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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1671/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
GIONGRANDI CARMELO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4626/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012 - COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ALTRO 2009
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ALTRO 2012
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ALTRO 2013
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ALTRO 2018
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ALTRO 2020
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IVA-ALTRO 2009
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IVA-ALTRO 2012
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IVA-ALTRO 2018
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IVA-ALTRO 2019
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IVA-ALTRO 2020
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 TARES 2013
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 REGISTRO 2017
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRAP 2018
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRAP 2020
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 27.6.2025 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona del legale rappresentante pro tempore, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 28.4.2025, (preventiva di iscrizione ipotecaria a garanzia di crediti tributari vari per la somma complessiva di € 111.914,82, comprensiva di interessi e sanzioni, di cui alle 16 cartelle ed all'avviso di accertamento ivi indicati), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per violazione della norma di cui all'art. 76 del DPR n. 602/1973, poiché l'iscrizione ipotecaria riguarderebbe l'unico immobile di esso ricorrente, adibito a prima casa;
2. per difetto di congrua motivazione dell'atto impugnato;
3. per la mancata allegazione della nota di iscrizione ipotecaria rilasciata dall'agenzia del territorio;
4. per la mancata allegazione dei beni ipotecabili;
5. per l'omessa notifica dell'avviso di intimazione ex art. 50 del DPR n. 602/1973.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
All'odierna udienza, parte ricorrente ha rinunciato, a mezzo del suo difensore, formalmente al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite, nulla opponendo controparte;
indi la Corte, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo parte ricorrente, in data odierna, rinunciato formalmente al ricorso per cui si procede, nulla opponendo l'ADER convenuta.
Resta in conseguenza assorbita la trattazione dei motivi di impugnazione.
L'esito della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
• dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 19.2.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott. C. Giongrandi) (S. Lopes)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
GIONGRANDI CARMELO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4626/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012 - COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ALTRO 2009
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ALTRO 2012
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ALTRO 2013
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ALTRO 2018
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRPEF-ALTRO 2020
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IVA-ALTRO 2009
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IVA-ALTRO 2012
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IVA-ALTRO 2018
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IVA-ALTRO 2019
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IVA-ALTRO 2020
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 TARES 2013
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 REGISTRO 2017
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRAP 2018
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 IRAP 2020
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001017000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 27.6.2025 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona del legale rappresentante pro tempore, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 28.4.2025, (preventiva di iscrizione ipotecaria a garanzia di crediti tributari vari per la somma complessiva di € 111.914,82, comprensiva di interessi e sanzioni, di cui alle 16 cartelle ed all'avviso di accertamento ivi indicati), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per violazione della norma di cui all'art. 76 del DPR n. 602/1973, poiché l'iscrizione ipotecaria riguarderebbe l'unico immobile di esso ricorrente, adibito a prima casa;
2. per difetto di congrua motivazione dell'atto impugnato;
3. per la mancata allegazione della nota di iscrizione ipotecaria rilasciata dall'agenzia del territorio;
4. per la mancata allegazione dei beni ipotecabili;
5. per l'omessa notifica dell'avviso di intimazione ex art. 50 del DPR n. 602/1973.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
All'odierna udienza, parte ricorrente ha rinunciato, a mezzo del suo difensore, formalmente al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite, nulla opponendo controparte;
indi la Corte, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo parte ricorrente, in data odierna, rinunciato formalmente al ricorso per cui si procede, nulla opponendo l'ADER convenuta.
Resta in conseguenza assorbita la trattazione dei motivi di impugnazione.
L'esito della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
• dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 19.2.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott. C. Giongrandi) (S. Lopes)