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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 64/2016 R.G.A.C., promossa
DA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. Maria Parte_1
Repice e dall'Avv. Giovanni Vecchio, giusta procura in calce all'atto di citazione
attore
CONTRO
in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Mario Laudonio e dall'Avv. Maria Teresa Valente, giusta procura in atti
Convenuta
E , quali eredi del Dott. , Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Rosj Soriano , giusta procura in atti
terzi chiamati
in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_2 disgiuntamente, dall'Avv. Ernesto Grandinetti e dall'Avv. Pasquale Pacienza, giusta procura in atti
terza chiamata
Avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità medica
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta 1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1 Controparte_1 in p.l.r.p.t., al fine di accertare e dichiarare il danno subito a seguito dell'intervento
[...] eseguito in data 26/5/2008 e per l'effetto, condannare, al risarcimento dei danni, quantificabili in euro
190.743,89, con vittoria di competenze e onorari di causa.
Ha premesso che:
-nei primi mesi del 2008, lamentando dispepsia digestiva veniva sottoposto ad esame ecografico dal quale emergeva la presenza di colecistopatia litiasica. In conseguenza di tale diagnosi veniva indicata la necessità di un intervento laparoscopico da effettuare quanto più rapidamente possibile e per tale motivo veniva ricoverato in data 26/5/2008 presso la convenuta, dove veniva sottoposto CP_1 da parte del Dr. ad intervento chirurgico in videolaparocolecistectomia per Persona_1
“calcolo della colecisti”.
- al termine dell'operazione il paziente manifestava forti dolori all'addome e veniva sottoposto in data
28/5/2008 a RM colangiografia dalla quale emergeva una “modica ectasia dell'albero biliare intraepatico e dal tratto prossimale della VBp con stenosi parzialmente ostruente situata a livello della presumibile origine del dotto cistico”. Nello stesso giorno, il sig. veniva sottoposto Parte_1 da parte del dott. a “rilaparoscopia per comparsa di ittero ostruttivo da parziale clippaggio Per_2 dell'epato- coledoco”, finalizzato a rimuovere la clip metallica che ostruiva il coledoco ed evitare l'insorgenza di pancreatite.
- il 6/6/2008 il paziente manifestava sintomatologia dolorosa associata ad elevazione febbrile, refrattaria al trattamento antibiotico ed antispastico e conseguentemente veniva ricoverato presso il
Policlinico di Messina per una colangite, dove veniva documentata una “stenosi al coledoco” per errore chirurgico e venivano inserite endoprotesi.
-Il 4/10/2008 il sig. veniva ricoverato nuovamente presso il Policlinico di Messina per una Parte_1 colangite e ancora il 17/1/2009 per la “comparsa di sintomatologia algida in regione ipocondriaca destra” ed anche in questo caso si provvedeva alla sostituzione delle endoprotesi.
- A causa di “colangiti ricorrenti” il , per non incorrere in ulteriori rischi, decideva di Parte_1 contattare il Prof. presso l'Università di Padova, il quale a seguito di visita del Persona_3 paziente ne disponeva il ricovero per “stenosi epatico comune post colecistectomia”.
2 - all'esito del decorso clinico si instauravano episodi colangitici ricorrenti associati a dispepsia e diarrea acronica, esofagite, reflusso fango biliare, aggravamento della sintomatologia cardiologica e di quella psichica per l'insorgenza di “depressione reattiva cronica “.
-nonostante il tentativo di risolvere in via stragiudiziale la controversia ed il tentativo di conciliazione obbligatoria ex Dlgs 28/2010, con esito negativo, nessuna valida offerta risarcitoria veniva proposta dalla convenuta responsabile.
Si costituiva in giudizio la in p.l.r.p.t., chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda e rilevando la correttezza del trattamento sanitario effettuato, e l'insussistenza di un nesso di causalità tra la condotta della convenuta e gli asseriti danni, contestando anche il quantum risarcitorio richiesto.
Autorizzata la chiamata in garanzia degli eredi del Dott. , e Persona_1 Controparte_2
formulata tempestivamente dalla convenuta, si costituivano in giudizio, Controparte_3 aderendo alle difese della e concludendo per il rigetto della domanda Controparte_1 nei loro confronti, o in subordine per la riduzione del quantum dovuto.
Autorizzata la chiamata in garanzia della , formulata tempestivamente Parte_2 degli eredi del Dott. , e , si costituiva in Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 giudizio, contestando la fondatezza della domanda e concludendo per il rigetto della stessa , o in subordine per la riduzione del quantum dovuto.
La causa veniva istruita con l'escussione di testi e CTU medico-legale. In esito al deposito della relazione peritale e delle integrazioni, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusivi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
°°°°°°
Oggetto dell'odierno decidere è l'accertamento della responsabilità dei convenuti, con riguardo alla prestazione professionale eseguita dai sanitari operanti all' interno della Controparte_1 sul paziente nell'esecuzione dell'intervento chirurgico in Parte_1 videolaparocolecistectomia per “calcolo della colecisti” avvenuto in data 26.05.2008.
1. Principi in materia di responsabilità medica in ambito civile
Preliminarmente, l'odierna azione va ricondotta nell'ambito della responsabilità di tipo contrattuale dovendosi applicare la disciplina vigente al momento dell'intervento. Invero, la Suprema Corte di
3 Cassazione, superando le incertezze interpretative seguite all'entrata in vigore della L. n. 24 del 2017
(cd. legge Gelli-Bianco), ha chiarito che le disposizioni sostanziali in essa contenuta, come anche quelle contenute nella L. 189 del 2012 (cd. legge Balduzzi) non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore (cfr. Cass. n.
28994/2019).
Pertanto, la valutazione circa la sussistenza di inesatto e/o errato adempimento generativo di obbligazione risarcitoria deve dunque ritenersi disciplinata in via generale, soprattutto per quanto concerne i relativi oneri probatori, dal disposto dell'art. 1218 c.c. secondo l'interpretazione e le applicazioni che sono state elaborate in materia dalla cospicua giurisprudenza intervenuta in materia a partire dalla fine degli anni '90 con ricorso a figura contrattuale cd. “di spedalità” derivante dal contatto sociale.
Avuto riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio in ambito di responsabilità contrattuale in generale, e medica in particolare - così come enunciati dalla ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte - vige la regola per cui il paziente che intenda far valere la responsabilità della struttura sanitaria per danni derivanti da trattamento sanitario inadeguato deve dimostrare il titolo della sua pretesa, consistente nell'aggravamento della propria situazione patologica (o nell'insorgenza di nuove patologie) ed allegare inoltre la sua derivazione e connessione causale con la prestazione erogata (cd. inadempimento qualificato). Adempiuto siffatto predetto onere probatorio, è onere della struttura sanitaria dare prova dell'esatto adempimento della prestazione medica, ovvero che il peggioramento delle condizioni soggettive sia dipeso da eventi o reazione soggettiva del tutto estranei, imprevedibili e dunque non prevenibili;
e che non sussiste dunque per tali ragioni alcun nesso causale tra condotta del debitore e pregiudizio del creditore (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; ed in via generale, quanto a responsabilità ex contractu, Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Con l'ulteriore osservazione che per ritenere sussistente un nesso causale tra prestazione e danno onde rinvenire responsabilità per inadempimento nel giudizio civile - diversamente che dall'ambito penalistico (ove è richiesta la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”) - vige invece la regola della preponderanza dell'evidenza causale, altresì detta del “più probabile che non”.
La regola iuris per addivenire ad accertamento di responsabilità professionale dei sanitari – è stato ancora osservato - non è peraltro limitata soltanto al piano oggettivo dell'illecito, vale a dire a quel che concerne l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento, ma rileva anche sul piano del concreto atteggiarsi dell'elemento soggettivo della colpa, intesa come prevedibilità e prevedibilità dell'evento dannoso da parte del sanitario stesso e/o della struttura, e dunque della qualità della
4 prestazione richiesta per il raggiungimento dell'obiettivo costituito dalla guarigione del paziente o – come è nel caso di specie - dalla prevenzione di possibili esiti negativi o peggiorativi delle condizioni personali rispetto a quanto era previsto come ragionevole attendersi dall'intervento.
A carico della struttura sanitaria convenuta in giudizio grava pertanto, secondo l'orientamento consolidato, che qui pienamente si condivide, un duplice onere probatorio:
- dimostrare di aver impiegato la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della categoria di interventi in esame, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità;
- inoltre, che l'inesatto adempimento – estrinsecatosi nel mancato conseguimento degli obiettivi terapeutici previsti per tale intervento, o nell'insorgenza di complicanze, come nel caso di specie - è dovuto a causa non imputabile agli operatori sanitari, in quanto determinato da fattore non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuta (cfr. Cass. Sez. 3, n. 8826 del 2007).
È bene chiarire che l'obbligazione assunta dal professionista consiste in una obbligazione di mezzi, cioè in un'attività indirizzata ad un risultato. Il mancato raggiungimento del risultato non determina, di per sé solo considerato, inadempimento (cfr. Cass. 26 febbraio 2003 n. 2836). L'inadempimento (o l'inesatto adempimento) consiste, piuttosto, nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta ed il mancato raggiungimento del risultato deve essere danno conseguente alla non diligente prestazione o alla colpevole omissione dell'attività sanitaria.
Sotto questo profilo, il paziente non può limitarsi alla generica allegazione di inadempimento del professionista, ma deve dedurre un inadempimento c.d. “qualificato”, mettendo in rilievo le singole condotte attive od omissive che si pongono, in ipotesi, quali fattori generatori del danno lamentato
(Cass. sez. un., n. 577 dell'11.1.2008, che ha superato il precedente arresto rappresentato da Cass. sez. un., n. 13533 del 30.10.2001).
Una volta provato ed accertato, da parte del paziente, il ciclo causale relativo alla causazione dell'evento dannoso, si sposta sul professionista medico l'onere di dimostrare l'ulteriore ciclo causale relativo all'impossibilità di adempiere (il quale rileva sotto il duplice profilo dell'assenza di causalità
e dell'assenza di colpa del sanitario) dando la prova che la patologia o l'aggravamento della patologia si è verificato per una causa non imputabile al proprio operato.
È al fine sufficiente che il professionista dimostri di avere impiegato le cautele necessarie per conservare la possibilità di adempiere, evitando in tal modo che la prestazione professionale
5 diventasse impossibile, per escluderne la colpa e raggiungere la prova del suo comportamento diligente ai sensi dell'art. 1176 comma 1 c.c..
Quanto al nesso causale fra inadempimento e danno (inteso come lesione di un interesse giuridicamente protetto nella vita di relazione – fra cui rientra la salute in quanto interesse costituzionalmente protetto ex art. 32 Cost) è sempre onere del paziente dimostrare che l'esecuzione della prestazione sanitaria, che può essere stata effettuata mediante comportamenti attivi (interventi chirurgici, manovre sul paziente, somministrazione di farmaci) o mediante comportamenti omissivi
(mancata diagnosi, sottovalutazione di fattori di rischio, omessa terapia), si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento dannoso, rappresentato “o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato”
(Cass. civ. sez. III, n. 20904 del 12.9.2013).
2. Verifica nel merito della fondatezza della domanda
Così ricostruiti i principi in materia di riparto dell'onere della prova nella fattispecie in esame, l'attore lamenta che l'invalidità permanente da cui è affetto (episodi colangitici ricorrenti associati a dispepsia e diarrea cronica, esofagite, reflusso fango biliare , aggravamento della sintomatologia cardiologica e di quella psichica per l'insorgenza di “depressione reattiva cronica “) sia da imputare a colpa dei sanitari che hanno eseguito un intervento non corretto ed una gestione delle complicanze insorte non adeguata.
Ritiene la scrivente che, sulla scorta della relazione di C.T.U. versata in atti, debba concludersi per l'assenza di responsabilità per errore medico in capo ai sanitari intervenuti.
Alla luce di quanto rappresentato dai consulenti d'ufficio, la vicenda sanitaria si può ricostruire nei seguenti termini:
A seguito di indagini strumentali, il sig. , in data 25/05/2008 si ricovera in chirurgia Parte_1 presso la con programma di eseguire colecistectomia per via Controparte_1 laparoscopica.
Durante l'intervento, nella fase cosiddetta del "clippaggio", nella quale avviene la legatura mediante clips metalliche dell'arteria e del dotto cistico prima dell'asportazione della colecisti, il medico operatore (Dr. ) posizionava accidentalmente (e inconsapevolmente) una clip metallica Per_1 tangenzialmente sulla parete del dotto epatico comune, al di sotto della confluenza dei dotti epatici di destra e di sinistra, determinando una parziale ostruzione dello stesso e una “modesta contusione sulla
6 parete. La parziale ostruzione del deflusso del liquido biliare nel duodeno comportava la successiva comparsa di violenta epigastralgia e ittero.
La condizione veniva prontamente riconosciuta e correttamente affrontata il giorno stesso della comparsa della sintomatologia attraverso il reintervento in VL e rimozione della clip ostruente, associata ovviamente alla terapia medica di supporto.
Dopo il reintervento si assisteva al progressivo miglioramento degli indici di colestasi epatica, con completa normalizzazione della Bilirubina alla dimissione, persisteva solo l'aumento della γGT (161) ma in netto calo rispetto ai valori pre-intervento.
Una volta a domicilio, dopo alcuni giorni il sig. avvertiva una sintomatologia dolorosa Parte_1 addominale con episodi febbrili;
sintomatologia poco responsiva alla terapia antidolorifica e antibiotica.
Per il persistere della sintomatologia, per la ricomparsa di un aumento degli indici di colestasi (γGT
563, con GPT 223) e di ectasia della VB di 6.5 mm (ecografia del 01/07/08), il sig. si Parte_1 ricoverava, dal 03/07/08 al 11/07/08, presso la Chirurgica del Policlinico Universitario di Messina.
La colangio-RM effettuata documentava una “moderata dilatazione delle vie biliari sostenuta da una sub-stenosi filiforme di 1-1.5 cm dell'epatico comune”; per cui il 07/07/08 veniva eseguita una colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ERCP) con sfinterotomia e posizionamento endoscopica di protesi biliare.
A seguito di questa procedura, seguiva un graduale miglioramento tant'è che i controlli ecografici mostravano la scomparsa della dilatazione dell'albero biliare e gli esami ematici ritornavano gradualmente alla norma, fino ai valori normali al controllo del 03/09/08.
Dal 04/10/08 al 08/10/08, seguiva altro ricovero presso la stessa struttura di Messina per eseguire controllo e/o rimozione e/o riposizionamento protesi biliare. Eseguiva quindi una ERCP che evidenziava una stenosi estesa per circa 10 mm, poco al di sotto della confluenza;
si effettuava la dilatazione della stenosi con palloncino, si rimuoveva il precedente stent e si impiantavano due stent in plastica. Ai controlli ematochimici, sia in entrata che alla dimissione, gli indici di funzionalità epatica e di colestasi risultavano nella norma;
così il controllo ecografico, a parte la presenza di aerobilia (quadro normale per la presenza degli stent) non mostrava segni di dilatazione delle vie biliari.
Veniva quindi dimesso con diagnosi di: colangite in paziente portatore di stent biliare già sottoposto a colecistectomia;
stenosi iatrogena della VBP, sostituzione dello stent con doppio impianto protesico.
7 Dal 17/01/09 al 22/01/09 nuovo ricovero, sempre presso la stessa struttura, per la "comparsa di sintomatologia algica in regione ipocondriaca destra"; si provvedeva a nuova dilatazione con palloncino della stenosi ed alla sostituzione degli stent con impianto di nuovi 3 stent. La diagnosi di dimissione: stenosi VBP trattata con endoprotesi in paziente operato di colecistectomia.
A seguito di visita, effettuata con il Prof. Direttore della 1° clinica dell' Persona_3 CP_4
il quale diagnosticava;
“lesione ostruttiva estrinseca della VBP ed episodi di colangiti
[...] ricorrenti”, il si ricoverava dal 07 al 09/05/09 per la rimozione delle tre protesi biliari Parte_1 precedentemente posizionate. Dopo il ricovero eseguiva altri controlli clinici e strumentali.
3. La correttezza della tecnica chirurgica seguita e della gestione delle complicanze
A) Il ctu ha rilevato che la colecistectomia laparoscopica con l'erronea apposizione della clip, ritrovata al re-intervento “in prossimità dell'epatocoledoco”, concretizza la sussistenza di un nesso di causalità tra i trattamenti sanitari prestati sull'attore e la conseguente stenosi dell'epatocoledoco.
La stessa descrizione del re-intervento laparoscopico del 28.05.2008 conferma la iatrogenicità stessa del danno. In merito a tale iatrogenecità del danno, il ctu ha però rilevato che secondo le linee guida e gli studi più accreditati l'apposizione accidentale della clip sul dotto biliare deve essere considerata come una complicanza, in quanto considerata tale in maniera unanime dalla letteratura medica.
Corretta e tempestiva è stata la presa in carico del paziente appena si sono palesati i primi sintomi, legati all'erroneo clippaggio della via biliare (in seconda giornata: ittero e dolore); è stato infatti eseguita una ColangioRM che evidenziava la stenosi e ciò obbligava al re-intervento per via laparoscopica con rimozione della clip responsabile della stenosi. Quindi sia la diagnosi sia il reintervento sono stati corretti e tempestivi.
Pertanto, secondo quanto correttamente motivato dal collegio peritale, l' accidentale erroneo posizionamento di una clip metallica su un dotto biliare, non è ascrivibile a colpa censurabile del sanitario (in termini di perizia tecnica o negligenza) per l'intervento di videolaparocolecistectomia effettuato. Nonostante la rimozione della clip in tempi corretti, la complicanza con ricomparsa di effetti stenotici è conseguente a fenomeni infiammatori/cicatriziali sulla parete del dotto biliare, manifestazioni post traumatiche sul dotto epatico comune (successive al “pinzamento”) da ritenere
“peculiari” (individuali) sul paziente (per entità e durata), non diversamente ascrivibili come conseguenze di specifiche condotte colpose o riconducibili a comprovabile imperizia tecnica degli operatori” In sede di chiarimenti hanno poi aggiunto “ il posizionamento della clip in modo non corretto rientra tra le possibili complicanze di questo tipo di interventi. Si tratta di complicanze poco frequenti. Non è un errore ma una complicanza riconducibile a due fattori possibili: uno è la difficoltà
8 del campo visivo e l'altro è rappresentato dalla eccessiva trazione della colecisti. Più precisamente, ci sono due dotti. Quando si va a tirare il dotto è possibile che la trazione venga esercitata anche sull'altro dotto e, di conseguenza, può accadere che vengano pinzati entrambi. Rispetto alla sintomatologia, gli unici sintomi che hanno una correlazione con la complicanza sono: ittero
(determinato dall'ostruzione delle vie biliari a seguito del pinzamento), dolori addominali e la colestasi (ostruzione delle vie biliari). Effetti comparsi a distanza di due giorni. L'effetto ostruttivo è stato poi rimosso. Al momento delle dimissioni, l'ittero e le complicanze connesse al pinzamento erano rientrate. Quindi, il paziente è stato dimesso asintomatico. Quanto agli altri sintomi lamentati dal paziente, gli stessi sono connessi alla asportazione della colecisti. Infatti, è frequente che i pazienti senza colecisti presentino questi sintomi”
B) La persistenza della stenosi non era, ad avviso del CTU, conseguenza prevedibile in quanto: la clip causa dell'ostruzione era stata rimossa, gli indici di colestasi alla dimissione erano in netto calo
(Bilirubina da 7.49 a normale in uscita;
γGT da 348 a 161), la “modesta contusione sulla parete del dotto biliare” non lasciava prevedere la “successiva persistenza e peggioramento della stenosi”, la quale è stata poi causata e mantenuta dal processo infiammatorio/cicatriziale che si è venuto a creare sulla parete del dotto epatico comune.
C) < sintomatologia dolorosa e il peggioramento degli indici di colestasi, la risposta terapeutica anche in questa occasione è stata adeguata: trattamento endoscopico (ERCP) con posizionamento di stent nella via biliare stenotica. La letteratura scientifica in merito ritiene il trattamento endoscopico
(posizionamento di stent nella via biliare stenotica) sia il “trattamento di scelta”, è infatti considerato quello di prima linea nella maggior parte dei centri, per l'alta percentuale di successi ed il ridotto tasso di complicanze;
inoltre, l'uso di multi-stent raggiunge un successo clinico a lungo termine per oltre il 90% dei pazienti. La scelta “endoscopica” nel caso del Sig. si è dimostrata corretta Parte_1 ed efficace, rispettando a pieno le linee guida in merito, sebbene siano stati necessari quattro interventi endoscopici (tre presso Chirurgia Università di Messina e uno presso Chirurgia Università di Padova); infatti all'ultimo controllo effettuato col Prof. si parla definitivamente di “sub-stenosi Per_3 asintomatica cicatriziale”, “al 3° medio del dotto epatico comune di circa mezzo cm di lunghezza”, a significare che il deflusso della bile in duodeno non era alterato;
infatti ai controlli successivi a distanza (2011 e 2012) si registra la completa e persistente normalizzazione degli indici di colestasi.
D) La comparsa e la ricorrenza delle colangiti, registrata dopo il primo ricovero in chirurgia presso l'università di Messina (luglio 2008), è dovuta alla presenza degli stent nella via biliare. La successiva e definitiva rimozione degli stent biliari, eseguita presso la chirurgia dell'università di Padova
(maggio 2009), comporta infatti la definitiva scomparsa delle colangiti>>.
9 Dagli accertamenti compiuti dal collegio peritale, si può quindi affermare che le parti convenute hanno dato prova dell'esatto adempimento della prestazione medica, ovvero che il peggioramento delle condizioni soggettive è dipeso da eventi o reazione soggettiva del tutto estranei, o comunque non prevenibili;
e che non sussiste dunque per tali ragioni alcun nesso causale tra condotta del debitore e pregiudizio del creditore (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; ed in via generale, quanto a responsabilità ex contractu, Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533).
4. L'insussistenza del nesso di causalità con riferimento alla sintomatologia postuma.
Negativo è inoltre l'esito dell'indagine circa la derivazione delle lesioni postume permanenti lamentate nell'atto introduttivo e la condotta del sanitario, poiché il collegio peritale – dopo aver applicato alla fattispecie i criteri medico-legali rilevanti in punto di accertamento causale- ha evidenziato che: < colonscopia non ha alcuna relazione né con l'intervento di colecistectomia, né con la substenosi iatrogena della VB. Il quadro invece accertato di “reflusso biliare duodeno-gastrico” e di “diarrea” è un riscontro frequente e tipico nei pazienti colecistectomizzati, rientrando in quel complesso di manifestazioni che fa parte della cosiddetta “sindrome post-colecistectomia” (12,13,14). La frequenza di tale sindrome varia ampiamente in letteratura, dal 5 al 30% dei casi. Quindi la sola colecistectomia giustifica la presenza di tale sintomatologia;
da precisare, tuttavia, che tale condizione
è anche favorita/aggravata dalla presenza di stent nelle VB e dalla pregressa, in parte, sfinterotomia subita dal paziente in corso di ERCP. La diarrea (la cui prevalenza è del 9.1%) è causata dall'azione catartica dei sali biliari sulla mucosa intestinale nella fase interprandiale;
la dispepsia è legata alla parziale maldigestione dei grassi per l'insufficiente quantità di bile presente al momento del pasto
(per perdita della funzione di reservoire della colecisti) e anche al reflusso biliare duodenogastrico, il quale può essere causa anche di esofagite da reflusso. Pertanto tale sintomatologia è correlabile all'intervento di colecistectomia ed alle sue complicanze. Per quanto riguarda la certificazione psichiatrica che riporta la diagnosi di “depressione reattiva cronica”, si tratta di una patologia per la quale era già in cura presso lo stesso CSM dal 12/08/2008, motivo per cui il paziente assumeva antidepressivi ed ansiolitici (Zoloft, NE e IO). E' indubbio che la complicanza subita dopo la colecistectomia abbia anche potuto causare uno stato depressivo reattivo, sia per la sintomatologia vissuta, sia per i ripetuti ricoveri e sia per i vari interventi endoscopici subiti. Occorre però precisare che il sig. già prima dell'intervento assumeva terapia antidepressiva/ansilitica (Anafrenil Parte_1
+Minias+Risperdal), per come riportato in cartella clinica Per quanto riguarda invece Controparte_1 le visite cardiologiche, l'unico dato rilevabile è la presenza di “ipertensione arteriosa” con prescrizione di relativa terapia. Per tale condizione non c'è alcuna logica relazione fisiopatologica con le complicanze sulle vie biliari discusse>> 10 Ha quindi concluso nel caso in specie non risultano violate linee guida, protocolli e buone pratiche assistenziali né risulta inadeguata l'informazione preliminare al consenso sottoscritto dal paziente per l'intervento effettuato (in riferimento all'anno 2008).
Di conseguenza non è identificabile un derivato “danno conseguenza” indennizzabile sul sig.
, in coerente nesso di causalità con le predette prestazioni sanitarie discusse. Parte_1
Le conclusioni della consulenza tecnica vanno condivise, poiché palesano un attento esame della documentazione prodotta in atti ed una esaustiva ricostruzione della vicenda sanitaria;
essa mostra che sono stati tenuti nel debito conto gli elementi emersi in sede di contraddittorio con i consulenti di parte e che la ricostruzione della vicenda medica oggetto della presente causa è stata condotta nel rispetto della regola della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”, cui si faceva riferimento sopra. Per tali ragioni, e siccome non supportate da argomentazioni tecnico-scientifiche idonee a giustificarle sotto il profilo specialistico medico-legale, le censure di parte attrice non sono meritevoli di accoglimento.
L'esame delle ulteriori questioni appare superfluo alla luce del principio della ragione più liquida in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
– anche se logicamente subordinata –senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Le spese di lite, nel rapporto processuale tra l'attrice ed i convenuti, liquidate in base ai parametri del
D.M. 55/2014 secondo i valori medi relativi allo scaglione valore indeterminabile bassa complessità
e compensate per metà, attesa l'assenza di questioni di fatto e di diritto complesse nonché la peculiarità del caso concreto, seguono la soccombenza, così come le spese di ctu, nell'importo liquidato in separato decreto.
Infine, nel rapporto processuale tra i convenuti e le rispettive compagnie di assicurazione chiamate in causa, le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate, stante l'assorbimento della domanda di garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o difesa, così provvede:
. Rigetta la domanda attrice di risarcimento del danno;
. Dichiara assorbite le domanda di garanzie;
. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
e degli eredi D' che liquida per ciascuno di essi (con distrazione in favore dei
[...] Per_1
11 procuratori dichiaratisi anticipatari) in complessivi € 3500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Vibo Valentia, 8.3.2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rosita Navarra
12
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 64/2016 R.G.A.C., promossa
DA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. Maria Parte_1
Repice e dall'Avv. Giovanni Vecchio, giusta procura in calce all'atto di citazione
attore
CONTRO
in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Mario Laudonio e dall'Avv. Maria Teresa Valente, giusta procura in atti
Convenuta
E , quali eredi del Dott. , Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Rosj Soriano , giusta procura in atti
terzi chiamati
in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_2 disgiuntamente, dall'Avv. Ernesto Grandinetti e dall'Avv. Pasquale Pacienza, giusta procura in atti
terza chiamata
Avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità medica
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta 1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1 Controparte_1 in p.l.r.p.t., al fine di accertare e dichiarare il danno subito a seguito dell'intervento
[...] eseguito in data 26/5/2008 e per l'effetto, condannare, al risarcimento dei danni, quantificabili in euro
190.743,89, con vittoria di competenze e onorari di causa.
Ha premesso che:
-nei primi mesi del 2008, lamentando dispepsia digestiva veniva sottoposto ad esame ecografico dal quale emergeva la presenza di colecistopatia litiasica. In conseguenza di tale diagnosi veniva indicata la necessità di un intervento laparoscopico da effettuare quanto più rapidamente possibile e per tale motivo veniva ricoverato in data 26/5/2008 presso la convenuta, dove veniva sottoposto CP_1 da parte del Dr. ad intervento chirurgico in videolaparocolecistectomia per Persona_1
“calcolo della colecisti”.
- al termine dell'operazione il paziente manifestava forti dolori all'addome e veniva sottoposto in data
28/5/2008 a RM colangiografia dalla quale emergeva una “modica ectasia dell'albero biliare intraepatico e dal tratto prossimale della VBp con stenosi parzialmente ostruente situata a livello della presumibile origine del dotto cistico”. Nello stesso giorno, il sig. veniva sottoposto Parte_1 da parte del dott. a “rilaparoscopia per comparsa di ittero ostruttivo da parziale clippaggio Per_2 dell'epato- coledoco”, finalizzato a rimuovere la clip metallica che ostruiva il coledoco ed evitare l'insorgenza di pancreatite.
- il 6/6/2008 il paziente manifestava sintomatologia dolorosa associata ad elevazione febbrile, refrattaria al trattamento antibiotico ed antispastico e conseguentemente veniva ricoverato presso il
Policlinico di Messina per una colangite, dove veniva documentata una “stenosi al coledoco” per errore chirurgico e venivano inserite endoprotesi.
-Il 4/10/2008 il sig. veniva ricoverato nuovamente presso il Policlinico di Messina per una Parte_1 colangite e ancora il 17/1/2009 per la “comparsa di sintomatologia algida in regione ipocondriaca destra” ed anche in questo caso si provvedeva alla sostituzione delle endoprotesi.
- A causa di “colangiti ricorrenti” il , per non incorrere in ulteriori rischi, decideva di Parte_1 contattare il Prof. presso l'Università di Padova, il quale a seguito di visita del Persona_3 paziente ne disponeva il ricovero per “stenosi epatico comune post colecistectomia”.
2 - all'esito del decorso clinico si instauravano episodi colangitici ricorrenti associati a dispepsia e diarrea acronica, esofagite, reflusso fango biliare, aggravamento della sintomatologia cardiologica e di quella psichica per l'insorgenza di “depressione reattiva cronica “.
-nonostante il tentativo di risolvere in via stragiudiziale la controversia ed il tentativo di conciliazione obbligatoria ex Dlgs 28/2010, con esito negativo, nessuna valida offerta risarcitoria veniva proposta dalla convenuta responsabile.
Si costituiva in giudizio la in p.l.r.p.t., chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda e rilevando la correttezza del trattamento sanitario effettuato, e l'insussistenza di un nesso di causalità tra la condotta della convenuta e gli asseriti danni, contestando anche il quantum risarcitorio richiesto.
Autorizzata la chiamata in garanzia degli eredi del Dott. , e Persona_1 Controparte_2
formulata tempestivamente dalla convenuta, si costituivano in giudizio, Controparte_3 aderendo alle difese della e concludendo per il rigetto della domanda Controparte_1 nei loro confronti, o in subordine per la riduzione del quantum dovuto.
Autorizzata la chiamata in garanzia della , formulata tempestivamente Parte_2 degli eredi del Dott. , e , si costituiva in Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 giudizio, contestando la fondatezza della domanda e concludendo per il rigetto della stessa , o in subordine per la riduzione del quantum dovuto.
La causa veniva istruita con l'escussione di testi e CTU medico-legale. In esito al deposito della relazione peritale e delle integrazioni, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusivi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
°°°°°°
Oggetto dell'odierno decidere è l'accertamento della responsabilità dei convenuti, con riguardo alla prestazione professionale eseguita dai sanitari operanti all' interno della Controparte_1 sul paziente nell'esecuzione dell'intervento chirurgico in Parte_1 videolaparocolecistectomia per “calcolo della colecisti” avvenuto in data 26.05.2008.
1. Principi in materia di responsabilità medica in ambito civile
Preliminarmente, l'odierna azione va ricondotta nell'ambito della responsabilità di tipo contrattuale dovendosi applicare la disciplina vigente al momento dell'intervento. Invero, la Suprema Corte di
3 Cassazione, superando le incertezze interpretative seguite all'entrata in vigore della L. n. 24 del 2017
(cd. legge Gelli-Bianco), ha chiarito che le disposizioni sostanziali in essa contenuta, come anche quelle contenute nella L. 189 del 2012 (cd. legge Balduzzi) non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore (cfr. Cass. n.
28994/2019).
Pertanto, la valutazione circa la sussistenza di inesatto e/o errato adempimento generativo di obbligazione risarcitoria deve dunque ritenersi disciplinata in via generale, soprattutto per quanto concerne i relativi oneri probatori, dal disposto dell'art. 1218 c.c. secondo l'interpretazione e le applicazioni che sono state elaborate in materia dalla cospicua giurisprudenza intervenuta in materia a partire dalla fine degli anni '90 con ricorso a figura contrattuale cd. “di spedalità” derivante dal contatto sociale.
Avuto riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio in ambito di responsabilità contrattuale in generale, e medica in particolare - così come enunciati dalla ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte - vige la regola per cui il paziente che intenda far valere la responsabilità della struttura sanitaria per danni derivanti da trattamento sanitario inadeguato deve dimostrare il titolo della sua pretesa, consistente nell'aggravamento della propria situazione patologica (o nell'insorgenza di nuove patologie) ed allegare inoltre la sua derivazione e connessione causale con la prestazione erogata (cd. inadempimento qualificato). Adempiuto siffatto predetto onere probatorio, è onere della struttura sanitaria dare prova dell'esatto adempimento della prestazione medica, ovvero che il peggioramento delle condizioni soggettive sia dipeso da eventi o reazione soggettiva del tutto estranei, imprevedibili e dunque non prevenibili;
e che non sussiste dunque per tali ragioni alcun nesso causale tra condotta del debitore e pregiudizio del creditore (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; ed in via generale, quanto a responsabilità ex contractu, Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Con l'ulteriore osservazione che per ritenere sussistente un nesso causale tra prestazione e danno onde rinvenire responsabilità per inadempimento nel giudizio civile - diversamente che dall'ambito penalistico (ove è richiesta la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”) - vige invece la regola della preponderanza dell'evidenza causale, altresì detta del “più probabile che non”.
La regola iuris per addivenire ad accertamento di responsabilità professionale dei sanitari – è stato ancora osservato - non è peraltro limitata soltanto al piano oggettivo dell'illecito, vale a dire a quel che concerne l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento, ma rileva anche sul piano del concreto atteggiarsi dell'elemento soggettivo della colpa, intesa come prevedibilità e prevedibilità dell'evento dannoso da parte del sanitario stesso e/o della struttura, e dunque della qualità della
4 prestazione richiesta per il raggiungimento dell'obiettivo costituito dalla guarigione del paziente o – come è nel caso di specie - dalla prevenzione di possibili esiti negativi o peggiorativi delle condizioni personali rispetto a quanto era previsto come ragionevole attendersi dall'intervento.
A carico della struttura sanitaria convenuta in giudizio grava pertanto, secondo l'orientamento consolidato, che qui pienamente si condivide, un duplice onere probatorio:
- dimostrare di aver impiegato la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della categoria di interventi in esame, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità;
- inoltre, che l'inesatto adempimento – estrinsecatosi nel mancato conseguimento degli obiettivi terapeutici previsti per tale intervento, o nell'insorgenza di complicanze, come nel caso di specie - è dovuto a causa non imputabile agli operatori sanitari, in quanto determinato da fattore non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuta (cfr. Cass. Sez. 3, n. 8826 del 2007).
È bene chiarire che l'obbligazione assunta dal professionista consiste in una obbligazione di mezzi, cioè in un'attività indirizzata ad un risultato. Il mancato raggiungimento del risultato non determina, di per sé solo considerato, inadempimento (cfr. Cass. 26 febbraio 2003 n. 2836). L'inadempimento (o l'inesatto adempimento) consiste, piuttosto, nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta ed il mancato raggiungimento del risultato deve essere danno conseguente alla non diligente prestazione o alla colpevole omissione dell'attività sanitaria.
Sotto questo profilo, il paziente non può limitarsi alla generica allegazione di inadempimento del professionista, ma deve dedurre un inadempimento c.d. “qualificato”, mettendo in rilievo le singole condotte attive od omissive che si pongono, in ipotesi, quali fattori generatori del danno lamentato
(Cass. sez. un., n. 577 dell'11.1.2008, che ha superato il precedente arresto rappresentato da Cass. sez. un., n. 13533 del 30.10.2001).
Una volta provato ed accertato, da parte del paziente, il ciclo causale relativo alla causazione dell'evento dannoso, si sposta sul professionista medico l'onere di dimostrare l'ulteriore ciclo causale relativo all'impossibilità di adempiere (il quale rileva sotto il duplice profilo dell'assenza di causalità
e dell'assenza di colpa del sanitario) dando la prova che la patologia o l'aggravamento della patologia si è verificato per una causa non imputabile al proprio operato.
È al fine sufficiente che il professionista dimostri di avere impiegato le cautele necessarie per conservare la possibilità di adempiere, evitando in tal modo che la prestazione professionale
5 diventasse impossibile, per escluderne la colpa e raggiungere la prova del suo comportamento diligente ai sensi dell'art. 1176 comma 1 c.c..
Quanto al nesso causale fra inadempimento e danno (inteso come lesione di un interesse giuridicamente protetto nella vita di relazione – fra cui rientra la salute in quanto interesse costituzionalmente protetto ex art. 32 Cost) è sempre onere del paziente dimostrare che l'esecuzione della prestazione sanitaria, che può essere stata effettuata mediante comportamenti attivi (interventi chirurgici, manovre sul paziente, somministrazione di farmaci) o mediante comportamenti omissivi
(mancata diagnosi, sottovalutazione di fattori di rischio, omessa terapia), si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento dannoso, rappresentato “o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato”
(Cass. civ. sez. III, n. 20904 del 12.9.2013).
2. Verifica nel merito della fondatezza della domanda
Così ricostruiti i principi in materia di riparto dell'onere della prova nella fattispecie in esame, l'attore lamenta che l'invalidità permanente da cui è affetto (episodi colangitici ricorrenti associati a dispepsia e diarrea cronica, esofagite, reflusso fango biliare , aggravamento della sintomatologia cardiologica e di quella psichica per l'insorgenza di “depressione reattiva cronica “) sia da imputare a colpa dei sanitari che hanno eseguito un intervento non corretto ed una gestione delle complicanze insorte non adeguata.
Ritiene la scrivente che, sulla scorta della relazione di C.T.U. versata in atti, debba concludersi per l'assenza di responsabilità per errore medico in capo ai sanitari intervenuti.
Alla luce di quanto rappresentato dai consulenti d'ufficio, la vicenda sanitaria si può ricostruire nei seguenti termini:
A seguito di indagini strumentali, il sig. , in data 25/05/2008 si ricovera in chirurgia Parte_1 presso la con programma di eseguire colecistectomia per via Controparte_1 laparoscopica.
Durante l'intervento, nella fase cosiddetta del "clippaggio", nella quale avviene la legatura mediante clips metalliche dell'arteria e del dotto cistico prima dell'asportazione della colecisti, il medico operatore (Dr. ) posizionava accidentalmente (e inconsapevolmente) una clip metallica Per_1 tangenzialmente sulla parete del dotto epatico comune, al di sotto della confluenza dei dotti epatici di destra e di sinistra, determinando una parziale ostruzione dello stesso e una “modesta contusione sulla
6 parete. La parziale ostruzione del deflusso del liquido biliare nel duodeno comportava la successiva comparsa di violenta epigastralgia e ittero.
La condizione veniva prontamente riconosciuta e correttamente affrontata il giorno stesso della comparsa della sintomatologia attraverso il reintervento in VL e rimozione della clip ostruente, associata ovviamente alla terapia medica di supporto.
Dopo il reintervento si assisteva al progressivo miglioramento degli indici di colestasi epatica, con completa normalizzazione della Bilirubina alla dimissione, persisteva solo l'aumento della γGT (161) ma in netto calo rispetto ai valori pre-intervento.
Una volta a domicilio, dopo alcuni giorni il sig. avvertiva una sintomatologia dolorosa Parte_1 addominale con episodi febbrili;
sintomatologia poco responsiva alla terapia antidolorifica e antibiotica.
Per il persistere della sintomatologia, per la ricomparsa di un aumento degli indici di colestasi (γGT
563, con GPT 223) e di ectasia della VB di 6.5 mm (ecografia del 01/07/08), il sig. si Parte_1 ricoverava, dal 03/07/08 al 11/07/08, presso la Chirurgica del Policlinico Universitario di Messina.
La colangio-RM effettuata documentava una “moderata dilatazione delle vie biliari sostenuta da una sub-stenosi filiforme di 1-1.5 cm dell'epatico comune”; per cui il 07/07/08 veniva eseguita una colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ERCP) con sfinterotomia e posizionamento endoscopica di protesi biliare.
A seguito di questa procedura, seguiva un graduale miglioramento tant'è che i controlli ecografici mostravano la scomparsa della dilatazione dell'albero biliare e gli esami ematici ritornavano gradualmente alla norma, fino ai valori normali al controllo del 03/09/08.
Dal 04/10/08 al 08/10/08, seguiva altro ricovero presso la stessa struttura di Messina per eseguire controllo e/o rimozione e/o riposizionamento protesi biliare. Eseguiva quindi una ERCP che evidenziava una stenosi estesa per circa 10 mm, poco al di sotto della confluenza;
si effettuava la dilatazione della stenosi con palloncino, si rimuoveva il precedente stent e si impiantavano due stent in plastica. Ai controlli ematochimici, sia in entrata che alla dimissione, gli indici di funzionalità epatica e di colestasi risultavano nella norma;
così il controllo ecografico, a parte la presenza di aerobilia (quadro normale per la presenza degli stent) non mostrava segni di dilatazione delle vie biliari.
Veniva quindi dimesso con diagnosi di: colangite in paziente portatore di stent biliare già sottoposto a colecistectomia;
stenosi iatrogena della VBP, sostituzione dello stent con doppio impianto protesico.
7 Dal 17/01/09 al 22/01/09 nuovo ricovero, sempre presso la stessa struttura, per la "comparsa di sintomatologia algica in regione ipocondriaca destra"; si provvedeva a nuova dilatazione con palloncino della stenosi ed alla sostituzione degli stent con impianto di nuovi 3 stent. La diagnosi di dimissione: stenosi VBP trattata con endoprotesi in paziente operato di colecistectomia.
A seguito di visita, effettuata con il Prof. Direttore della 1° clinica dell' Persona_3 CP_4
il quale diagnosticava;
“lesione ostruttiva estrinseca della VBP ed episodi di colangiti
[...] ricorrenti”, il si ricoverava dal 07 al 09/05/09 per la rimozione delle tre protesi biliari Parte_1 precedentemente posizionate. Dopo il ricovero eseguiva altri controlli clinici e strumentali.
3. La correttezza della tecnica chirurgica seguita e della gestione delle complicanze
A) Il ctu ha rilevato che la colecistectomia laparoscopica con l'erronea apposizione della clip, ritrovata al re-intervento “in prossimità dell'epatocoledoco”, concretizza la sussistenza di un nesso di causalità tra i trattamenti sanitari prestati sull'attore e la conseguente stenosi dell'epatocoledoco.
La stessa descrizione del re-intervento laparoscopico del 28.05.2008 conferma la iatrogenicità stessa del danno. In merito a tale iatrogenecità del danno, il ctu ha però rilevato che secondo le linee guida e gli studi più accreditati l'apposizione accidentale della clip sul dotto biliare deve essere considerata come una complicanza, in quanto considerata tale in maniera unanime dalla letteratura medica.
Corretta e tempestiva è stata la presa in carico del paziente appena si sono palesati i primi sintomi, legati all'erroneo clippaggio della via biliare (in seconda giornata: ittero e dolore); è stato infatti eseguita una ColangioRM che evidenziava la stenosi e ciò obbligava al re-intervento per via laparoscopica con rimozione della clip responsabile della stenosi. Quindi sia la diagnosi sia il reintervento sono stati corretti e tempestivi.
Pertanto, secondo quanto correttamente motivato dal collegio peritale, l' accidentale erroneo posizionamento di una clip metallica su un dotto biliare, non è ascrivibile a colpa censurabile del sanitario (in termini di perizia tecnica o negligenza) per l'intervento di videolaparocolecistectomia effettuato. Nonostante la rimozione della clip in tempi corretti, la complicanza con ricomparsa di effetti stenotici è conseguente a fenomeni infiammatori/cicatriziali sulla parete del dotto biliare, manifestazioni post traumatiche sul dotto epatico comune (successive al “pinzamento”) da ritenere
“peculiari” (individuali) sul paziente (per entità e durata), non diversamente ascrivibili come conseguenze di specifiche condotte colpose o riconducibili a comprovabile imperizia tecnica degli operatori” In sede di chiarimenti hanno poi aggiunto “ il posizionamento della clip in modo non corretto rientra tra le possibili complicanze di questo tipo di interventi. Si tratta di complicanze poco frequenti. Non è un errore ma una complicanza riconducibile a due fattori possibili: uno è la difficoltà
8 del campo visivo e l'altro è rappresentato dalla eccessiva trazione della colecisti. Più precisamente, ci sono due dotti. Quando si va a tirare il dotto è possibile che la trazione venga esercitata anche sull'altro dotto e, di conseguenza, può accadere che vengano pinzati entrambi. Rispetto alla sintomatologia, gli unici sintomi che hanno una correlazione con la complicanza sono: ittero
(determinato dall'ostruzione delle vie biliari a seguito del pinzamento), dolori addominali e la colestasi (ostruzione delle vie biliari). Effetti comparsi a distanza di due giorni. L'effetto ostruttivo è stato poi rimosso. Al momento delle dimissioni, l'ittero e le complicanze connesse al pinzamento erano rientrate. Quindi, il paziente è stato dimesso asintomatico. Quanto agli altri sintomi lamentati dal paziente, gli stessi sono connessi alla asportazione della colecisti. Infatti, è frequente che i pazienti senza colecisti presentino questi sintomi”
B) La persistenza della stenosi non era, ad avviso del CTU, conseguenza prevedibile in quanto: la clip causa dell'ostruzione era stata rimossa, gli indici di colestasi alla dimissione erano in netto calo
(Bilirubina da 7.49 a normale in uscita;
γGT da 348 a 161), la “modesta contusione sulla parete del dotto biliare” non lasciava prevedere la “successiva persistenza e peggioramento della stenosi”, la quale è stata poi causata e mantenuta dal processo infiammatorio/cicatriziale che si è venuto a creare sulla parete del dotto epatico comune.
C) < sintomatologia dolorosa e il peggioramento degli indici di colestasi, la risposta terapeutica anche in questa occasione è stata adeguata: trattamento endoscopico (ERCP) con posizionamento di stent nella via biliare stenotica. La letteratura scientifica in merito ritiene il trattamento endoscopico
(posizionamento di stent nella via biliare stenotica) sia il “trattamento di scelta”, è infatti considerato quello di prima linea nella maggior parte dei centri, per l'alta percentuale di successi ed il ridotto tasso di complicanze;
inoltre, l'uso di multi-stent raggiunge un successo clinico a lungo termine per oltre il 90% dei pazienti. La scelta “endoscopica” nel caso del Sig. si è dimostrata corretta Parte_1 ed efficace, rispettando a pieno le linee guida in merito, sebbene siano stati necessari quattro interventi endoscopici (tre presso Chirurgia Università di Messina e uno presso Chirurgia Università di Padova); infatti all'ultimo controllo effettuato col Prof. si parla definitivamente di “sub-stenosi Per_3 asintomatica cicatriziale”, “al 3° medio del dotto epatico comune di circa mezzo cm di lunghezza”, a significare che il deflusso della bile in duodeno non era alterato;
infatti ai controlli successivi a distanza (2011 e 2012) si registra la completa e persistente normalizzazione degli indici di colestasi.
D) La comparsa e la ricorrenza delle colangiti, registrata dopo il primo ricovero in chirurgia presso l'università di Messina (luglio 2008), è dovuta alla presenza degli stent nella via biliare. La successiva e definitiva rimozione degli stent biliari, eseguita presso la chirurgia dell'università di Padova
(maggio 2009), comporta infatti la definitiva scomparsa delle colangiti>>.
9 Dagli accertamenti compiuti dal collegio peritale, si può quindi affermare che le parti convenute hanno dato prova dell'esatto adempimento della prestazione medica, ovvero che il peggioramento delle condizioni soggettive è dipeso da eventi o reazione soggettiva del tutto estranei, o comunque non prevenibili;
e che non sussiste dunque per tali ragioni alcun nesso causale tra condotta del debitore e pregiudizio del creditore (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; ed in via generale, quanto a responsabilità ex contractu, Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533).
4. L'insussistenza del nesso di causalità con riferimento alla sintomatologia postuma.
Negativo è inoltre l'esito dell'indagine circa la derivazione delle lesioni postume permanenti lamentate nell'atto introduttivo e la condotta del sanitario, poiché il collegio peritale – dopo aver applicato alla fattispecie i criteri medico-legali rilevanti in punto di accertamento causale- ha evidenziato che: < colonscopia non ha alcuna relazione né con l'intervento di colecistectomia, né con la substenosi iatrogena della VB. Il quadro invece accertato di “reflusso biliare duodeno-gastrico” e di “diarrea” è un riscontro frequente e tipico nei pazienti colecistectomizzati, rientrando in quel complesso di manifestazioni che fa parte della cosiddetta “sindrome post-colecistectomia” (12,13,14). La frequenza di tale sindrome varia ampiamente in letteratura, dal 5 al 30% dei casi. Quindi la sola colecistectomia giustifica la presenza di tale sintomatologia;
da precisare, tuttavia, che tale condizione
è anche favorita/aggravata dalla presenza di stent nelle VB e dalla pregressa, in parte, sfinterotomia subita dal paziente in corso di ERCP. La diarrea (la cui prevalenza è del 9.1%) è causata dall'azione catartica dei sali biliari sulla mucosa intestinale nella fase interprandiale;
la dispepsia è legata alla parziale maldigestione dei grassi per l'insufficiente quantità di bile presente al momento del pasto
(per perdita della funzione di reservoire della colecisti) e anche al reflusso biliare duodenogastrico, il quale può essere causa anche di esofagite da reflusso. Pertanto tale sintomatologia è correlabile all'intervento di colecistectomia ed alle sue complicanze. Per quanto riguarda la certificazione psichiatrica che riporta la diagnosi di “depressione reattiva cronica”, si tratta di una patologia per la quale era già in cura presso lo stesso CSM dal 12/08/2008, motivo per cui il paziente assumeva antidepressivi ed ansiolitici (Zoloft, NE e IO). E' indubbio che la complicanza subita dopo la colecistectomia abbia anche potuto causare uno stato depressivo reattivo, sia per la sintomatologia vissuta, sia per i ripetuti ricoveri e sia per i vari interventi endoscopici subiti. Occorre però precisare che il sig. già prima dell'intervento assumeva terapia antidepressiva/ansilitica (Anafrenil Parte_1
+Minias+Risperdal), per come riportato in cartella clinica Per quanto riguarda invece Controparte_1 le visite cardiologiche, l'unico dato rilevabile è la presenza di “ipertensione arteriosa” con prescrizione di relativa terapia. Per tale condizione non c'è alcuna logica relazione fisiopatologica con le complicanze sulle vie biliari discusse>> 10 Ha quindi concluso nel caso in specie non risultano violate linee guida, protocolli e buone pratiche assistenziali né risulta inadeguata l'informazione preliminare al consenso sottoscritto dal paziente per l'intervento effettuato (in riferimento all'anno 2008).
Di conseguenza non è identificabile un derivato “danno conseguenza” indennizzabile sul sig.
, in coerente nesso di causalità con le predette prestazioni sanitarie discusse. Parte_1
Le conclusioni della consulenza tecnica vanno condivise, poiché palesano un attento esame della documentazione prodotta in atti ed una esaustiva ricostruzione della vicenda sanitaria;
essa mostra che sono stati tenuti nel debito conto gli elementi emersi in sede di contraddittorio con i consulenti di parte e che la ricostruzione della vicenda medica oggetto della presente causa è stata condotta nel rispetto della regola della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”, cui si faceva riferimento sopra. Per tali ragioni, e siccome non supportate da argomentazioni tecnico-scientifiche idonee a giustificarle sotto il profilo specialistico medico-legale, le censure di parte attrice non sono meritevoli di accoglimento.
L'esame delle ulteriori questioni appare superfluo alla luce del principio della ragione più liquida in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
– anche se logicamente subordinata –senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Le spese di lite, nel rapporto processuale tra l'attrice ed i convenuti, liquidate in base ai parametri del
D.M. 55/2014 secondo i valori medi relativi allo scaglione valore indeterminabile bassa complessità
e compensate per metà, attesa l'assenza di questioni di fatto e di diritto complesse nonché la peculiarità del caso concreto, seguono la soccombenza, così come le spese di ctu, nell'importo liquidato in separato decreto.
Infine, nel rapporto processuale tra i convenuti e le rispettive compagnie di assicurazione chiamate in causa, le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate, stante l'assorbimento della domanda di garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o difesa, così provvede:
. Rigetta la domanda attrice di risarcimento del danno;
. Dichiara assorbite le domanda di garanzie;
. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
e degli eredi D' che liquida per ciascuno di essi (con distrazione in favore dei
[...] Per_1
11 procuratori dichiaratisi anticipatari) in complessivi € 3500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Vibo Valentia, 8.3.2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rosita Navarra
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