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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/01/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3233/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3233/2023 dell'udienza del 27/01/2025
Il giorno 27 gennaio 2025, alle ore 10:34, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. Rosario Canciello, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTA
Sono presenti: per parte attrice, l'Avv. Pascucci Manuela e dell'Avv. Pennacchio Domenico, i quali si riportano integralmente alla nota conclusionale depositata telematicamente in data 20 gennaio
2025 e alle richiese e conclusioni, di merito e istruttorie, già ivi rassegnate e articolate;
per parte convenuta, l'Avv. Castiello Tommaso, per delega dell'Avv. Fonsi Gianluca, il quale preliminarmente dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine alla nota conclusionale depositata da controparte, non autorizzata dal giudice, e di cui si chiede di non tenerne conto;
nel merito eccepisce l'inammissibilità della domanda, proposta in relazione ad domande e questioni già devolute dalle parti ad una perizia contrattuale già tra loro espletata a termini di condizioni generali di assicurazione, le cui risultanze sono oggetto di impugnativa solo col rimedio dell'annullabilità: azione, tuttavia, non espletata nel caso di specie. L'Avv.
Catiello, pertanto, per parte convenuta chiede accogliersi le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e nelle successive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate.
L'Avv. Pascucci, per parte attrice, rappresenta la nauta meramente illustrativa della nota conclusionale depositata e insiste nelle proprie richiese, difese e conclusioni.
L'Avv. Castiello, per parte convenuta, ribadisce le difese e conclusioni già rassegnate ed esposte.
Il Giudice, letto l'art. 281-sexies c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa e a precisare le conclusioni.
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Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:18, in assenza dei procuratori delle parti, nel frattempo allontanatisi, decide la controversia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3233/2023 R.G.A.C., pendente
TRA
(c.f.: in persona in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al viale della Costituzione is.
G/1, presso lo studio degli Avvocati Pascucci Manuela (c.f.: ) e C.F._1
Pennacchio Domenico (c.f.: ), dai quali è rappresentata e C.F._2 difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E (c.f.: ), con Controparte_2 P.IVA_2
Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma alla via Monte Santo
n. 68, presso lo studio dell'avv. Fonsi Gianluca (c.f.: ), dal quale C.F._3
è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Oggetto: Assicurazione contro i danni.
Conclusioni: Come da verbale dell'odierna udienza, nella parte che precede, cui è incorporata la presente sentenza.
n. 3233/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 10 N. 3233/2023 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi a questo Tribunale, la società al fine di Controparte_1 ottenere una nuova valutazione e stima dei danni subiti per effetto dell'incendio del
25/03/2017, accertati e quantificati da un Collegio peritale con perizia contrattuale del
23/06/2021.
A sostegno della domanda, la società attrice deduceva di aver stipulato con la compagnia assicurativa la polizza “Commercianti” n. 364A6374, Controparte_1 emessa dall'Agenzia cod. 364 di Salerno con decorrenza dal 10/12/2015, per la copertura dei danni di cui alla Sezione Incendio, alle partite “Fabbricato” e
“Contenuto”, con il massimale di euro 1.250.000,00, per i beni ubicati in Sant'Antimo
(NA), alla via Appia Km. 19,553, descritti nella polizza stessa, alle condizioni tutte – generali e particolari – nella medesima stabilite. Con appendice n. 001 del 27/05/2016,
l'ubicazione delle cose assicurate veniva trasferita nel Comune di Giugliano in
Campania (NA) alla via Appia SS 7bis Km. 184,00. In data 25/03/2017, tale fabbricato veniva colpito da un incendio che procurava ingenti danni, ponendolo in pericolo di crollo, e tale evento veniva da essa attrice denunciato all'Agenzia Zurich di
Salerno/364 con lettera di denuncia del 27/03/2017. La compagnia di assicurazioni convenuta, però, sporgeva in data 04/08/2017 denuncia-querela, a seguito della quale il sig. legale rappresentante della società attrice all'epoca dei fatti, Persona_1 veniva iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto al 642 c.p., “[…] perché in qualità di socio unico della “ , in liquidazione dal 27.07.2015, al fine di Parte_1 conseguire l'indennizzo di una assicurazione, denunciava falsamente come accidentale (cause elettriche) l'incendio doloso del deposito sito in Giugliano in Campania SS 7 bis KM 184 contenente materiale della predetta società […].”, nell'ambito del procedimento penale nn. 4808/2019 R. Gen. Trib. Milano – 43567/2018 R.G.N.R. Procura Milano. Nelle more della definizione del procedimento penale, le parti, allo scopo di procedere alla constatazione delle circostanze relative al sinistro, nonché alla stima e alla liquidazione dei danni, nominavano i seguenti periti: per la società assicuratrice, perito industriale per la società assicurata, geometra Persona_2 Per_3
; a tali periti le parti conferivano concordemente il mandato contenuto
[...] nell'atto di nomina di: «1) Accertare, per quanto sia possibile, le cause e le circostanze del sinistro e riferire su di esse;
2) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e dalle successive appendici e riferire se al momento del sinistro
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esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
3)
Verificare se l'Assicurato od il contraente ha adempiuto agli obblighi contrattuali in caso di sinistro;
4) Verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate
(illese, distrutte, rubate od avariate); 5) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali tutte.»
Trovandosi i periti in insanabile disaccordo nel corso delle operazioni volte all'espletamento del mandato, le parti decidevano di ricorrere alla nomina del terzo perito, che veniva demandata al Presidente del Tribunale competente per territorio, mediante richiesta depositata il 15/02/2019 dalla all'esito della quale il CP_1
Presidente del Tribunale di Napoli Nord designava quale terzo perito del Collegio arbitrale l'ing. . Il collegio peritale così regolarmente costituito Persona_4 dava inizio alle operazioni tecniche in data 10/04/2019. Nelle more, il legale rappresentante pro tempore della società attrice, veniva assolto Persona_1 dalla su indicata imputazione perché il fatto non sussiste con sentenza n. 2941/21 del
16/03/2021 (divenuta irrevocabile il 01/04/2021). In seguito all'attività svolta dal collegio peritale, le somme stimate venivano sancite in euro 38.065,00 per la partita
“Fabbricato” e in euro 73.050,00 per la partita “Contenuto”, per un totale di euro
111.115,00 (centoundicimilacentoquindici/00). La liquidava, Controparte_1 pertanto, a mezzo assegno n. 5608436685104 del 30/07/2021, la sola somma di euro
73.050,00 (settantatremilacinquanta/00), che veniva accettata dalla attrice a titolo di acconto, perchè non ritenuta integralmente satisfattiva dei danni effettivamente riportati. Invero, l'attrice deduceva l'inadeguatezza e la superficialità della perizia tecnica svolta dal collegio di periti, richiedendo il ricalcolo e la valorizzazione di alcuni elementi asseritamente da esso trascurati. In subordine, chiedeva a questo
Giudice di liquidare equitativa il danno ai sensi del disposto dell'art. 1226 c.c.
Tutto ciò premesso, la predetta attrice concludeva chiedendo al Tribunale adito di:
“- in via principale accogliere la richiesta di ricalcolo e valutazione degli ulteriori elementi precedentemente indicati e, per lo effetto, condannare la
[...]
al pagamento dell'importo effettivamente dovuto alla CP_1 Parte_2 così come verrà quantificato nel corso del presente giudizio, detratto l'importo già corrisposto dalla Compagnia;
- in via subordinata accogliere la richiesta di liquidazione equitativa del danno.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
17/10/2023 si costituiva la , la quale, di Controparte_2 contro, resisteva alla domanda attorea chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“a) rigettare la domanda attorea siccome inammissibile ed in ogni caso infondata, in fatto ed in diritto, e non provata;
b) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, liquidare in favore della Società attrice, i soli danni che la stessa dovesse riuscire a dimostrare, in corso di causa, come conseguenza immediata e diretta del sinistro
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in esame, tenendo in espressa considerazione le somme già versate dalla CP_1 che dovranno essere rivalutate, maggiorate degli interessi ed imputate secondo legge;
c) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA.”.
A sostegno di tali conclusioni la predetta convenuta esponeva che la liquidazione del danno veniva operato dai periti nominati dalle parti e dal terzo perito nominato dal
Tribunale sulla scorta del verbale sottoscritto in data 23/06/2021, il quale assurge a perizia contrattuale tra le parti. Invero, nelle condizioni di assicurazione sottoscritte tra le parti, al paragrafo rubricato “Mandato dei periti” era testualmente sancito che: “I
Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2) verificare
l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla precedente voce “Obblighi”; 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” del presente capitolo;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposi zioni contrattuali. Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata ai sensi della voce “Procedura per la valutazione del danno” comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente la indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla;
tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.”. Tale procedura era da qualificarsi come "perizia contrattuale”, con la conseguenza delle vincolatività ed obbligatorietà per le parti dei risultati, come espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Eccepiva, ancora, la convenuta che il sig. , Parte_3 proprietario del capannone industriale condotto in locazione dalla società attrice, era stato indennizzato per i danni subiti dalla con il pagamento della Controparte_3 complessiva somma di euro 55.000,00, in virtù di altra polizza per tale rischio limitata alla partita “Fabbricato”. Evidenziava, infatti, la convenuta che nella perizia contrattuale era stato stabilito, sul punto: “Partita Fabbricato – I periti riferiscono che limitatamente alla partita "fabbricato" esiste altra polizza incendio emessa dall'Agenzia di
Aversa (CE) della spettabile contraente , proprietario dei locali. CP_3 Parte_3
La Spett.le Unipol ha aperto il sinistro n° 1-8101- 2017-0614753 ed ha affidato l'incarico peritale allo studio Per i danni alla porzione di fabbricato ceduto in Controparte_4 locazione alla , di proprietà del Sig. , il perito della Compagnia Parte_1 Parte_3 riferisce di aver effettuato i necessari accertamenti prima dell'intervento dei Colleghi di incarico e di aver condiviso con lo l'accertamento del danno al Controparte_5
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fabbricato, procedendo al relativo riparto in base a quanto previsto dall'art. 1910 del Codice
Civile ed alle condizioni di polizza dei rispettivi contratti. Anche per i danni accertati al fabbricato , restano ferme le riserve e le eccezioni sollevate nel presente processo verbale conclusivo di perizia. Il perito dell'assicurata rappresenta al Collegio che i danni relativi al fabbricato sono stati risarciti alla proprietà dello stesso dalla Spett.le e chiede che CP_3 venga allegata al presente processo verbale la lettera dell'avv. Igino Ruggiero, incaricato da
Unipol”. Evidenziava, altresì, che nel verbale collegiale del 3.06.2021 era stato precisato: “Il Geom. in riferimento alla liquidazione dei danni al fabbricato Per_3 proprietà chiede che nel processo verbale di perizia vengano indicate le modalità di Pt_3 liquidazione del danno indennizzato da Si concorda di allegare al processo verbale CP_3 di perizia la comunicazione dell'avv. Iginio Rugiero trasmessa in data 21/02/2020 alla CP_1 ed anche alla LDL, con la quale viene richiesta la quota di indennizzo a carico di CP_1 derivante da riparto tra Coassicuratrici, ex art. 1910 cod. civ.”. In particolare, rilevava che le Condizioni di Polizza, al paragrafo rubricato “Assicurazioni presso diversi
Assicuratori” prevedevano testualmente: “Se per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori e può (cfr. art. 1910 del Codice Civile) richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori”. In virtù di tale clausola, il
Collegio di periti, quantificato il danno all'immobile in euro 52.260,00, avendo accertato che la somma degli indennizzi calcolati secondo le diverse polizze stipulate per il medesimo rischio con e da superava l'ammontare del danno, CP_3 CP_1 lo aveva ripartito tra le stesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., ponendolo per euro 38.065,00 a carico della e per euro 14.195,00 a carico della CP_1 CP_3
e poiché quest'ultima compagnia aveva corrisposto al proprietario l'importo
[...] di euro 55.000,00 — superiore, quindi, ai danni accertati — nulla era dovuto a tale titolo da essa convenuta che aveva provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910
c.c., a regolare i reciproci rapporti direttamente con la coassicuratrice. Con riferimento, invece, alle avverse censure riferite alla stima e alla liquidazione dei danni relativi alla “partita contenuto”, la convenuta ribadiva di aver provveduto a versare a parte attrice la somma di euro 73.050,00, pienamente satisfattiva di ogni sua pretesa, così come accertato nel verbale di perizia vincolante tra le parti.
Così riassunti i fatti di causa, nel merito la domanda attorea si è rivelata infondata e non merita accoglimento per quanto di seguito osservato.
Con l'instaurato giudizio, parte attrice ha sostanzialmente chiesto a questo Tribunale di rivalutare i danni da essa asseritamente riportati in occasione del sinistro coperto dalla polizza assicurativa contratta con la convenuta e che pure erano già stati oggetti n. 3233/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 10 N. 3233/2023 R.G.A.C.
di stima da un collegio di periti, composto da due periti nominati dalle parti (uno per parte) ed uno nominato da questo stesso Tribunale, in forza di apposita clausola contrattuale contenuta nelle condizioni generali di assicurazione tra loro stipulate.
In particolare, a fondamento della proposta domanda, parte attrice risulta aver avanzato una serie di deduzioni di merito attinenti precipuamente alle attività compiute dal collegio di periti così nominato nella stima del danno, chiedendone, dunque, a questo Tribunale il sostanziale riesame.
In diritto, viene, pertanto, in rilievo la questione dirimente della vincolatività o meno della perizia contrattuale in ordine all'accertamento delle cause generatrici dell'evento e della stima dei danni.
La Suprema Corte, da oltre quarant'anni (per l'esattezza, a partire da Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 4840 del 25/10/1978), ha affermato che il patto contenuto nel contratto di assicurazione, in virtù del quale le parti demandino a terzi la composizione di eventuali contrasti, può essere di due tipi. Ove le parti demandino a terzi la soluzione di questioni prettamente giuridiche (come l'interpretazione del contratto,
l'accertamento della sua validità, la valutazione della sua efficacia), tale patto va qualificato come arbitrato, salvo valutare caso per caso se le parti abbiano inteso stipulare un arbitrato libero o rituale. Ove, invece, le parti abbiano inteso demandare a terzi il mero accertamento e rilievo di dati tecnici (esistenza del danno, valore delle cose danneggiate, stima dell'indennizzo), tale patto va qualificato come "perizia contrattuale".
In sostanza, con la previsione dell'arbitrato le parti demandano ai periti un atto di volizione;
con la previsione della perizia contrattuale le parti demandano ai periti una dichiarazione di scienza (cfr., ex permultis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10705 del
10/05/2007; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13436 del 22/06/2005; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
9996 del 24/05/2004).
In particolare, la perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria, il cui esito è impugnabile esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento, se vi è errore determinante correlato ad un vizio della volontà, e di risoluzione, se vi è inadempimento (cfr. Cass. 18906/2017).
I principi testé espressi sono stati confermati e specificati, a più riprese, dalla Corte di
Cassazione e, in particolare, da Cass. 28511/2018, che ha cristallinamente chiarito che:
“Nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia
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dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva;
pertanto non sono applicabili le norme relative all'arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti).”
Ora, nel caso sottoposto al giudizio di questo Tribunale è indubbio che le parti, nelle condizioni di assicurazione tra esse accettate, abbiano inteso demandare il solo accertamento e la stima dei danni ad un collegio peritale, avendo, dunque, demandato tali questioni, di natura eminentemente tecniche, alla stipula tra loro di una perizia contrattuale.
In particolare, dalla lettura della sezione “Mandato dei periti” contenuta a pag. 10 delle condizioni generali di assicurazione valevoli tra le parti (prodotte in atti in allegato al n. 5 della produzione telematica di parte convenuta, nonché all'allegato n. 1 della produzione telematica della stessa parte attrice) si evince chiaramente che le parti abbiano proprio inteso demandare ai periti di: “1) indagare su circostanze, natura, causa
e modalità del Sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o
l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla precedente voce “Obblighi”; 3) verificare
l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce
“Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” del presente capitolo;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali”. La previsione contrattuale in commento, inoltre, espressamente prevedeva, altresì, che
“I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente la indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla;
tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.”.
E' chiaro, dunque, che il verbale di perizia sottoscritto tra i periti nominati dalle parti e quello nominato dal Tribunale abbia assunto il valore e l'efficacia di una perizia contrattuale pienamente vincolante tra le parti, da loro impugnabile soltanto coi rimedi tipici negoziali in caso di dolo, errore o violenza e non, invece, nel merito in ordine alle strette valutazioni tecniche ivi espresse dai periti con riguardo all'accertamento delle cause e alla liquidazione dei danni;
aspetti, questi ultimi, chiaramente sottratti alla cognizione del giudice perché contrattualmente demandati ai periti (cfr. Cass. 11876/2007).
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La clausola contratta tra le parti, inoltre, nemmeno può tacciarsi di vessatorietà; ciò in aderenza all'orientamento interpretativo affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
Civ., sez. 3, sent. n. 10332 del 11/05/2011; Cass. Civ., sez. 3, sent. n. 2277 del
02/02/2006), poiché non avente contenuto derogatorio della competenza del giudice ordinario. Principio parimenti espresso dal Supremo Consesso anche con riferimento alla clausola con la quale si prevede arbitrato irrituale (cfr. Cass. Civ. 8788/2000; Cass.
Civ. 10240/1992).
Ebbene, ciò chiarito, parte attrice con la propria domanda, lungi dall'aver specificamente impugnato la perizia contrattuale vincolante stipulata tra le parti (per il tramite del collegio di periti accettato) deducendo fattispecie rientranti nell'ambito delle impugnative negoziali per dolo, errore o violenza, ha, di contro, richiesto a questo Tribunale di rivedere e superare le valutazioni strettamente tecniche già operate dal collegio di periti da loro nominato e a loro esclusivamente e contrattualmente demandate.
La domanda così proposta non può che essere rigettata, per tutte le considerazioni innanzi già svolte.
Per gli stessi motivi che precedono, inoltre, anche la domanda subordinata pur avanzata da parte attrice di procedere ad una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. non può trovare accoglimento.
Anche in tal caso, infatti, si perverrebbe ad una surrettizia sostituzione della perizia contrattuale negozialmente vincolante tra le parti con una valutazione giudiziale sostanzialmente difforme rispetto alla volontà espressa dalle parti nel contratto tra loro stipulato.
A ciò aggiungasi, inoltre, che la facoltà di liquidare in via equitativa il danno ex art. 1226 c.c. presuppone: (a) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile;
(b) che vi sia l'oggettiva impossibilità (o l'estrema difficoltà) di una stima esatta del danno per fattori estranei alla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
Ebbene, nel caso di specie, manca proprio il secondo dei presupposti innanzi indicati, dato che il verbale di perizia contrattuale sottoscritto dal collegio peritale porta, per definizione, ad escludere che si sia in presenza di un danno oggettivamente indeterminabile nel suo esatto ammontare;
esatto ammontare, di contro, precisamente individuato nella perizia contrattuale in esame, con valore vincolante tra le parti (a prescindere dalla irrilevante circostanza del dissenso espresso da solo uno dei periti o delle parti, dato che, a termini di contratto, “la perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla”).
Ogni altra questione, pur sollevata dalle parti in lite, resta assorbita nelle considerazioni che precedono.
n. 3233/2023 r.g.a.c. Pag. 9 di 10 N. 3233/2023 R.G.A.C.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore indeterminabile, come emergente dal tenore della domanda avanzata da parte attrice nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta vittoriosa
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 3233/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni” pendente tra — attrice — e Parte_1 [...]
— convenuta —, ogni contraria Controparte_2 istanza disattesa e questione e domanda assorbite, così provvede:
1. rigetta integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna parte attrice, , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte convenuta, Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente
[...] giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 (settemila/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 27/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3233/2023 dell'udienza del 27/01/2025
Il giorno 27 gennaio 2025, alle ore 10:34, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. Rosario Canciello, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTA
Sono presenti: per parte attrice, l'Avv. Pascucci Manuela e dell'Avv. Pennacchio Domenico, i quali si riportano integralmente alla nota conclusionale depositata telematicamente in data 20 gennaio
2025 e alle richiese e conclusioni, di merito e istruttorie, già ivi rassegnate e articolate;
per parte convenuta, l'Avv. Castiello Tommaso, per delega dell'Avv. Fonsi Gianluca, il quale preliminarmente dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine alla nota conclusionale depositata da controparte, non autorizzata dal giudice, e di cui si chiede di non tenerne conto;
nel merito eccepisce l'inammissibilità della domanda, proposta in relazione ad domande e questioni già devolute dalle parti ad una perizia contrattuale già tra loro espletata a termini di condizioni generali di assicurazione, le cui risultanze sono oggetto di impugnativa solo col rimedio dell'annullabilità: azione, tuttavia, non espletata nel caso di specie. L'Avv.
Catiello, pertanto, per parte convenuta chiede accogliersi le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e nelle successive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate.
L'Avv. Pascucci, per parte attrice, rappresenta la nauta meramente illustrativa della nota conclusionale depositata e insiste nelle proprie richiese, difese e conclusioni.
L'Avv. Castiello, per parte convenuta, ribadisce le difese e conclusioni già rassegnate ed esposte.
Il Giudice, letto l'art. 281-sexies c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa e a precisare le conclusioni.
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Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:18, in assenza dei procuratori delle parti, nel frattempo allontanatisi, decide la controversia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3233/2023 R.G.A.C., pendente
TRA
(c.f.: in persona in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al viale della Costituzione is.
G/1, presso lo studio degli Avvocati Pascucci Manuela (c.f.: ) e C.F._1
Pennacchio Domenico (c.f.: ), dai quali è rappresentata e C.F._2 difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E (c.f.: ), con Controparte_2 P.IVA_2
Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma alla via Monte Santo
n. 68, presso lo studio dell'avv. Fonsi Gianluca (c.f.: ), dal quale C.F._3
è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Oggetto: Assicurazione contro i danni.
Conclusioni: Come da verbale dell'odierna udienza, nella parte che precede, cui è incorporata la presente sentenza.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi a questo Tribunale, la società al fine di Controparte_1 ottenere una nuova valutazione e stima dei danni subiti per effetto dell'incendio del
25/03/2017, accertati e quantificati da un Collegio peritale con perizia contrattuale del
23/06/2021.
A sostegno della domanda, la società attrice deduceva di aver stipulato con la compagnia assicurativa la polizza “Commercianti” n. 364A6374, Controparte_1 emessa dall'Agenzia cod. 364 di Salerno con decorrenza dal 10/12/2015, per la copertura dei danni di cui alla Sezione Incendio, alle partite “Fabbricato” e
“Contenuto”, con il massimale di euro 1.250.000,00, per i beni ubicati in Sant'Antimo
(NA), alla via Appia Km. 19,553, descritti nella polizza stessa, alle condizioni tutte – generali e particolari – nella medesima stabilite. Con appendice n. 001 del 27/05/2016,
l'ubicazione delle cose assicurate veniva trasferita nel Comune di Giugliano in
Campania (NA) alla via Appia SS 7bis Km. 184,00. In data 25/03/2017, tale fabbricato veniva colpito da un incendio che procurava ingenti danni, ponendolo in pericolo di crollo, e tale evento veniva da essa attrice denunciato all'Agenzia Zurich di
Salerno/364 con lettera di denuncia del 27/03/2017. La compagnia di assicurazioni convenuta, però, sporgeva in data 04/08/2017 denuncia-querela, a seguito della quale il sig. legale rappresentante della società attrice all'epoca dei fatti, Persona_1 veniva iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto al 642 c.p., “[…] perché in qualità di socio unico della “ , in liquidazione dal 27.07.2015, al fine di Parte_1 conseguire l'indennizzo di una assicurazione, denunciava falsamente come accidentale (cause elettriche) l'incendio doloso del deposito sito in Giugliano in Campania SS 7 bis KM 184 contenente materiale della predetta società […].”, nell'ambito del procedimento penale nn. 4808/2019 R. Gen. Trib. Milano – 43567/2018 R.G.N.R. Procura Milano. Nelle more della definizione del procedimento penale, le parti, allo scopo di procedere alla constatazione delle circostanze relative al sinistro, nonché alla stima e alla liquidazione dei danni, nominavano i seguenti periti: per la società assicuratrice, perito industriale per la società assicurata, geometra Persona_2 Per_3
; a tali periti le parti conferivano concordemente il mandato contenuto
[...] nell'atto di nomina di: «1) Accertare, per quanto sia possibile, le cause e le circostanze del sinistro e riferire su di esse;
2) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e dalle successive appendici e riferire se al momento del sinistro
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esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
3)
Verificare se l'Assicurato od il contraente ha adempiuto agli obblighi contrattuali in caso di sinistro;
4) Verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate
(illese, distrutte, rubate od avariate); 5) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali tutte.»
Trovandosi i periti in insanabile disaccordo nel corso delle operazioni volte all'espletamento del mandato, le parti decidevano di ricorrere alla nomina del terzo perito, che veniva demandata al Presidente del Tribunale competente per territorio, mediante richiesta depositata il 15/02/2019 dalla all'esito della quale il CP_1
Presidente del Tribunale di Napoli Nord designava quale terzo perito del Collegio arbitrale l'ing. . Il collegio peritale così regolarmente costituito Persona_4 dava inizio alle operazioni tecniche in data 10/04/2019. Nelle more, il legale rappresentante pro tempore della società attrice, veniva assolto Persona_1 dalla su indicata imputazione perché il fatto non sussiste con sentenza n. 2941/21 del
16/03/2021 (divenuta irrevocabile il 01/04/2021). In seguito all'attività svolta dal collegio peritale, le somme stimate venivano sancite in euro 38.065,00 per la partita
“Fabbricato” e in euro 73.050,00 per la partita “Contenuto”, per un totale di euro
111.115,00 (centoundicimilacentoquindici/00). La liquidava, Controparte_1 pertanto, a mezzo assegno n. 5608436685104 del 30/07/2021, la sola somma di euro
73.050,00 (settantatremilacinquanta/00), che veniva accettata dalla attrice a titolo di acconto, perchè non ritenuta integralmente satisfattiva dei danni effettivamente riportati. Invero, l'attrice deduceva l'inadeguatezza e la superficialità della perizia tecnica svolta dal collegio di periti, richiedendo il ricalcolo e la valorizzazione di alcuni elementi asseritamente da esso trascurati. In subordine, chiedeva a questo
Giudice di liquidare equitativa il danno ai sensi del disposto dell'art. 1226 c.c.
Tutto ciò premesso, la predetta attrice concludeva chiedendo al Tribunale adito di:
“- in via principale accogliere la richiesta di ricalcolo e valutazione degli ulteriori elementi precedentemente indicati e, per lo effetto, condannare la
[...]
al pagamento dell'importo effettivamente dovuto alla CP_1 Parte_2 così come verrà quantificato nel corso del presente giudizio, detratto l'importo già corrisposto dalla Compagnia;
- in via subordinata accogliere la richiesta di liquidazione equitativa del danno.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
17/10/2023 si costituiva la , la quale, di Controparte_2 contro, resisteva alla domanda attorea chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“a) rigettare la domanda attorea siccome inammissibile ed in ogni caso infondata, in fatto ed in diritto, e non provata;
b) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, liquidare in favore della Società attrice, i soli danni che la stessa dovesse riuscire a dimostrare, in corso di causa, come conseguenza immediata e diretta del sinistro
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in esame, tenendo in espressa considerazione le somme già versate dalla CP_1 che dovranno essere rivalutate, maggiorate degli interessi ed imputate secondo legge;
c) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA.”.
A sostegno di tali conclusioni la predetta convenuta esponeva che la liquidazione del danno veniva operato dai periti nominati dalle parti e dal terzo perito nominato dal
Tribunale sulla scorta del verbale sottoscritto in data 23/06/2021, il quale assurge a perizia contrattuale tra le parti. Invero, nelle condizioni di assicurazione sottoscritte tra le parti, al paragrafo rubricato “Mandato dei periti” era testualmente sancito che: “I
Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2) verificare
l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla precedente voce “Obblighi”; 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” del presente capitolo;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposi zioni contrattuali. Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata ai sensi della voce “Procedura per la valutazione del danno” comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente la indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla;
tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.”. Tale procedura era da qualificarsi come "perizia contrattuale”, con la conseguenza delle vincolatività ed obbligatorietà per le parti dei risultati, come espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Eccepiva, ancora, la convenuta che il sig. , Parte_3 proprietario del capannone industriale condotto in locazione dalla società attrice, era stato indennizzato per i danni subiti dalla con il pagamento della Controparte_3 complessiva somma di euro 55.000,00, in virtù di altra polizza per tale rischio limitata alla partita “Fabbricato”. Evidenziava, infatti, la convenuta che nella perizia contrattuale era stato stabilito, sul punto: “Partita Fabbricato – I periti riferiscono che limitatamente alla partita "fabbricato" esiste altra polizza incendio emessa dall'Agenzia di
Aversa (CE) della spettabile contraente , proprietario dei locali. CP_3 Parte_3
La Spett.le Unipol ha aperto il sinistro n° 1-8101- 2017-0614753 ed ha affidato l'incarico peritale allo studio Per i danni alla porzione di fabbricato ceduto in Controparte_4 locazione alla , di proprietà del Sig. , il perito della Compagnia Parte_1 Parte_3 riferisce di aver effettuato i necessari accertamenti prima dell'intervento dei Colleghi di incarico e di aver condiviso con lo l'accertamento del danno al Controparte_5
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fabbricato, procedendo al relativo riparto in base a quanto previsto dall'art. 1910 del Codice
Civile ed alle condizioni di polizza dei rispettivi contratti. Anche per i danni accertati al fabbricato , restano ferme le riserve e le eccezioni sollevate nel presente processo verbale conclusivo di perizia. Il perito dell'assicurata rappresenta al Collegio che i danni relativi al fabbricato sono stati risarciti alla proprietà dello stesso dalla Spett.le e chiede che CP_3 venga allegata al presente processo verbale la lettera dell'avv. Igino Ruggiero, incaricato da
Unipol”. Evidenziava, altresì, che nel verbale collegiale del 3.06.2021 era stato precisato: “Il Geom. in riferimento alla liquidazione dei danni al fabbricato Per_3 proprietà chiede che nel processo verbale di perizia vengano indicate le modalità di Pt_3 liquidazione del danno indennizzato da Si concorda di allegare al processo verbale CP_3 di perizia la comunicazione dell'avv. Iginio Rugiero trasmessa in data 21/02/2020 alla CP_1 ed anche alla LDL, con la quale viene richiesta la quota di indennizzo a carico di CP_1 derivante da riparto tra Coassicuratrici, ex art. 1910 cod. civ.”. In particolare, rilevava che le Condizioni di Polizza, al paragrafo rubricato “Assicurazioni presso diversi
Assicuratori” prevedevano testualmente: “Se per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori e può (cfr. art. 1910 del Codice Civile) richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori”. In virtù di tale clausola, il
Collegio di periti, quantificato il danno all'immobile in euro 52.260,00, avendo accertato che la somma degli indennizzi calcolati secondo le diverse polizze stipulate per il medesimo rischio con e da superava l'ammontare del danno, CP_3 CP_1 lo aveva ripartito tra le stesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., ponendolo per euro 38.065,00 a carico della e per euro 14.195,00 a carico della CP_1 CP_3
e poiché quest'ultima compagnia aveva corrisposto al proprietario l'importo
[...] di euro 55.000,00 — superiore, quindi, ai danni accertati — nulla era dovuto a tale titolo da essa convenuta che aveva provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910
c.c., a regolare i reciproci rapporti direttamente con la coassicuratrice. Con riferimento, invece, alle avverse censure riferite alla stima e alla liquidazione dei danni relativi alla “partita contenuto”, la convenuta ribadiva di aver provveduto a versare a parte attrice la somma di euro 73.050,00, pienamente satisfattiva di ogni sua pretesa, così come accertato nel verbale di perizia vincolante tra le parti.
Così riassunti i fatti di causa, nel merito la domanda attorea si è rivelata infondata e non merita accoglimento per quanto di seguito osservato.
Con l'instaurato giudizio, parte attrice ha sostanzialmente chiesto a questo Tribunale di rivalutare i danni da essa asseritamente riportati in occasione del sinistro coperto dalla polizza assicurativa contratta con la convenuta e che pure erano già stati oggetti n. 3233/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 10 N. 3233/2023 R.G.A.C.
di stima da un collegio di periti, composto da due periti nominati dalle parti (uno per parte) ed uno nominato da questo stesso Tribunale, in forza di apposita clausola contrattuale contenuta nelle condizioni generali di assicurazione tra loro stipulate.
In particolare, a fondamento della proposta domanda, parte attrice risulta aver avanzato una serie di deduzioni di merito attinenti precipuamente alle attività compiute dal collegio di periti così nominato nella stima del danno, chiedendone, dunque, a questo Tribunale il sostanziale riesame.
In diritto, viene, pertanto, in rilievo la questione dirimente della vincolatività o meno della perizia contrattuale in ordine all'accertamento delle cause generatrici dell'evento e della stima dei danni.
La Suprema Corte, da oltre quarant'anni (per l'esattezza, a partire da Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 4840 del 25/10/1978), ha affermato che il patto contenuto nel contratto di assicurazione, in virtù del quale le parti demandino a terzi la composizione di eventuali contrasti, può essere di due tipi. Ove le parti demandino a terzi la soluzione di questioni prettamente giuridiche (come l'interpretazione del contratto,
l'accertamento della sua validità, la valutazione della sua efficacia), tale patto va qualificato come arbitrato, salvo valutare caso per caso se le parti abbiano inteso stipulare un arbitrato libero o rituale. Ove, invece, le parti abbiano inteso demandare a terzi il mero accertamento e rilievo di dati tecnici (esistenza del danno, valore delle cose danneggiate, stima dell'indennizzo), tale patto va qualificato come "perizia contrattuale".
In sostanza, con la previsione dell'arbitrato le parti demandano ai periti un atto di volizione;
con la previsione della perizia contrattuale le parti demandano ai periti una dichiarazione di scienza (cfr., ex permultis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10705 del
10/05/2007; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13436 del 22/06/2005; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
9996 del 24/05/2004).
In particolare, la perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria, il cui esito è impugnabile esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento, se vi è errore determinante correlato ad un vizio della volontà, e di risoluzione, se vi è inadempimento (cfr. Cass. 18906/2017).
I principi testé espressi sono stati confermati e specificati, a più riprese, dalla Corte di
Cassazione e, in particolare, da Cass. 28511/2018, che ha cristallinamente chiarito che:
“Nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia
n. 3233/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 10 N. 3233/2023 R.G.A.C.
dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva;
pertanto non sono applicabili le norme relative all'arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti).”
Ora, nel caso sottoposto al giudizio di questo Tribunale è indubbio che le parti, nelle condizioni di assicurazione tra esse accettate, abbiano inteso demandare il solo accertamento e la stima dei danni ad un collegio peritale, avendo, dunque, demandato tali questioni, di natura eminentemente tecniche, alla stipula tra loro di una perizia contrattuale.
In particolare, dalla lettura della sezione “Mandato dei periti” contenuta a pag. 10 delle condizioni generali di assicurazione valevoli tra le parti (prodotte in atti in allegato al n. 5 della produzione telematica di parte convenuta, nonché all'allegato n. 1 della produzione telematica della stessa parte attrice) si evince chiaramente che le parti abbiano proprio inteso demandare ai periti di: “1) indagare su circostanze, natura, causa
e modalità del Sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o
l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla precedente voce “Obblighi”; 3) verificare
l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce
“Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” del presente capitolo;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali”. La previsione contrattuale in commento, inoltre, espressamente prevedeva, altresì, che
“I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente la indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla;
tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.”.
E' chiaro, dunque, che il verbale di perizia sottoscritto tra i periti nominati dalle parti e quello nominato dal Tribunale abbia assunto il valore e l'efficacia di una perizia contrattuale pienamente vincolante tra le parti, da loro impugnabile soltanto coi rimedi tipici negoziali in caso di dolo, errore o violenza e non, invece, nel merito in ordine alle strette valutazioni tecniche ivi espresse dai periti con riguardo all'accertamento delle cause e alla liquidazione dei danni;
aspetti, questi ultimi, chiaramente sottratti alla cognizione del giudice perché contrattualmente demandati ai periti (cfr. Cass. 11876/2007).
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La clausola contratta tra le parti, inoltre, nemmeno può tacciarsi di vessatorietà; ciò in aderenza all'orientamento interpretativo affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
Civ., sez. 3, sent. n. 10332 del 11/05/2011; Cass. Civ., sez. 3, sent. n. 2277 del
02/02/2006), poiché non avente contenuto derogatorio della competenza del giudice ordinario. Principio parimenti espresso dal Supremo Consesso anche con riferimento alla clausola con la quale si prevede arbitrato irrituale (cfr. Cass. Civ. 8788/2000; Cass.
Civ. 10240/1992).
Ebbene, ciò chiarito, parte attrice con la propria domanda, lungi dall'aver specificamente impugnato la perizia contrattuale vincolante stipulata tra le parti (per il tramite del collegio di periti accettato) deducendo fattispecie rientranti nell'ambito delle impugnative negoziali per dolo, errore o violenza, ha, di contro, richiesto a questo Tribunale di rivedere e superare le valutazioni strettamente tecniche già operate dal collegio di periti da loro nominato e a loro esclusivamente e contrattualmente demandate.
La domanda così proposta non può che essere rigettata, per tutte le considerazioni innanzi già svolte.
Per gli stessi motivi che precedono, inoltre, anche la domanda subordinata pur avanzata da parte attrice di procedere ad una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. non può trovare accoglimento.
Anche in tal caso, infatti, si perverrebbe ad una surrettizia sostituzione della perizia contrattuale negozialmente vincolante tra le parti con una valutazione giudiziale sostanzialmente difforme rispetto alla volontà espressa dalle parti nel contratto tra loro stipulato.
A ciò aggiungasi, inoltre, che la facoltà di liquidare in via equitativa il danno ex art. 1226 c.c. presuppone: (a) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile;
(b) che vi sia l'oggettiva impossibilità (o l'estrema difficoltà) di una stima esatta del danno per fattori estranei alla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
Ebbene, nel caso di specie, manca proprio il secondo dei presupposti innanzi indicati, dato che il verbale di perizia contrattuale sottoscritto dal collegio peritale porta, per definizione, ad escludere che si sia in presenza di un danno oggettivamente indeterminabile nel suo esatto ammontare;
esatto ammontare, di contro, precisamente individuato nella perizia contrattuale in esame, con valore vincolante tra le parti (a prescindere dalla irrilevante circostanza del dissenso espresso da solo uno dei periti o delle parti, dato che, a termini di contratto, “la perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla”).
Ogni altra questione, pur sollevata dalle parti in lite, resta assorbita nelle considerazioni che precedono.
n. 3233/2023 r.g.a.c. Pag. 9 di 10 N. 3233/2023 R.G.A.C.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore indeterminabile, come emergente dal tenore della domanda avanzata da parte attrice nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta vittoriosa
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 3233/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni” pendente tra — attrice — e Parte_1 [...]
— convenuta —, ogni contraria Controparte_2 istanza disattesa e questione e domanda assorbite, così provvede:
1. rigetta integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna parte attrice, , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte convenuta, Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente
[...] giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 (settemila/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 27/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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