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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 318/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 318 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Ester Ferrari Parte_1
Morandi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Simona Miglio CP_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 1429/2024, pubblicata in data 08/10/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro depositato il 22.4.2022, esponeva: Parte_1
-di aver presentato in data 17.12.2020 domanda di assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art 1 della legge 222/1984 che veniva respinta dall' CP_1 per insussistenza del requisito contributivo;
-di aver espletato vanamente il ricorso amministrativo;
-di aver agito ex art. 445 bis c.p.c. innanzi al medesimo Tribunale di Tivoli ma che il ricorso era stato dichiarato inammissibile per carenza del requisito contributivo;
-che la disciplina di cui all'art. 7 del D.L. n. 463/1983 contrastava con le disposizioni dell'ordinamento eurounitario.
Svolte articolate considerazioni in diritto, concludeva chiedendo, previa espletamento di CTU medico legale, “PRELIMINARMENTE visto l'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si chiede di rinviare gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine alla questione pregiudiziale interpretativa della direttiva europea n. 97/81, con specifico riferimento al computo del numero di contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti part-time nel corso dell'anno solare al fine delle prestazioni pensionistiche, nei seguenti termini: 1) Se sia conforme alla direttiva (n.97/81) e segnatamente alla clausola sub 4 (dell'accordo quadro ad essa allegato) sul principio di non discriminazione, la normativa dello stato italiano (il predetto art. 7, comma 1, legge n. 638/83) laddove prevede che il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al
1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato;
considerato che
siffatto meccanismo nel determinare un'unica soglia minima retributiva settimanale per l'accesso all'indennità di natura previdenziale (come l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l.
222/84) con riguardo sia ai lavoratori a tempo pieno che a quelli a tempo parziale, 3
comporta un ingiustificato elemento di discriminazione a danno di questi ultimi per i quali è maggiore la possibilità di non raggiungere tale soglia minima, dato il minore orario praticato;
2) se la predetta disciplina nazionale sia conforme alla direttiva (n.97/81) e segnatamente: alla clausola sub 1 (dell'accordo quadro ad essa allegato) – laddove è previsto che la normativa nazionale debba facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale -; alla clausola sub 4 ed alla clausola sub 5 (del summenzionato accordo quadro) – laddove impone di eliminare gli ostacoli di natura giuridica che limitino l'accesso al lavoro part-time – essendo indubitabile che, il meccanismo imposto dalla normativa dello stato italiano (art. 7, comma 1, legge n. 683/83) nel determinare un'unica soglia minima retributiva settimanale per l'accesso all'indennità di natura previdenziale (come è l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84) con riguardo sia ai lavoratori a tempo pieno che a quelli a tempo parziale comportando un ingiustificato elemento di discriminazione a danno dei lavoratori part-time per i quali è maggiore la possibilità di non raggiungere tale soglia minima, dato il minore orario praticato, costituisca una importante remora alla scelta del lavoro part-time.
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE con sentenza munita di formula esecutiva: RITENERE e DICHIARARE il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
17/12/2020 o dalla data che risulterà di giustizia.
E conseguentemente: CONDANNARE l al pagamento dell'assegno ordinario di CP_1 invalidità ex art. 1 l. 222/84 in favore della ricorrente con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o dalla data che risulterà di giustizia, oltre interessi come per legge”, con vittoria di spese processuali, da distrarsi.
L' resisteva al ricorso evidenziando l'insussistenza del requisito CP_1 contributivo, avendo la lavorato part time e percepito una Pt_1 retribuzione inferiore al minimale previsto dall'art. 7, comma 1, legge
638/1983. Contestava poi l'idoneità probatoria dell'estratto contributivo prodotto in atti dalla ricorrente, dal cui esame non emergeva comunque il raggiungimento del requisito contributivo delle 156 settimane di contribuzioni nell'arco dell'ultimo quinquennio.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso e dichiarava irripetibili le spese processuali. Rilevava il Tribunale l'insussistenza del requisito contributivo assoluto (accreditamento di complessivi 260 contributi settimanali) e di quello relativo (versamento di almeno 156 contributi settimanali nel quinquennio anteriore alla presentazione della 4
domanda). Quanto alle deduzioni circa la contraddittorietà della riduzione dei contributi dei lavoratori part time, osservava il Tribunale che la disposizione di cui all'art. 7del D.Lgs n. 463/1983 riguardava non il lavoro part time bensì l'ammontare del reddito prodotto.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 deducendo la contraddittorietà dell'interpretazione dell'art. 7 della legge
638/1983 con la normativa comunitaria ed in particolare con le clausole 1, 4 e 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 97/1981, nonché con le disposizioni di cui al D.Lgs n. 81/2015. Ha chiesto pertanto di sollevare ex art. 267 del Trattato la questione pregiudiziale sulla conformità alla direttiva
97/1981 dell'art. 7, comma 1, legge 638/1983 (ovvero in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale) ed ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'originario ricorso introduttivo.
Si è costituito l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
Il gravame si incentra sull'asserita contrarietà della disposizione correttamente applicata dal giudice di prime cure ai principi eurounitari.
Conformemente ad analoghi precedenti di questa Corte, che qui debbono intendersi integralmente richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (vd. sentenze n. 3222/2022, n. 3545/2022, n. 4040/2024, n. 594/2025 e n. 965/2025 prodotte dall , deve escludersi che la CP_1 disposizione dell'art. 7 comma 1, della legge 638/1983, contrasti con il principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e che preveda un trattamento deteriore per i lavoratori part time rispetto a quello previsto per i dipendenti a tempo pieno. Dispone tale norma che “Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di 5
tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato”. Dunque la norma in esame prevede che il numero dei contributi da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno ai fini pensionistici sia pari a quello delle settimane dell'anno retribuite (ovvero riconosciute in caso di accredito figurativo) purché tali settimane siano state retribuite in misura non inferiore al 30% (poi aumentata al 40%) del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato.
La S.C. con la sentenza n. 9039 del 05/06/2012 ha così statuito: “Col primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. 11 novembre 1983, n.
638, art. 7 e della L. 7 dicembre 1989, n. 389, art. 1, comma 4, sostitutivo del D.L. n. 726 del 1984, art.5, comma 5. La ricorrente, deducendo che il regime relativo al numero di contributi settimanali da accreditare ai fini dell'attribuzione delle prestazioni ai lavoratori assicurati, di cui alla prima parte del D.L. n. 463 del 1983, art. 7, commi 1 e 2, riguarda unicamente il settore del lavoro a tempo pieno, non essendo all'epoca specificatamente disciplinato dalla legge il lavoro a tempo parziale, sostiene che la norma di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 4, con la relativa riparametrazione della retribuzione minima giornaliera in base alla quantità del lavoro effettivamente prestato, si applicherebbe estensivamente anche in sede di calcolo del numero dei contributi settimanali utili per la maturazione del diritto alla prestazione previdenziale in capo al lavoratore a tempo parziale.
2. - Col secondo, subordinato, motivo, la ricorrente ribadisce l'eccezione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 463 del 1983, art. 7, ove interpretato nel senso indicato dai giudici di merito, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost..
3.- La tesi di cui al primo, principale, motivo del ricorso è infondata, come già rilevato da questa Corte con l'ordinanza interlocutoria di rimessione alla Corte costituzionale. L'esistenza di fatto, anche prima del D.L. n. 726 del 1984, del lavoro a tempo parziale non era ignota al legislatore previdenziale del 1935 (cfr. R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 45, comma 2, secondo il quale i contributi relativi all'assicurazione invalidità e vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione sono dovuti anche nel caso in cui l'assicurato non abbia prestato la sua opera per l'intera settimana) e alla giurisprudenza di questa Corte
(cfr. Cass. 27 febbraio 1986 n. 1251 e 7 luglio 1987 n. 5910, sulla infrazionabilità del 6
minimale retribuivo imponibile al di sotto della giornata lavorativa anche nel lavoro part- time), oltre ad avere una crescente applicazione, soprattutto in alcuni settori produttivi, anche in epoca antecedente alla disciplina specifica del relativo fenomeno. Inoltre, il tenore letterale della disposizione di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 4 e la stessa sua riproposizione in termini immutati nel D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9, comma 1, escludono, con la puntuale indicazione che l'ambito disciplinato attiene alla "retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale", la possibile estensione, in via interpretativa, del meccanismo adeguativo ivi previsto all'ipotesi tutt'affatto diversa del sistema di calcolo dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale nel settore del lavoro a tempo parziale. Del resto la ratio della disciplina relativa a quest'ultimo tema, come dettata dalla prima parte del D.L. n. 463 del 1983, art. 7, commi 1 e 2 - e comune a grande parte della disciplina previdenziale -, era quella di stabilire una soglia all'accesso alle prestazioni previdenziali considerate. Il fatto che la concreta determinazione della soglia possa essere valutata non equa o irrazionale, in particolare in quanto discriminerebbe alcuni tipi di rapporto, non può tradursi in un argomento a sostegno di una ratio diversa, in quanto ispirata ad una maggiore equità o comunque in un significato diverso, in grado di imporsi nella interpretazione della legge, attraverso il travisamento o comunque il superamento delle chiare espressioni usate nel testo normativo. Infine non appare possibile una applicazione analogica della norma di cui al D.L. n. 369 del 1989, art. 1, comma 4, anche in sede di calcolo della retribuzione utile per l'accredito dei contributi settimanali nel settore del contratto di lavoro a tempo parziale, in presenza del chiaro intento del legislatore
- manifestato sia in sede di prima disciplina di tale contratto nel 1984 che successivamente nel 1989, nel 2001 e nel 2003 - di tenere distinta la disciplina delle due materie e di volere applicare la normativa di cui all'art. 7, comma 1, prima frase - e connessi - anche con riguardo al settore del lavoro a tempo parziale, nonostante che la sua rilevanza crescente sul piano sociale ne avesse imposto, per molteplici aspetti, una considerazione separata sul piano normativo. Va ribadito pertanto che è corretta l'interpretazione che la Corte territoriale ha dato alle norme considerate.
4.- La questione proposta, in via subordinata, dalla ricorrente, e rimessa alla Corte costituzionale, è stata ritenuta inammissibile con la sentenza n. 36 del 2012, in quanto la soluzione postulata non è stata considerata costituzionalmente obbligata, non essendo al riguardo configurabile un criterio univocamente imposto dalla Costituzione, tenuto conto che prima della normativa introdotta con il D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 4, poi 7
convertito, era in vigore la diversa disciplina dettata dal D.L. 30 ottobre 1984, n.72, art. 5, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, alla stregua del quale (nel testo originario) "La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale è pari a un sesto del minimale giornaliero di cui al D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638"; ed altre soluzioni - ha precisato la
Corte costituzionale - potrebbero essere previste, per esempio operando sulle percentuali indicate nella medesima norma censurata, peraltro in un settore caratterizzato da ampia discrezionalità del Legislatore nel bilanciamento dei diversi interessi contrapposti.
4.1.- In sede di memoria e di discussione orale la ricorrente ha precisato che l'illegittimità costituzionale andrebbe riferita, altresì, al D.L. n. 463 del 1983, art. 7, comma 3, nella parte in cui si dispone l'estensione del meccanismo di contrazione della settimana assicurativa anche alle prestazioni non pensionistiche;
e, d'altra parte, in tali termini la disposizione contrasterebbe pure con il principio comunitario di non discriminazione, recepito dal D.Lgs. n. 61 del 2000, art.
4. La precisazione, però, non è rilevante. Da un lato, infatti, la declaratoria di inammissibilità adottata dalla Corte costituzionale si riferisce, esplicitamente, all'intero meccanismo delineato dall'art. 7 cit., ivi compresa la equiparazione delle prestazioni non pensionistiche a quelle pensionistiche, di cui al comma 3; dall'altro, la spettanza, o meno, del requisito contributivo accreditabile in base ad un minimum retributivo determina una differenziazione fondata, in via esclusiva, sulla fissazione di una soglia quantitativa di partecipazione al sistema previdenziale, a prescindere dalla modalità della prestazione in relazione alla sua cadenza temporale …”.
In particolare, giova rilevare come la Corte Costituzionale con sentenza n. 36/2012 ha osservato che la norma di cui al citato art. 7 si applica a tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione, prevedendo un'unica soglia minima retributiva per l'accesso all'indennità di natura previdenziale tanto per i lavoratori a tempo pieno quanto per quelli a tempo parziale.
Il sistema di accredito dei contributi allo scopo di ottenere le prestazioni previdenziali a carico dell' secondo la Corte Costituzionale, non è CP_1 vincolato da parametri costituzionali. Inoltre, proprio la circostanza che tale sistema sia identico tanto per i lavoratori a tempo pieno quanto per quelli part time esclude la configurabilità di qualsiasi discriminazione.
Ed invero la previsione della soglia minima retributiva prescinde totalmente dalla natura part time o a tempo pieno del rapporto di lavoro, ben 8
potendo verificarsi il caso che tale soglia sia superata da un lavoratore part time e non lo sia invece da uno assunto a tempo pieno. Ne consegue che non si ravvisa discriminazione alcuna fra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, con conseguente manifesta infondatezza dei rilievi di contrarietà alla disciplina eurounitaria e alla Costituzione sollevati dall'appellante. Infine, osserva la Corte che la disposizione sul minimale contributivo censurata da parte appellante, non può ritenersi implicitamente abrogata da quanto previsto, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 81/2015, atteso il suo carattere di specialità. Peraltro, l'art. 7, comma 2 del suddetto D.Lgs, nel prevedere che “Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa …”, si limita ad affermare in linea generale la necessità di riproporzionare il trattamento economico e normativo in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, con disposizione certamente non incompatibile con il minimale contributivo precedentemente descritto, dettato, peraltro, con riferimento alla generalità dei rapporti di lavoro.
Ne consegue che l'appello deve trovare integrale rigetto.
Spese irripetibili, avendo l'appellante formulato apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 152, disp. att., c.p.c..
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese del grado;
9
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 18/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 318/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 318 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Ester Ferrari Parte_1
Morandi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Simona Miglio CP_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 1429/2024, pubblicata in data 08/10/2024 2
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Con ricorso al Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro depositato il 22.4.2022, esponeva: Parte_1
-di aver presentato in data 17.12.2020 domanda di assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art 1 della legge 222/1984 che veniva respinta dall' CP_1 per insussistenza del requisito contributivo;
-di aver espletato vanamente il ricorso amministrativo;
-di aver agito ex art. 445 bis c.p.c. innanzi al medesimo Tribunale di Tivoli ma che il ricorso era stato dichiarato inammissibile per carenza del requisito contributivo;
-che la disciplina di cui all'art. 7 del D.L. n. 463/1983 contrastava con le disposizioni dell'ordinamento eurounitario.
Svolte articolate considerazioni in diritto, concludeva chiedendo, previa espletamento di CTU medico legale, “PRELIMINARMENTE visto l'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si chiede di rinviare gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine alla questione pregiudiziale interpretativa della direttiva europea n. 97/81, con specifico riferimento al computo del numero di contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti part-time nel corso dell'anno solare al fine delle prestazioni pensionistiche, nei seguenti termini: 1) Se sia conforme alla direttiva (n.97/81) e segnatamente alla clausola sub 4 (dell'accordo quadro ad essa allegato) sul principio di non discriminazione, la normativa dello stato italiano (il predetto art. 7, comma 1, legge n. 638/83) laddove prevede che il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al
1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato;
considerato che
siffatto meccanismo nel determinare un'unica soglia minima retributiva settimanale per l'accesso all'indennità di natura previdenziale (come l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l.
222/84) con riguardo sia ai lavoratori a tempo pieno che a quelli a tempo parziale, 3
comporta un ingiustificato elemento di discriminazione a danno di questi ultimi per i quali è maggiore la possibilità di non raggiungere tale soglia minima, dato il minore orario praticato;
2) se la predetta disciplina nazionale sia conforme alla direttiva (n.97/81) e segnatamente: alla clausola sub 1 (dell'accordo quadro ad essa allegato) – laddove è previsto che la normativa nazionale debba facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale -; alla clausola sub 4 ed alla clausola sub 5 (del summenzionato accordo quadro) – laddove impone di eliminare gli ostacoli di natura giuridica che limitino l'accesso al lavoro part-time – essendo indubitabile che, il meccanismo imposto dalla normativa dello stato italiano (art. 7, comma 1, legge n. 683/83) nel determinare un'unica soglia minima retributiva settimanale per l'accesso all'indennità di natura previdenziale (come è l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84) con riguardo sia ai lavoratori a tempo pieno che a quelli a tempo parziale comportando un ingiustificato elemento di discriminazione a danno dei lavoratori part-time per i quali è maggiore la possibilità di non raggiungere tale soglia minima, dato il minore orario praticato, costituisca una importante remora alla scelta del lavoro part-time.
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE con sentenza munita di formula esecutiva: RITENERE e DICHIARARE il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
17/12/2020 o dalla data che risulterà di giustizia.
E conseguentemente: CONDANNARE l al pagamento dell'assegno ordinario di CP_1 invalidità ex art. 1 l. 222/84 in favore della ricorrente con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o dalla data che risulterà di giustizia, oltre interessi come per legge”, con vittoria di spese processuali, da distrarsi.
L' resisteva al ricorso evidenziando l'insussistenza del requisito CP_1 contributivo, avendo la lavorato part time e percepito una Pt_1 retribuzione inferiore al minimale previsto dall'art. 7, comma 1, legge
638/1983. Contestava poi l'idoneità probatoria dell'estratto contributivo prodotto in atti dalla ricorrente, dal cui esame non emergeva comunque il raggiungimento del requisito contributivo delle 156 settimane di contribuzioni nell'arco dell'ultimo quinquennio.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso e dichiarava irripetibili le spese processuali. Rilevava il Tribunale l'insussistenza del requisito contributivo assoluto (accreditamento di complessivi 260 contributi settimanali) e di quello relativo (versamento di almeno 156 contributi settimanali nel quinquennio anteriore alla presentazione della 4
domanda). Quanto alle deduzioni circa la contraddittorietà della riduzione dei contributi dei lavoratori part time, osservava il Tribunale che la disposizione di cui all'art. 7del D.Lgs n. 463/1983 riguardava non il lavoro part time bensì l'ammontare del reddito prodotto.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 deducendo la contraddittorietà dell'interpretazione dell'art. 7 della legge
638/1983 con la normativa comunitaria ed in particolare con le clausole 1, 4 e 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 97/1981, nonché con le disposizioni di cui al D.Lgs n. 81/2015. Ha chiesto pertanto di sollevare ex art. 267 del Trattato la questione pregiudiziale sulla conformità alla direttiva
97/1981 dell'art. 7, comma 1, legge 638/1983 (ovvero in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale) ed ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'originario ricorso introduttivo.
Si è costituito l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
Il gravame si incentra sull'asserita contrarietà della disposizione correttamente applicata dal giudice di prime cure ai principi eurounitari.
Conformemente ad analoghi precedenti di questa Corte, che qui debbono intendersi integralmente richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (vd. sentenze n. 3222/2022, n. 3545/2022, n. 4040/2024, n. 594/2025 e n. 965/2025 prodotte dall , deve escludersi che la CP_1 disposizione dell'art. 7 comma 1, della legge 638/1983, contrasti con il principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e che preveda un trattamento deteriore per i lavoratori part time rispetto a quello previsto per i dipendenti a tempo pieno. Dispone tale norma che “Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di 5
tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato”. Dunque la norma in esame prevede che il numero dei contributi da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno ai fini pensionistici sia pari a quello delle settimane dell'anno retribuite (ovvero riconosciute in caso di accredito figurativo) purché tali settimane siano state retribuite in misura non inferiore al 30% (poi aumentata al 40%) del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato.
La S.C. con la sentenza n. 9039 del 05/06/2012 ha così statuito: “Col primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. 11 novembre 1983, n.
638, art. 7 e della L. 7 dicembre 1989, n. 389, art. 1, comma 4, sostitutivo del D.L. n. 726 del 1984, art.5, comma 5. La ricorrente, deducendo che il regime relativo al numero di contributi settimanali da accreditare ai fini dell'attribuzione delle prestazioni ai lavoratori assicurati, di cui alla prima parte del D.L. n. 463 del 1983, art. 7, commi 1 e 2, riguarda unicamente il settore del lavoro a tempo pieno, non essendo all'epoca specificatamente disciplinato dalla legge il lavoro a tempo parziale, sostiene che la norma di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 4, con la relativa riparametrazione della retribuzione minima giornaliera in base alla quantità del lavoro effettivamente prestato, si applicherebbe estensivamente anche in sede di calcolo del numero dei contributi settimanali utili per la maturazione del diritto alla prestazione previdenziale in capo al lavoratore a tempo parziale.
2. - Col secondo, subordinato, motivo, la ricorrente ribadisce l'eccezione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 463 del 1983, art. 7, ove interpretato nel senso indicato dai giudici di merito, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost..
3.- La tesi di cui al primo, principale, motivo del ricorso è infondata, come già rilevato da questa Corte con l'ordinanza interlocutoria di rimessione alla Corte costituzionale. L'esistenza di fatto, anche prima del D.L. n. 726 del 1984, del lavoro a tempo parziale non era ignota al legislatore previdenziale del 1935 (cfr. R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 45, comma 2, secondo il quale i contributi relativi all'assicurazione invalidità e vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione sono dovuti anche nel caso in cui l'assicurato non abbia prestato la sua opera per l'intera settimana) e alla giurisprudenza di questa Corte
(cfr. Cass. 27 febbraio 1986 n. 1251 e 7 luglio 1987 n. 5910, sulla infrazionabilità del 6
minimale retribuivo imponibile al di sotto della giornata lavorativa anche nel lavoro part- time), oltre ad avere una crescente applicazione, soprattutto in alcuni settori produttivi, anche in epoca antecedente alla disciplina specifica del relativo fenomeno. Inoltre, il tenore letterale della disposizione di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 4 e la stessa sua riproposizione in termini immutati nel D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9, comma 1, escludono, con la puntuale indicazione che l'ambito disciplinato attiene alla "retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale", la possibile estensione, in via interpretativa, del meccanismo adeguativo ivi previsto all'ipotesi tutt'affatto diversa del sistema di calcolo dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale nel settore del lavoro a tempo parziale. Del resto la ratio della disciplina relativa a quest'ultimo tema, come dettata dalla prima parte del D.L. n. 463 del 1983, art. 7, commi 1 e 2 - e comune a grande parte della disciplina previdenziale -, era quella di stabilire una soglia all'accesso alle prestazioni previdenziali considerate. Il fatto che la concreta determinazione della soglia possa essere valutata non equa o irrazionale, in particolare in quanto discriminerebbe alcuni tipi di rapporto, non può tradursi in un argomento a sostegno di una ratio diversa, in quanto ispirata ad una maggiore equità o comunque in un significato diverso, in grado di imporsi nella interpretazione della legge, attraverso il travisamento o comunque il superamento delle chiare espressioni usate nel testo normativo. Infine non appare possibile una applicazione analogica della norma di cui al D.L. n. 369 del 1989, art. 1, comma 4, anche in sede di calcolo della retribuzione utile per l'accredito dei contributi settimanali nel settore del contratto di lavoro a tempo parziale, in presenza del chiaro intento del legislatore
- manifestato sia in sede di prima disciplina di tale contratto nel 1984 che successivamente nel 1989, nel 2001 e nel 2003 - di tenere distinta la disciplina delle due materie e di volere applicare la normativa di cui all'art. 7, comma 1, prima frase - e connessi - anche con riguardo al settore del lavoro a tempo parziale, nonostante che la sua rilevanza crescente sul piano sociale ne avesse imposto, per molteplici aspetti, una considerazione separata sul piano normativo. Va ribadito pertanto che è corretta l'interpretazione che la Corte territoriale ha dato alle norme considerate.
4.- La questione proposta, in via subordinata, dalla ricorrente, e rimessa alla Corte costituzionale, è stata ritenuta inammissibile con la sentenza n. 36 del 2012, in quanto la soluzione postulata non è stata considerata costituzionalmente obbligata, non essendo al riguardo configurabile un criterio univocamente imposto dalla Costituzione, tenuto conto che prima della normativa introdotta con il D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 4, poi 7
convertito, era in vigore la diversa disciplina dettata dal D.L. 30 ottobre 1984, n.72, art. 5, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, alla stregua del quale (nel testo originario) "La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale è pari a un sesto del minimale giornaliero di cui al D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638"; ed altre soluzioni - ha precisato la
Corte costituzionale - potrebbero essere previste, per esempio operando sulle percentuali indicate nella medesima norma censurata, peraltro in un settore caratterizzato da ampia discrezionalità del Legislatore nel bilanciamento dei diversi interessi contrapposti.
4.1.- In sede di memoria e di discussione orale la ricorrente ha precisato che l'illegittimità costituzionale andrebbe riferita, altresì, al D.L. n. 463 del 1983, art. 7, comma 3, nella parte in cui si dispone l'estensione del meccanismo di contrazione della settimana assicurativa anche alle prestazioni non pensionistiche;
e, d'altra parte, in tali termini la disposizione contrasterebbe pure con il principio comunitario di non discriminazione, recepito dal D.Lgs. n. 61 del 2000, art.
4. La precisazione, però, non è rilevante. Da un lato, infatti, la declaratoria di inammissibilità adottata dalla Corte costituzionale si riferisce, esplicitamente, all'intero meccanismo delineato dall'art. 7 cit., ivi compresa la equiparazione delle prestazioni non pensionistiche a quelle pensionistiche, di cui al comma 3; dall'altro, la spettanza, o meno, del requisito contributivo accreditabile in base ad un minimum retributivo determina una differenziazione fondata, in via esclusiva, sulla fissazione di una soglia quantitativa di partecipazione al sistema previdenziale, a prescindere dalla modalità della prestazione in relazione alla sua cadenza temporale …”.
In particolare, giova rilevare come la Corte Costituzionale con sentenza n. 36/2012 ha osservato che la norma di cui al citato art. 7 si applica a tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione, prevedendo un'unica soglia minima retributiva per l'accesso all'indennità di natura previdenziale tanto per i lavoratori a tempo pieno quanto per quelli a tempo parziale.
Il sistema di accredito dei contributi allo scopo di ottenere le prestazioni previdenziali a carico dell' secondo la Corte Costituzionale, non è CP_1 vincolato da parametri costituzionali. Inoltre, proprio la circostanza che tale sistema sia identico tanto per i lavoratori a tempo pieno quanto per quelli part time esclude la configurabilità di qualsiasi discriminazione.
Ed invero la previsione della soglia minima retributiva prescinde totalmente dalla natura part time o a tempo pieno del rapporto di lavoro, ben 8
potendo verificarsi il caso che tale soglia sia superata da un lavoratore part time e non lo sia invece da uno assunto a tempo pieno. Ne consegue che non si ravvisa discriminazione alcuna fra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, con conseguente manifesta infondatezza dei rilievi di contrarietà alla disciplina eurounitaria e alla Costituzione sollevati dall'appellante. Infine, osserva la Corte che la disposizione sul minimale contributivo censurata da parte appellante, non può ritenersi implicitamente abrogata da quanto previsto, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 81/2015, atteso il suo carattere di specialità. Peraltro, l'art. 7, comma 2 del suddetto D.Lgs, nel prevedere che “Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa …”, si limita ad affermare in linea generale la necessità di riproporzionare il trattamento economico e normativo in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, con disposizione certamente non incompatibile con il minimale contributivo precedentemente descritto, dettato, peraltro, con riferimento alla generalità dei rapporti di lavoro.
Ne consegue che l'appello deve trovare integrale rigetto.
Spese irripetibili, avendo l'appellante formulato apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 152, disp. att., c.p.c..
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese del grado;
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dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 18/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)