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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/09/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2462/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2462/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Cecilia Parte_1 C.F._1
Gradassi
RICORRENTE contro
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Francesca Salvadorini
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio contratto a Livorno il 01.09.2012 con il IGnor
la nascita dei figli e rispettivamente, in data CP_1 Per_1 Per_2
4.11.2014 e 19.5.2018,, rilevando la crisi dell'unione matrimoniale per il venir meno dell'affectio coniugalis in ragione anche di atteggiamenti e comportamenti mantenuti negli anni dal marito e dai genitori del medesimo definiti denigratori e umilianti, per il fatto di non aver, agli inizi del rapporto matrimoniale, ella lavorato essendosi occupata prevalentemente della gestione dei figli ed, in generale, della famiglia, con ricorso depositato in data
22/10/2024 e poi ritualmente notificato la IGnora evocava in Parte_1 causa il IGnor per sentir pronunciare la separazione dei CP_1 coniugi. La ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“[…] ➔ i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
➔ i figli minori ed saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2
1 saranno collocati presso la madre in Livorno, Via Francesco Redi n. 14; ➔ tenendo conto dell'interesse della dei figli minori ed la casa familiare sita in Per_1 Per_2
Livorno, Via Francesco Redi n. 14, sarà assegnata alla IG.ra e, precisamente, - Pt_1 appartamento per civile abitazione posto in Comune di Livorno, via Francesco Redi, numero civico 14, piano secondo, ubicato alla destra per chi, da detta via, guarda la facciata del fabbricato di cui fa parte, composto di tre vani, cucina ed accessori, con annesse cantina e autorimessa ubicate al piano terreno. Confini: vano scale, aria di detta via, aria di corte comune, salvo altri. Censiti al N.C.E.U. di detto Comune: foglio
31, particella 186, subalterno 28, categoria A/2, classe quarta, vani sei, superficie catastale totale mq. 103 ed escluse aree scoperte mq. 98, rendita catastale euro Euro
1.053,57 (per l'appartamento e la cantina); foglio 31, particella 186, subalterno 609, categoria C/6, classe sesta, consistenza e superficie catastale totale mq. 15, rendita catastale euro 51,90 (per l'autorimessa); ➔ il regime di frequentazione genitori-figli sarà il seguente: Cont Contr Perso Perso I^ settimana - madre e - padre e – madre II^ Persona_4 Cont Contr Pers Pers Perso settimana – madre e - padre e - madre e - CP_4 Per_4 padre
➔ il padre provvederà a versare alla IG.ra , entro il giorno 5 (cinque) di Parte_1 ogni mese, l'importo di € 400,00 (quattrocento/00 euro) quale contributo al mantenimento ordinario per entrambi i figli (€ 200,00 per ciascuno), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero in quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia.; ➔ le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli ed saranno a carico di entrambi i genitori nella Per_1 Per_2 misura del 50% ciascuno, secondo le Linee Guida CNF 2017 anche per la concertazione e il relativo rimborso;
➔ l'AUU sarà percepito dalla IG.ra al Pt_1
100%; Con vittoria di spese e di competenze in caso di opposizione. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre anche in via istruttoria.”
Si costituiva in causa il IGnor il quale contestava i presupposti CP_1 in fatto e in diritto della domanda proposta, con particolare riferimento alle ragioni della crisi coniugale, determinata, secondo la prospettazione del resistente, dalle molteplici relazioni extraconiugali intrattenute dalla IGnora durante la vita matrimoniale, motivo per il quale avanzava nei di lei Pt_1 riguardi domanda di addebito della separazione;
il resistente deduceva inoltre la dubbia capacità genitoriale della IGnora nonché una incapacità Pt_1 nella gestione del patrimonio da parte della moglie. Il IGnor CP_1 concludeva quindi per sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che si riportano: “[…] - In via principale che i figli, seppur in regime di affidamento condiviso e sempre che gli esiti della CTU siano in questo senso, vengano collocati in via privilegiata presso il padre nella casa familiare di via Redi 14 di sua esclusiva proprietà che pertanto sarà allo stesso assegnata. La madre, dopo
l'espletanda CTU potrà vedere e se ritenuto opportuno stare con i figli secondo quelle
2 che saranno le risultanze di detta valutazione. - In via subordinata: si chiede che la casa familiare venga assegnata direttamente ai figli con i genitori che ivi permarranno a settimane alterne o a giorni alterni. - In via ulteriormente subordinata: che la casa familiare sia assegnata alla madre affinché continui ad abitarvi con i figli ma con tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore paritari. In ogni caso che i genitori contribuiscano in modo di retto al mantenimento ordinario dei figli, al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF e percepiscano il 50% dell'assegno unico. −
Con specifica condanna di addebito della separazione alla IG.ra . − Con Parte_1 condanna a spese e compensi;
Con ogni e più ampia riserva nei termini di rito.”
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 6 febbraio 2025, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e, con ordinanza riservata, rendeva provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. demandando tra l'altro ai servizi sociali territorialmente competenti la presa in carico della famiglia con servizio di educativa domiciliare da svolgersi sia presso la casa materna che presso la casa paterna due volte a settimana.
All'esito del deposito della relazione richiesta al Servizio Sociale la causa veniva rinviata all'udienza del 4.9.2025.
All'udienza predetta i procuratori delle parti davano atto dell'accordo raggiunto nel frattempo dalle parti in ordine a tutte le questioni pendenti, favorito peraltro dai servizi sociali incaricati, e chiedevano interrompersi la presa in carico dei Servizi e l'educativa domiciliare, anche avuto riguardo alla diagnosi nel frattempo resa dalla Stella Maris di Calambrone, all'esito della quale veniva previsto per il figlio uno specifico percorso di cura Per_1
(rispetto al quale i genitori pure convenivano, anche in ordine alle spese necessarie). Le parti concludevano congiuntamente per sentir accogliere le seguenti condizioni: “[…] - Affidamento condiviso dei figli minori e Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso la madre;
Assegnazione della casa coniugale alla madre fintanto che i figli vivranno con lei nella casa sita in Via Francesco Redi n. 14 -
Livorno (foglio 31, particella 186, subalterno 28, categoria A/2, classe quarta, vani sei, superficie catastale totale mq. 103 ed escluse aree scoperte mq. 98, rendita catastale euro 1.053,57 quanto all'appartamento e la cantina e, foglio 31, particella 186, subalterno 609, categoria C/6, classe sesta, consistenza e superficie catastale totale mq.
15, rendita catastale euro 51,90 quanto all'autorimessa); - I figli trascorreranno con i genitori i seguenti tempi: PRIMA SETTIMANA: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre, compresi i pernotti;
martedì, sabato e domenica con il padre, compresi i pernotti;
SECONDA SETTIMANA: lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica con la madre, mentre martedì e venerdì con il padre, sempre compresi i pernotti;
- Durante le vacanze estive i bambini trascorreranno con ciascuno dei genitori un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
le
3 ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse dai bambini con i genitori secondo il criterio dell'alternanza annuale;
Sono fatti salvi in ogni caso migliori accordi tra le parti. - Il IGnor contribuirà al mantenimento dei figli versando alla IGnora CP_1
l'importo complessivo di euro 400,00 (200,00 per ciascun figlio) entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT a decorrere dal mese di ottobre 2025; spese straordinarie al 50% tra i genitori secondo le linee guida del CNF anche quanto alle modalità di concertazione e rimborso delle quote;
- I genitori percepiranno al 50% l'assegno unico liquidato nell'interesse dei figli;
- Spese di lite compensate.”
Le parti presenti confermavano le suddette condizioni ed il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto, rimetteva la causa in decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Quanto alle questioni accessorie, va rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti può far intendere la separazione come congiuntamente proposta;
le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse, nonché dei figli minori e Per_1 Per_2
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere
[...] all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il
1/9/2012 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Livorno - atto n. 114, parte 2, Serie A - Anno 2012;
4 - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
-Affidamento condiviso dei figli minori e con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
-Assegnazione della casa coniugale alla madre fintanto che i figli vivranno con lei nella casa sita in Via Francesco Redi n. 14 - Livorno (foglio 31, particella 186, subalterno 28, categoria A/2, classe quarta, vani sei, superficie catastale totale mq. 103 ed escluse aree scoperte mq. 98, rendita catastale euro 1.053,57 quanto all'appartamento e la cantina e, foglio 31, particella 186, subalterno 609, categoria C/6, classe sesta, consistenza e superficie catastale totale mq. 15, rendita catastale euro 51,90 quanto all'autorimessa);
-I figli trascorreranno con i genitori i seguenti tempi: PRIMA SETTIMANA: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre, compresi i pernotti;
martedì, sabato e domenica con il padre, compresi i pernotti;
SECONDA
SETTIMANA: lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica con la madre, mentre martedì e venerdì con il padre, sempre compresi i pernotti;
-Durante le vacanze estive i bambini trascorreranno con ciascuno dei genitori un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
le ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse dai bambini con i genitori secondo il criterio dell'alternanza annuale;
Sono fatti salvi in ogni caso migliori accordi tra le parti.
-Il IGnor contribuirà al mantenimento dei figli versando alla IGnora CP_1
l'importo complessivo di euro 400,00 (200,00 per ciascun figlio) entro Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT a decorrere dal mese di ottobre 2025; spese straordinarie al 50% tra i genitori secondo le linee guida del CNF anche quanto alle modalità di concertazione e rimborso delle quote;
-I genitori percepiranno al 50% l'assegno unico liquidato nell'interesse dei figli;
-Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di ConIGlio del 5.9.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2462/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Cecilia Parte_1 C.F._1
Gradassi
RICORRENTE contro
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Francesca Salvadorini
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio contratto a Livorno il 01.09.2012 con il IGnor
la nascita dei figli e rispettivamente, in data CP_1 Per_1 Per_2
4.11.2014 e 19.5.2018,, rilevando la crisi dell'unione matrimoniale per il venir meno dell'affectio coniugalis in ragione anche di atteggiamenti e comportamenti mantenuti negli anni dal marito e dai genitori del medesimo definiti denigratori e umilianti, per il fatto di non aver, agli inizi del rapporto matrimoniale, ella lavorato essendosi occupata prevalentemente della gestione dei figli ed, in generale, della famiglia, con ricorso depositato in data
22/10/2024 e poi ritualmente notificato la IGnora evocava in Parte_1 causa il IGnor per sentir pronunciare la separazione dei CP_1 coniugi. La ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“[…] ➔ i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
➔ i figli minori ed saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2
1 saranno collocati presso la madre in Livorno, Via Francesco Redi n. 14; ➔ tenendo conto dell'interesse della dei figli minori ed la casa familiare sita in Per_1 Per_2
Livorno, Via Francesco Redi n. 14, sarà assegnata alla IG.ra e, precisamente, - Pt_1 appartamento per civile abitazione posto in Comune di Livorno, via Francesco Redi, numero civico 14, piano secondo, ubicato alla destra per chi, da detta via, guarda la facciata del fabbricato di cui fa parte, composto di tre vani, cucina ed accessori, con annesse cantina e autorimessa ubicate al piano terreno. Confini: vano scale, aria di detta via, aria di corte comune, salvo altri. Censiti al N.C.E.U. di detto Comune: foglio
31, particella 186, subalterno 28, categoria A/2, classe quarta, vani sei, superficie catastale totale mq. 103 ed escluse aree scoperte mq. 98, rendita catastale euro Euro
1.053,57 (per l'appartamento e la cantina); foglio 31, particella 186, subalterno 609, categoria C/6, classe sesta, consistenza e superficie catastale totale mq. 15, rendita catastale euro 51,90 (per l'autorimessa); ➔ il regime di frequentazione genitori-figli sarà il seguente: Cont Contr Perso Perso I^ settimana - madre e - padre e – madre II^ Persona_4 Cont Contr Pers Pers Perso settimana – madre e - padre e - madre e - CP_4 Per_4 padre
➔ il padre provvederà a versare alla IG.ra , entro il giorno 5 (cinque) di Parte_1 ogni mese, l'importo di € 400,00 (quattrocento/00 euro) quale contributo al mantenimento ordinario per entrambi i figli (€ 200,00 per ciascuno), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero in quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia.; ➔ le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli ed saranno a carico di entrambi i genitori nella Per_1 Per_2 misura del 50% ciascuno, secondo le Linee Guida CNF 2017 anche per la concertazione e il relativo rimborso;
➔ l'AUU sarà percepito dalla IG.ra al Pt_1
100%; Con vittoria di spese e di competenze in caso di opposizione. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre anche in via istruttoria.”
Si costituiva in causa il IGnor il quale contestava i presupposti CP_1 in fatto e in diritto della domanda proposta, con particolare riferimento alle ragioni della crisi coniugale, determinata, secondo la prospettazione del resistente, dalle molteplici relazioni extraconiugali intrattenute dalla IGnora durante la vita matrimoniale, motivo per il quale avanzava nei di lei Pt_1 riguardi domanda di addebito della separazione;
il resistente deduceva inoltre la dubbia capacità genitoriale della IGnora nonché una incapacità Pt_1 nella gestione del patrimonio da parte della moglie. Il IGnor CP_1 concludeva quindi per sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che si riportano: “[…] - In via principale che i figli, seppur in regime di affidamento condiviso e sempre che gli esiti della CTU siano in questo senso, vengano collocati in via privilegiata presso il padre nella casa familiare di via Redi 14 di sua esclusiva proprietà che pertanto sarà allo stesso assegnata. La madre, dopo
l'espletanda CTU potrà vedere e se ritenuto opportuno stare con i figli secondo quelle
2 che saranno le risultanze di detta valutazione. - In via subordinata: si chiede che la casa familiare venga assegnata direttamente ai figli con i genitori che ivi permarranno a settimane alterne o a giorni alterni. - In via ulteriormente subordinata: che la casa familiare sia assegnata alla madre affinché continui ad abitarvi con i figli ma con tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore paritari. In ogni caso che i genitori contribuiscano in modo di retto al mantenimento ordinario dei figli, al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF e percepiscano il 50% dell'assegno unico. −
Con specifica condanna di addebito della separazione alla IG.ra . − Con Parte_1 condanna a spese e compensi;
Con ogni e più ampia riserva nei termini di rito.”
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 6 febbraio 2025, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e, con ordinanza riservata, rendeva provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. demandando tra l'altro ai servizi sociali territorialmente competenti la presa in carico della famiglia con servizio di educativa domiciliare da svolgersi sia presso la casa materna che presso la casa paterna due volte a settimana.
All'esito del deposito della relazione richiesta al Servizio Sociale la causa veniva rinviata all'udienza del 4.9.2025.
All'udienza predetta i procuratori delle parti davano atto dell'accordo raggiunto nel frattempo dalle parti in ordine a tutte le questioni pendenti, favorito peraltro dai servizi sociali incaricati, e chiedevano interrompersi la presa in carico dei Servizi e l'educativa domiciliare, anche avuto riguardo alla diagnosi nel frattempo resa dalla Stella Maris di Calambrone, all'esito della quale veniva previsto per il figlio uno specifico percorso di cura Per_1
(rispetto al quale i genitori pure convenivano, anche in ordine alle spese necessarie). Le parti concludevano congiuntamente per sentir accogliere le seguenti condizioni: “[…] - Affidamento condiviso dei figli minori e Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso la madre;
Assegnazione della casa coniugale alla madre fintanto che i figli vivranno con lei nella casa sita in Via Francesco Redi n. 14 -
Livorno (foglio 31, particella 186, subalterno 28, categoria A/2, classe quarta, vani sei, superficie catastale totale mq. 103 ed escluse aree scoperte mq. 98, rendita catastale euro 1.053,57 quanto all'appartamento e la cantina e, foglio 31, particella 186, subalterno 609, categoria C/6, classe sesta, consistenza e superficie catastale totale mq.
15, rendita catastale euro 51,90 quanto all'autorimessa); - I figli trascorreranno con i genitori i seguenti tempi: PRIMA SETTIMANA: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre, compresi i pernotti;
martedì, sabato e domenica con il padre, compresi i pernotti;
SECONDA SETTIMANA: lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica con la madre, mentre martedì e venerdì con il padre, sempre compresi i pernotti;
- Durante le vacanze estive i bambini trascorreranno con ciascuno dei genitori un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
le
3 ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse dai bambini con i genitori secondo il criterio dell'alternanza annuale;
Sono fatti salvi in ogni caso migliori accordi tra le parti. - Il IGnor contribuirà al mantenimento dei figli versando alla IGnora CP_1
l'importo complessivo di euro 400,00 (200,00 per ciascun figlio) entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT a decorrere dal mese di ottobre 2025; spese straordinarie al 50% tra i genitori secondo le linee guida del CNF anche quanto alle modalità di concertazione e rimborso delle quote;
- I genitori percepiranno al 50% l'assegno unico liquidato nell'interesse dei figli;
- Spese di lite compensate.”
Le parti presenti confermavano le suddette condizioni ed il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto, rimetteva la causa in decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Quanto alle questioni accessorie, va rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti può far intendere la separazione come congiuntamente proposta;
le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse, nonché dei figli minori e Per_1 Per_2
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere
[...] all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il
1/9/2012 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Livorno - atto n. 114, parte 2, Serie A - Anno 2012;
4 - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
-Affidamento condiviso dei figli minori e con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
-Assegnazione della casa coniugale alla madre fintanto che i figli vivranno con lei nella casa sita in Via Francesco Redi n. 14 - Livorno (foglio 31, particella 186, subalterno 28, categoria A/2, classe quarta, vani sei, superficie catastale totale mq. 103 ed escluse aree scoperte mq. 98, rendita catastale euro 1.053,57 quanto all'appartamento e la cantina e, foglio 31, particella 186, subalterno 609, categoria C/6, classe sesta, consistenza e superficie catastale totale mq. 15, rendita catastale euro 51,90 quanto all'autorimessa);
-I figli trascorreranno con i genitori i seguenti tempi: PRIMA SETTIMANA: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre, compresi i pernotti;
martedì, sabato e domenica con il padre, compresi i pernotti;
SECONDA
SETTIMANA: lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica con la madre, mentre martedì e venerdì con il padre, sempre compresi i pernotti;
-Durante le vacanze estive i bambini trascorreranno con ciascuno dei genitori un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
le ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse dai bambini con i genitori secondo il criterio dell'alternanza annuale;
Sono fatti salvi in ogni caso migliori accordi tra le parti.
-Il IGnor contribuirà al mantenimento dei figli versando alla IGnora CP_1
l'importo complessivo di euro 400,00 (200,00 per ciascun figlio) entro Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT a decorrere dal mese di ottobre 2025; spese straordinarie al 50% tra i genitori secondo le linee guida del CNF anche quanto alle modalità di concertazione e rimborso delle quote;
-I genitori percepiranno al 50% l'assegno unico liquidato nell'interesse dei figli;
-Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di ConIGlio del 5.9.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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