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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3154 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4788/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 4788-2024 promossa da
Parte_1 nata il [...] a [...] e residente in [...], C.F.
elettivamente domiciliata in Misterbianco, Via Giuseppe Russo n. 8, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Alessandra Molè, che la rappresenta e difende;
- Opponente- contro
Controparte_1 con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (p.i. ), già in P.IVA_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto notarile - la mandataria rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_2 Christian Faggella Pellegrino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Cerbino in Viale Ionio, 65, Catania.
- Opposto- avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni, giusto verbale d'udienza del 26.5.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell'articolo 281-quinquies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Il procedimento ha ad oggetto il precetto, notificato in data 31.1.2024, con il quale è stato intimato a dalla il pagamento dell'importo di Parte_1 Controparte_2
€14.828,57, in forza di un decreto ingiuntivo 665/2022 N.R.P 5484/2022, emesso in data 03.02.2022, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento del 18/08/2022 in quanto non presentata opposizione nei termini di legge, e munito di formula esecutiva in data 21/02/2023. Con l'opposizione a precetto, notificata in data 27/3/2024, rilevava Parte_1 l'inesistenza giuridica del titolo esecutivo su cui si fonda l'atto di precetto in ragione della mancata notifica del decreto ingiuntivo, con conseguente nullità dell'atto di precetto notificatole. In sintesi, l'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica e la nullità del precetto per inesistenza della notifica del titolo esecutivo.
pagina 1 di 3 Si è costituita la quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della Controparte_2 opposizione a precetto per mancanza dei presupposti e, in subordine, per decorso del termine di cui all'articolo 617 c.p.c.; in ogni caso, rilevava l'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. del decreto ingiuntivo. All'udienza del 20.1.2025, la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 281- quinquies, assegnandosi i termini di cui all'art. 180 c.p.c. a ritroso per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
************* Tanto premesso, l'opposizione è inammissibile. Va osservato, in primo luogo, che l'argomento dell'inesistenza della notificazione del titolo esecutivo risulta soggiacere a limiti stringenti, trattandosi di una categoria che assume – secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, cfr., ex multis, Cass. SS.UU, nn. 14916 e 14917 del 20/07/2016 – una connotazione meramente residuale. In altri termini, come affermato con le citate pronunzie, si configura l'inesistenza della notificazione di un atto solo laddove si ravvisi la totale mancanza materiale dell 'atto ovvero qualora venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali (ossia, l'attività di trasmissione e l'attività di consegna latu sensu definita) idonei a qualificare un certo atto all'interno del tipo legale della notificazione. In sintesi, tali elementi costitutivi – secondo l 'enucleazione della Cassazione – consistono: “a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass. Sez. Un., sentenza n. 14916 del 20/07/2016). Con specifico riferimento alla fattispecie in esame è stato di recente affermato che: “…di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. e tale rimedio è proponibile, ove l 'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso;
qualora, viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3 di detta norma”, ovverosia entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 9332, del 07/04/2021). Contrariamente a quanto deduce l'opponente a sostegno dell'ammissibilità della spiegata opposizione, non si configura un'ipotesi di inesistenza della notifica, potendosi - al più - configurare (ma così non è) la nullità della notifica che comporta, per il soggetto risultante quale debitore dal titolo, l'onere di opporre ex art. 650 c.p.c. il decreto ingiuntivo, al fine di far valere il detto vizio della notifica. Nel caso di specie, parte opposta ha tentato, con esito negativo, di eseguire la notifica del decreto ingiuntivo a mani della opponente e ciò in quanto il destinatario era irreperibile. Una volta effettuato senza esito il tentativo di notifica, tenuto conto dell'irreperibilità della destinataria, della rispondenza dell'indirizzo tra quello indicato nelle precedenti relate di notificazione e quello risultante dal certificato anagrafico, la notifica del decreto ingiuntivo è stata quindi eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito di copia dell'atto alla casa comunale e, così, si è perfezionata, con pagina 2 di 3 conseguente piena ed efficace validità sia del decreto ingiuntivo che dell'atto di precetto. Conclusivamente, la notifica del titolo esecutivo è stata effettuata regolarmente dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell 'art. 140 c.p.c. eseguendo gli adempimenti indicati nella stessa norma. L'opposizione è inammissibile anche sotto il profilo della prospettata inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica. Questa avrebbe dovuto farsi valere esclusivamente nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o in quello di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., da proporsi entro il termine di cui al comma 3 della medesima norma ed in presenza dei relativi presupposti di ammissibilità, innanzi al giudice funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. sul punto Cass. 4/12/2014 n. 2573 e Cass. 7.12.2012, n.22261). In caso di notificazione tardiva o nulla o irregolare, infatti, l'ingiunto ha comunque l'onere di proporre la detta opposizione (qualora la nullità o l'irregolarità abbiano impedito all'ingiunto stesso di avere tempestiva conoscenza del decreto), in difetto della quale l'ingiunzione diviene definitivamente esecutiva. Ad ogni buon conto, posto che, ai fini del rispetto del termine per notificare, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata nel momento in cui il notificante consegna l 'atto all'ufficiale giudiziario, e ciò in ragione della diversa decorrenza degli effetti della notifica per il notificante e il destinatario, nel caso di specie la notifica del titolo esecutivo può dirsi tempestiva ai sensi dell'articolo 644 c.p.c. (essendo la pronuncia del 3.3.2022 e la notifica del 4.3.2022). Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'opponente e liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 4788/2024, così decide:
• Dichiara inammissibile l'opposizione a precetto;
• Condanna a pagare, in favore di Euro Parte_1 Controparte_1
1.700 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso in Catania, il 17 June 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 4788-2024 promossa da
Parte_1 nata il [...] a [...] e residente in [...], C.F.
elettivamente domiciliata in Misterbianco, Via Giuseppe Russo n. 8, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Alessandra Molè, che la rappresenta e difende;
- Opponente- contro
Controparte_1 con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (p.i. ), già in P.IVA_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto notarile - la mandataria rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_2 Christian Faggella Pellegrino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Cerbino in Viale Ionio, 65, Catania.
- Opposto- avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni, giusto verbale d'udienza del 26.5.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell'articolo 281-quinquies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Il procedimento ha ad oggetto il precetto, notificato in data 31.1.2024, con il quale è stato intimato a dalla il pagamento dell'importo di Parte_1 Controparte_2
€14.828,57, in forza di un decreto ingiuntivo 665/2022 N.R.P 5484/2022, emesso in data 03.02.2022, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento del 18/08/2022 in quanto non presentata opposizione nei termini di legge, e munito di formula esecutiva in data 21/02/2023. Con l'opposizione a precetto, notificata in data 27/3/2024, rilevava Parte_1 l'inesistenza giuridica del titolo esecutivo su cui si fonda l'atto di precetto in ragione della mancata notifica del decreto ingiuntivo, con conseguente nullità dell'atto di precetto notificatole. In sintesi, l'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica e la nullità del precetto per inesistenza della notifica del titolo esecutivo.
pagina 1 di 3 Si è costituita la quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della Controparte_2 opposizione a precetto per mancanza dei presupposti e, in subordine, per decorso del termine di cui all'articolo 617 c.p.c.; in ogni caso, rilevava l'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. del decreto ingiuntivo. All'udienza del 20.1.2025, la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 281- quinquies, assegnandosi i termini di cui all'art. 180 c.p.c. a ritroso per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
************* Tanto premesso, l'opposizione è inammissibile. Va osservato, in primo luogo, che l'argomento dell'inesistenza della notificazione del titolo esecutivo risulta soggiacere a limiti stringenti, trattandosi di una categoria che assume – secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, cfr., ex multis, Cass. SS.UU, nn. 14916 e 14917 del 20/07/2016 – una connotazione meramente residuale. In altri termini, come affermato con le citate pronunzie, si configura l'inesistenza della notificazione di un atto solo laddove si ravvisi la totale mancanza materiale dell 'atto ovvero qualora venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali (ossia, l'attività di trasmissione e l'attività di consegna latu sensu definita) idonei a qualificare un certo atto all'interno del tipo legale della notificazione. In sintesi, tali elementi costitutivi – secondo l 'enucleazione della Cassazione – consistono: “a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass. Sez. Un., sentenza n. 14916 del 20/07/2016). Con specifico riferimento alla fattispecie in esame è stato di recente affermato che: “…di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. e tale rimedio è proponibile, ove l 'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso;
qualora, viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3 di detta norma”, ovverosia entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 9332, del 07/04/2021). Contrariamente a quanto deduce l'opponente a sostegno dell'ammissibilità della spiegata opposizione, non si configura un'ipotesi di inesistenza della notifica, potendosi - al più - configurare (ma così non è) la nullità della notifica che comporta, per il soggetto risultante quale debitore dal titolo, l'onere di opporre ex art. 650 c.p.c. il decreto ingiuntivo, al fine di far valere il detto vizio della notifica. Nel caso di specie, parte opposta ha tentato, con esito negativo, di eseguire la notifica del decreto ingiuntivo a mani della opponente e ciò in quanto il destinatario era irreperibile. Una volta effettuato senza esito il tentativo di notifica, tenuto conto dell'irreperibilità della destinataria, della rispondenza dell'indirizzo tra quello indicato nelle precedenti relate di notificazione e quello risultante dal certificato anagrafico, la notifica del decreto ingiuntivo è stata quindi eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito di copia dell'atto alla casa comunale e, così, si è perfezionata, con pagina 2 di 3 conseguente piena ed efficace validità sia del decreto ingiuntivo che dell'atto di precetto. Conclusivamente, la notifica del titolo esecutivo è stata effettuata regolarmente dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell 'art. 140 c.p.c. eseguendo gli adempimenti indicati nella stessa norma. L'opposizione è inammissibile anche sotto il profilo della prospettata inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica. Questa avrebbe dovuto farsi valere esclusivamente nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o in quello di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., da proporsi entro il termine di cui al comma 3 della medesima norma ed in presenza dei relativi presupposti di ammissibilità, innanzi al giudice funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. sul punto Cass. 4/12/2014 n. 2573 e Cass. 7.12.2012, n.22261). In caso di notificazione tardiva o nulla o irregolare, infatti, l'ingiunto ha comunque l'onere di proporre la detta opposizione (qualora la nullità o l'irregolarità abbiano impedito all'ingiunto stesso di avere tempestiva conoscenza del decreto), in difetto della quale l'ingiunzione diviene definitivamente esecutiva. Ad ogni buon conto, posto che, ai fini del rispetto del termine per notificare, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata nel momento in cui il notificante consegna l 'atto all'ufficiale giudiziario, e ciò in ragione della diversa decorrenza degli effetti della notifica per il notificante e il destinatario, nel caso di specie la notifica del titolo esecutivo può dirsi tempestiva ai sensi dell'articolo 644 c.p.c. (essendo la pronuncia del 3.3.2022 e la notifica del 4.3.2022). Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'opponente e liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 4788/2024, così decide:
• Dichiara inammissibile l'opposizione a precetto;
• Condanna a pagare, in favore di Euro Parte_1 Controparte_1
1.700 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso in Catania, il 17 June 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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