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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/12/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI Concetta Consoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3843/2019 R.G. promossa da:
) nato il [...], a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, alla via Testaferrata,48, codice fiscale , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avvocato Gabriella Mazzone giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio
- attore
CONTRO
) nata il [...], a [...] ed ivi residente, alla CP_1 C.F._2 via Andrea Palma n. 36/B, codice fiscale C.F._2
-convenuta contumace
E CONTRO con sede legale in Milano, Via Ignazio Gardella 2, p. IVA Controparte_2
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
AV RI HI, del Foro di Catania giusta procura rilasciata in foglio separato
Convenuta
Avente ad oggetto: risarcimento del danno
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 20/07/2019, ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, e chiedendo;
- l'accertamento della esclusiva CP_1 Controparte_3 responsabilità di nella causazione del sinistro occorsole in data 28.07.2017 e la CP_1 condanna di in solido, in base agli artt. 145 e 148 del D. Lgs 209/05, con la CP_1
OM di Assicurazione in persona del legale rapp.te pro-tempore, a risarcire, Controparte_2 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso, subiti dall'odierna attrice, a seguito del sinistro per cui è causa, quantificati nella complessiva somma € 356.925,95, oltre agli ulteriori interessi maturati e maturandi ed alla rivalutazione monetaria sulla somma liquidata.
In particolare l'attrice esponeva che in data 28/07/2017, in Siracusa, mentre Parte_1 transitava a piedi lungo la Via Testaferrata e attraversava la strada sulle strisce pedonali poste dinanzi al varco di accesso all'Ospedale TO I, veniva travolta dall'autovettura Hyunday X35, targata EW841TD, garantito dalla OM , con polizza n. Controparte_4
1/702/013/0000058045, condotta dalla signora A causa delle lesioni subite, la CP_1 signora è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale TO I di Parte_1
Siracusa, dove le è stata diagnosticata “Frattura di tibia sinistra da riferito incidente stradale che ne ha implicato il ricovero presso il reparto di Ortopedia del suddetto Ospedale dove, in data
02/08/2017, è stata sottoposta ad intervento chirurgico di Osteosintesi con chiodo T2 per frattura tibia. Successivamente l'attrice è stata trasferita presso la U.O.C. Medicina fisica e riabilitativa del
P.O. “A. Rizza” di Siracusa, per deficit deambulatori (da dove è stata dimessa solo il 05/09/2017 con diagnosi: “Riabilitazione in esiti di recente frattura tibia sinistra osteosintetizzata con chiodo
T2; stupor dello SPE sinistro. In conseguenza delle gravi lesioni subite l'attrice ha inoltrato inoltrato richiesta di risarcimento alla . Controparte_2
Sottoposta a visita medico legale da parte del fiduciario della OM convenuta questa inviava un offerta a titolo di risarcimento danno la somma di € 20.500,00, che veniva trattenuta dall'attrice a titolo di acconto non ritenendola satisfattiva del danno subito.
Radicatosi il contradditorio si costituiva in giudizio la la quale Controparte_2 preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della negoziazione assistita. Nel merito contestava l'an ed il quantum debeatur chiedendo l'integrale il rigetto della domanda attorea non potendosi riconoscersi alcuna responsabilità alla propria assicurata conducente del veicolo coinvolto nel sinistro ed in via residuale chiedeva CP_1 riconoscersi concorso di colpa nella causazione del sinistro .
Sebbene ritualmente evocata in giudizio , la convenuta non si è costituita in CP_1 giudizio.
Il procedimento è stato istruito attraverso le produzioni documentali delle parti e la CTU medico- legale.
Su richiesta delle parti in giudizio la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed, con ordinanza del 10.06.2025 resa all' esito dell' udienza tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. In via preliminare va dichiarata la contumacia di che seppure regolarmente citata, CP_1 non si è costituita in giudizio.
Prima di passare al merito va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla atteso che è stato documentalmente provato da parte attrice che l'attrice Controparte_3 con raccomandata del11.12.2019 invitava infruttuosamente la convenuta e la Controparte_2 alla stipula di una negoziazione assistita.
Nel merito, il decidente osserva quanto segue.
La dinamica del sinistro, così come descritta da parte attrice, può ritenersi provata dalla documentazione in atti . In particolare nella scheda di intervento del 118 intervenuti sul luogo del sinistro si legge che l'attrice riportava “trauma gamba sx da incidente stradale “ , incidente stradale avvenuto in via Testaferrata I alle ore 7,30. Parimenti dalle foto ritraenti il luogo del sinistro allegate dalla si evince che l'attrice stava attraversando la via Testaferrata Controparte_3 in prossimità delle strisce pedonali. Si aggiunga inoltre che il comportamento del convenuto che sebbene regolarmente citato non ha inteso costituirsi in giudizio unito alle citate prove documentali ed alla circostanza che la compagnia abbia offerto a titolo di risarcimento di tutti i danni la CP_3 somma di € 20.500,00 inducono a ritenere la esclusiva responsabilità in capo alla convenuta
[...] nella causazione del sinistro de quo. CP_1
Ciò posto, la compagnia di assicurazione del responsabile civile ha dedotto che la Parte_1 era responsabile del sinistro in quanto non aveva attraversato sulle strisce pedonali, così
[...] violando l'art. 190 cod. strada.
Orbene, la strategia difensiva adottata dalla convenuta non merita accoglimento.
Infatti, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, cui il Tribunale aderisce, l'unica condotta del pedone che sia idonea ad interrompere la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo nella determinazione di un sinistro in cui sia coinvolto il pedone, è quella improntata a totale imprevedibilità e spregio del buon senso da parte di quest'ultimo.
Ciò si verifica in ipotesi eccezionali quali, ad esempio, il caso in cui il pedone attraversi una strada a scorrimento veloce, o con spartitraffico, fuori dalle strisce pedonali, il mancato rispetto del semaforo pedonale, l'attraversamento diagonale in incroci complessi, l'attraversamento improvviso da colonne di autovetture parcheggiate, etc.
Come è evidente, trattasi di ipotesi in cui l'atteggiamento del pedone è talmente sconsiderato da costituire esso stesso la causa del sorgere di un pericolo per la circolazione stradale.
In tali casi, peraltro, soltanto ove il conducente superi la presunzione di colpa su di lui gravante, dimostrando di aver tenuto una velocità consona ai limiti imposti su quel tratto di strada e, comunque, adeguata alle condizioni di traffico e del meteo, potrà e dovrà formare oggetto di valutazione la condotta del pedone.
In particolare, la giurisprudenza ha affermato che “Alla luce della giurisprudenza di questa Corte
(tra le altre, Cass., 13 marzo 2009, n. 6168), la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza (per un caso di concorso di colpa determinato dall'attraversamento del pedone al di fuori delle strisce pedonali, senza dare la precedenza alle autovetture, quale obbligo sussistente anche nella vigenza del vecchio codice della strada, cfr. più di recente Cass., 5 marzo 2013, n. 5399; per un caso di attraverso di strada a scorrimento veloce, scavalcando il guard-rail, tanto da determinare una situazione di pericolo, ponendo i veicoli sopravvenienti in condizioni di difficoltà e di emergenza, cfr. Cass., 24 novembre
2009, n. 24689)” (cfr. Cass. n. 24204/14).
Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è avvenuto.
stava attraversando una via facente parte del tessuto urbano del comune di Parte_1
Siracusa, dunque certamente non a scorrimento veloce, venendo travolta dal che CP_1 conosceva perfettamente il luoghi in quanto svolgeva l'attività di infermiera presso l'Ospedale
TO I che non si avvedeva della sua presenza.
La difesa della non ha provato, né tentato di provare, che il Controparte_3 CP_1 stesse rispettando le norme di circolazione stradale, di fatto demandando alla difesa della l'onere di dimostrare di essere esente da colpa,. Parte_1
Ne consegue che deve essere ritenuta l' esclusiva responsabile dei danni subiti CP_1 dall'attrice.
Per quanto concerne la loro quantificazione, il CTU ha accertato che a seguito Parte_1 del sinistro, ha subito le lesioni consistenti in “Trauma contusivo con frattura della di tibia sinistra trattata mediante osteosintesi con chiodo T2” giudicate in rapporto causale diretto con l'evento traumatico descritto ( cfr ctu Dott. ) Persona_1
Dette lesioni hanno determinato una ITA al 100% di giorni 38, una ITP al 75% di giorni 30 ed una
ITP al 50% di giorni 20.
Il danno non patrimoniale permanente è stato determinato in 9% punti percentuali.
Le spese mediche sostenute e documentate, pari a € 152,00 sono state giudicate congrue. La consulenza è condivisa dal decidente, non essendo incorsa in errori che ne inficino i risultati.
In applicazione dell'art. 139 cod. ass., così come aggiornato al D.M. 18.07.2025 , rilevato che al momento dell'incidente aveva 19 anni, ne consegue che la stessa deve Parte_1 essere risarcita a titolo di danno non patrimoniale nella misura complessiva di € 23.017,21 così determinata: € 19.044,97 titolo di danno non patrimoniale permanente
- € 3.820,24 a titolo di invalidità temporanea.
L'importo complessivo del danno non patrimoniale all'attualità è pertanto pari ad € 22.869,21 a detrarre euro 20.500,00 quale acconto sul maggior danno già liquidato dalla compagnia .
Vanno inoltre corrisposti gli interessi legali sulla somma liquidata devalutata alla data del sinistro e rivalutata quanto ad € 20.500,00 alla data della liquidazione (2.08.2018) e quanto alla differenza di € 2.369,21 sino alla presente sentenza.
Vanno altresì riconosciute le spese mediche sostenute dall'attrice pari ad € 152,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'esborso sino alla sentenza.
Dalla data di pubblicazione della sentenza decorrono poi gli ulteriori interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Nessun altra voce di danno non patrimoniale deve essere risarcita in quanto non provata .
Infatti quanto al c.d danno morale la Corte di cassazione sez III° del 3. 03.2023 n.6444) ha statuito
“ la possibilità di invocare il valore percentuale del danno biologico, alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di ( concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, deve ritenersi tanto più limitata quanto ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole idoneità di fatti lesivi di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, e sempre salva la prova contraria, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d danno morale” In altri termini al riconoscimento dei danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggiore rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenza dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenere “ normalmente” assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità ( e salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d danno morale. Nella fattispecie in esame,
l'attrice non ha fornito la rigorosa prova di elementi, o di allegazioni di circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico accertato.
Nessuna somma può inoltre riconoscersi all'attrice a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, giacchè il CTU ha accertato che non vi è stata lesione della capacità lavorativa né parte attrice ha fornito prova alcuna della diminuzione del proprio reddito;
per la stessa ragione il CTU ha ritenuto di non poter riconoscere all'attrice il danno da cenestesi lavorativa, giacchè ha appurato che l'attività lavorativa non è stata impedita, né è stata preclusa o limitata alcuna attività quotidiana o dinamico relazionale;
Parimenti va rigettata la domanda di rimborso delle spese di CTP non essendo stata fornita la prova dell'effettivo esborso.
Sono invece dovute le spese per l'attività stragiudiziale, come la preventiva richiesta di risarcimento del danno all'assicuratore ai sensi della legge n.990 del 1969, e la lettera di invito alla stipula della negoziazione assistita in quanto spese effettivamente necessarie. Sul punto infatti la cassazione sez. III con sentenza n° 6422/2017 e con sentenza n° 2034/1994 ha così statuito : “ le prestazioni stragiudiziali che siano strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa, si da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, hanno anche esse, natura di prestazioni giudiziali, come la preventiva richiesta di risarcimento del danno all'assicuratore ai sensi della legge n. 990 del 1969, che integra esercizio di attività stragiudiziale puramente strumentale a quella giudiziale, essendo condizione per la proponibilità dell'azione risarcitoria” . Pertanto tenuto conto dell'intero ammontare complessivamente riconosciuto in via stragiudiziale e giudiziale a titolo di spese stragiudiziali può liquidarsi la somma di € 1.000,00
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in in favore dell'Erario come in dispositivo, sulla scorta dei parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif., avuto riguardo al valore della controversia sulla scorta del criterio decisum, tenuto conto dell'attività processuale e difensiva in concreto svolta.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti in solido con condanna dei convenuti a rifondere all'attrice quanto già corrisposto al CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima sezione civile, nella persona del GOP Dott.ssa RI
Concetta Consoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, disattesa;
- Dichiara la contumacia di CP_1
- accerta la responsabilità concorrente dei convenuti per il sinistro oggetto di causa e per l'effetto li condanna in solido al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 23.017,21 a detrarre la somma di € 20.500,00 già corrisposta dalla compagnia di Assicurazioni, e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 152,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come da parte motiva;
- condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di parte attrice, dei compensi per l'attività stragiudiziale che si liquida in € 1.000,00
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle somma di € 1.915,00 per compensi, da liquidarsi in favore dell'Erario essendo parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello
Stato oltre IVA e C.P.A. se dovute per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti convenute in solido, con condanna dei convenuti a rifondere all'attrice quanto dalla stessa corrisposto al
CTU.
Così deciso in Siracusa dalla I Sezione Civile del Tribunale il giorno 10/12/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa RI Concetta Consoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI Concetta Consoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3843/2019 R.G. promossa da:
) nato il [...], a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, alla via Testaferrata,48, codice fiscale , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avvocato Gabriella Mazzone giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio
- attore
CONTRO
) nata il [...], a [...] ed ivi residente, alla CP_1 C.F._2 via Andrea Palma n. 36/B, codice fiscale C.F._2
-convenuta contumace
E CONTRO con sede legale in Milano, Via Ignazio Gardella 2, p. IVA Controparte_2
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
AV RI HI, del Foro di Catania giusta procura rilasciata in foglio separato
Convenuta
Avente ad oggetto: risarcimento del danno
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 20/07/2019, ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, e chiedendo;
- l'accertamento della esclusiva CP_1 Controparte_3 responsabilità di nella causazione del sinistro occorsole in data 28.07.2017 e la CP_1 condanna di in solido, in base agli artt. 145 e 148 del D. Lgs 209/05, con la CP_1
OM di Assicurazione in persona del legale rapp.te pro-tempore, a risarcire, Controparte_2 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso, subiti dall'odierna attrice, a seguito del sinistro per cui è causa, quantificati nella complessiva somma € 356.925,95, oltre agli ulteriori interessi maturati e maturandi ed alla rivalutazione monetaria sulla somma liquidata.
In particolare l'attrice esponeva che in data 28/07/2017, in Siracusa, mentre Parte_1 transitava a piedi lungo la Via Testaferrata e attraversava la strada sulle strisce pedonali poste dinanzi al varco di accesso all'Ospedale TO I, veniva travolta dall'autovettura Hyunday X35, targata EW841TD, garantito dalla OM , con polizza n. Controparte_4
1/702/013/0000058045, condotta dalla signora A causa delle lesioni subite, la CP_1 signora è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale TO I di Parte_1
Siracusa, dove le è stata diagnosticata “Frattura di tibia sinistra da riferito incidente stradale che ne ha implicato il ricovero presso il reparto di Ortopedia del suddetto Ospedale dove, in data
02/08/2017, è stata sottoposta ad intervento chirurgico di Osteosintesi con chiodo T2 per frattura tibia. Successivamente l'attrice è stata trasferita presso la U.O.C. Medicina fisica e riabilitativa del
P.O. “A. Rizza” di Siracusa, per deficit deambulatori (da dove è stata dimessa solo il 05/09/2017 con diagnosi: “Riabilitazione in esiti di recente frattura tibia sinistra osteosintetizzata con chiodo
T2; stupor dello SPE sinistro. In conseguenza delle gravi lesioni subite l'attrice ha inoltrato inoltrato richiesta di risarcimento alla . Controparte_2
Sottoposta a visita medico legale da parte del fiduciario della OM convenuta questa inviava un offerta a titolo di risarcimento danno la somma di € 20.500,00, che veniva trattenuta dall'attrice a titolo di acconto non ritenendola satisfattiva del danno subito.
Radicatosi il contradditorio si costituiva in giudizio la la quale Controparte_2 preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della negoziazione assistita. Nel merito contestava l'an ed il quantum debeatur chiedendo l'integrale il rigetto della domanda attorea non potendosi riconoscersi alcuna responsabilità alla propria assicurata conducente del veicolo coinvolto nel sinistro ed in via residuale chiedeva CP_1 riconoscersi concorso di colpa nella causazione del sinistro .
Sebbene ritualmente evocata in giudizio , la convenuta non si è costituita in CP_1 giudizio.
Il procedimento è stato istruito attraverso le produzioni documentali delle parti e la CTU medico- legale.
Su richiesta delle parti in giudizio la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed, con ordinanza del 10.06.2025 resa all' esito dell' udienza tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. In via preliminare va dichiarata la contumacia di che seppure regolarmente citata, CP_1 non si è costituita in giudizio.
Prima di passare al merito va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla atteso che è stato documentalmente provato da parte attrice che l'attrice Controparte_3 con raccomandata del11.12.2019 invitava infruttuosamente la convenuta e la Controparte_2 alla stipula di una negoziazione assistita.
Nel merito, il decidente osserva quanto segue.
La dinamica del sinistro, così come descritta da parte attrice, può ritenersi provata dalla documentazione in atti . In particolare nella scheda di intervento del 118 intervenuti sul luogo del sinistro si legge che l'attrice riportava “trauma gamba sx da incidente stradale “ , incidente stradale avvenuto in via Testaferrata I alle ore 7,30. Parimenti dalle foto ritraenti il luogo del sinistro allegate dalla si evince che l'attrice stava attraversando la via Testaferrata Controparte_3 in prossimità delle strisce pedonali. Si aggiunga inoltre che il comportamento del convenuto che sebbene regolarmente citato non ha inteso costituirsi in giudizio unito alle citate prove documentali ed alla circostanza che la compagnia abbia offerto a titolo di risarcimento di tutti i danni la CP_3 somma di € 20.500,00 inducono a ritenere la esclusiva responsabilità in capo alla convenuta
[...] nella causazione del sinistro de quo. CP_1
Ciò posto, la compagnia di assicurazione del responsabile civile ha dedotto che la Parte_1 era responsabile del sinistro in quanto non aveva attraversato sulle strisce pedonali, così
[...] violando l'art. 190 cod. strada.
Orbene, la strategia difensiva adottata dalla convenuta non merita accoglimento.
Infatti, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, cui il Tribunale aderisce, l'unica condotta del pedone che sia idonea ad interrompere la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo nella determinazione di un sinistro in cui sia coinvolto il pedone, è quella improntata a totale imprevedibilità e spregio del buon senso da parte di quest'ultimo.
Ciò si verifica in ipotesi eccezionali quali, ad esempio, il caso in cui il pedone attraversi una strada a scorrimento veloce, o con spartitraffico, fuori dalle strisce pedonali, il mancato rispetto del semaforo pedonale, l'attraversamento diagonale in incroci complessi, l'attraversamento improvviso da colonne di autovetture parcheggiate, etc.
Come è evidente, trattasi di ipotesi in cui l'atteggiamento del pedone è talmente sconsiderato da costituire esso stesso la causa del sorgere di un pericolo per la circolazione stradale.
In tali casi, peraltro, soltanto ove il conducente superi la presunzione di colpa su di lui gravante, dimostrando di aver tenuto una velocità consona ai limiti imposti su quel tratto di strada e, comunque, adeguata alle condizioni di traffico e del meteo, potrà e dovrà formare oggetto di valutazione la condotta del pedone.
In particolare, la giurisprudenza ha affermato che “Alla luce della giurisprudenza di questa Corte
(tra le altre, Cass., 13 marzo 2009, n. 6168), la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza (per un caso di concorso di colpa determinato dall'attraversamento del pedone al di fuori delle strisce pedonali, senza dare la precedenza alle autovetture, quale obbligo sussistente anche nella vigenza del vecchio codice della strada, cfr. più di recente Cass., 5 marzo 2013, n. 5399; per un caso di attraverso di strada a scorrimento veloce, scavalcando il guard-rail, tanto da determinare una situazione di pericolo, ponendo i veicoli sopravvenienti in condizioni di difficoltà e di emergenza, cfr. Cass., 24 novembre
2009, n. 24689)” (cfr. Cass. n. 24204/14).
Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è avvenuto.
stava attraversando una via facente parte del tessuto urbano del comune di Parte_1
Siracusa, dunque certamente non a scorrimento veloce, venendo travolta dal che CP_1 conosceva perfettamente il luoghi in quanto svolgeva l'attività di infermiera presso l'Ospedale
TO I che non si avvedeva della sua presenza.
La difesa della non ha provato, né tentato di provare, che il Controparte_3 CP_1 stesse rispettando le norme di circolazione stradale, di fatto demandando alla difesa della l'onere di dimostrare di essere esente da colpa,. Parte_1
Ne consegue che deve essere ritenuta l' esclusiva responsabile dei danni subiti CP_1 dall'attrice.
Per quanto concerne la loro quantificazione, il CTU ha accertato che a seguito Parte_1 del sinistro, ha subito le lesioni consistenti in “Trauma contusivo con frattura della di tibia sinistra trattata mediante osteosintesi con chiodo T2” giudicate in rapporto causale diretto con l'evento traumatico descritto ( cfr ctu Dott. ) Persona_1
Dette lesioni hanno determinato una ITA al 100% di giorni 38, una ITP al 75% di giorni 30 ed una
ITP al 50% di giorni 20.
Il danno non patrimoniale permanente è stato determinato in 9% punti percentuali.
Le spese mediche sostenute e documentate, pari a € 152,00 sono state giudicate congrue. La consulenza è condivisa dal decidente, non essendo incorsa in errori che ne inficino i risultati.
In applicazione dell'art. 139 cod. ass., così come aggiornato al D.M. 18.07.2025 , rilevato che al momento dell'incidente aveva 19 anni, ne consegue che la stessa deve Parte_1 essere risarcita a titolo di danno non patrimoniale nella misura complessiva di € 23.017,21 così determinata: € 19.044,97 titolo di danno non patrimoniale permanente
- € 3.820,24 a titolo di invalidità temporanea.
L'importo complessivo del danno non patrimoniale all'attualità è pertanto pari ad € 22.869,21 a detrarre euro 20.500,00 quale acconto sul maggior danno già liquidato dalla compagnia .
Vanno inoltre corrisposti gli interessi legali sulla somma liquidata devalutata alla data del sinistro e rivalutata quanto ad € 20.500,00 alla data della liquidazione (2.08.2018) e quanto alla differenza di € 2.369,21 sino alla presente sentenza.
Vanno altresì riconosciute le spese mediche sostenute dall'attrice pari ad € 152,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'esborso sino alla sentenza.
Dalla data di pubblicazione della sentenza decorrono poi gli ulteriori interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Nessun altra voce di danno non patrimoniale deve essere risarcita in quanto non provata .
Infatti quanto al c.d danno morale la Corte di cassazione sez III° del 3. 03.2023 n.6444) ha statuito
“ la possibilità di invocare il valore percentuale del danno biologico, alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di ( concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, deve ritenersi tanto più limitata quanto ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole idoneità di fatti lesivi di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, e sempre salva la prova contraria, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d danno morale” In altri termini al riconoscimento dei danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggiore rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenza dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenere “ normalmente” assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità ( e salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d danno morale. Nella fattispecie in esame,
l'attrice non ha fornito la rigorosa prova di elementi, o di allegazioni di circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico accertato.
Nessuna somma può inoltre riconoscersi all'attrice a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, giacchè il CTU ha accertato che non vi è stata lesione della capacità lavorativa né parte attrice ha fornito prova alcuna della diminuzione del proprio reddito;
per la stessa ragione il CTU ha ritenuto di non poter riconoscere all'attrice il danno da cenestesi lavorativa, giacchè ha appurato che l'attività lavorativa non è stata impedita, né è stata preclusa o limitata alcuna attività quotidiana o dinamico relazionale;
Parimenti va rigettata la domanda di rimborso delle spese di CTP non essendo stata fornita la prova dell'effettivo esborso.
Sono invece dovute le spese per l'attività stragiudiziale, come la preventiva richiesta di risarcimento del danno all'assicuratore ai sensi della legge n.990 del 1969, e la lettera di invito alla stipula della negoziazione assistita in quanto spese effettivamente necessarie. Sul punto infatti la cassazione sez. III con sentenza n° 6422/2017 e con sentenza n° 2034/1994 ha così statuito : “ le prestazioni stragiudiziali che siano strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa, si da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, hanno anche esse, natura di prestazioni giudiziali, come la preventiva richiesta di risarcimento del danno all'assicuratore ai sensi della legge n. 990 del 1969, che integra esercizio di attività stragiudiziale puramente strumentale a quella giudiziale, essendo condizione per la proponibilità dell'azione risarcitoria” . Pertanto tenuto conto dell'intero ammontare complessivamente riconosciuto in via stragiudiziale e giudiziale a titolo di spese stragiudiziali può liquidarsi la somma di € 1.000,00
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in in favore dell'Erario come in dispositivo, sulla scorta dei parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif., avuto riguardo al valore della controversia sulla scorta del criterio decisum, tenuto conto dell'attività processuale e difensiva in concreto svolta.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti in solido con condanna dei convenuti a rifondere all'attrice quanto già corrisposto al CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima sezione civile, nella persona del GOP Dott.ssa RI
Concetta Consoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, disattesa;
- Dichiara la contumacia di CP_1
- accerta la responsabilità concorrente dei convenuti per il sinistro oggetto di causa e per l'effetto li condanna in solido al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 23.017,21 a detrarre la somma di € 20.500,00 già corrisposta dalla compagnia di Assicurazioni, e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 152,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come da parte motiva;
- condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di parte attrice, dei compensi per l'attività stragiudiziale che si liquida in € 1.000,00
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle somma di € 1.915,00 per compensi, da liquidarsi in favore dell'Erario essendo parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello
Stato oltre IVA e C.P.A. se dovute per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti convenute in solido, con condanna dei convenuti a rifondere all'attrice quanto dalla stessa corrisposto al
CTU.
Così deciso in Siracusa dalla I Sezione Civile del Tribunale il giorno 10/12/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa RI Concetta Consoli