi i costi per garantire la corretta funzionalità dell'impianto, fornendo ogni necessaria precisazione in relazione alla soluzione tecnica costituita dalla possibile sostituzione del braccio, come esposta nel corso dell'udienza del 23.11.2023” Così integrato dal GI a seguito di istanza di parte attrice: “Accerti il Ctu la permanenza delle criticità già rilevate in sede di ATP e la corretta funzionalità complessiva dell'anticarro, anche sotto il profilo del “confort di marcia e della rumorosità”.
Il TU, all'esito delle prove tecniche eseguite e previa disamina della documentazione prodotta, ha accertato che: pagina 9 di 13 - lo stato dell'impianto scarrabile è lo stesso rilevato in occasione del precedente ATP;
lo stato è altresì il medesimo rispetto al prodotto originariamente ordinato, di cui al preventivo n. 108/202, fatto salvo per la già dichiarata sostituzione del gancio originale con altro più lungo nell'agosto
2021 e dell'aggiunta delle balestre;
- tra il meccanismo scarrabile ed il telaio del camion è stato aggiunto uno spessore di circa 3 mm di ferro;
- il difetto dell'impianto oggetto di causa, riscontrato a seguito di analisi e verifiche sul mezzo presso l'officina autorizzata “Volvo Truck” è il seguente: “il gancio di ritenuta del cassone non arriva alla quota adatta a permettere l'aggancio e lo sgancio del cassone per il carico e scarico dal camion, quindi, manca la funzionalità del sistema di carico/scarico del cassone.”
- al momento delle prove su strada non sono state rilevate anomalie di marcia del camion, solamente delle caratteristiche di comportamento del camion in relazione al tipo di mezzo che è stato acquistato dal sig. dalla Volvo Truck;
Parte_1
- le modifiche apportate alle balestre da parte di hanno provocato l'innalzamento di Parte_1
alcuni centimetri del camion favorendo il problema, così come anche il distanziale posto sul telaio del camion ha favorito la manifestazione del problema;
- la soluzione definitiva che “eliminerebbe il problema” con qualsiasi assetto del camion è la seguente: “sostituire l'attuale braccio terminale del meccanismo con altro più lungo che consente con sicurezza di giungere alla quota necessaria per un agevole aggancio/sgancio del cassone.”
- il costo stimato per l'intervento di sostituzione è di circa € 1.600,00.
Il TU ha, dunque, quantificato l'importo necessario per l'eliminazione del riscontrato vizio dell'impianto - ossia per la sostituzione del braccio terminale attualmente installato con un braccio più lungo - in complessivi € 1.600,00.
Le conclusioni cui è giunto il TU, da un lato, escludono che vi fosse una intrinseca incompatibilità dell'impianto fornito e installato da con il mezzo Volvo di proprietà , atteso che la CP_1 Parte_1 funzionalità del mezzo rispetto alla sua destinazione propria è ottenibile con la sola sostituzione del braccio e non, come inizialmente ipotizzato in sede di ATP, con la sostituzione integrale dell'impianto; dall'altro, confermano che il vizio di funzionalità riscontrato sia imputabile alla parte resistente che ha fornito ab origine, a prescindere dalle modifiche successivamente apportate, un impianto non del tutto idoneo allo scopo e, precisamente, con un braccio troppo corto per le operazioni di aggancio e sgancio del cassone.
pagina 10 di 13 Il riscontrato difetto è, dunque, causalmente imputabile a Su punto, occorre precisare che CP_1
l'aggiunta delle balestre da parte della società ha inciso esclusivamente sulla funzionalità Parte_1 dell'impianto “favorendo” la condizione di mancata operatività dello stesso che, comunque, era già presente anche prima di tale modifica. Tale condotta, tuttavia, non integra i presupposti di cui all'art. 1227 c.c., atteso che l'anomalia riscontrata dal TU (il gancio di ritenuta del cassone non arriva alla quota adatta a permettere l'aggancio e lo sgancio del cassone per il carico e scarico dal camion, quindi, manca la funzionalità del sistema di carico/scarico del cassone) sussiste a prescindere dalla sostituzione delle suddette balestre e la sua eliminazione, come sopra ribadito, richiede la sostituzione del braccio attuale con un braccio più lungo, rispetto alla quale la modifica apportata dal compratore non ha alcuna incidenza causale. Parte_1
Quanto alle risultanze della TU e alle osservazioni mosse da parte ricorrente sotto il profilo più strettamente tecnico si richiamano a riguardo i principi più volte espressi dalla S.C. secondo cui
“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione e ciò in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità” (Cass. n. 28647/ 2013; n. 10222/2009; n. 3881/2006), e ciò in quanto il richiamo, anche per relationem, implica una compiuta, positiva, valutazione del percorso argomentativo e dei principi e dei metodi scientifici seguiti dal consulente. (cfr. Cass. n. 15147/2018). Precisa ancora la
Corte Regolatrice che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico - che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - esaurisce
l'obbligo della motivazione mediante l'indicazione delle fonti del suo convincimento: senza necessità che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di fiducia, che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr. Cass. n. 282/2009; n. 8355/2007; n. 12080/2000).
Con particolare riguardo a quelle materie, come quella in esame, che richiedono “un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, nella cui esclusiva competenza rientra pervenire a siffatta determinazione… astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto
d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente”(cfr. Cass. n. 23362/2012)
pagina 11 di 13 La natura strettamente tecnica delle questioni sottoposte alla valutazione del ctu e l'adeguatezza con cui le stesse sono state trattate, in assenza di evidenti elementi di contraddizione o di palese discostamento dalle regole tecniche che disciplinano la materia sottoposta al vaglio del consulente, non lasciano spazio a una diversa valutazione da parte di questa giudice, priva delle necessarie competenze tecniche per poter disattendere le conclusioni di natura strettamente tecnica riportate nell'elaborato peritale, pur dovendosi dare atto delle diverse conclusioni rassegnate rispetto al procedimento di ATP, sfociate in una diversa (meno onerosa) proposta per la risoluzione della problematica riscontrata.
In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso, la deve essere condannata a risarcire alla CP_1 società l'importo di € 1.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Parte_1
Sul fermo del veicolo
La società ha altresì chiesto di condannare la società al risarcimento dei danni subiti Parte_1 CP_1 dall'attrice a seguito del fermo tecnico del veicolo, ovvero dell'impossibilità di utilizzare il mezzo a fronte delle anomalie riscontrate sull'impianto carrabile, venduto ed installato dalla convenuta.
Tale domanda risarcitoria non può essere accolta.
Per costante giurisprudenza, “Il danno da fermo tecnico di veicolo (..) deve essere allegato e dimostrato
e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto” (cfr. Cass. n. 7358/2023).
In altri termini, l'onere della prova del danno da fermo tecnico del veicolo grava sul danneggiato, il quale è tenuto a dimostrare la concreta perdita subita, ovvero le spese eventualmente sostenute per un mezzo sostitutivo.
Parte attrice non ha assolto tale onere probatorio, limitandosi ad allegare, senza documentare alcunché, la mera indisponibilità del mezzo. Tale circostanza è stata, peraltro, smentita dal testimone Tes_1 che ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che ha sempre utilizzato il veicolo,
[...] Parte_1 nonostante il malfunzionamento del gancio di ritenuta del cassone: “ADR per quanto ne so io il cliente ancora adesso utilizza il mezzo; quindi, direi che magari lavora male e andrebbe rivista la meccanica del braccio secondo me. (..)”; “ADR Il cliente dal 2021 sta lavorando e non è fermo col veicolo quindi in qualche modo lo utilizza, non so con quali risultati.”. (verbale udienza del 19.11.2024). Nulla, pertanto, è dovuto da parte convenuta a titolo di risarcimento per tale voce di danno.
Sulle spese di lite
Le spese di lite del procedimento di ATP RG. n. 7480/2022 e del presente giudizio, incluse quelle di
TU di entrambi i procedimenti, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55. pagina 12 di 13 Sul punto si richiamano i principi dettati dalla S.C a Sezioni unite secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
(cfr. Cass. Sez. Un. n. 13827/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, condanna l Controparte_1
pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1
1.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
- Condanna pagamento in favore di Parte_4 [...]
delle spese di lite del procedimento di ATP, R.G. n. 7480/2022 Parte_1 che liquida in complessivi € 846,00 e delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
€ 2.552,00, oltre contributo unificato, marca, e rimborso forfettario del 15%, C.p.a. e I.v.a. come per legge.
- Pone le spese di TU del procedimento di ATP e del presente giudizio definitivamente a carico di Controparte_1
Torino, 6 ottobre 2025
LA GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
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