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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39096/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 39096/2023
Udienza aperta alle ore 10.00
Oggi 16 gennaio 2025 innanzi al dott. Giovanna Capilli, sono comparsi: per l'avv. Alessio Ferrante il quale si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento. Parte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento a fine udienza.
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39096/2023 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._1
Fani n. 121 00139, elettivamente domiciliato al Viale Regina Margherita n. 111 presso lo studio dell'Avv. Alessio Ferrante (C.F. pec – C.F._2 Email_1 fax 1782204238), che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti
ATTORE contro
Via di Tor Vergata, 257 00133 Roma, P. Iva , CP_1 P.IVA_1 Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale della udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione propone ricorso avverso la società per sentire accogliere le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto, ex art. 1454 c.c. del contratto di fornitura del 30.11.2022; Accertare e dichiarare il diritto alla restituzione in favore del ricorrente Sig.
[...] dell'acconto versato in data 5.12.2022 e, per l'effetto, condannare la alla Parte_1 CP_1 restituzione della somma di € 11.000,00 (undicimila/00) oltre interessi legali a partire dalla richiesta sino al soddisfo;
Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla differenza tra l'importo complessivo preventivato dalla società oggi resistente ed il costo che oggi il Sig. deve sostenere per la fornitura e montaggio di infissi similari, e per l'effetto, Parte_1 condannare la al pagamento della somma di € 10.000,00 (diecimila/00) oltre interessi legali CP_1
a partire dalla richiesta e sino al soddisfo, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia da codesto Tribunale;
Accertare e dichiarare la mancata risposta all'invito di cui agli artt. 3 e ss. l. 162/2014 e, per l'effetto, condannare la per responsabilità aggravata ex art. 96 commi CP_1
1-3 cpc al pagamento di un'ulteriore somma, da stabilirsi anche secondo equità.
Assumeva in fatto di avere accettato “l'offerta per la fornitura e posa in opera” proposta dalla società (P. Iva ed avente ad oggetto “n. 13 infissi in Legno Lamellare di mogano CP_1 P.IVA_1
OKUME colore miele UC19 completi di vetri guarnizioni, mostre, coprifili. avvolgibili in PVC Pt_2
pagina 2 di 3 Medio e guide zincate”; il predetto ordine comportava un impegno di spesa complessivo pari ad € 20.500,00 e con termine di 90 gg. per la consegna e montaggio della fornitura, nonché il versamento di un acconto di € 11.000,00 (undicimila/00) come da fattura d'acconto n. 44/2022 intestata al Sig.
[...]
(all. 2); - in data 5.12.2022 l'istante effettuava quindi il bonifico dell'acconto indicato nella Parte_1 predetta fattura (all. 3); - sennonché, allo scadere del termine di 90gg. di cui all'offerta del 30.11.2022, il Sig. sollecitando più volte informazioni circa la consegna e montaggio degli infissi ordinati, Parte_1 riceveva – di contro – diverse ed ingiustificate procrastinazioni dalla società resistente, senza peraltro alcuna indicazione di una data certa di effettivo adempimento dell'impegno preso (all. 4); - anzi, in data 17.5.2023, l'odierno ricorrente riceveva dalla una formale comunicazione con cui la società CP_1 dichiarava – di fatto – l'impossibilità ad evadere l'ordine, non potendo fornire una “data certa sui tempi e sulle modalità” (all. 5); - a seguito di tale comunicazione, dapprima in data 17.5.2023 e poi in data 26.5.2023, il Sig. inoltrava formale diffida ex art. 1454 c.c. concedendo il termine di 15gg. per Parte_1 l'adempimento della consegna e montaggio della fornitura descritta (all. 6).
Nessuno si costituiva per la parte resistente nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
La domanda attrice deve essere parzialmente accolta.
La parte attrice ha provato l'inadempimento della parte resistente che emerge anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e da cui emerge che la merce di cui all'offerta di fornitura e posa in opera tra le parti non è mai stata consegnata;
ciò determina che il contratto deve essere dichiarato risolto e conseguentemente condannata parte resistente alla restituzione della somma versata in acconto pari ad euro 11.000,00 di cui è stata depositata in contabile riportante il bonifico effettuato.
Non può essere accolta, invece, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice in quanto non provata, non potendo assumere peraltro valenza probatoria il preventivo depositato.
Le spese vengono parzialmente compensate e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente la domanda attrice e per l'effetto dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti e condanna parte convenuta alla restituzione della somma di euro 11.000,00 oltre interessi dalla richiesta al saldo;
- Respinge le ulteriori domande in quanto sfornite di prova.
- Compensa parzialmente le spese di lite e condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 15.30
Roma, 16 gennaio 2025
Il Giudice dott. Giovanna Capilli
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 39096/2023
Udienza aperta alle ore 10.00
Oggi 16 gennaio 2025 innanzi al dott. Giovanna Capilli, sono comparsi: per l'avv. Alessio Ferrante il quale si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento. Parte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento a fine udienza.
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39096/2023 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._1
Fani n. 121 00139, elettivamente domiciliato al Viale Regina Margherita n. 111 presso lo studio dell'Avv. Alessio Ferrante (C.F. pec – C.F._2 Email_1 fax 1782204238), che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti
ATTORE contro
Via di Tor Vergata, 257 00133 Roma, P. Iva , CP_1 P.IVA_1 Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale della udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione propone ricorso avverso la società per sentire accogliere le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto, ex art. 1454 c.c. del contratto di fornitura del 30.11.2022; Accertare e dichiarare il diritto alla restituzione in favore del ricorrente Sig.
[...] dell'acconto versato in data 5.12.2022 e, per l'effetto, condannare la alla Parte_1 CP_1 restituzione della somma di € 11.000,00 (undicimila/00) oltre interessi legali a partire dalla richiesta sino al soddisfo;
Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla differenza tra l'importo complessivo preventivato dalla società oggi resistente ed il costo che oggi il Sig. deve sostenere per la fornitura e montaggio di infissi similari, e per l'effetto, Parte_1 condannare la al pagamento della somma di € 10.000,00 (diecimila/00) oltre interessi legali CP_1
a partire dalla richiesta e sino al soddisfo, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia da codesto Tribunale;
Accertare e dichiarare la mancata risposta all'invito di cui agli artt. 3 e ss. l. 162/2014 e, per l'effetto, condannare la per responsabilità aggravata ex art. 96 commi CP_1
1-3 cpc al pagamento di un'ulteriore somma, da stabilirsi anche secondo equità.
Assumeva in fatto di avere accettato “l'offerta per la fornitura e posa in opera” proposta dalla società (P. Iva ed avente ad oggetto “n. 13 infissi in Legno Lamellare di mogano CP_1 P.IVA_1
OKUME colore miele UC19 completi di vetri guarnizioni, mostre, coprifili. avvolgibili in PVC Pt_2
pagina 2 di 3 Medio e guide zincate”; il predetto ordine comportava un impegno di spesa complessivo pari ad € 20.500,00 e con termine di 90 gg. per la consegna e montaggio della fornitura, nonché il versamento di un acconto di € 11.000,00 (undicimila/00) come da fattura d'acconto n. 44/2022 intestata al Sig.
[...]
(all. 2); - in data 5.12.2022 l'istante effettuava quindi il bonifico dell'acconto indicato nella Parte_1 predetta fattura (all. 3); - sennonché, allo scadere del termine di 90gg. di cui all'offerta del 30.11.2022, il Sig. sollecitando più volte informazioni circa la consegna e montaggio degli infissi ordinati, Parte_1 riceveva – di contro – diverse ed ingiustificate procrastinazioni dalla società resistente, senza peraltro alcuna indicazione di una data certa di effettivo adempimento dell'impegno preso (all. 4); - anzi, in data 17.5.2023, l'odierno ricorrente riceveva dalla una formale comunicazione con cui la società CP_1 dichiarava – di fatto – l'impossibilità ad evadere l'ordine, non potendo fornire una “data certa sui tempi e sulle modalità” (all. 5); - a seguito di tale comunicazione, dapprima in data 17.5.2023 e poi in data 26.5.2023, il Sig. inoltrava formale diffida ex art. 1454 c.c. concedendo il termine di 15gg. per Parte_1 l'adempimento della consegna e montaggio della fornitura descritta (all. 6).
Nessuno si costituiva per la parte resistente nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
La domanda attrice deve essere parzialmente accolta.
La parte attrice ha provato l'inadempimento della parte resistente che emerge anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e da cui emerge che la merce di cui all'offerta di fornitura e posa in opera tra le parti non è mai stata consegnata;
ciò determina che il contratto deve essere dichiarato risolto e conseguentemente condannata parte resistente alla restituzione della somma versata in acconto pari ad euro 11.000,00 di cui è stata depositata in contabile riportante il bonifico effettuato.
Non può essere accolta, invece, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice in quanto non provata, non potendo assumere peraltro valenza probatoria il preventivo depositato.
Le spese vengono parzialmente compensate e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente la domanda attrice e per l'effetto dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti e condanna parte convenuta alla restituzione della somma di euro 11.000,00 oltre interessi dalla richiesta al saldo;
- Respinge le ulteriori domande in quanto sfornite di prova.
- Compensa parzialmente le spese di lite e condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 15.30
Roma, 16 gennaio 2025
Il Giudice dott. Giovanna Capilli
pagina 3 di 3