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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/07/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5489/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5489/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 5.12.2014 con ordinanza ex art. 127 ter cpc comunicata alle parti in data 20.3.2025, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. DI MAIO ANGELA ( ) VIA vernieri 52 Salerno, dal C.F._2 quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
E
(c.f.: ), rapp.to Controparte_1 C.F._3 dall'amministratore di sostegno avvocato stabilito Giuseppe Di Salvo, elettivamente domiciliato in p.zza Aldo Moro, 9 AVELLINO, presso lo studio dell'Avv. DE VITO
PAOLA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 4 Preliminarmente, va chiarito che dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio e dalla documentazione in atti emerge in maniera sufficientemente chiara che la richiesta risarcitoria trae fondamento: 1) dalla sentenza, irrevocabile, del giudice monocratico del Tribunale penale di Nocera Inferiore n. 1917/2008, con la quale l'odierno convenuto veniva giudicato colpevole del reato di ingiuria ex art. 594 c.p. ai danni dell'odierna attrice e del Parte_2 reato ex art. 570 c.p. nei confronti della FI naturale riconosciuta con conseguente CP_2 condanna al risarcimento del danno patito dalla parte civile, con provvisionale di euro 3.000, da determinarsi nel loro esatto ammontare in sede civile;
2) dalla sentenza n. 1032/2013 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, confermata dalla Corte di Appello di Salerno con la sentenza n. 823/2015, con la quale veniva giudicato colpevole del Parte_3 reato ex art. 570 c.p., in continuazione con il reato accertato con sentenza irrevocabile n.
1917/2008, con conseguente condanna al risarcimento del danno patito dalla parte civile, con provvisionale di euro 3.400, da determinarsi nel loro esatto ammontare in sede civile.
Pertanto, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto, atteso che la causa petendi ed il petitum sono sufficientemente individuabili alla stregua del tenore dell'atto introduttivo e dei documenti allegati.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, si osserva quanto segue.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto." "Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. Sez. U. n. 2951/2016; conf. Cass. nn. 14652/2016,
15037/2016, 30545/2017, 22525/2018).
Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che l'eccezione sollevata dal convenuto sia parzialmente fondata.
Invero, non sussiste la legittimazione attiva dell'attrice in relazione ai danni asseritamente patiti in conseguenza della condotta delittuosa di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) perpetrata ai danni della FI , divenuta CP_2 maggiorenne in data 16.9.2012 e, dunque, due anni prima dell'introduzione, nel 2014, della presente azione giudiziaria.
Pagina 2 di 4 Ne discende che l'unica legittimata a far valere i suddetti danni è la FI . CP_2
Quanto ai presunti danni derivanti dalla condotta di ingiuria ex art. 594 c.p. perpetrata ai danni dell'attrice, si osserva quanto segue.
Secondo il fermo orientamento del giudice di legittimità, in tema di rapporti fra procedimento penale e procedimento civile: (i) per l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale, in quanto non tutti i reati producono un danno;
(ii) la sentenza penale non può essere rimessa in discussione, nel relativo giudizio civile o amministrativo, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato;
(iii) tuttavia, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto-reato", il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli, ex art. 1223 Cc;
(iv) in relazione all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità, dell'esistenza e della quantificazione del danno, all'esito del giudicato penale, resta quindi ferma la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno (cass. UU, n. 4549/2010).
Pertanto, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cass, ordinanza n. 8477/2020; cass. n. 5660/2018; cass. n.
4318/2019).
Tanto premesso, nel caso di specie, i fatti emersi in sede penale non hanno trovato riscontro nel presente procedimento civile, attesa la mancata articolazione di mezzi istruttori
(prova testimoniale) volti a comprovare gli eventuali pregiudizi patiti in conseguenza della condotta criminosa accertata in sede penale.
Pertanto, la domanda risarcitoria va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al
D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Pagina 3 di 4 Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in relazione alla domanda risarcitoria formulata in conseguenza della condanna penale per i reati ex art. 570 c.p. perpetrati ai danni della FI;
CP_2
2) Rigetta la domanda risarcitoria formulata in conseguenza della condanna penale per il reato ex art. 594 cp;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Paola De Parte_2
Vito, difensore del convenuto dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 3.809,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 09/07/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5489/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 5.12.2014 con ordinanza ex art. 127 ter cpc comunicata alle parti in data 20.3.2025, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. DI MAIO ANGELA ( ) VIA vernieri 52 Salerno, dal C.F._2 quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
E
(c.f.: ), rapp.to Controparte_1 C.F._3 dall'amministratore di sostegno avvocato stabilito Giuseppe Di Salvo, elettivamente domiciliato in p.zza Aldo Moro, 9 AVELLINO, presso lo studio dell'Avv. DE VITO
PAOLA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 4 Preliminarmente, va chiarito che dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio e dalla documentazione in atti emerge in maniera sufficientemente chiara che la richiesta risarcitoria trae fondamento: 1) dalla sentenza, irrevocabile, del giudice monocratico del Tribunale penale di Nocera Inferiore n. 1917/2008, con la quale l'odierno convenuto veniva giudicato colpevole del reato di ingiuria ex art. 594 c.p. ai danni dell'odierna attrice e del Parte_2 reato ex art. 570 c.p. nei confronti della FI naturale riconosciuta con conseguente CP_2 condanna al risarcimento del danno patito dalla parte civile, con provvisionale di euro 3.000, da determinarsi nel loro esatto ammontare in sede civile;
2) dalla sentenza n. 1032/2013 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, confermata dalla Corte di Appello di Salerno con la sentenza n. 823/2015, con la quale veniva giudicato colpevole del Parte_3 reato ex art. 570 c.p., in continuazione con il reato accertato con sentenza irrevocabile n.
1917/2008, con conseguente condanna al risarcimento del danno patito dalla parte civile, con provvisionale di euro 3.400, da determinarsi nel loro esatto ammontare in sede civile.
Pertanto, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto, atteso che la causa petendi ed il petitum sono sufficientemente individuabili alla stregua del tenore dell'atto introduttivo e dei documenti allegati.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, si osserva quanto segue.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto." "Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. Sez. U. n. 2951/2016; conf. Cass. nn. 14652/2016,
15037/2016, 30545/2017, 22525/2018).
Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che l'eccezione sollevata dal convenuto sia parzialmente fondata.
Invero, non sussiste la legittimazione attiva dell'attrice in relazione ai danni asseritamente patiti in conseguenza della condotta delittuosa di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) perpetrata ai danni della FI , divenuta CP_2 maggiorenne in data 16.9.2012 e, dunque, due anni prima dell'introduzione, nel 2014, della presente azione giudiziaria.
Pagina 2 di 4 Ne discende che l'unica legittimata a far valere i suddetti danni è la FI . CP_2
Quanto ai presunti danni derivanti dalla condotta di ingiuria ex art. 594 c.p. perpetrata ai danni dell'attrice, si osserva quanto segue.
Secondo il fermo orientamento del giudice di legittimità, in tema di rapporti fra procedimento penale e procedimento civile: (i) per l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale, in quanto non tutti i reati producono un danno;
(ii) la sentenza penale non può essere rimessa in discussione, nel relativo giudizio civile o amministrativo, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato;
(iii) tuttavia, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto-reato", il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli, ex art. 1223 Cc;
(iv) in relazione all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità, dell'esistenza e della quantificazione del danno, all'esito del giudicato penale, resta quindi ferma la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno (cass. UU, n. 4549/2010).
Pertanto, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cass, ordinanza n. 8477/2020; cass. n. 5660/2018; cass. n.
4318/2019).
Tanto premesso, nel caso di specie, i fatti emersi in sede penale non hanno trovato riscontro nel presente procedimento civile, attesa la mancata articolazione di mezzi istruttori
(prova testimoniale) volti a comprovare gli eventuali pregiudizi patiti in conseguenza della condotta criminosa accertata in sede penale.
Pertanto, la domanda risarcitoria va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al
D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Pagina 3 di 4 Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in relazione alla domanda risarcitoria formulata in conseguenza della condanna penale per i reati ex art. 570 c.p. perpetrati ai danni della FI;
CP_2
2) Rigetta la domanda risarcitoria formulata in conseguenza della condanna penale per il reato ex art. 594 cp;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Paola De Parte_2
Vito, difensore del convenuto dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 3.809,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 09/07/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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