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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PU RI, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1173/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N. 141 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820250004688675000 IRRIGUI 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1836/2025 depositato il 31/12/2025
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso del 23.6.2025 Ricorrente_2 impugnava la cartella di pagamento n. 29820250004688675000 notificata a mezzo racc.a.r. il 22/05/2025, con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 150,88 per quota consortile anno 2020 da parte del Consorzio_1 di Siracusa, eccependo la illegittimità della pretesa atteso che il fondo non aveva ricevuto alcun beneficio da eventuali opere di miglioramento che, peraltro non erano state realizzate .
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto, previa sospensione della esecutività. .
Si costituiva l'AdEr eccependo la regolarità del propriop operato e la carenza di legittimazione per le eccezioni di merito .
Alla udienza del 12.12.2025 la vertenza viene discussa e decisa .
*************
Preliminarmente, questo Giudice intende puntualizzare la sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti per emettere decisione in forma semplificata, ai sensi del citato art. 47-ter stante la possibilità di decidere con sentenza in forma semplificata quando si ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità
o infondatezza del ricorso.
Dalla documentazione in atti prodotta in giudizio emerge l'avvenuto sgravio da parte dell'Ente impositore della somma riportata in cartella con la conseguenza che va dichiarata la estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara la estinzione del giudizio per avvenuto sgravio . Compensa le spese.
Siracusa, 12.12.2025 Il Giudice
dr. Nominativo_1
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PU RI, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1173/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N. 141 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820250004688675000 IRRIGUI 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1836/2025 depositato il 31/12/2025
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso del 23.6.2025 Ricorrente_2 impugnava la cartella di pagamento n. 29820250004688675000 notificata a mezzo racc.a.r. il 22/05/2025, con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 150,88 per quota consortile anno 2020 da parte del Consorzio_1 di Siracusa, eccependo la illegittimità della pretesa atteso che il fondo non aveva ricevuto alcun beneficio da eventuali opere di miglioramento che, peraltro non erano state realizzate .
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto, previa sospensione della esecutività. .
Si costituiva l'AdEr eccependo la regolarità del propriop operato e la carenza di legittimazione per le eccezioni di merito .
Alla udienza del 12.12.2025 la vertenza viene discussa e decisa .
*************
Preliminarmente, questo Giudice intende puntualizzare la sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti per emettere decisione in forma semplificata, ai sensi del citato art. 47-ter stante la possibilità di decidere con sentenza in forma semplificata quando si ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità
o infondatezza del ricorso.
Dalla documentazione in atti prodotta in giudizio emerge l'avvenuto sgravio da parte dell'Ente impositore della somma riportata in cartella con la conseguenza che va dichiarata la estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara la estinzione del giudizio per avvenuto sgravio . Compensa le spese.
Siracusa, 12.12.2025 Il Giudice
dr. Nominativo_1