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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/10/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.P. dott.
IZ GN a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.05.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.929 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
in persona del l.r.p.t. rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli, giusta delega in atti – OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Borracino – OPPOSTA
OGGETTO : Opposizione a D.I.
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 633 cpc la ha adito l'intestato Tribunale al fine CP_1
di ottenere l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti della
[...]
della complessiva somma di € 18.068,21 oltre interessi ex D.Lgs. CP_2
231/02 e spese, a titolo di forniture erogate spa in favore degli invalidi civili nel rispetto del D.M. 332 del 27/08/1999.
Con decreto emesso in data 31/12/2020 il Tribunale di Tivoli ingiungeva il richiesto pagamento della sorte nonché degli interessi come richiesti ai sensi del D.lgs. 231/02 liquidando le spese della procedura di ingiunzione. Il decreto ingiuntivo n. 1722/20 veniva poi ritualmente notificato alla
[...]
in data 12/01/2021. CP_2 Cont Con atto di citazione notificato in data 22/02/2021 la proponeva opposizione chiedendo la revoca del suddetto D.I. eccependo: la mancanza di prova a fondamento dell'ingiunzione, la mancanza di un contratto a forma scritta, l'avvenuto pagamento di parte delle fatture e l'inapplicabilità degli interessi ex D.Lgs. 231/02.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la CP_1
per resistere all'opposizione deducendone l'infondatezza in fatto ed in
[...]
diritto.
La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiaarsi cessata la materia del contendere sul pagamento delle fatture azionate, avendo l'opponente provveduto al saldo, come riconosciuto dalla parte opposta che, nella propria comparsa conclusionale, ha limitato il petitum ai soli interessi moratori maturati.
D'altra parte, a fronte dell'intervenuto pagamento, era onere di parte opponente precisare la richiesta di rimborso di quanto versato, laddove le motivazioni esposte a corredo dell'opposizione, in tema di carenza di prova ed assenza di contratto, appaiono smentite per un verso dal corredo documentale prodotto in atti (cfr. allegati al ricorso monitorio: - modulo contenente il preventivo della;
- l'autorizzazione alla fornitura da CP_1
parte dell'ente che appone il timbro autorizzativo, - spazio riservato alla consegna dell'ausilio con firma dell'assistito o di un soggetto delegato al Contr ritiro;
- la comunicazione inoltrata alla con la quale si dà conferma dell'avvenuta consegna dell'ausilio e, dall'altro, dall'assenza di contestazioni e/o diffide inoltrate alla società dall'Ente Pubblico in riscontro alle fatture pervenute attraverso il sistema informatico, circostanza, quest'ultima, che non appare altrimenti valutabile se non come la conferma dell'esistenza, a monte, di un accordo contrattuale. D'altra parte, per diffusa giurisprudenza, non è necessaria la forma scritta laddove il contratto sia stato stipulato con imprese commerciali: cfr. Ord.
Della S.C. n. 270/15 che ha ribadito il principio secondo cui: “D'altra parte, proprio la sentenza appena richiamata (si veda Sent. 26/03/2009 n. 7279) - nell'affermare che i contratti conclusi dalla PA, richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento nel quale siano indicate le clausole disciplinanti il rapporto e sia manifestata la volontà della Amministrazione dall'organo rappresentativo dell'ente – riconosce che la conclusione del contratto a distanza è consentita, ai sensi del RD n. 2440 del 1923, art. 17 nell'ipotesi eccezionale di contratti conclusi con ditte commerciali”.
Non senza evidenziarsi, sul riscontro di un pacifico riconoscimento dell'esistenza di un rapporto commerciale, che per giurisprudenza costante
“quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, come nel caso di specie, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. 15.05.2018, n. 11736).
Le eccezioni proposte appaiono pertanto infondate alla luce della giurisprudenza formatasi.
Quanto agli interessi moratori, la cui liquidazione è stata parimenti contestata dall'opponente, si osserva che la normativa indicata risulta applicabile al caso di specie, alla luce del disposto di cui all'art. 2, let. a) del D.Lgs. n. 231 del 2001, per cui si deve intendere per “transazioni commerciali: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. Rientra in tale nozione il rapporto contrattuale oggetto del caso di specie, relativo ad una fornitura di presidi ortopedici effettuata da una società a vantaggio di . Controparte_3
Ciò posto, l'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede in tali ipotesi l'applicazione di interessi moratori, quantificati secondo la previsione di cui all'art. 2, let. e) del D.Lgs. n. 231 del 2001, per cui si deve intendere per
“interessi legali di mora: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali”.
Con riguardo alla decorrenza degli interessi così previsti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231 del 2001, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Nel caso di specie, parte opposta ha quantificato, in applicazione della disciplina indicata, gli interessi moratori complessivamente dovuti per Euro
728,87, depositando in sede di comparsa conclusionale il calcolo dalla stessa effettuato in relazione alle singole fatture.
La domanda relativa al pagamento degli interessi moratori così quantificati risulta meritevole di accoglimento, in mancanza di espressa e specifica contestazione dell'opponente sulla quantificazione effettuata dall'opposta.
Alla luce di quanto precede, deve senz'altro procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo avuto riguardo al pagamento di tutte le fatture azionate da parte dell'opposta, con condanna dell'Ente Pubblico al pagamento dei soli interessi moratori per somma complessivamente pari a Euro 728,87.
Il pagamento intervenuto nelle more del giudizio, quale comportamento suscettibile di valutazione ex art. 116 c.p.c. co. 2, giustifica la compensazione in misura pari alla metà delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere sul pagamento delle fatture azionate;
2) Revoca il D.I. n. 1722/20 r.g. 4782/20;
3) DA l , in persona del Parte_1
l.r.p.t. al pagamento della somma di Euro 728,87 a titolo di interessi moratori maturati;
4) Rigetta l'opposizione a D.I.;
5) Compensa le spese di lite in misura pari alla metà;
6) DA parte opponente al pagamento della restante metà che liquida in Euro 1.500,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Tivoli, 02.10.2025
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.P. dott.
IZ GN a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.05.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.929 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
in persona del l.r.p.t. rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli, giusta delega in atti – OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Borracino – OPPOSTA
OGGETTO : Opposizione a D.I.
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 633 cpc la ha adito l'intestato Tribunale al fine CP_1
di ottenere l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti della
[...]
della complessiva somma di € 18.068,21 oltre interessi ex D.Lgs. CP_2
231/02 e spese, a titolo di forniture erogate spa in favore degli invalidi civili nel rispetto del D.M. 332 del 27/08/1999.
Con decreto emesso in data 31/12/2020 il Tribunale di Tivoli ingiungeva il richiesto pagamento della sorte nonché degli interessi come richiesti ai sensi del D.lgs. 231/02 liquidando le spese della procedura di ingiunzione. Il decreto ingiuntivo n. 1722/20 veniva poi ritualmente notificato alla
[...]
in data 12/01/2021. CP_2 Cont Con atto di citazione notificato in data 22/02/2021 la proponeva opposizione chiedendo la revoca del suddetto D.I. eccependo: la mancanza di prova a fondamento dell'ingiunzione, la mancanza di un contratto a forma scritta, l'avvenuto pagamento di parte delle fatture e l'inapplicabilità degli interessi ex D.Lgs. 231/02.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la CP_1
per resistere all'opposizione deducendone l'infondatezza in fatto ed in
[...]
diritto.
La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiaarsi cessata la materia del contendere sul pagamento delle fatture azionate, avendo l'opponente provveduto al saldo, come riconosciuto dalla parte opposta che, nella propria comparsa conclusionale, ha limitato il petitum ai soli interessi moratori maturati.
D'altra parte, a fronte dell'intervenuto pagamento, era onere di parte opponente precisare la richiesta di rimborso di quanto versato, laddove le motivazioni esposte a corredo dell'opposizione, in tema di carenza di prova ed assenza di contratto, appaiono smentite per un verso dal corredo documentale prodotto in atti (cfr. allegati al ricorso monitorio: - modulo contenente il preventivo della;
- l'autorizzazione alla fornitura da CP_1
parte dell'ente che appone il timbro autorizzativo, - spazio riservato alla consegna dell'ausilio con firma dell'assistito o di un soggetto delegato al Contr ritiro;
- la comunicazione inoltrata alla con la quale si dà conferma dell'avvenuta consegna dell'ausilio e, dall'altro, dall'assenza di contestazioni e/o diffide inoltrate alla società dall'Ente Pubblico in riscontro alle fatture pervenute attraverso il sistema informatico, circostanza, quest'ultima, che non appare altrimenti valutabile se non come la conferma dell'esistenza, a monte, di un accordo contrattuale. D'altra parte, per diffusa giurisprudenza, non è necessaria la forma scritta laddove il contratto sia stato stipulato con imprese commerciali: cfr. Ord.
Della S.C. n. 270/15 che ha ribadito il principio secondo cui: “D'altra parte, proprio la sentenza appena richiamata (si veda Sent. 26/03/2009 n. 7279) - nell'affermare che i contratti conclusi dalla PA, richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento nel quale siano indicate le clausole disciplinanti il rapporto e sia manifestata la volontà della Amministrazione dall'organo rappresentativo dell'ente – riconosce che la conclusione del contratto a distanza è consentita, ai sensi del RD n. 2440 del 1923, art. 17 nell'ipotesi eccezionale di contratti conclusi con ditte commerciali”.
Non senza evidenziarsi, sul riscontro di un pacifico riconoscimento dell'esistenza di un rapporto commerciale, che per giurisprudenza costante
“quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, come nel caso di specie, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. 15.05.2018, n. 11736).
Le eccezioni proposte appaiono pertanto infondate alla luce della giurisprudenza formatasi.
Quanto agli interessi moratori, la cui liquidazione è stata parimenti contestata dall'opponente, si osserva che la normativa indicata risulta applicabile al caso di specie, alla luce del disposto di cui all'art. 2, let. a) del D.Lgs. n. 231 del 2001, per cui si deve intendere per “transazioni commerciali: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. Rientra in tale nozione il rapporto contrattuale oggetto del caso di specie, relativo ad una fornitura di presidi ortopedici effettuata da una società a vantaggio di . Controparte_3
Ciò posto, l'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede in tali ipotesi l'applicazione di interessi moratori, quantificati secondo la previsione di cui all'art. 2, let. e) del D.Lgs. n. 231 del 2001, per cui si deve intendere per
“interessi legali di mora: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali”.
Con riguardo alla decorrenza degli interessi così previsti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231 del 2001, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Nel caso di specie, parte opposta ha quantificato, in applicazione della disciplina indicata, gli interessi moratori complessivamente dovuti per Euro
728,87, depositando in sede di comparsa conclusionale il calcolo dalla stessa effettuato in relazione alle singole fatture.
La domanda relativa al pagamento degli interessi moratori così quantificati risulta meritevole di accoglimento, in mancanza di espressa e specifica contestazione dell'opponente sulla quantificazione effettuata dall'opposta.
Alla luce di quanto precede, deve senz'altro procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo avuto riguardo al pagamento di tutte le fatture azionate da parte dell'opposta, con condanna dell'Ente Pubblico al pagamento dei soli interessi moratori per somma complessivamente pari a Euro 728,87.
Il pagamento intervenuto nelle more del giudizio, quale comportamento suscettibile di valutazione ex art. 116 c.p.c. co. 2, giustifica la compensazione in misura pari alla metà delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere sul pagamento delle fatture azionate;
2) Revoca il D.I. n. 1722/20 r.g. 4782/20;
3) DA l , in persona del Parte_1
l.r.p.t. al pagamento della somma di Euro 728,87 a titolo di interessi moratori maturati;
4) Rigetta l'opposizione a D.I.;
5) Compensa le spese di lite in misura pari alla metà;
6) DA parte opponente al pagamento della restante metà che liquida in Euro 1.500,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Tivoli, 02.10.2025
Il Giudice O.P.