Decreto cautelare 24 marzo 2020
Ordinanza cautelare 22 aprile 2020
Sentenza 11 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 23 dicembre 2025
Parere definitivo 15 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. TAR Puglia, Lecce, sezione II, sentenza 16 marzo 2026, n. 388https://www.eius.it/articoli/ · 2 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 10271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10271 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10271/2025REG.PROV.COLL.
N. 00776/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Pasqualini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13290/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025, il Cons. NG ER NI e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il signor -OMISSIS- espone di aver conseguito la licenza di porto di fucile per uso sportivo in data 9 giugno 2016
Con nota del 4 maggio 2018, il Commissariato di P.S. Romanina ha comunicato all’interessato di aver proceduto al ritiro ex art. 39 T.U.L.P.S. delle armi detenute dal ricorrente, dopo averne formalizzato la denuncia all’Autorità giudiziaria per violazione dell’art. 4 della L. 110/75 poiché questi era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di grandi dimensioni - del tipo “ pattada sarda ” con lama di 23 centimetri e manico di 27 centimetri, per un totale di 50 centimetri in apertura, dichiaratamente per difesa personale – riposto nel suo borsello allorquando egli si trovava all’interno degli uffici del citato Commissariato. In tale frangente, il sig. -OMISSIS- si giustificò allegando l’inservibilità del coltello e il suo intendimento di portarlo alla torneria per ripristinarne l’idoneità all’uso.
2. – All’esito del contraddittorio procedimentale, il Questore di Roma, in data 3 dicembre 2018, ha adottato il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile sul rilievo della ritenuta inaffidabilità dell’interessato all’uso delle armi in considerazione del riferito episodio e della contraddittorietà delle dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti anche a mente del riscontro fattuale della idoneità lesiva del coltello, che dai rilievi fotografici risulta soltanto usurato, ma non inservibile.
3. – Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente avanti il T.A.R. per il Lazio, essenzialmente deducendo il vizio di eccesso di potere per difetto ed erroneità di istruttoria e di motivazione e illogicità, per contrasto di atti amministrativi - a suo dire, il coltello era riposto nella borsa del ricorrente al solo fine di farlo riparare dal tornitore, inoltre il ricorrente adduceva a sostegno dell’esigenza del porto di armi la finalità di “ tutelare la sua persona, la famiglia e i suoi beni, perché egli commercia in -OMISSIS- ”; in secondo luogo, ha lamentato il vizio di violazione di legge sub specie degli artt. 11 e 43 TULPS atteso che in ogni caso il reato ipotizzato a carico del ricorrente non sarebbe in diretta correlazione con l’uso delle armi.
4. – Il T.A.R. per il Lazio, rimarcata l’ampia discrezionalità che contrassegna i provvedimenti in subiecta materia e ribadita l’insussistenza di un diritto soggettivo al porto delle armi, ha respinto il ricorso sul rilievo che le condotte poste in essere dal ricorrente, e le circostanze di tempo e di fatto in cui esse si collocano – possesso di un coltello di grosse dimensioni, collocato all’interno di un borsello, con il quale il ricorrente “liberamente” circolava e che trasportava anche all’interno di un ufficio di pubblica sicurezza - quivi neanche contraddette nella loro ontologica materialità, appaiono già ex se idonee ad ingenerare serie perplessità sull’affidabilità del ricorrente in ordine ad un accorto ed appropriato uso delle armi.
Il primo giudice ha, in particolare, posto l’accento sulla riprovevolezza e pregnanza sintomatica della condotta ove si abbia riguardo anche alle contraddittorie spiegazioni all’uopo fornite dal ricorrente: in un primo tempo, e nella immediatezza dei fatti, il ridetto coltello sarebbe stato necessario a fini di difesa personale; in un secondo tempo, siccome rappresentato nel corpo delle deduzioni procedimentali successive alla comunicazione di avvio del 12 novembre 2018, il coltello, utilizzato per la potatura, sarebbe stato “ trasportato ” dal ricorrente in quanto “ inidoneo all’uso ” – per un “ guasto ” occorso durante la ridetta potatura- e dunque abbisognevole dell’intervento riparatore del tornitore.
In definitiva, a giudizio del T.A.R. l’attualità e la concretezza degli indici di pericolosità rivenienti dal contegno del ricorrente e l’inesistenza di altre circostanze idonee a stemperarne il disvalore corroborerebbero la legittimità dell’apprezzamento discrezionale del Questore circa l’inaffidabilità del ricorrente nell’uso delle armi.
5. – Con rituale ricorso in appello, l’interessato è insorto avverso la prefata decisione affidando il gravame a due mezzi di impugnazione, così rubricati.
5.1. – “ Eccesso di potere per difetto ed erroneità dell’istruttoria e di motivazione ed illogicità - Eccesso di potere per contrasto di atti amministrativi ”.
Il primo mezzo di gravame si appunta sulla ritenuta illegittimità del sequestro e del ritiro cautelare delle armi al ricorrente poiché l’appellante aveva riposto e custodito la pattada sarda, asseritamente rotta, nella propria borsa, con l’intenzione di portarla al tornitore, dopo avere assunto informazioni presso il Commissariato di zona. Egli allega, dunque, la propria completa buona fede oltre alla titolarità della licenza di porto di armi per esigenze di difesa personale, che doveva intendersi estesa anche al coltello a lama lunga.
A riprova dell’incensurabilità della condotta contestata, l’appellante richiama l’esito favorevole del procedimento penale instaurato per violazione dell’art. 4 della legge n. 110/1975, poi definito con pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
5.2. – “ Violazione di legge – Violazione degli art. 11 e 43 del T.U.L.P.S.”.
Il provvedimento ometterebbe di motivare specificamente con riguardo al prevedibile abuso delle armi da parte dell’appellante, a norma degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.. Inoltre, il reato ipotizzato dal P.M. e dalla Questura di Roma alla base del provvedimento di revoca oggetto di causa non sarebbe in diretta correlazione con l’uso o abuso di armi, né testimonierebbe una personalità incline alla violenza, né tantomeno sottenderebbe alcun automatismo tra la fattispecie di reato e l’adozione del rigetto, dovendosi per converso predicare un giudizio discrezionale circa la possibilità di abuso delle armi e la pericolosità del soggetto.
6. – Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio per il tramite della difesa erariale e ha controdedotto per la reiezione del gravame.
La causa è stata chiamata alla discussione all’udienza pubblica del 20 novembre 2025 e successivamente incamerata per la decisione.
7. – I due motivi di gravame possono essere scrutinati unitariamente per l’omogeneità contenutistica che accomuna i vizi dedotti.
7.1. – Vanno preliminarmente richiamati, per l’inquadramento normativo della fattispecie, gli artt. 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, secondo cui, rispettivamente, con riguardo alle autorizzazioni di polizia in generale si prevede che possano “ essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta ” e, con specifico riguardo alla licenza di porto di armi, si specifica che “ la licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”. Analogamente, l’art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 stabilisce che “ il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ”.
7.2. – Il provvedimento questorile di diniego di porto d’armi postula un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, ovvero sulla potenziale capacità dello stesso di abusarne. Tale valutazione costituisce espressione dell’ampia discrezionalità che viene in rilievo in subiecta materia , atteso che lo scopo del giudizio di affidabilità, di natura prettamente cautelare e non sanzionatoria, è quello di prevenire gli abusi, nonché i sinistri involontari, che potrebbero aver luogo a causa della titolarità del porto d’armi in capo a soggetti non pienamente affidabili (Cons. Stato, sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6614). Più in particolare, l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “ non affidabilità ” del titolare del porto d’armi e del detentore di armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “ buona condotta ” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo, né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati.
7.3. – A fortiori , l’Autorità può ritrarre tali indici sintomatici da fatti o condotte suscettibili di assumere rilevanza penale e strettamente inerenti all’uso delle armi come quelle addebitate all’odierno appellante per la fattispecie di violazione di cui all’art. 4, co. 2 legge n. 110/1975 per avere, senza giustificato motivo, portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico avente lama di lunghezza di 23 centimetri e manico lungo 27 centimetri, in quanto oggetto chiaramente atto ad offendere.
Come già rilevato dal giudice di prime cure, il fatto non è rinnegato nella sua materialità dallo stesso appellante, mentre viene addotta a riprova dell’irreprensibilità di tale condotta l’esito del procedimento penale. Senonché, dalla disamina della sentenza penale n. -OMISSIS- pronunciata dal Tribunale di Roma il 19 luglio 2023, si evince che il giudice, non potendo far luogo ad una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. si è dovuto limitare alla declaratoria di non doversi procedere per maturata prescrizione ponendo l’enfasi sulle risultanze del verbale di sequestro, sulle foto e sulla deposizione di un teste da cui non si desumono in modo chiaro e incontestabile elementi di insussistenza del fatto o di innocenza dell’imputato.
L’innegabilità della materialità della condotta si accompagna alla contraddittorietà del quadro di giustificazioni addotte dall’appellante che ha confusamente allegato l’inidoneità dell’arma – la quale pervero doveva solo essere portata dal tornitore per l’affilatura – e l’esigenza del suo porto per uso di difesa personale in palese contrasto con la finalità di uso sportivo per cui era stata, invece, rilasciata la licenza di polizia del solo porto di fucile.
7.4. – In definitiva, la condotta posta in essere dall’appellante appare sintomatica di una chiara inaffidabilità nell’uso delle armi, concretatasi nel caso di specie nell’incauto trasporto fuori dalla propria abitazione senza una regolare licenza di polizia ex art. 43 T.U.L.P.S. malgrado la chiara attitudine offensiva dell’arma da taglio.
8. – Alla luce delle sopraesposte considerazioni, l’appello deve essere conclusivamente respinto.
9. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione in favore del Ministero appellato delle spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN De LI, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
NG ER NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG ER NI | AN De LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.