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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4326/2023 depositato il 29/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 396/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 06/02/2023
Atti impositivi:
- IE SO IRPEF-ALTRO
- IE SO Società_1
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: si rimette alla Corte per la riderminazione delle somme ed insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 - esercente la professione di Dottore Commercialista - impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa il “silenzio rifiuto” dell'Agenzia delle entrate di
Siracusa sulla sua richiesta di rimborso delle imposte pagate negli anni di 1990, 1991 e 1992 (euro
29.919,00).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice con sentenza n. 396 del 2023 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ritenendo (in breve) non perfezionato il “silenzio rifiuto” dell'Amministrazione e la genericità della richiesta di rimborso (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone la riforma: i dati non forniti erano già noti all'Amministrazione; spettanza del rimborso non avendo ricevuto altri aiuti (cfr. appello in atti).
L'Agenzia si è costituita ed ha controdedotto.
Il contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
1.- Dal riscontro documentale emerge la genericità dell 'istanza di rimborso: non richiamava i versamenti e difettava della relativa documentazione.
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … compete al contribuente l'onere della prova in materia di spettanza del rimborso, non essendo sufficiente la sola presentazione dell' istanza …” (Cassazione, 14 luglio 2017, n. 17472).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di legittimità con Ordinanza della Sez. V n. 11997 del 2025.
2.- Ed infatti, “ … Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del 'silenzio-rifiuto' impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta;
né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato …”. (Cassazione, Ordinanza n. 4565 del 21/02/2020).
3.- L'inammissibilità dell'istanza di rimborso preclude l'esame degli ulteriori motivi di appello.
La figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (Cassazione civile, sezione prima, sentenza del
27.12.2013, n. 28663):
4.- In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni involte nel presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG GE SA LL
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4326/2023 depositato il 29/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 396/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 06/02/2023
Atti impositivi:
- IE SO IRPEF-ALTRO
- IE SO Società_1
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: si rimette alla Corte per la riderminazione delle somme ed insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 - esercente la professione di Dottore Commercialista - impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa il “silenzio rifiuto” dell'Agenzia delle entrate di
Siracusa sulla sua richiesta di rimborso delle imposte pagate negli anni di 1990, 1991 e 1992 (euro
29.919,00).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice con sentenza n. 396 del 2023 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ritenendo (in breve) non perfezionato il “silenzio rifiuto” dell'Amministrazione e la genericità della richiesta di rimborso (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone la riforma: i dati non forniti erano già noti all'Amministrazione; spettanza del rimborso non avendo ricevuto altri aiuti (cfr. appello in atti).
L'Agenzia si è costituita ed ha controdedotto.
Il contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
1.- Dal riscontro documentale emerge la genericità dell 'istanza di rimborso: non richiamava i versamenti e difettava della relativa documentazione.
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … compete al contribuente l'onere della prova in materia di spettanza del rimborso, non essendo sufficiente la sola presentazione dell' istanza …” (Cassazione, 14 luglio 2017, n. 17472).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di legittimità con Ordinanza della Sez. V n. 11997 del 2025.
2.- Ed infatti, “ … Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del 'silenzio-rifiuto' impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta;
né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato …”. (Cassazione, Ordinanza n. 4565 del 21/02/2020).
3.- L'inammissibilità dell'istanza di rimborso preclude l'esame degli ulteriori motivi di appello.
La figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (Cassazione civile, sezione prima, sentenza del
27.12.2013, n. 28663):
4.- In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni involte nel presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG GE SA LL