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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/05/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione terza civile, composta dai Sigg.: R. G. 450/2024 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 450/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 6 maggio 2025, promossa con atto di citazione notificato in data 24.04.2024
d a
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lanfranco Biasiucci (C.F. pec: OGGETTO: C.F._2
, presso lo studio del quale in Busto Arsizio, via promessa di Email_1
Marsala, 17, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti allegata al presente atto. pagamento- ricognizione
APPELLANTE
c o n t r o di debito
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Massimo Zanni (C.F. , pec: , C.F._4 Email_2
presso lo studio del quale in Bergamo, Via Palma il Vecchio, n. 157, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.2326/2023, pubblicata in data 02.11.2023, resa nel procedimento R.G. 6099/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione pagina 1 di 11 ed eccezione RIFORMARE LA SENTENZA N. 2326 DEL 2 NOVEMBRE 2023
PUBBLICATA IL 2 NOVEMBRE 2023 R.G. 6099/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo e per l'effetto, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: condannare l'odierna appellata, giusta clausola n. 5 delle condizioni di separazione consensuale omologata il 12 luglio 2017 dal Tribunale di Bergamo, a corrispondere all'appellante l'importo di € 210.700- ovvero quel diverso importo che Parte_1
risulterà dovuto e di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
IN SUBORDINE Condannare l'odierna appellata al pagamento a favore Controparte_1 dell'odierno appellante dell'importo di euro 93.664,5 corrispondente alla Parte_1
metà del mutuo di originari Euro 187.329- acceso, pagato ed estinto dal solo odierno appellante.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Dell'appellata
Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione.
NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dal sig. perché infondato in fatto e Parte_1
in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata anche con riferimento alle spese di lite.
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese di lite del presente giudizio, nonché delle spese del giudizio di primo grado, il tutto oltre spese ed oneri accessori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.2326/2023, il tribunale di Bergamo ha rigettato la domanda di Parte_1 per il pagamento di € 210.700, o del diverso importo dovutogli dalla ex moglie, quale conguaglio, a seguito della vendita del piano terra della casa coniugale, in adempimento della pattuizione collaterale agli accordi di separazione.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello il chiedendone la riforma, con Pt_1
accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituita in giudizio , resistendo all'impugnazione. Controparte_1
La causa era stata assegnata alla I sez. civile, con prima udienza fissata al 09.10.2024, ma è stata poi rimessa al Presidente e assegnata alla III sez. civile, perché riguardante l'adempimento e interpretazione dell'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione consensuale.
pagina 2 di 11 Il 07.02.2025 l'appellante ha revocato il mandato agli originari difensori e si è costituito per l'appellante l'Avv. Lanfranco Biasiucci con comparsa in data 07.02.2025, richiamando le conclusioni della citazione in appello.
All'udienza del 01.04.2025, avanti a questo Collegio, su richiesta delle parti, la causa è stata rinviata, per la decisione ex art. 350-bis c.p.c., all'udienza del 06.05.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., col deposito di note di udienza entro il 5.5.2025 e col deposito di note conclusionali quindici giorni prima.
All'udienza del 06.05.2025, visto il deposito delle note di trattazione scritta di entrambe le parti, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante espone in fatto quanto segue:
- in base alla clausola n. 5 degli accordi di separazione consensuale del maggio 2017, le parti si erano impegnate a vendere la porzione al piano terra dell'immobile di due piani in comproprietà, tenendo conto, in sede di ricavato della vendita, degli apporti di ciascuno per la costruzione dell'immobile e del pagamento del mutuo effettuato esclusivamente da lui, inoltre, in base alla clausola n. 7, egli si era impegnato a cedere alla allora moglie la porzione dell'immobile al piano primo, senza corrispettivo e il trasferimento avveniva in data
25.03.2021, con atto di attribuzione di bene patrimoniale;
-l'appartamento al piano terreno è stato venduto a terzi, in data 21.07.2022, al prezzo di €
430.000, tuttavia, egli ha incassato unicamente la somma di € 129.000, poiché ha provveduto, contestualmente, all'estinzione del mutuo acceso per la costruzione della casa, per €
85.319,89;
-in totale, afferma di aver sostenuto spese per € 573.412,45, di cui € 191.083,35 per costo di costruzione dell'immobile, € 195.000,00 per acquisto del terreno su cui è stato edificato l'immobile, € 187.329 (compresi € 85.319,89 per l'estinzione suddetta ) per pagamento integrale del mutuo, dunque un importo complessivo pari al 79 % del totale, mentre la moglie ha sostenute spese di costruzione dell'immobile per € 155.934,63, pari al 21 % del totale (non dovendo computarsi la somma donata dalla suocera a entrambi), pertanto, ritiene di essere in credito di € 210.700, avendo percepito la somma di € 129.000, a fronte di quella dovuta di €
339.700 (pari al 79% del prezzo per la vendita del piano terra).
pagina 3 di 11 Col primo motivo di impugnazione, sulla rilevata inutilizzabilità dei documenti da lui prodotti nella terza memoria, contesta la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697
c.c.
Afferma che, per mera svista, il Giudice di prime cure non si è avveduto che la documentazione relativa agli importi pagati a titolo di mutuo è stata tempestivamente prodotta sia in citazione (doc.
4 -atto di mutuo), sia nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., nella quale sono stati prodotti sia il conteggio estintivo del mutuo, sia la ricevuta di pagamento all'estinzione del mutuo stesso, peraltro il fatto che il mutuo sia stato pagato solo da lui non è stata contestata, dunque deve ritenersi provata ex art 115 c.p.c.
Col secondo motivo di impugnazione, sull'interpretazione delle clausole 5) e 7) delle condizioni di separazione, contesta la violazione degli artt.1362 e 1363 c.c.
Ritiene errata l'interpretazione del giudice per cui, in occasione della vendita del piano terra, lui non poteva pretendere, in forza della clausola n. 5, il rimborso di spese sostenute anche per il piano primo, perché il piano primo era stato ceduto gratuitamente alla moglie e il riconoscimento, a lui, di importi relativi a detto piano avrebbe inficiato la gratuità della cessione.
Sostiene che nella clausola n. 5 si fa riferimento all'intero immobile, denominato genericamente quale “bene” senza fare distinzione alcuna tra le sue porzioni (piano terra e piano primo), infatti si prevede che solo lui sia onerato del pagamento del mutuo gravante, appunto, sull'intero immobile e non solo su una sua porzione. La clausola n. 7, relativa alla cessione della porzione del primo piano alla moglie, non incide sulla portata della clausola n.
5 riguardo alle spese sostenute da ciascuna parte, relative all'intero immobile, di cui si doveva tener conto nel ripartire il prezzo del piano terra, venduto a terzi.
Afferma che l'area di sedime su cui sono stati edificati piano terra e piano primo è, ovviamente, la medesima e il costo di tale sedime, secondo logica, deve essere computato nella sua interezza. Tale costo è stato da lui indicato in € 195.000 e non contestato, dunque deve ritenersi provato ex art. 115 c.p.c.
Col terzo motivo di impugnazione, sugli importi ricevuti dalla madre della CP_1
contesta la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.
pagina 4 di 11 Afferma che era onere della dimostrare che si trattava di un mutuo e non di una CP_1
donazione, ma la controparte ha prodotto solo dei fogli sottoscritti unicamente da lei e privi di data certa, nei quali non vi è alcun riferimento a prestiti.
Precisa che la non ha fornito prova dell'ammontare dell'importo ricevuto dalla CP_1 madre, indicato in € 185.000 e lui non ha mai riconosciuto detto importo, neppure nel ridotto ammontare di € 100.000, contrariamente a quanto asserito dal giudice.
Col quarto motivo di impugnazione, sull'osservazione del giudice circa l'incomprensibilità del motivo per cui, al momento della compravendita, lui abbia accettato di percepire una somma addirittura inferiore alla metà del prezzo pagato dall'acquirente, contesta la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché non era in contestazione né il prezzo di vendita dell'immobile, né la valutazione sulla correttezza delle sue scelte.
Precisa che la somma di € 85.319,89, che costituiva l'importo dell'estinzione finale del mutuo
è stata direttamente percepita dalla Banca mutuante, perciò la sua quota si è ridotta ad €
129.000 e sottolinea che aveva ovvi motivi per concludere comunque la compravendita, perché avrebbe danneggiato il compratore se, per il mancato accordo sulla divisione del prezzo con l'altra venditrice, egli si fosse rifiutato di firmare l'atto di compravendita nella data stabilita.
Con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 26.03.2025 l'appellante ha modificato le sue difese riguardo al mutuo, asserendo che era relativo solo alla casa coniugale al piano terra e non all'intero immobile, ribadendo tale asserzione nelle note conclusionali ex art. 350- bis c.p.c.
L'appellata, sul primo motivo di impugnazione afferma che i documenti prodotti dalla controparte nella terza memoria ex art. 183, 6 co.2 c.p.c., non corrispondono ai documenti prodotti in citazione e nella seconda memoria ex art. 183, 6 co.2 c.p.c., come il Pt_1
asserisce, dunque le integrazioni documentali fatte con la terza memoria non devono essere considerate, perché tardive, comunque, anche se considerate, non avrebbero portato a una diversa decisione.
Sul secondo motivo di impugnazione afferma che l'interpretazione data dall'appellante alla clausola n. 5 come riferita all'intero immobile comprensivo di piano terra e primo piano contrasta con la clausola n. 7, che prevede la cessione a lei della quota del di ½ del Pt_1
primo piano della casa coniugale.
pagina 5 di 11 Sottolinea che, come ha evidenziato il giudice di primo grado: “Costituiva onere della parte quello di effettuare un distinguo tra le due parti dell'abitazione (il piano primo, donato alla moglie, e il piano terra, venduto a terzi)”
Comunque, sostiene che la controparte cita la clausola n. 5 senza precisare che il mutuo era riferito all'apporto economico del ma anche lei ha dato un apporto economico per la Pt_1
costruzione della casa coniugale, che deve essere considerato.
Sul terzo motivo di impugnazione, afferma che lei doveva provare unicamente, e così ha fatto, la provenienza dei propri soldi utilizzati per la costruzione dell'immobile, ma non aveva l'onore di provare se aveva ricevuto detti soldi a titolo di mutuo o di donazione.
Afferma di avere contribuito ai costi per la casa coniugale per € 345.000,00, di cui €
160.000,00 ricavati dalla vendita dell'appartamento sito in Ghisalba, Via Piemonte n.1 e €
185.000,00 versati quale prestito da parte di sua madre, , in favore suo e Controparte_2 dell'ex genero, tramite bonifici e prelevamenti in contanti, prodotti in sede istruttoria e afferma : “Il sig. ritiene di aver sostenuto invece la somma di euro Parte_1
260.085,00”, dunque l'appellata sostiene che il suo contributo è superiore a quello dell'ex coniuge.
Inoltre, ricorda che il le ha ceduto la quota di ½ del primo piano della casa Pt_1
coniugale, giusta clausola n.7 delle condizioni di separazione, senza alcun corrispettivo, quindi ora non può considerare, nel quantum asseritamente da lei dovuto, i costi sostenuti per l'intera abitazione, compreso il piano primo, già ceduto.
Il quarto motivo di impugnazione ritiene non si possa neppure considerare un motivo d'appello, limitandosi a contestare una delle osservazioni del giudice, parte di una serie di argomentazioni, con cui dava atto di circostanze che suffragano l'infondatezza della domanda attorea, ma, con la citata osservazione il giudice non ha deciso su alcuna domanda o eccezione.
Nelle note conclusionali ha richiamato le sue difese e ha poi depositato una memoria di replica inammissibile, perché non prevista dall'art. 350-bis c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
06.06.2025.
La Corte osserva che, con la separazione consensuale, le parti hanno convenuto quanto segue:
pagina 6 di 11 clausola n. 5: proseguirà nel pagamento del mutuo contratto per l'acquisto Parte_1
della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, i quali si impegnano a porre in vendita il bene …….Nella ripartizione del ricavato, in caso di vendita, si terrà conto dei rispettivi apporti nell'acquisto e costruzione e del pagamento del mutuo gravante e sempre effettuato esclusivamente dal signor ; Pt_1 clausola n. 7: “Dare atto che si impegna e promette di cedere a Parte_1 [...]
che si impegna e promette di acquistare, la quota di comproprietà pari al 50% CP_1 dell'immobile così individuato: In Comune di Ghisalba (BG), via Padova 23, foglio 10, particella 5264, subalterno 3, cat. A/7, classe 2, rendita Euro 604,25, nonché le parti comuni afferenti l'edificio ai subalterni 5 e 1. Il trasferimento verrà posto in essere senza corrispettivo in esecuzione degli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione consensuale per la separazione personale”
Dall'esame complessivo delle condizioni di separazione consensuale, si evince con chiarezza che le parti erano comproprietarie di un immobile composto da due appartamenti, uno al piano terra, da loro abitato e identificato come “casa coniugale”, che avevano deciso di vendere e hanno venduto a terzi e l'altro al primo piano, che è diventato di piena proprietà della a seguito della cessione a lei della quota del 50% del senza CP_1 Pt_1
corrispettivo.
Per far fronte a una parte dei costi di costruzione dell'immobile, il ha chiesto un Pt_1
mutuo, le cui rate sono rimaste esclusivamente a suo carico.
Nella citata clausola n.5, le parti riferiscono il mutuo alla “casa coniugale” (ossia al piano terra venduto a terzi), anche se, in realtà, il mutuo è stato contratto con ipoteca sul terreno su cui l'intero immobile di due piani è stato costruito, dunque il riferimento del mutuo al solo appartamento al piano terra non può essere preso alla lettera, ma è indice della volontà dei coniugi di tenere conto dell'intero costo del mutuo nella ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita del piano terra a terzi, così come si deve tener conto degli altri costi sostenuti da ciascuna delle parti per “acquisto e costruzione” dell'intero immobile (se e in quanto provati), dato che nella clausola n.5 si menzionano i “rispettivi apporti” e non la alla quota dei rispettivi apporti riferita all'appartamento al piano terra (quota che le parti avrebbero dovuto determinare, se avessero voluto considerare solo i costi afferenti a quel piano, non essendo le spese specificamente riferibili a un appartamento piuttosto che all'altro) e, del resto, non pagina 7 di 11 avrebbe senso, nel conguaglio, tener conto dell'esborso per il mutuo nell'interezza e degli altri costi solo pro quota.
In sostanza, entrambi i coniugi avevano sostenuto spese per l'intero immobile, ma hanno deciso di procedere al conguaglio, per rimborsare la differenza al coniuge che avesse speso un importo superiore al 50% corrispondente alla sua quota, nel momento dell'incasso del prezzo per la vendita della porzione al piano terra. Il riferimento a questa specifica porzione non è, dunque, fatto per limitare il conguaglio alle spese alla stessa riferite, ma per stabilire il momento del conguaglio in concomitanza con l'incasso di una somma, che avrebbe reso agevole per il coniuge debitore provvedere al saldo del dovuto all'altro coniuge.
La difesa dell'appellata afferma che, avendo il come previsto dalla clausola n. 7 Pt_1 delle condizioni di separazione, trasferito la sua quota dell'appartamento al primo piano alla
“senza corrispettivo in esecuzione degli accordi assunti dai coniugi in sede di CP_1 separazione consensuale”, non può chiedere alla il rimborso della quota dei costi CP_1
da lui asseritamente sostenuti e del mutuo riferita all'appartamento al primo piano, altrimenti la suddetta cessione non sarebbe più a titolo gratuito.
La Corte osserva che la cessione della quota del 50% del primo piano è stata fatta con atto di
“attribuzione di bene patrimoniale”, dove si legge che: “non vi è alcun pagamento di corrispettivo tra loro, trattandosi di accordi stabiliti in sede di divorzio” e tali accordi (in realtà stabiliti in sede di separazione) ben possono prevedere che la alla vendita a CP_1 terzi del distinto immobile al piano terra, se, valutati i rispettivi apporti nell'acquisto e costruzione dell'intero immobile e il pagamento del mutuo, effettuato esclusivamente dal risulti aver sostenuto spese in misura inferiore al 50%, corrispondente alla sua Pt_1
quota, debba rimborsare al le spese da questi eventualmente sostenute, invece, in Pt_1
eccesso rispetto alla di lui quota, tale essendo un rimborso di costi anticipati dal Pt_1
riferiti alla quota di proprietà della e non un prezzo per il trasferimento alla CP_1 della quota del sull'appartamento al primo piano. CP_1 Pt_1
Poste queste premesse, occorre verificare quali sono i costi sostenuti da ciascuna delle parti per l'intero immobile in comproprietà e provati nel presente giudizio.
I documenti prodotti dal con la memoria ex 183 co. 6 n. 3 c.p.c. sono tardivi, ma, Pt_1
comunque, non sono indispensabili, in quanto le circostanze che mirano a provare non sono contestate, in particolare la vendita della ex casa coniugale in Ghisalba a un terzo in data pagina 8 di 11 21.7.2022 al prezzo di € 430.000 e il fatto che il mutuo è stato saldato per l'importo di €
85.381,49 (già indicato nel doc. 50 allegato alla memoria ex art.183 co. 6 n.2 c.p.c.), detratto dalla quota di prezzo del Pt_1
Complessivamente, le sole spese provate sono le seguenti:
-il mutuo pagato dal per l'importo totale di € 187.329, da lui indicato e non Pt_1
contestato (la infatti, non contesta detto ammontare, ma solo la possibilità di CP_1
conteggiarlo integralmente e la clausola n. 5 delle condizioni di separazione conferma che il mutuo è stato pagato integralmente dal;
Pt_1
- il contributo della per l'importo di € 155.934,63, espressamente riconosciuto dal CP_1
(pag.2 citazione in 1^ grado). Pt_1
I versamenti della madre della , possono ritenersi provati per CP_1 Controparte_2
l'importo di € 120.000, documentato da bonifici (non potendosi considerare i prelevamenti in contanti, né le dichiarazioni della di aver ricevuto denaro, da febbraio 2009 a CP_1
settembre 2012, dalla madre per una causale non riferita alla costruzione dell'immobile, precisamente: “per la cessione della promessa di vendita per l'appartamento al piano primo di Ghisalba in Via Padova”), ma, essendo accreditati sul conto cointestato alle parti n. 12519
c/o BCC Orobica di Cologno al Serio (BG), devono intendersi effettuati a favore di entrambe le parti (come del resto sostengono sia il a pag. 3 della citazione in primo grado, che Pt_1
la a pag.3 della costituzione in primo grado, al di là del contrasto sugli importi, CP_1
risolto considerando solo i bonifici documentati per € 120.000 e sulla causa dei versamenti), dunque non si considerano ai fini della presente causa.
L'importo di € 195.000, indicato nella citazione in primo grado dal come “costo di Pt_1 acquisto del terreno su cui è stato edificato l'immobile” non è minimamente documentato e l'appellante si è limitato a ripetere che deve ritenersi provato, perché non contestato, ma non ha proposto argomentazioni contrarie alla motivazione del giudice di primo grado per cui:
“Non è sufficiente il fatto che tale circostanza non sia stata contestata. Infatti, non è detto che la moglie fosse o dovesse essere a conoscenza dell'importo pagato dal marito”, pertanto l'impugnazione, sul punto, è inammissibile (peraltro l'appellante non ha neppure fatto riferimento al riconoscimento di detto importo nelle argomentazioni delle note conclusionali).
In conclusione, il ha provato di aver sostenuto, per l'immobile in comproprietà, una Pt_1 spesa di € 187.329, quindi € 31.394,37 in più rispetto alla spesa di € 155.934,63 sostenuta pagina 9 di 11 dalla che deve, dunque, restituire al il 50% della suddetta differenza, CP_1 Pt_1 corrispondente alla sua quota di comproprietà, ossia € 15.697,18, con interessi legali dal
21.7.2022, data della vendita dell'appartamento al piano terra
Quando riforma, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, il giudice d'appello è tenuto, anche d'ufficio, a dettare nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 4 giugno
2007, n. 12963).
Considerato che la domanda del è stata accolta solo in minima parte, si ritiene di Pt_1
operare la compensazione per un mezzo, condannando la soccombente, a CP_1
rimborsare il restante 50% delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, spese che si liquidano, nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., in base al valore della domanda, per il primo grado in complessivi € 7.052, come disposto nella sentenza impugnata e per il presente grado in complessivi € 9.991, di cui € 2.977 per la fase di studio, €
1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Bergamo n.2326/2023 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
-condanna a corrispondere a l'importo di € 15.697,18, con Controparte_1 Parte_1
interessi legali dal 21.7.2022;
-compensa il 50% delle spese di lite e condanna l'appellata a rimborsare all'appellante il residuo 50%, liquidato in € 3.526 per il primo grado e in € 4.995,50 per il presente grado, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché a rimborsare all'appellante il 50% degli esborsi per il C.U., percentuale pari ad € 379,5 per il primo grado ed € 569,25 per il presente grado.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario est. IL PRESIDENTE
Simona Bruzzese Maria Grazia Domanico
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione terza civile, composta dai Sigg.: R. G. 450/2024 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 450/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 6 maggio 2025, promossa con atto di citazione notificato in data 24.04.2024
d a
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lanfranco Biasiucci (C.F. pec: OGGETTO: C.F._2
, presso lo studio del quale in Busto Arsizio, via promessa di Email_1
Marsala, 17, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti allegata al presente atto. pagamento- ricognizione
APPELLANTE
c o n t r o di debito
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Massimo Zanni (C.F. , pec: , C.F._4 Email_2
presso lo studio del quale in Bergamo, Via Palma il Vecchio, n. 157, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.2326/2023, pubblicata in data 02.11.2023, resa nel procedimento R.G. 6099/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione pagina 1 di 11 ed eccezione RIFORMARE LA SENTENZA N. 2326 DEL 2 NOVEMBRE 2023
PUBBLICATA IL 2 NOVEMBRE 2023 R.G. 6099/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo e per l'effetto, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: condannare l'odierna appellata, giusta clausola n. 5 delle condizioni di separazione consensuale omologata il 12 luglio 2017 dal Tribunale di Bergamo, a corrispondere all'appellante l'importo di € 210.700- ovvero quel diverso importo che Parte_1
risulterà dovuto e di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
IN SUBORDINE Condannare l'odierna appellata al pagamento a favore Controparte_1 dell'odierno appellante dell'importo di euro 93.664,5 corrispondente alla Parte_1
metà del mutuo di originari Euro 187.329- acceso, pagato ed estinto dal solo odierno appellante.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Dell'appellata
Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione.
NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dal sig. perché infondato in fatto e Parte_1
in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata anche con riferimento alle spese di lite.
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese di lite del presente giudizio, nonché delle spese del giudizio di primo grado, il tutto oltre spese ed oneri accessori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.2326/2023, il tribunale di Bergamo ha rigettato la domanda di Parte_1 per il pagamento di € 210.700, o del diverso importo dovutogli dalla ex moglie, quale conguaglio, a seguito della vendita del piano terra della casa coniugale, in adempimento della pattuizione collaterale agli accordi di separazione.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello il chiedendone la riforma, con Pt_1
accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituita in giudizio , resistendo all'impugnazione. Controparte_1
La causa era stata assegnata alla I sez. civile, con prima udienza fissata al 09.10.2024, ma è stata poi rimessa al Presidente e assegnata alla III sez. civile, perché riguardante l'adempimento e interpretazione dell'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione consensuale.
pagina 2 di 11 Il 07.02.2025 l'appellante ha revocato il mandato agli originari difensori e si è costituito per l'appellante l'Avv. Lanfranco Biasiucci con comparsa in data 07.02.2025, richiamando le conclusioni della citazione in appello.
All'udienza del 01.04.2025, avanti a questo Collegio, su richiesta delle parti, la causa è stata rinviata, per la decisione ex art. 350-bis c.p.c., all'udienza del 06.05.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., col deposito di note di udienza entro il 5.5.2025 e col deposito di note conclusionali quindici giorni prima.
All'udienza del 06.05.2025, visto il deposito delle note di trattazione scritta di entrambe le parti, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante espone in fatto quanto segue:
- in base alla clausola n. 5 degli accordi di separazione consensuale del maggio 2017, le parti si erano impegnate a vendere la porzione al piano terra dell'immobile di due piani in comproprietà, tenendo conto, in sede di ricavato della vendita, degli apporti di ciascuno per la costruzione dell'immobile e del pagamento del mutuo effettuato esclusivamente da lui, inoltre, in base alla clausola n. 7, egli si era impegnato a cedere alla allora moglie la porzione dell'immobile al piano primo, senza corrispettivo e il trasferimento avveniva in data
25.03.2021, con atto di attribuzione di bene patrimoniale;
-l'appartamento al piano terreno è stato venduto a terzi, in data 21.07.2022, al prezzo di €
430.000, tuttavia, egli ha incassato unicamente la somma di € 129.000, poiché ha provveduto, contestualmente, all'estinzione del mutuo acceso per la costruzione della casa, per €
85.319,89;
-in totale, afferma di aver sostenuto spese per € 573.412,45, di cui € 191.083,35 per costo di costruzione dell'immobile, € 195.000,00 per acquisto del terreno su cui è stato edificato l'immobile, € 187.329 (compresi € 85.319,89 per l'estinzione suddetta ) per pagamento integrale del mutuo, dunque un importo complessivo pari al 79 % del totale, mentre la moglie ha sostenute spese di costruzione dell'immobile per € 155.934,63, pari al 21 % del totale (non dovendo computarsi la somma donata dalla suocera a entrambi), pertanto, ritiene di essere in credito di € 210.700, avendo percepito la somma di € 129.000, a fronte di quella dovuta di €
339.700 (pari al 79% del prezzo per la vendita del piano terra).
pagina 3 di 11 Col primo motivo di impugnazione, sulla rilevata inutilizzabilità dei documenti da lui prodotti nella terza memoria, contesta la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697
c.c.
Afferma che, per mera svista, il Giudice di prime cure non si è avveduto che la documentazione relativa agli importi pagati a titolo di mutuo è stata tempestivamente prodotta sia in citazione (doc.
4 -atto di mutuo), sia nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., nella quale sono stati prodotti sia il conteggio estintivo del mutuo, sia la ricevuta di pagamento all'estinzione del mutuo stesso, peraltro il fatto che il mutuo sia stato pagato solo da lui non è stata contestata, dunque deve ritenersi provata ex art 115 c.p.c.
Col secondo motivo di impugnazione, sull'interpretazione delle clausole 5) e 7) delle condizioni di separazione, contesta la violazione degli artt.1362 e 1363 c.c.
Ritiene errata l'interpretazione del giudice per cui, in occasione della vendita del piano terra, lui non poteva pretendere, in forza della clausola n. 5, il rimborso di spese sostenute anche per il piano primo, perché il piano primo era stato ceduto gratuitamente alla moglie e il riconoscimento, a lui, di importi relativi a detto piano avrebbe inficiato la gratuità della cessione.
Sostiene che nella clausola n. 5 si fa riferimento all'intero immobile, denominato genericamente quale “bene” senza fare distinzione alcuna tra le sue porzioni (piano terra e piano primo), infatti si prevede che solo lui sia onerato del pagamento del mutuo gravante, appunto, sull'intero immobile e non solo su una sua porzione. La clausola n. 7, relativa alla cessione della porzione del primo piano alla moglie, non incide sulla portata della clausola n.
5 riguardo alle spese sostenute da ciascuna parte, relative all'intero immobile, di cui si doveva tener conto nel ripartire il prezzo del piano terra, venduto a terzi.
Afferma che l'area di sedime su cui sono stati edificati piano terra e piano primo è, ovviamente, la medesima e il costo di tale sedime, secondo logica, deve essere computato nella sua interezza. Tale costo è stato da lui indicato in € 195.000 e non contestato, dunque deve ritenersi provato ex art. 115 c.p.c.
Col terzo motivo di impugnazione, sugli importi ricevuti dalla madre della CP_1
contesta la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.
pagina 4 di 11 Afferma che era onere della dimostrare che si trattava di un mutuo e non di una CP_1
donazione, ma la controparte ha prodotto solo dei fogli sottoscritti unicamente da lei e privi di data certa, nei quali non vi è alcun riferimento a prestiti.
Precisa che la non ha fornito prova dell'ammontare dell'importo ricevuto dalla CP_1 madre, indicato in € 185.000 e lui non ha mai riconosciuto detto importo, neppure nel ridotto ammontare di € 100.000, contrariamente a quanto asserito dal giudice.
Col quarto motivo di impugnazione, sull'osservazione del giudice circa l'incomprensibilità del motivo per cui, al momento della compravendita, lui abbia accettato di percepire una somma addirittura inferiore alla metà del prezzo pagato dall'acquirente, contesta la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché non era in contestazione né il prezzo di vendita dell'immobile, né la valutazione sulla correttezza delle sue scelte.
Precisa che la somma di € 85.319,89, che costituiva l'importo dell'estinzione finale del mutuo
è stata direttamente percepita dalla Banca mutuante, perciò la sua quota si è ridotta ad €
129.000 e sottolinea che aveva ovvi motivi per concludere comunque la compravendita, perché avrebbe danneggiato il compratore se, per il mancato accordo sulla divisione del prezzo con l'altra venditrice, egli si fosse rifiutato di firmare l'atto di compravendita nella data stabilita.
Con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 26.03.2025 l'appellante ha modificato le sue difese riguardo al mutuo, asserendo che era relativo solo alla casa coniugale al piano terra e non all'intero immobile, ribadendo tale asserzione nelle note conclusionali ex art. 350- bis c.p.c.
L'appellata, sul primo motivo di impugnazione afferma che i documenti prodotti dalla controparte nella terza memoria ex art. 183, 6 co.2 c.p.c., non corrispondono ai documenti prodotti in citazione e nella seconda memoria ex art. 183, 6 co.2 c.p.c., come il Pt_1
asserisce, dunque le integrazioni documentali fatte con la terza memoria non devono essere considerate, perché tardive, comunque, anche se considerate, non avrebbero portato a una diversa decisione.
Sul secondo motivo di impugnazione afferma che l'interpretazione data dall'appellante alla clausola n. 5 come riferita all'intero immobile comprensivo di piano terra e primo piano contrasta con la clausola n. 7, che prevede la cessione a lei della quota del di ½ del Pt_1
primo piano della casa coniugale.
pagina 5 di 11 Sottolinea che, come ha evidenziato il giudice di primo grado: “Costituiva onere della parte quello di effettuare un distinguo tra le due parti dell'abitazione (il piano primo, donato alla moglie, e il piano terra, venduto a terzi)”
Comunque, sostiene che la controparte cita la clausola n. 5 senza precisare che il mutuo era riferito all'apporto economico del ma anche lei ha dato un apporto economico per la Pt_1
costruzione della casa coniugale, che deve essere considerato.
Sul terzo motivo di impugnazione, afferma che lei doveva provare unicamente, e così ha fatto, la provenienza dei propri soldi utilizzati per la costruzione dell'immobile, ma non aveva l'onore di provare se aveva ricevuto detti soldi a titolo di mutuo o di donazione.
Afferma di avere contribuito ai costi per la casa coniugale per € 345.000,00, di cui €
160.000,00 ricavati dalla vendita dell'appartamento sito in Ghisalba, Via Piemonte n.1 e €
185.000,00 versati quale prestito da parte di sua madre, , in favore suo e Controparte_2 dell'ex genero, tramite bonifici e prelevamenti in contanti, prodotti in sede istruttoria e afferma : “Il sig. ritiene di aver sostenuto invece la somma di euro Parte_1
260.085,00”, dunque l'appellata sostiene che il suo contributo è superiore a quello dell'ex coniuge.
Inoltre, ricorda che il le ha ceduto la quota di ½ del primo piano della casa Pt_1
coniugale, giusta clausola n.7 delle condizioni di separazione, senza alcun corrispettivo, quindi ora non può considerare, nel quantum asseritamente da lei dovuto, i costi sostenuti per l'intera abitazione, compreso il piano primo, già ceduto.
Il quarto motivo di impugnazione ritiene non si possa neppure considerare un motivo d'appello, limitandosi a contestare una delle osservazioni del giudice, parte di una serie di argomentazioni, con cui dava atto di circostanze che suffragano l'infondatezza della domanda attorea, ma, con la citata osservazione il giudice non ha deciso su alcuna domanda o eccezione.
Nelle note conclusionali ha richiamato le sue difese e ha poi depositato una memoria di replica inammissibile, perché non prevista dall'art. 350-bis c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
06.06.2025.
La Corte osserva che, con la separazione consensuale, le parti hanno convenuto quanto segue:
pagina 6 di 11 clausola n. 5: proseguirà nel pagamento del mutuo contratto per l'acquisto Parte_1
della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, i quali si impegnano a porre in vendita il bene …….Nella ripartizione del ricavato, in caso di vendita, si terrà conto dei rispettivi apporti nell'acquisto e costruzione e del pagamento del mutuo gravante e sempre effettuato esclusivamente dal signor ; Pt_1 clausola n. 7: “Dare atto che si impegna e promette di cedere a Parte_1 [...]
che si impegna e promette di acquistare, la quota di comproprietà pari al 50% CP_1 dell'immobile così individuato: In Comune di Ghisalba (BG), via Padova 23, foglio 10, particella 5264, subalterno 3, cat. A/7, classe 2, rendita Euro 604,25, nonché le parti comuni afferenti l'edificio ai subalterni 5 e 1. Il trasferimento verrà posto in essere senza corrispettivo in esecuzione degli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione consensuale per la separazione personale”
Dall'esame complessivo delle condizioni di separazione consensuale, si evince con chiarezza che le parti erano comproprietarie di un immobile composto da due appartamenti, uno al piano terra, da loro abitato e identificato come “casa coniugale”, che avevano deciso di vendere e hanno venduto a terzi e l'altro al primo piano, che è diventato di piena proprietà della a seguito della cessione a lei della quota del 50% del senza CP_1 Pt_1
corrispettivo.
Per far fronte a una parte dei costi di costruzione dell'immobile, il ha chiesto un Pt_1
mutuo, le cui rate sono rimaste esclusivamente a suo carico.
Nella citata clausola n.5, le parti riferiscono il mutuo alla “casa coniugale” (ossia al piano terra venduto a terzi), anche se, in realtà, il mutuo è stato contratto con ipoteca sul terreno su cui l'intero immobile di due piani è stato costruito, dunque il riferimento del mutuo al solo appartamento al piano terra non può essere preso alla lettera, ma è indice della volontà dei coniugi di tenere conto dell'intero costo del mutuo nella ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita del piano terra a terzi, così come si deve tener conto degli altri costi sostenuti da ciascuna delle parti per “acquisto e costruzione” dell'intero immobile (se e in quanto provati), dato che nella clausola n.5 si menzionano i “rispettivi apporti” e non la alla quota dei rispettivi apporti riferita all'appartamento al piano terra (quota che le parti avrebbero dovuto determinare, se avessero voluto considerare solo i costi afferenti a quel piano, non essendo le spese specificamente riferibili a un appartamento piuttosto che all'altro) e, del resto, non pagina 7 di 11 avrebbe senso, nel conguaglio, tener conto dell'esborso per il mutuo nell'interezza e degli altri costi solo pro quota.
In sostanza, entrambi i coniugi avevano sostenuto spese per l'intero immobile, ma hanno deciso di procedere al conguaglio, per rimborsare la differenza al coniuge che avesse speso un importo superiore al 50% corrispondente alla sua quota, nel momento dell'incasso del prezzo per la vendita della porzione al piano terra. Il riferimento a questa specifica porzione non è, dunque, fatto per limitare il conguaglio alle spese alla stessa riferite, ma per stabilire il momento del conguaglio in concomitanza con l'incasso di una somma, che avrebbe reso agevole per il coniuge debitore provvedere al saldo del dovuto all'altro coniuge.
La difesa dell'appellata afferma che, avendo il come previsto dalla clausola n. 7 Pt_1 delle condizioni di separazione, trasferito la sua quota dell'appartamento al primo piano alla
“senza corrispettivo in esecuzione degli accordi assunti dai coniugi in sede di CP_1 separazione consensuale”, non può chiedere alla il rimborso della quota dei costi CP_1
da lui asseritamente sostenuti e del mutuo riferita all'appartamento al primo piano, altrimenti la suddetta cessione non sarebbe più a titolo gratuito.
La Corte osserva che la cessione della quota del 50% del primo piano è stata fatta con atto di
“attribuzione di bene patrimoniale”, dove si legge che: “non vi è alcun pagamento di corrispettivo tra loro, trattandosi di accordi stabiliti in sede di divorzio” e tali accordi (in realtà stabiliti in sede di separazione) ben possono prevedere che la alla vendita a CP_1 terzi del distinto immobile al piano terra, se, valutati i rispettivi apporti nell'acquisto e costruzione dell'intero immobile e il pagamento del mutuo, effettuato esclusivamente dal risulti aver sostenuto spese in misura inferiore al 50%, corrispondente alla sua Pt_1
quota, debba rimborsare al le spese da questi eventualmente sostenute, invece, in Pt_1
eccesso rispetto alla di lui quota, tale essendo un rimborso di costi anticipati dal Pt_1
riferiti alla quota di proprietà della e non un prezzo per il trasferimento alla CP_1 della quota del sull'appartamento al primo piano. CP_1 Pt_1
Poste queste premesse, occorre verificare quali sono i costi sostenuti da ciascuna delle parti per l'intero immobile in comproprietà e provati nel presente giudizio.
I documenti prodotti dal con la memoria ex 183 co. 6 n. 3 c.p.c. sono tardivi, ma, Pt_1
comunque, non sono indispensabili, in quanto le circostanze che mirano a provare non sono contestate, in particolare la vendita della ex casa coniugale in Ghisalba a un terzo in data pagina 8 di 11 21.7.2022 al prezzo di € 430.000 e il fatto che il mutuo è stato saldato per l'importo di €
85.381,49 (già indicato nel doc. 50 allegato alla memoria ex art.183 co. 6 n.2 c.p.c.), detratto dalla quota di prezzo del Pt_1
Complessivamente, le sole spese provate sono le seguenti:
-il mutuo pagato dal per l'importo totale di € 187.329, da lui indicato e non Pt_1
contestato (la infatti, non contesta detto ammontare, ma solo la possibilità di CP_1
conteggiarlo integralmente e la clausola n. 5 delle condizioni di separazione conferma che il mutuo è stato pagato integralmente dal;
Pt_1
- il contributo della per l'importo di € 155.934,63, espressamente riconosciuto dal CP_1
(pag.2 citazione in 1^ grado). Pt_1
I versamenti della madre della , possono ritenersi provati per CP_1 Controparte_2
l'importo di € 120.000, documentato da bonifici (non potendosi considerare i prelevamenti in contanti, né le dichiarazioni della di aver ricevuto denaro, da febbraio 2009 a CP_1
settembre 2012, dalla madre per una causale non riferita alla costruzione dell'immobile, precisamente: “per la cessione della promessa di vendita per l'appartamento al piano primo di Ghisalba in Via Padova”), ma, essendo accreditati sul conto cointestato alle parti n. 12519
c/o BCC Orobica di Cologno al Serio (BG), devono intendersi effettuati a favore di entrambe le parti (come del resto sostengono sia il a pag. 3 della citazione in primo grado, che Pt_1
la a pag.3 della costituzione in primo grado, al di là del contrasto sugli importi, CP_1
risolto considerando solo i bonifici documentati per € 120.000 e sulla causa dei versamenti), dunque non si considerano ai fini della presente causa.
L'importo di € 195.000, indicato nella citazione in primo grado dal come “costo di Pt_1 acquisto del terreno su cui è stato edificato l'immobile” non è minimamente documentato e l'appellante si è limitato a ripetere che deve ritenersi provato, perché non contestato, ma non ha proposto argomentazioni contrarie alla motivazione del giudice di primo grado per cui:
“Non è sufficiente il fatto che tale circostanza non sia stata contestata. Infatti, non è detto che la moglie fosse o dovesse essere a conoscenza dell'importo pagato dal marito”, pertanto l'impugnazione, sul punto, è inammissibile (peraltro l'appellante non ha neppure fatto riferimento al riconoscimento di detto importo nelle argomentazioni delle note conclusionali).
In conclusione, il ha provato di aver sostenuto, per l'immobile in comproprietà, una Pt_1 spesa di € 187.329, quindi € 31.394,37 in più rispetto alla spesa di € 155.934,63 sostenuta pagina 9 di 11 dalla che deve, dunque, restituire al il 50% della suddetta differenza, CP_1 Pt_1 corrispondente alla sua quota di comproprietà, ossia € 15.697,18, con interessi legali dal
21.7.2022, data della vendita dell'appartamento al piano terra
Quando riforma, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, il giudice d'appello è tenuto, anche d'ufficio, a dettare nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 4 giugno
2007, n. 12963).
Considerato che la domanda del è stata accolta solo in minima parte, si ritiene di Pt_1
operare la compensazione per un mezzo, condannando la soccombente, a CP_1
rimborsare il restante 50% delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, spese che si liquidano, nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., in base al valore della domanda, per il primo grado in complessivi € 7.052, come disposto nella sentenza impugnata e per il presente grado in complessivi € 9.991, di cui € 2.977 per la fase di studio, €
1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Bergamo n.2326/2023 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
-condanna a corrispondere a l'importo di € 15.697,18, con Controparte_1 Parte_1
interessi legali dal 21.7.2022;
-compensa il 50% delle spese di lite e condanna l'appellata a rimborsare all'appellante il residuo 50%, liquidato in € 3.526 per il primo grado e in € 4.995,50 per il presente grado, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché a rimborsare all'appellante il 50% degli esborsi per il C.U., percentuale pari ad € 379,5 per il primo grado ed € 569,25 per il presente grado.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario est. IL PRESIDENTE
Simona Bruzzese Maria Grazia Domanico
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