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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 1056/2022 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (c.f. ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
dagli avv.ti Felice D'Avino e Marcello D'Avino per mandato in atti
APPELLANTE
contro
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Pier Mario Telmon per mandato in atti
1 APPELLATA
(p. iva ), in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentata dagli Controparte_2 P.IVA_3 avv.ti Paolo Gaggero e Lorenzo Bottero per mandato in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
Come in atto di appello e cioè “In accoglimento dello spiegato gravame ed in riforma della impugnata sentenza:
a) Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
b) Accertare e dichiarare, per i motivi e le causali tutte esposte, il subentro della – in persona Controparte_1
del legale rapp. te p.t. - e del – in persona del Sindaco p.t. -, nella posizione giuridica della Controparte_2
od, in ogni caso, il subentro degli stessi nei contratti di acquisto delle “sub concessioni” Controparte_3
cinquantennali tra la appellante e la del 2010, così come identificati in atti;
Pt_1 Controparte_3
accertare e dichiarare, ancora, pertanto, essa – in persona del legale rapp. te p.t. - e del Controparte_1
– in persona del Sindaco p.t. - in solido tra Controparte_2
loro o chi di essi tenuto, alla restituzione in favore della appellante di una somma pari all'investimento illo tempore occorso per l'acquisto della “sub concessione” cinquantennale dalla decurtata Controparte_3
delle mensilità effettivamente godute dalla appellante nel tempo, come esposto nel presente atto, o in quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia anche attraverso l'ausilio di disponenda CTU;
c) Conseguentemente condannare – in persona del legale rapp. te p.t. - e del Controparte_1 CP_2
– in persona del Sindaco p.t.- , in solido tra loro o chi di essi tenuto, alla restituzione in favore della
[...]
appellante di una somma pari all'investimento illo tempore occorso per l'acquisto della “sub concessione” cinquantennale dalla decurtata delle mensilità effettivamente godute dalla appellante nel Controparte_3
tempo, come esposto nel presente atto, o in quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia anche attraverso l'ausilio di disponenda CTU;
d) In via subordinata accertare e dichiarare – in persona del legale rapp. te p.t. - e del Controparte_1 [...]
– in persona del Sindaco p.t., in solido tra loro o chi di essi ritenuto, tenuti al risarcimento dei danni CP_2
tutti patiti dalla appellante in conseguenza ed a causa della negligenza, scorrettezza e mala fede pre-
2 contrattuale e contrattuale, nella misura così come determinata al punto c delle conclusioni;
conseguentemente – in persona del legale rapp. te p.t. - e del – in persona Controparte_1 Controparte_2
del Sindaco p.t., in solido tra loro o chi di essi ritenuto, al pagamento dei danni così come sopra determinati;
e) accertare e dichiarare, in goni caso, l'la piena validità ed operatività del contratto di “sub-concessione” del
28.11.2018 inter partes, per i motivi e le causali tutte esposte;
f) Accertare e dichiarare, ancora, in ogni caso, che nulla è dovuto dalla appellante alla non Controparte_1
potendo trovare ingresso nel presente giudizio la fattispecie dedotta della “ Lite Temeraria” ex art. 96 c.p.c.;
g) Condannare le convenute, in solido tra loro, o chi di esse tenutavi, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
h) In via di stretto subordine, in caso di rigetto del presente gravame, compensare integralmente le spese e competenze del doppio grado di giudizio, vista la complessità della materia trattata.”
Per l'Appellata : CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste:
- in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. (nella versione anteriore a quella introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022,
n. 149), per le ragioni meglio esposte nella comparsa di costituzione e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza resa dal Tribunale di Imperia in data 28.09.2022, pubblicata il 29.09.2022, portante
Repertorio n. 992/2022;
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c.: 1) della domanda volta a far accertare e dichiarare il subentro di nella posizione giuridica di nonché di quella CP_1 CP_3
volta a far accertare e dichiarare l'obbligo di , anche in solido con il , a CP_1 Controparte_2
restituire a una somma pari all'investimento da quest'ultima sostenuto per l'acquisto della Pt_1
“subconcessione” cinquantennale da decurtata delle mensilità effettivamente godute CP_3 dall'appellante o pari alla diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia e, quindi, della conseguente richiesta di condanna di , anche in solido con il , al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2
della somma come sopra quantificata;
2) della domanda volta a far accertare e dichiarare la piena Pt_1
validità ed operatività del contratto di “sub-concessione” del 28.11.2018; e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza resa dal Tribunale di Imperia in data 28.09.2022, pubblicata il 29.09.2022, portante
Repertorio n. 992/2022;
3 - sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità, per intervenuta decadenza ex art. 346 c.p.c. e/o per mancata impugnazione dei punti specifici dell'ordinanza resa dal
Tribunale di Imperia in data 28.09.2022, pubblicata il 29.09.2022, portante Repertorio n. 992/2022: 1) delle domande e delle eccezioni volte a far accertare e dichiarare eventuali responsabilità di connesse, CP_1 direttamente e/o indirettamente, alla costruzione del porto turistico di e/o alla sottoscrizione e/o CP_2
esecuzione dei contratti sottoscritti da con ACQUAMARE;
nonché delle domande e delle eccezioni Pt_1
volte a conseguire la condanna di alla restituzione in favore di (a qualsiasi titolo, CP_1 Pt_1
anche ai sensi dell'art.2041 Codice civile) di quanto da quest'ultima corrisposto ad ACQUAMARE, nella misura quantificata nelle conclusioni di cui all'atto d'appello; il tutto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione;
2) delle domande e delle eccezioni volte a far accertare e dichiarare eventuali inadempimenti precontrattuali e/o contrattuali di , anche con riferimento ad asserite negligenza, scorrettezza CP_1
e/o mala fede;
nonché delle domande e delle eccezioni volte a conseguire la condanna di al CP_1
risarcimento dei danni asseritamente patiti da a causa dei contestati inadempimenti, nella misura Pt_1
quantificata nelle conclusioni di cui all'atto d'appello; il tutto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione;
3) delle domande e delle eccezioni volte a far accertare e dichiarare il permanere dell'efficacia del contratto del 28.11.2018 per asserita illegittimità della risoluzione di diritto azionata da , per CP_1
le ragioni esposte nella comparsa di costituzione;
e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza resa dal Tribunale di Imperia in data 28.09.2022, pubblicata il 29.09.2022, portante Repertorio n. 992/2022;
- nel merito, in via principale: rigettare l'appello proposto da in quanto totalmente infondato Parte_1
in fatto e in diritto, in ogni suo punto, motivo, domanda e/o eccezione, pregiudiziali, preliminari, principali e/o subordinate, nessuna esclusa, per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza resa dal Tribunale di Imperia il 28.09.2022, pubblicata il 29.09.2022, portante Repertorio n. 992/2022;
- nel merito, in via subordinata: nel denegato caso di riforma totale e/o parziale dell'ordinanza resa dal
Tribunale di Imperia il 28.09.2022, pubblicata il 29.09.2022, portante Repertorio n. 992/2022, respingere tutte le domande proposte da nei confronti di in quanto infondate in fatto Parte_1 Controparte_1
e in diritto per tutte le ragioni esposte nel primo grado di giudizio e nella comparsa di costituzione in appello;
accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto del 28.11.2018 per tutte le ragioni esposte nel primo grado di giudizio e nella comparsa di costituzione in appello, come da lettera raccomandata AR del
04.05.2020; condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 27.242,88 compresa IVA a CP_1 titolo di oneri di gestione di cui al contratto del 28.11.2018, per il periodo dal 01.01.2019 al 30.04.2020, oltre interessi di mora come determinati dall'art. 9 del detto contratto del 28.11.2018, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 3.000,00 compresa IVA a titolo di rate scadute all'atto della costituzione nel primo grado di giudizio e di cui alla transazione del 25.02.2019, oltre interessi dalla scadenza di ogni singola rata
4 sino al saldo, ovvero condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
accertare e dichiarare, con riferimento al giudizio a cognizione sommaria radicato davanti al Tribunale di Imperia (RG n. 1618/2020), la responsabilità ex art. 96 c.p.c. di e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno in Parte_1 favore di da liquidare in via equitativa;
Controparte_1
- in ogni caso: accertare e dichiarare la responsabilità di in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c., poiché il presente gravame è temerario e integra un abuso del processo e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno in favore di in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, da liquidare in via equitativa o, comunque, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., condannarla al risarcimento del danno in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, di una somma equitativamente determinata;
- sempre in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa relative a entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'Appellato CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis,
➢ rigettare integralmente l'avversario appello (e le connesse istanze istruttorie), in quanto infondato per le ragioni esposte in atti ovvero in ogni caso e, comunque, confermare per intero l'impugnato provvedimento e rigettare ogni domanda avversaria;
➢ con il favore delle spese di entrambi gradi di giudizio, compreso rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, nulla escluso od eccettuato.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. la società con sede a Napoli, ha convenuto in giudizio la Parte_1 società ed il davanti al Tribunale di Imperia deducendo a) che nell'anno Controparte_1 Controparte_2
2006 il affidava la concessione demaniale del porto turistico alla società Porto di Imperia Controparte_2
s.p.a., i cui soci erano -per un 1/3 ciascuno- lo stesso ente, la società e dei privati;
b) che, a Controparte_3
sua volta, la soc. Porto di Imperia s.p.a. affidava alla soc. la realizzazione delle opere a mare Controparte_3
ed a terra, rilasciandole contestualmente la concessione per 50 anni del 70% dei posti barca e degli edifici a terra, per la cui realizzazione quest'ultima otteneva ingenti finanziamenti dalle banche;
c) che nell'anno 2010, quando le opere erano state in parte realizzate, anche se non collaudate, la soc. iniziava la Controparte_3
5 commercializzazione dei posti barca, di cui la ricorrente otteneva il diritto di utilizzo di 4 posti barca per 50 anni, al prezzo complessivo versato di circa € 1.600.000; d) che successivamente, a seguito di indagine della
Procura della Repubblica, venivano sottoposti a procedimento penali oltre al legale rappresentante della soc.
alcuni amministratori della soc. Porto di Imperia s.p.a. ed alcuni funzionari del Parte_2 CP_2 così che il porto, con riferimento alle opere a terra, non veniva completato;
e) che dichiarata prima fallita la soc. e poi anche la soc. Porto di Imperia s.p.a., la concessione veniva affidata alla soc. Parte_2 [...]
interamente partecipata dal;
f) che in data 28 novembre 2018, la soc. CP_1 Controparte_2 [...]
imponeva alla ricorrente, la quale aveva richiesto una rateizzazione degli oneri di gestione in CP_1
considerazione delle difficoltà ad affittare i posti barca, un nuovo contratto di concessione, prima limitato al
31.12.2018 e comunque esteso fino alla durata della concessione;
g) che in piena sospensione del periodo
Covid, la soc. intimava la risoluzione dei contratti in forza dell'art.10 del citato contratto, Controparte_1
sebbene la clausola, di natura vessatoria, non fosse stata approvata con la doppia sottoscrizione;
h) che così,
a fronte di un prezzo pagato di circa € 1.600.000, la ricorrente si sarebbe trovata impoverita, con conseguente indebito arricchimento in capo alla nuova concessionaria.
La ricorrente, fatta questa premessa in fatto, concludeva al fine di ottenere 1) una dichiarazione attestante il grave inadempimento contrattuale in cui erano incorse le resistenti, per non aver correttamente adempiuto alle prestazioni dovute e quindi la validità delle originarie sub concessioni attualmente in capo a CP_1
nonché l'invalidità della scrittura redatta in data 28.11.2018 in quanto i) redatta in presenza di una
[...] precedente valida subconcessione;
ii) contenente clausole vessatorie;
iii) predisposta solo per ottenere maggiori introiti, nonostante l'importo già pagato;
nonché, in caso di dichiarata decadenza delle subconcessioni, la condanna delle convenute a corrispondere l'importo di € 1.629.000 più iva a titolo di indebito oggettivo;
2) il risarcimento del danno sempre per detto importo a seguito dell'inadempimento, nonché per violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza nell'ambito dei contratti stipulati dalla ricorrente sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante;
3) il diritto ad ottenere -in caso di revoca della concessioni- l'importo pagato di € 1.629.000 ai sensi dell'art.2033 c.c. o ai sensi dell'art.2041 c.c.; 4) in ogni caso il diritto della ricorrente ad ottenere tale importo a titolo di indennizzo in caso di revoca delle concessioni.
Entrambe le resistenti si costituivano separatamente, contestando la domanda e chiedendo Controparte_1
altresì, in via riconvenzionale, l'importi ancora dovuti per canone di gestione dei servizi portuali, oltre al risarcimento del danno da lite temeraria.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Imperia ha così statuito:
“Rigetta tutte le domande spiegate nei confronti di e del . Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
6 Accerta e dichiara che il contratto stipulato tra e il 28-11-2018 s'è risolto in Parte_1 Controparte_1
data 7-5-2020 per inadempimento dell'attrice.
Condanna al pagamento in favore di dell'importo di € 30.242,88, oltre ad Parte_1 Controparte_1 interessi che si determinano nella misura del 4% sull'ammontare di € 27.242,88 nonché nella misura prevista dall'art. 1284 comma 4 c.c. relativamente alla somma € 3000,00.
Condanna alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano in € 3000,00 per la fase di studio, Parte_1
€ 2000,00 per la fase introduttiva, € 6000,00 per la fase di trattazione, € 5000,00 per la fase decisionale, importi da corrispondere in favore di ciascuna delle resistenti.
Visto l'art. 96 comma 1 c.p.c., condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 CP_1
€ 8000,00.”
In particolare con detta pronuncia il Tribunale ha ritenuto:
a) che all'art. 6 degli originari contratti di subconcessione sottoscritti da e da Parte_1 Controparte_3
era previsto che, in caso di scadenza/revoca/decadenza della concessione demaniale rilasciata in favore della soc. Porto di Imperia s.p.a., i contratti in questione avrebbero perso automaticamente efficacia;
b) che il , con provvedimento dirigenziale del 18.12.2014, la cui legittimità era stata Controparte_2
confermata dal TAR e dal Consiglio di Stato, aveva dichiarato decaduta la soc. Porto di Imperia s.p.a. dalla titolarità della concessione con effetto dal 1° gennaio 2015;
c) che conseguentemente i contratti di subconcessione stipulati tra la ricorrente e la soc. Controparte_4 erano venuti meno in virtù della citata condicio juris risolutiva;
d) che, dopo che la soc. Porto di Imperia s.p.a. era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Imperia, il CP_2
aveva concluso con la soc. un contratto d'affitto d'azienda, a partire dal 19 luglio 2014, anche Controparte_1
se poi tale pattuizione fu travolta dalla decadenza dalla concessione;
e) che l'eventuale protrarsi dell'utilizzo dei beni da parte della “(sub)subconcessionaria” era divenuto privo d'una causa giustificativa e sulla base del contratto avrebbe avuto titolo per ottenere la Parte_1 restituzione della maggior parte del corrispettivo da in via proporzionale al lasso di tempo Controparte_3
per il quale non avrebbe potuto godere dei beni subconcessi, mentre il titolare della concessione “originaria”, ossia il e, per questo, il nuovo gestore sarebbe Controparte_2 Controparte_1
stato legittimato a pretendere il rilascio degli spazi concessi in godimento;
f) che il contratto stipulato dalla ricorrente con il nuovo gestore del 28 novembre 2018 non prevedeva alcun corrispettivo per il godimento “in considerazione del corrispettivo già versato dall'utente ad CP_5
, ma unicamente l'impegno di a corrispondere la somma annuale di € 24.712,92 in
[...] Parte_1
7 cambio delle prestazioni dei servizi portuali elencati nella clausola n. 6 (come già previsto negli originari 4 contratti di subconcessione);
g) che le richieste poste in via alternativa nelle conclusioni del ricorso, tutte vertenti sulla restituzione della somma inizialmente pagata per l'utilizzo dei posti barca, erano infondate in quanto la risoluzione del nuovo rapporto non poteva attribuire a il diritto di reclamare da il diritto alla Parte_1 Controparte_1
restituzione dell'intero corrispettivo versato al precedente gestore del porto, in quanto nessun arricchimento era stato conseguito dalla resistente, atteso che la stessa pretendeva solo il compenso per i servizi portuali e che era estranea al momento della conclusione dei contratti tra e l'unico Parte_1 Controparte_3
soggetto che nella vicenda si era arricchito;
h) che in relazione alle clausole del nuovo contratto di gestione, che la parte ricorrente denunciava come vessatorie, a prescindere da ogni valutazione, tale sanzione non avrebbe dato il diritto a di Parte_1 pretendere il rimborso da visto che il corrispettivo era stato pagato ad un terzo in virtù d'un Controparte_1
contratto precedentemente concluso;
per le medesime ragioni alcun diritto poteva essere vantato nei confronti del , che non aveva intrattenuto alcun rapporto diretto o indiretto con la Controparte_2
ricorrente;
i) che i profili di responsabilità imputati alle resistenti per non aver reso edotta la ricorrente della esatta consistenza delle subconcessioni che andava ad acquistare, oltre ad essere generiche e non dimostrate, avrebbero potuto riguardare unicamente la soc. Controparte_3
l) che le clausole n. 10 e n.11 non erano abusive in quanto richiamavano l'istituto della clausola risolutiva espressa, disciplinato dall'art. 1456 c.c.;
m) che era fondata la domanda riconvenzionale e conseguentemente andava condannata a Parte_1
pagare a la somma, non contestata nel suo ammontare, di € 30.242,88, per i servizi portuali, Controparte_1
oltre agli interessi come richiesti;
n) che sussistevano anche i presupposti per condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Parte_1 risarcimento del danno in favore di come richiesto da detta resistente, in quanto la lite Controparte_1
risultava essere stata “instaurata con palese colpa grave, se non persino con malafede, avendo Parte_1
reclamato tramite argomentazioni palesemente sconclusionate il pagamento d'una somma molto ingente da un soggetto del tutto estraneo alle vicende che comportarono l'esborso da pare dell'attrice della suddetta somma”, quantificando il risarcimento in € 8000,00.
Con atto di appello notificato in data 26 ottobre 2022 la soc. ha impugnato l'ordinanza gravata, Parte_1 chiedendone la sua parziale riforma, nonché la sospensione della sua provvisoria esecuzione.
Si sono ritualmente costituiti separatamente il e la soc. opponendosi al Controparte_2 Controparte_1
8 gravame ed all'inibitoria, nonché reiterando la domanda di risarcimento ex art.96 c.p.c. Controparte_1
Con ordinanza del 6 aprile 2023 la Corte ha respinto l'istanza di inibitoria, non ravvisandone i presupposti, ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 29 maggio 2024 e quindi in tale sede ha rinviato la causa sempre per il predetto adempimento all'udienza del 6 novembre 2024.
Sulle note depositate dalle parti contenenti la precisazione delle rispettive conclusioni, con ordinanza depositata in data 4 dicembre 2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini brevi di 40 giorni per il deposito delle conclusionali e di 20 giorni per le repliche.
Tutte le parti hanno depositato le note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Sui motivi d'appello
La soc. ha impugnato l'ordinanza gravata sulla base di tre motivi. Parte_1
1) “per errata ed illogica interpretazione dei fatti posti a fondamento della domanda e dei contratti di “sub concessione” del 2010 e sulla successione del e della nei presenti contratti” CP_2 CP_1
L'appellante rileva che il percorso argomentativo assunto dal giudice di prime cure nel riepilogare la vicenda relativa ai contratti di sub concessione originari ed alle successive vicende che si sono susseguite sarebbe errato in quanto non terrebbe conto del fatto che tutti danni subiti da sarebbero attribuibili al Parte_1
atteso che il i) non aveva vigilato sull'operato della soc. Porto di Imperia s.p.a., di cui era CP_2 CP_2
titolare del 33% delle quote, e degli altri suoi soci;
ii) aveva revocato la concessione Controparte_3
demaniale, affidandola ad una società interamente partecipata, e così privando i creditori della possibilità di effettuare un recupero;
iii) era succeduto nella medesima posizione contrattuale della soc. Controparte_3
avvantaggiandosi delle opere da quest'ultima realizzate con i soldi degli investitori, come sarebbe dimostrato dal fatto che aveva richiesto all'appellante gli oneri di gestione del porto a partire dall'anno Controparte_1
2014.
Conseguentemente sarebbe errata la statuizione in cui vengono ravvisati due rapporti giuridici distinti, per cui dall'unicità del rapporto deriverebbe:
1.1 la restituzione delle somme indebitamente percepite
In caso di conferma della declaratoria di cessazione del contratto di “concessione” del 28.11.2018, le appellate dovrebbero essere condannate a restituire in favore della la somma versata quale Parte_1
corrispettivo per i diritti di godimento dei posti barca, pari ad € 1.620.000, o in subordine all'importo corrispondente alle mensilità non godute rispetto alla concessione cinquantennale e cioè € 1.290.600 oltre
9 iva (atteso che ogni mensilità sarebbe pari ad € 2.700 e che ne sono state godute 112 mensilità, l'importo da portare in decurtazione per le mensilità godute sarebbe di € 329.400).
In difetto il si gioverebbe di un indebito arricchimento in quanto lo stesso avrebbe totalmente CP_2
“assorbito a costo zero” l'avviamento posto in essere dalle precedenti società.
1.2 sulla domanda risarcitoria
In via subordinata, nell'ipotesi in cui non venga riconosciuto il diritto alla restituzione della somma in forza dell'art.2041 c.c., tale importo dovrebbe comunque essere versato a in quanto il Parte_1 CP_2
sarebbe responsabile per non aver tenuto un comportamento conforme al principio di correttezza e di buona fede nella fasi prodromiche alla conclusione del contratto, che in quelle esecutive ed in particolare i) per non aver controllato l'operato del soggetto a cui aveva affidato la gestione della concessione, nonché ii) per aver revocato la concessione a danno della Curatela che invece sarebbe stata Parte_3
così messa in grado di risarcire il danno.
2) “Sulla validità del contratto per irrilevanza dell'adempimento. Nullità delle clausole 10 e 11 del contratto di “sub concessione” per vessatorietà”
L'appellante rileva che nel caso di specie non potrebbe trovare applicazione l'art.1456 c.c., in quanto le clausole 10 e 11 del contratto del 2018 sarebbero sicuramente vessatorie, per trovare applicazione le norme previste dal codice del consumo, essendo un soggetto “consumatore” per aver costituito la Parte_1 società all'unico scopo di gestire i posti barca.
La facoltà di risoluzione del contratto non era stata correttamente formulata e quindi sarebbe totalmente sovrapponibile ad una ulteriore ipotesi di recesso. Le clausole, dunque, sarebbero nulle e non potrebbe trovare applicazione la risoluzione del contratto in virtù del fatto che l'inadempimento avrebbe scarsa importanza a fronte dell'investimento iniziale ed in ogni caso la valutazione sulla gravità dell'inadempimento non può prescindere del criterio della buona fede. Infatti la mancata concessione della richiesta rateizzazione ha fatto perdere all'appellante l'ingente importo inizialmente versato.
3) “Sulla inesistenza di fondamento della disposta pronuncia in ordine alla lite temeraria”
L'appellante lamenta che, anche nell'ipotesi in cui non venissero ritenute fondate le doglianze avanzate, tuttavia non si potrebbe assumere che la proposizione delle domande non sia soggetta ad una valida ragione, tanto da comminare la condanna ex art.96 c.p.c., in quanto il in tutta la vicenda ha tenuto un CP_2
comportamento inadeguato in quanto non conforme a correttezza e buona fede.
* * * * * * *
A1-2) I primi due motivi di appello, che, in quanto strettamente interdipendenti, necessitano di una
10 trattazione congiunta, sono infondati e vanno respinti.
Rilevato:
- che con concessione demaniale n.2306 del 28.12.2006 il ha dato alla soc. Porto di Controparte_2
Imperia s.p.a. una concessione demaniale marittima avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di un porto turistico, che prevedeva la realizzazione delle opere nel termine di 5 anni e la gestione del porto per i successivi 50 anni;
- che la soc Porto di Imperia s.p.a. veniva ammessa prima in concordato preventivo nell'anno 2013 e poi veniva una prima volta dichiarata fallita in data 20.5.2014;
- che il che già nell'anno 2012 si era opposto ad una proroga dei termini per il completamento delle CP_2
opere (il cui provvedimento, però, era stato sospeso dal TAR), in data 18.12.2014 in virtù i) dell'intervenuto fallimento, ii) della concessione di ipoteche sui beni demaniali, iii) del mancato pagamento dei canoni e iv) della mancata realizzazione nel termine delle opere ha pronunciato con provvedimento n.2306 la decadenza della concessione e ha rilasciato una distinta concessione alla soc. Controparte_1
- che nel gennaio 2015 la sentenza di fallimento della soc. Porto di Imperia s.p.a. era stata annullata dalla
Corte d'Appello di Genova;
- che il provvedimento di decadenza della concessione è stato impugnato davanti al TAR dal Curatore del fallimento della soc. Porto di Imperia s.p.a., da detta società in bonis, dalla soc. quale Controparte_3 soggetto che doveva realizzare le opere, e da alcuni soggetti che avevano acquistato diritti di godimento sui posti barca, tra cui non compariva l'odierna appellante;
- che, come si legge nella sentenza del TAR n.686/2015, il provvedimento di decadenza era legittimo in virtù del mancato pagamento dei canoni, come previsti nell'atto di concessione, essendo invece infondate tutte le ulteriori motivazioni poste a sostegno del medesimo, specificando che l'unico soggetto legittimato ad impugnare la comminata decadenza era il fallimento della soc. Porto di Imperia s.p.a., in quanto tutti gli altri soggetti (tra cui la soc. e i sub concessionari) potevano solo vantare posizioni giuridiche di Controparte_3 diritto privato, privi di un interesse legittimo tutelabile per essere estranee al rapporto concessorio di natura pubblicistica;
- che, in sede di gravame, il Consiglio di Stato (sentenza n.5582/2017), nel confermare le statuizioni della sentenza impugnata e nel ribadire il difetto di legittimazione attiva dei sub concessionari in virtù delle loro posizioni soggettive di frizione dei posti barca, ha rilevato che gli atti di diritto privato sottoscritti da quest'ultimi erano stati stipulati ai sensi dell'art.9, punto 2 della concessione demaniale marittima n.2306/2006 (“la Concessionaria, nell'ambito dei diritti e delle facoltà che derivano dal presente atto e dalle norme che sono o andranno in vigore, potrà costituire rapporti giuridici di diritto privato relativamente ai beni e ai diritti
11 oggetto della presente concessione e/o da essa originati. Nei relativi atti la Concessionaria si obbliga, a pena di decadenza della presente concessione, ad inserire apposita clausola nella quale sia espressamente stabilito che i medesimi atti, nonché i rapporti giuridici da essi scaturenti, perderanno autonomamente efficacia in caso di scadenza, decadenza, revoca o, comunque, di cessazione anticipata per qualsivoglia causa della concessione medesima”) e che sulla base di tale clausola, nel contratto di sub concessione stipulato il 23 marzo 2010 tra la soc. Porto di
Imperia s.p.a. e la soc. il diritto personale di godimento era stato concesso a quest'ultima Controparte_3 per la durata della concessione (“Porto di Imperia s.p.a. concede ad che accetta, il diritto personale Controparte_3 di godimento avente ad oggetto l'utilizzazione e la frizione -con facoltà di ulteriore sub-concessione a terzi del diritto medesimo- per tutta la durata della concessione demaniale prima richiamata, delle opere a mare infra descritte”), circostanza reiterata nei singoli atti successivi, per cui i soggetti “privati”, a prescindere dal nome di sub- concessionari, non erano “titolari pro quota del rapporto concessorio, subentrati in parte qua nella posizione dell'originario titolare del rapporto di concessione e quindi titolari di un rapporto diretto con
l'amministrazione concedente, bensì titolari di posizioni obbligatorie di diritto privato “derivate” da
; Controparte_6
- che le posizioni dei sub concessionari (in cui rientra l'attuale appellante), come affermato nella citata sentenza del Consiglio di Stato, a cui questa Corte intende aderire, sono derivate dal concessionario, l'unico soggetto tenuto a rispondere nei confronti della P.A. concedente, per cui deve trovare applicazione il principio di cui all'art.1595, 3° comma, c.c., in forza del quale la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del sub conduttore;
infatti il contratto di sub concessione è un rapporto giuridico subordinato per cui le sorti del rapporto principale spiegano la loro efficacia anche nei confronti del subconcessionario;
- che da detta sentenza emerge altresì che gli organi del fallimento della soc. Porto di Imperia s.p.a. si erano già sciolti da tutti i contratti in essere con la soc. (comunque fallita in data 14.1.2016); Controparte_3
- che a seguito della determinazione dirigenziale del n.1649 del 18.12.2014 di decadenza Controparte_2
della soc. Porto di Imperia s.p.a., in data 24.12.2014 con il provvedimento n.3384 l'ente concedeva la concessione demaniale per la gestione del porto ed il completamento delle opere alla soc. Controparte_1
per la durata inziale di 4 anni (dal 1.1.2015 al 31.12.2018);
- che, secondo le difese di parte ricorrente in primo grado, la circostanza che il Comune avesse rilasciato ad altro soggetto giuridico la concessione della gestione del porto avrebbe comportato automaticamente la validità degli atti con i quali la società realizzatrice dell'opera ( e la società concessionaria Controparte_3
(Porto di Imperia s.p.a.) aveva concesso a l'utilizzo dei 4 posti barca, per cui la successiva Parte_1
scrittura sottoscritta tra e in data 28.11.2018 sarebbe stata invalida “perché Controparte_1 Parte_1
redatta in presenza di una precedente valida subconcessione” (c.f.r. conclusioni al punto 2 del ricorso di primo grado, nonché pag.6 del ricorso);
12 - che avendo il Tribunale ritenuto, conformemente a quanto già statuito dai giudici amministrativi, che le
“sub concessioni” ottenute da avessero perso efficacia in virtù della comminata decadenza Parte_1
della concessione demaniale rilasciata alla soc. Porto di Imperia s.p.a., come d'altra parte era disciplinato all'art.6 dei 4 contratti del 2010 tra e la soc. l'attuale appellante ha dedotto Parte_1 Controparte_3 per la prima volta con l'atto di impugnazione che le due appellate sarebbero subentrate nei contratti di acquisto stipulati dalla stessa stipulati nell'anno 2010, per cui non si potrebbe parlare di due vicende contrattuali distinte e separate, ma da un “unicum”;
- che tale domanda è nuova e quindi inammissibile e comunque è infondata in quanto il contratto di concessione in godimento del 28 novembre 2018 costituisce una nuova concessione del diritto ad utilizzare i posti barca, di cui l'Utente aveva già pagato il prezzo alla società realizzatrice (“la concessione del diritto di godimento avviene senza corrispettivo in considerazione del corrispettivo già versato dall'Utente ad in Controparte_3 virtù del contratto di sub-concessione stipulato tra l'Utente ed stessi di cui alle premesse”), atteso che Controparte_7
-in difetto di una nuova regolamentazione- se è vero che non avrebbe avuto titolo a Controparte_1
domandare i costi di gestione dei servizi portuali, dal canto suo avrebbe visto la perdita di Parte_1
efficacia di tutti e quattro di contratti stipulati nell'anno 2010, in forza delle previsioni contrattuali;
- che sulla base di queste premesse, atteso che la domanda di restituzione del prezzo pagato per il diritto di godimento dei 4 posti (previa detrazione degli anni in cui i medesimi sono stati a disposizione) è subordinata al mancato accoglimento della domanda principale di persistente efficacia dei contratti e di invalidità della comminata risoluzione, questa Corte rileva che la domanda principale volta a far valere l'irrilevanza dell'inadempimento e la nullità delle clausole nn.10 e 11 del contratto del 2018 è infondata;
- che l'appellante, anche in questo caso per la prima volta con l'atto di impugnazione, sostiene che le clausole in questione sarebbero non solo vessatorie ex art.1341 c.c., ma anche abusive in quanto poste in violazione delle norme previste dal codice del consumo a tutela del “consumatore”, nella cui categoria rientrerebbe la soc. costituita solo al fine di detenere i posti barca;
Parte_1
- che tale difesa non solo è inammissibile in quanto tardiva, ma anche è infondata, atteso che ai fini del riconoscimento della qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2005, si deve considerare, per la classificazione quale consumatore o professionista, la qualità del contraente al momento della stipula del contratto e nel caso di specie essa era a titolo “professionale” e non per godimento “proprio” (Cass. Sez.
3, 08/10/2024, n. 26292);
e che “In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma
è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire
13 ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto. (Cass. Sez. 6,
28/09/2020, n. 20461, Rv. 659229 - 01);e che tali presupposti non sussistono nel caso in esame in cui si è svolta una trattativa diretta ed esclusiva tra due soggetti;
- che passando all'esame della domanda di restituzione di quanto versato per l'acquisto dei posti barca in capo all'Ente e/o al soggetto che gestisce il porto, che in questa sede l'appellante ha limitato all'ipotesi di indebito arricchimento ex art.2041 c.c. ed a quella di risarcimento del danno per violazione del dovere di correttezza e buona fede nella gestione della concessione, questa Corte rileva come anche questa domanda sia infondata;
- che, infatti, quanto alla domanda di indebito arricchimento, è un dato di fatto che i contratti di godimento dei 4 posti barca siano intervenuti tra e e che l'importo pattuito è stato Parte_1 Controparte_3
interamente corrisposto dalla prima alla seconda;
di conseguenza, essendo soggetto Controparte_3
giuridico diverso dal e da se anche le attuali parti appellate beneficiano, Controparte_2 Controparte_1
a seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto di godimento (o subconcessione) dei posti barca, di cui l'appellante aveva versato il corrispettivo per uso cinquantennale dei medesimi, non si potrebbe in ogni caso considerare avvenuta un'ipotesi di arricchimento indiretto in quanto dagli atti non risulta che Parte_1
abbia agito in giudizio, anche solo con l'insinuazione al relativo fallimento, nei confronti di Controparte_3
l'unico soggetto obbligato (c.f.r. Cass. 26.2021 n.1708: “In ipotesi di "arricchimento indiretto", l'azione ex art. 2041 c.c. è esperibile contro il terzo a condizione che l'indebita locupletazione sia stata conseguita in forza di un rapporto di fatto (e dunque gratuitamente) con l'istante e che il soggetto obbligato verso il depauperato si sia reso insolvente nei riguardi di quest'ultimo, dovendosi intendere l'"insolvenza" come mancato adempimento e non nel senso tecnico di cui alla legge fallimentare;
- che quanto alla domanda di risarcimento del danno, se non sono ravvisabili responsabilità dell'Ente per il successivo dissesto di a cui l'affidamento delle opere era stato concesso da una società Controparte_3
distinta (Porto di Imperia s.p.a.), solo in parte partecipata dal nessuna colpa può essere imputabile CP_2
all'Ente in ordine alla revoca della concessione, in quanto tale provvedimento non solo è stato dichiarato legittimo dai giudici amministrativi, ma anche perché il fallimento della soc. Porto di Imperia s.p.a. non sarebbe stato comunque tenuto a risarcire il danno prodotto da soggetto giuridico distinto;
Controparte_3
- che, comunque, la perdita del godimento/utilizzo dei 4 posti barca è riconducibile unicamente al mancato pagamento del canone annuale per la gestione del porto da parte di Parte_1
14 A3) Il terzo motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva che, a fronte della motivazione della sentenza impugnata con la quale parte ricorrente è stata condannata a versare l'importo di € 8.000,00 a favore della sola l'appellante non ha Controparte_1 dedotto alcuna correlata censura, limitandosi a sottolineare il “presunto” comportamento non conforme a buona fede del il quale non ha mai richiesto, nè ottenuto alcun risarcimento ex art.96 c.p.c. CP_2
B) Sulla domanda di risarcimento ex art.96 c.p.c. in grado di appello formulata da Controparte_1
Questa Corte ritiene che in questa sede non sussistano i presupposti soggettivi per l'accoglimento della domanda.
C) Sulle spese di giudizio
Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della soc.
Le medesime sono liquidate secondo i parametri di cui al dm 55/2014 e succ. mod nei valori Parte_1 medi in ragione del valore della lite (scaglione da € 500.000,00 ad € 1.000.000,00), compresa la fase di trattazione.
Quindi in:
1. Studio controversia: € 5.706,00=
2. Fase introduttiva: € 3.318,00=
3. Fase trattazione: € 7.644,00=
3. Fase decisionale: € 9.487,00=; totale per compensi avvocato: € 26.155,00=, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge, per ciascuna parte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in ordine all'impugnazione all'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. depositata in data 29 settembre 2022 dal Tribunale di Imperia nel proc. civ.
RG n.1618/2020, proposta da Parte_1
1) respinge l'appello e conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
2) dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio sostenute Parte_1
da e da che liquida, per ciascuna parte in € 26.155,00 per compensi, Controparte_2 Controparte_1
oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge;
15 3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l.
n. 228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 11/2/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Rosella Silvestri)
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