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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15827/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15827/2025 R.G. promosso da ato a BRESCIA (BS) il 18/07/1972 (CF: ) con l'avv. TEDOLDI Parte_1 C.F._1
ILENIA
e nata a [...] il [...] (CF: ) con l'avv. TEDOLDI CP_1 C.F._2
ILENIA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 10.11.2025 contenenti conclusioni congiunte che qui di seguito sono riportate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Persona_1
• ordinare al Comune di competenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i figli minori e restano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_2 Persona_3 con residenza e collocazione prevalente degli stessi presso la madre. La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori così come previsto dall'art. 337 ter del codice civile: le decisioni di maggior interesse per i minori devono essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente allorquando i figli saranno rispettivamente con l'uno o con l'altro genitore. I ricorrenti si impegnano vicendevolmente a salvaguardare la figura, il ruolo e l'immagine dell'altro genitore nei confronti dei figli;
3) la figlia maggiorenne continuerà a risiedere presso l'abitazione della madre;
Persona_4
4) la casa famigliare, che è in comproprietà tra i ricorrenti, rimarrà assegnata alla sig.ra che vi CP_1 risiederà con i figli, sino alla loro autosufficienza economica;
5) il signor avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori per tre pranzi a settimana, oltre a week Pt_1 end alternati dal venerdì alla domenica sera, fermo il diritto del padre a visite anche maggiori, sempre rispettando le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le località in cui si sposteranno con i minori. Quanto alle vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi con il padre, che provvederà a concordarli con la madre entro il mese di maggio;
in caso di disaccordo, i minori trascorreranno con il padre durante l'estate: una settimana a luglio e la prima settimana di agosto, da comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, pasquali ed ogni altra festività, le stesse verranno trascorse dai figli con i genitori in misura paritaria secondo il principio dell'alternanza;
6) il signor corrisponderà alla signora a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate Pt_1 CP_1
IBAN [...], a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, l'importo mensile di euro 200,00 per ciascun figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, fino all'autosufficienza economica dei figli beneficiari. Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 25 del mese;
7) le parti concordano che le spese straordinarie per i figli saranno sostenute al 50% tra i coniugi, in linea con quanto stabilito dalle linee guida CNF, anche in punto al preventivo accordo e alle modalità di rimborso a fronte di presentazione della documentazione attestante la spesa;
8) dal punto di vista fiscale, i figli continueranno ad essere a carico di entrambi i genitori per il 50% ciascuno, per quanto riguarda l'assegno unico di questo beneficerà la sig.ra CP_1
9) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non voler richiede l'un l'altro alcun contributo di mantenimento a cui in ogni caso rinunciano;
10) le parti si danno reciproco assenso al rilascio / rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori;
11) i ricorrenti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza che confermi le condizioni sovrascritte;
12) i coniugi dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e concordano sin d'ora che l'udienza si tenga con modalità di trattazione scritta;
13) spese legali interamente compensate tra le Parti.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/09/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di (atto n. 39 parte II serie A anno 2003). Persona_5
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
ZA ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15827/2025 R.G. promosso da ato a BRESCIA (BS) il 18/07/1972 (CF: ) con l'avv. TEDOLDI Parte_1 C.F._1
ILENIA
e nata a [...] il [...] (CF: ) con l'avv. TEDOLDI CP_1 C.F._2
ILENIA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 10.11.2025 contenenti conclusioni congiunte che qui di seguito sono riportate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Persona_1
• ordinare al Comune di competenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i figli minori e restano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_2 Persona_3 con residenza e collocazione prevalente degli stessi presso la madre. La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori così come previsto dall'art. 337 ter del codice civile: le decisioni di maggior interesse per i minori devono essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente allorquando i figli saranno rispettivamente con l'uno o con l'altro genitore. I ricorrenti si impegnano vicendevolmente a salvaguardare la figura, il ruolo e l'immagine dell'altro genitore nei confronti dei figli;
3) la figlia maggiorenne continuerà a risiedere presso l'abitazione della madre;
Persona_4
4) la casa famigliare, che è in comproprietà tra i ricorrenti, rimarrà assegnata alla sig.ra che vi CP_1 risiederà con i figli, sino alla loro autosufficienza economica;
5) il signor avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori per tre pranzi a settimana, oltre a week Pt_1 end alternati dal venerdì alla domenica sera, fermo il diritto del padre a visite anche maggiori, sempre rispettando le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le località in cui si sposteranno con i minori. Quanto alle vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi con il padre, che provvederà a concordarli con la madre entro il mese di maggio;
in caso di disaccordo, i minori trascorreranno con il padre durante l'estate: una settimana a luglio e la prima settimana di agosto, da comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, pasquali ed ogni altra festività, le stesse verranno trascorse dai figli con i genitori in misura paritaria secondo il principio dell'alternanza;
6) il signor corrisponderà alla signora a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate Pt_1 CP_1
IBAN [...], a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, l'importo mensile di euro 200,00 per ciascun figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, fino all'autosufficienza economica dei figli beneficiari. Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 25 del mese;
7) le parti concordano che le spese straordinarie per i figli saranno sostenute al 50% tra i coniugi, in linea con quanto stabilito dalle linee guida CNF, anche in punto al preventivo accordo e alle modalità di rimborso a fronte di presentazione della documentazione attestante la spesa;
8) dal punto di vista fiscale, i figli continueranno ad essere a carico di entrambi i genitori per il 50% ciascuno, per quanto riguarda l'assegno unico di questo beneficerà la sig.ra CP_1
9) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non voler richiede l'un l'altro alcun contributo di mantenimento a cui in ogni caso rinunciano;
10) le parti si danno reciproco assenso al rilascio / rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori;
11) i ricorrenti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza che confermi le condizioni sovrascritte;
12) i coniugi dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e concordano sin d'ora che l'udienza si tenga con modalità di trattazione scritta;
13) spese legali interamente compensate tra le Parti.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/09/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di (atto n. 39 parte II serie A anno 2003). Persona_5
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
ZA ET