Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
Se è vero che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il potere del Pretore di disporre d'ufficio mezzi di prova è meramente discrezionale ed insindacabile in sede di legittimità, potendo lo stesso giudice rigettare l'opposizione ove, in base alle prove addotte dall'opponente, si sia convinto della sua infondatezza, è anche vero che tale principio postula che il giudice di merito non abbia apoditticamente disatteso l'ammissione delle prove dedotte dall'opponente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 197, presso l'avvocato VINCENZO MARONE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE PALATELLA, VINCENZO PALATELLA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SCHIO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 38/96 della Pretura di VICENZA, Sezione distaccata di SCHIO, depositata il 13/5/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/5/98 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del secondo e terzo motivo;
l'assorbimento del primo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ME CC ha proposto opposizione, dinanzi al Pretore di Vicenza - Sezione distaccata di Schio, avverso l'ordinanza- ingiunzione con la quale il Sindaco di Schio le ha irrogato la sanzione amministrativa di lire 60.000 per violazione dell'art. 62 Reg. Com. di Igiene, avendo la CC depositato nel cortile di casa sei sacchetti di plastica contenenti carta e rifiuti domestici: a fondamento dell'opposizione, ha dedotto di depositare regolarmente i rifiuti negli appositi cassonetti, conservando per la raccolta differenziata solo carta, vetro e plastica;
che, comunque, nell'occasione si trattava di carta e cartone, come accertato dai vigili urbani.
Nel contraddittorio con l'amministrazione comunale, il Pretore adito, con sentenza del 13 maggio 1996, ha rigettato l'opposizione, osservando che dalle dichiarazioni delle parti era emerso che i sacchetti, contenenti esclusivamente carta e cartone, erano rimasti per alcuni giorni nel cortile della CC, in violazione della norma del regolamento comunale, che, non facendo distinzione tra rifiuti umidi o solidi, nocivi o non nocivi, impone l'obbligo di allontanamento quotidiano dei rifiuti stessi.
Secondo il Pretore, inoltre, l'art. 2 d.p.r. n. 915/82 considera rifiuti urbani quelli non ingombranti provenienti dalle civili abitazioni, onde anche carta e cartone devono essere eliminati quotidianamente. Per la cassazione di tale sentenza la CC ha proposto ricorso con tre motivi. L'intimato Comune di Schio non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando violazione dell'art. 5 L. n.2248/1865 All. E, nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. la ricorrente lamenta che il Pretore non abbia disapplicato l'ordinanza-ingiunzione per eccesso di potere, essendovi difformità tra la stessa ordinanza - che fa riferimento a "carta e rifiuti domestici in genere" - ed il verbale di accertamento della violazione amministrativa, alla cui stregua i materiali raccolti nel cortile di casa erano costituiti essenzialmente da carta e cartone: secondo la ricorrente, infatti, solo la presenza di sostanze indifferenziate avrebbe potuto legittimare l'applicazione della sanzione, a mente dell'art. 62 del regolamento comunale di igiene.
La censura è infondata, atteso che, come risulta chiaramente dalla sentenza impugnata, il Pretore ha deciso sull'opposizione in base alla circostanza accertata in relazione al verbale di contestazione ed alle dichiarazioni raccolte al dibattimento - che i sacchetti contenevano carta e cartone, indipendentemente, cioè, da quanto indicato nell'ordinanza opposta: non si poneva in alcun modo, quindi, un problema di verifica, anche d'ufficio, della conformità di detta ordinanza al verbale di accertamento, al fine di impedire la violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e condanna, ma soltanto di applicazione della norma sanzionatoria alla fattispecie. In altri termini, la regola dell'art. 5 L. n. 2248/1865 All. E è mal invocata dalla ricorrente, perché il giudice dell'opposizione ha deciso con riguardo alla reale situazione, onde la stessa CC non può dolersi del mancato esercizio di un potere-dovere, che non ha minimamente inciso nel suo diritto di difesa.
Con il secondo mezzo, denunziando violazione e falsa applicazione degli art. 62 reg. com. 1933, 2 reg. com. 1987 e 2 d.p.r. n. 915/82, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver considerato "rifiuto" il materiale depositato, che, essendo destinato al riciclaggio, non era abbandonato ne' destinato all'abbandono: il regolamento comunale del 1933, quindi, andava interpretato alla luce del successivo regolamento del 1987 e del d.p.r. n. 915/82. Con il terzo motivo, denunzia violazione degli artt. 115 c.p.c. e 23 l. n. 689/81, rilevando che il pretore non si è pronunciato sulle prove dedotte al fine di dimostrare che la carte ed il cartone erano destinati ad un'associazione di volontariato: la valutazione della rilevanza di tale prova, peraltro ammissibile d'ufficio, si imponeva anche in relazione al dovere del giudice di accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per l'evidente connessione, sono fondate, nei termini di seguito precisati. Dall'interpretazione dell'art. 62 del regolamento comunale del 1933 il giudice di merito ha tratto il convincimento che l'obbligo di smaltimento quotidiano dei rifiuti domestici è indifferenziato, nel senso che riguarda qualsiasi tipo di rifiuto, precisando che, ai sensi dell'art. d.p.r. n. 915/82, anche carta e cartone devono essere annoverati tra i rifiuti urbani: in altri termini, ha dato per scontato che, nel caso di specie, i sacchetti depositati dalla CC nel cortile di sua proprietà contenessero rifiuti urbani.
Tale valutazione risulta priva del necessario riscontro con la norma dell'art. 2 d.p.r. n. 915/82, richiamata dallo stesso Pretore, a tenore della quale "per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono: il Pretore, infatti, si è limitato a citare parzialmente la definizione di rifiuto urbano contenuta nell'art. 2 d.p.r. n. 915/82, senza porsi il problema se potesse considerarsi rifiuto il materiale che, secondo la tesi dell'opponente, non era destinato all'abbandono, ma ad un'associazione di volontariato, che avrebbe provveduto a raccoglierlo. È noto che in dottrina ed in giurisprudenza è stato molto vivo il dibattito se, con particolare riferimento alla disciplina posta dal d.p.r. n. 915/82, il concetto di rifiuto debba intendersi in senso oggettivo o soggettivo: se, cioè, vi rientrino non solo le sostanze che tali si possono considerare sin dall'inizio (ad esempio, le immondizie), ma anche quelle non più idonee a soddisfare i bisogni cui erano originariamente destinate, ovvero si debba ritenere rifiuto esclusivamente il materiale scartato in via definitiva, da eliminare o da distruggere, in relazione all'abbandono - o destinazione all'abbandono - da parte del soggetto che lo ha utilizzato. Si è discusso anche se i residui derivati da processi produttivi e suscettibili di essere riutilizzati rientrino o meno nel concetto di rifiuto: sul punto, la giurisprudenza penale di questa Corte è stata oscillante, propendendo talvolta per la soluzione affermativa (cfr. Cass. Sez. III^, 8 febbraio 1991, Tardelli ed altri;
Cass., Sez. III^, 15 gennaio 1991, Cunardi), altre volte per quella negativa (Cass., Sez. III^, 3 ottobre 1990, D'Angelo e id., 30 settembre 1991, Rossi). Le Sezioni Unite Penali, con la sentenza 27 marzo 1992, Viezzoli, pur affermando che anche alle materie prime secondarie, ovvero ai residui suscettibili di riutilizzazione, continua ad applicarsi la disciplina prevista dal d.p.r. n. 915/82, tuttavia hanno precisato che ciò valeva sino a quando non fossero stati realizzati tutti gli adempimenti configuranti dall'art. 2 l. n. 475/88, che riservava comunque un regime particolare alle sostanze suscettibili di riutilizzazione. La sentenza di questa Corte - Sezione Prima Civile n. 6522/92 è sì giunta alla conclusione che costituiscono rifiuti i residui ricuperabili derivanti da un processo produttivo (nella specie, sfridi della lavorazione del peltro), ma ha posto in rilievo la difformità esistente tra la sentenza della Corte di giustizia Cee 28 marzo 1990 - secondo cui, a termini della normativa comunitaria all'epoca vigente, la nozione di rifiuto non presuppone l'intenzione del detentore di escludere la riutilizzazione del residuo da parte di altre persone - e quella della Corte Costituzionale n. 512/90, chiaramente accreditante una nozione "soggettiva" di rifiuto. A ciò si aggiunga che tutta la normativa successiva al d.p.r. 915/82, emanata anche in attuazione di direttive comunitarie, ha progressivamente operato una distinzione tra rifiuti in senso stretto e residui ed ha, comunque, agevolato il riutilizzo o riciclaggio: è significativo, al riguardo, l'art. 1 d. 5 settembre 1994 (di attuazione degli artt. 2 e 5 d.l. n. 438/94, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui, nonché di smaltimento dei rifiuti), riguardante proprio carta e cartone e che prevede, nella tipologia, "residui e avanzi di carta e cartone non selezionati, cartaccia mista non selezionata" e, per la provenienza, "raccolta differenziata di residui solidi urbani in appositi contenitori, oltre raccolte differenziate....". Più di recente, il d. lgs.vo n. 22/97 (emanato in attuazione della direttiva 91/156/Cee sui rifiuti, oltre che di altre direttive sugli imballaggi) ha previsto il recupero dei rifiuti, al fine del loro reimpiego o riciclaggio (art. 4), nonché la raccolta differenziata, ribadendo che per rifiuto deve intendersi "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riprodotte nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi "(art. 6).
Emerge, allora, un quadro complessivo in cui, per un verso, il concetto di rifiuto urbano non sembra svincolato dalla destinazione che il detentore intenda dare al materiale che non gli è più utile e, per altro verso, viene incentivata o addirittura imposta una raccolta differenziata (alternativamente, di residui e di rifiuti), ai fini di un possibile reimpiego o del riciclaggio: dovendosi precisare che, proprio in conformità a questa normativa, la pratica della raccolta differenziata e della destinazione di materiale particolare (ad esempio, vetro integro o in rottami: v. art. 2 d. 5 sett. '94 cit.) anche ad associazioni od enti assistenziali, pubblici o privati, si va sempre piu' diffondendo, in forme e con modalità spesso alternative al deposito in appositi contenitori, la cui presenza sul territorio non è certamente capillare. Alla stregua di tali considerazioni, la sentenza impugnata si rivela carente sia nell'esame del concetto stesso di "rifiuto", già con riferimento al d.p.r. n. 915/82, che nella doverosa verifica della conformità a legge del reg. comunale del 1933, alla luce non soltanto del d.p.r. 915/82, ma anche delle norme e dei principi che in materia sono stati posti dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e - secondo l'assunto della ricorrente - dal regolamento d'igiene del Comune di Schio del 1987, che consentirebbe il conferimento periodico (non più, quindi, quotidiano) di determinati materiali, quali carta e cartone. La decisione del Pretore non si sottrae anche all'altra censura della ricorrente, riguardante la mancata ammissione della prova testimoniale, volta a dimostrare che carta e cartone erano destinati ad un'associazione di volontariato:
al riguardo, infatti, il giudice di merito si è limitato ad affermare (nella parte relativa allo svolgimento del processo) la superfluità di detta prova, essendo stati sufficientemente accertati i fatti oggetto di causa. Orbene, se è vero che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il potere del Pretore di disporre, d'ufficio, mezzi di prova e meramente discrezionale ed insindacabile in sede di legittimità, potendo lo stesso giudice rigettare l'opposizione ove, in base alle prove addotte dall'opponente, si sia convinto della sua infondatezza (tra le altre, Cass. 5884/97), è anche vero che tale principio postula, all'evidenza, che il giudice di merito non abbia apoditticamente disatteso l'ammissione delle prove dedotte dall'opponente, ma, al contrario, si sia avvalso di esse per ritenere infondata l'opposizione. Nel caso di specie, così non è stato: occorreva, quindi, una puntuale motivazione delle ragioni per le quali la prova non assumeva rilevanza, soprattutto ove si consideri, da un lato, che il Pretore ha ritenuto applicabile la sanzione prevista dall'art. 62 reg. com. 1933 anche nel caso in cui i rifiuti si trovino nelle pertinenze di un'abitazione all'asserito scopo di consegnarli a terzi, senza neppure valutare l'incidenza della norma di cui al n. 3 dell'art. 2 d.p.r. n. 915/82 ("rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private, comunque soggette ad uso pubblico.....) e, dall'altro lato, che la collocazione nel cortile privato e la destinazione di carta e cartone all'associazione di volontariato avrebbero potuto eventualmente rilevare sotto il profilo dell'elemento psicologico della violazione contestata. Ne deriva che, in accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice - designato nel Pretore circondariale di Vicenza, in persona di diverso magistrato - il quale, attenendosi ai principi di diritto enunciati, procederà a nuova valutazione dell'opposizione, provvedendo anche sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
accoglie il secondo ed il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al Pretore Circondariale di Vicenza, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 GENNAIO 1999.