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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1578/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.2.2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 12.07.1966 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Teli presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2
Nato a Genova (GE) il 13.04.1967 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Anna Marchi presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gorgonzola (MI), in data 25.05.2013
(anno 2013 atto n. 9 parte I)
separati consensualmente con verbale in data 25.10.2018 omologato con decreto del 13.11.2018 con i seguenti figli: , nata il [...], cittadina italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) In considerazione della maggiore età di , studentessa universitaria non Pt_3 ancora economicamente indipendente, non disporre nulla in merito all'affidamento e collocamento della stessa;
2) Considerato che è intenzione di frequentare i genitori per pari periodi Pt_3 ogni mese – su base settimanale o diversa articolazione a discrezione della ragazza - , disporre che ciascun genitore provveda direttamente alla stessa già a partire dal corrente mese di febbraio 2025. Detto accordo viene ratificato a latere dalla stessa (Doc. 5). Pt_3
Quanto alle spese ordinarie, i ricorrenti concordano di partecipare pariteticamente alle stesse;
nello specifico i Sigg.ri e si divideranno in pari misura i costi ordinari per , Pt_1 Pt_2 Pt_3 quali, a mero titolo esplicativo e non esaustivo: le spese per la parrucchiera, l'estetista, i farmaci da banco, l'abbigliamento, le scarpe, la piscina, la disponibilità dell'auto per gli spostamenti autonomi della ragazza, etc.. Ovviamente le spese di eventuali viaggi di dovranno essere previamente Pt_3 concordati dai genitori.
I ricorrenti concordano, altresì, di versare l'importo di euro 100,00 ciascuno in favore di a Pt_3 mezzo bonifico bancario e/o brevi manu all'inizio di ogni mese, per le suddette spese ordinarie.
Quanto alle spese straordinarie come disciplinate dalle Linee Guida della Corte d'Appello di
Milano nella versione di seguito riportata, esse saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, mediante accrediti alla figlia, che dovrà farsi parte diligente nel sottoporre ai genitori le richieste e curare pagamenti e invio dei giustificativi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno d) dotazione informatica (pc/ tablet) necessaria per l'università ovvero connessa al programma di studio;
e) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione/ master e corsi universitari e post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); e) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, di cui al precedente elenco, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro della figlia (mezzo fax e/o mail con prova di ricezione e/o
WhatsApp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In ogni caso i genitori, in caso di accordo sulla richiesta della figlia, per le spese ancora da sostenere dovranno inviare la propria quota a con almeno 15 giorni di anticipo sulla data di Pt_3 scadenza del pagamento indicata e comprovata per documenti dalla figlia. Quest'ultima dovrà poi provvedere a far avere (mezzo fax e/o mail con prova di ricezione e/o WhatsApp) ai genitori copia delle ricevute di pagamento a lei intestate e quietanzate.
Per le spese già sostenute dalla ragazza, Il rimborso del 50% da parte di ciascun genitore dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla medesima entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
3) Le Parti concordano di porre fiscalmente a carico esclusivo della madre Pt_3 che percepirà integralmente l'assegno unico.
4) I Ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti e che nessun assegno divorzile sarà versato a favore l'uno dell'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 25.05.1013, in Gorgonzola (MI) tra
e;
Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorgonzola (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.2.2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 12.07.1966 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Teli presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2
Nato a Genova (GE) il 13.04.1967 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Anna Marchi presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gorgonzola (MI), in data 25.05.2013
(anno 2013 atto n. 9 parte I)
separati consensualmente con verbale in data 25.10.2018 omologato con decreto del 13.11.2018 con i seguenti figli: , nata il [...], cittadina italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) In considerazione della maggiore età di , studentessa universitaria non Pt_3 ancora economicamente indipendente, non disporre nulla in merito all'affidamento e collocamento della stessa;
2) Considerato che è intenzione di frequentare i genitori per pari periodi Pt_3 ogni mese – su base settimanale o diversa articolazione a discrezione della ragazza - , disporre che ciascun genitore provveda direttamente alla stessa già a partire dal corrente mese di febbraio 2025. Detto accordo viene ratificato a latere dalla stessa (Doc. 5). Pt_3
Quanto alle spese ordinarie, i ricorrenti concordano di partecipare pariteticamente alle stesse;
nello specifico i Sigg.ri e si divideranno in pari misura i costi ordinari per , Pt_1 Pt_2 Pt_3 quali, a mero titolo esplicativo e non esaustivo: le spese per la parrucchiera, l'estetista, i farmaci da banco, l'abbigliamento, le scarpe, la piscina, la disponibilità dell'auto per gli spostamenti autonomi della ragazza, etc.. Ovviamente le spese di eventuali viaggi di dovranno essere previamente Pt_3 concordati dai genitori.
I ricorrenti concordano, altresì, di versare l'importo di euro 100,00 ciascuno in favore di a Pt_3 mezzo bonifico bancario e/o brevi manu all'inizio di ogni mese, per le suddette spese ordinarie.
Quanto alle spese straordinarie come disciplinate dalle Linee Guida della Corte d'Appello di
Milano nella versione di seguito riportata, esse saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, mediante accrediti alla figlia, che dovrà farsi parte diligente nel sottoporre ai genitori le richieste e curare pagamenti e invio dei giustificativi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno d) dotazione informatica (pc/ tablet) necessaria per l'università ovvero connessa al programma di studio;
e) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione/ master e corsi universitari e post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); e) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, di cui al precedente elenco, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro della figlia (mezzo fax e/o mail con prova di ricezione e/o
WhatsApp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In ogni caso i genitori, in caso di accordo sulla richiesta della figlia, per le spese ancora da sostenere dovranno inviare la propria quota a con almeno 15 giorni di anticipo sulla data di Pt_3 scadenza del pagamento indicata e comprovata per documenti dalla figlia. Quest'ultima dovrà poi provvedere a far avere (mezzo fax e/o mail con prova di ricezione e/o WhatsApp) ai genitori copia delle ricevute di pagamento a lei intestate e quietanzate.
Per le spese già sostenute dalla ragazza, Il rimborso del 50% da parte di ciascun genitore dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla medesima entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
3) Le Parti concordano di porre fiscalmente a carico esclusivo della madre Pt_3 che percepirà integralmente l'assegno unico.
4) I Ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti e che nessun assegno divorzile sarà versato a favore l'uno dell'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 25.05.1013, in Gorgonzola (MI) tra
e;
Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorgonzola (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG