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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 13/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente Relatore
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Maria Lucia Insinga Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 73/2021 R.G. Corte d'Appello di Cal- tanissetta, promossa da
, C.F. , nato a [...]- Parte_1 C.F._1
scemi (CL) il 13 marzo 1972 e , C.D. Parte_2
, nato a [...] il [...], en- C.F._2
trambi residenti in Niscemi, nella Vittorio Veneto n. 48, elettivamen- te domiciliati in Catania, nella Via XX Settembre n. 43, presso lo
Studio Legale dell'Avv. Vincenzo Ragazzi
Appellanti
CONTRO
rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta con sede in Cal- tanissetta Via Libertà, 174. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 8 ottobre 2024 e 28 ottobre 2024.
-Appellata
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza del 15 febbraio 2021, resa nel giudizio n. 1334/2020
R.G., il Tribunale di Caltanissetta rigettava il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con cui e , premettendo di Parte_1 Parte_2
essere padre e fratello di , violentata e uccisa il 30 Persona_1
aprile 2008 da , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
condannati per questi fatti dal Tribunale per i Minorenni di
[...]
Catania con sentenza n. 331/2008, confermata dalla Corte di Appello di Catania – sezione per i minorenni (sentenza n. 53/2009) e dalla
Corte Suprema di Cassazione (sentenza n. 24497/2010), avevano esposto:
- di avere instaurato un giudizio civile contro i genitori dei rei, in proprio e nella qualità, dinnanzi al Tribunale di Caltagirone, che aveva riconosciuto a titolo di risarcimento del la somma di €
447.439,78 per il padre e di € 194.287,56 per il fratello, somme mai ottenute stante l'incapienza dei genitori dei responsabili e dei re- sponsabili stessi;
- di voler chiedere la corretta applicazione della Direttiva
2004/80/CE in ordine alla corresponsione di un equo e adeguato in- dennizzo, considerata l'impossibilità di ottenere il ristoro ricono- sciuto dal Tribunale di Caltagirone;
- che la Legge di recepimento n. 122/2016e i successivi decreti mini- steriali non avevano raggiunto l'obiettivo prefissato della stessa
[...]
, avendo previsto indennizzi non equi e adeguati a favore del- CP_5
le vittime dei reati.
- 2 - Ancora, il giudizio era volto ad accertare la responsabilità dello Stato
Italiano per inadempimento dell'obbligo di recepire la Direttiva entro i termini indicati dalla stessa (1° luglio 2005).
Il ricorso veniva rigettato con l'ordinanza del 15 febbraio 2021 con la quale il Tribunale nisseno dichiarava che il , fratel- Parte_2
lo di non ha diritto all'indennizzo, e ciò in quanto la legge di Per_1 recepimento n. 122/2016, all'art. 11, co. 2 bis indica i soggetti legit- timati a chiedere l'indennizzo stesso in caso di morte della vittima, prevedendo che esso spetta al coniuge ed ai figli, in loro mancanza ai genitori e, infine, soltanto in loro mancanza, ai fratelli e sorelle con- viventi al momento della commissione del delitto.
In secondo luogo, il Tribunale, indicando specificamente le condi- zioni per chiedere l'indennizzo previste dall'art. 12 della Legge
122/2016, sosteneva come nessuna prova della presenza dei requisiti fosse stata fornita nel giudizio, con particolare riferimento a quelli indicati nella lettera B) e D), considerava inammissibile la produzio- ne effettuata con deposito datato 9 dicembre 2021 e 21 gennaio 2021, ritenuta tardiva sul rilievo che nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. la parte deve indicare i mezzi di prova cui intende avvalersi nell'atto in- troduttivo del giudizio, non potendo con successivi depositi integrare l'allegazione di documenti.
Quel giudice, infine, dichiarava assorbite le doglianze relative al ri- sarcimento del danno per la ritardata attuazione e tardivo recepimen- to nell'ordinamento interno della disciplina eurocomunitaria.
***
Avverso la suddetta ordinanza i propongono appello, affida- Pt_2
to a tre motivi di seguito illustrati, e formulano le seguenti conclusio-
- 3 - ni:
“ all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in totale Pt_3
riforma dell'impugnata ordinanza accogliere i motivi d'appello, con- seguentemente riformare l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. di primo grado e riconoscere la responsabilità civile dello Stato Italiano per mancata e/o inesatta attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva
2004/80/CE, disapplicare la normativa interna in contrasto con la detta direttiva ed il diritto dell'Unione, anche come interpretato sul punto dalla Corte di Giustizia, riconoscendo fondato il diritto dei ri- correnti all'indennizzo previsto dalla direttiva europea e condan- nando così parte resistente ad un equo risarcimento del danno e/o indennizzo da determinarsi secondo equità o facendo riferimento ai criteri in uso per la responsabilità civile. Condannare in ogni caso
l'amministrazione appellata per non aver esaminato la pratica nei termini di legge e di rito, accertata la sussistenza dei presupposti di legge in capo ai ricorrenti, al risarcimento dei danni ricevuti dalla morte del loro congiunto e per il ritardo colpevole nell'applicazione della normativa comunitaria e della legge di recepimento. In subor- dine, nella non temuta ipotesi non si ritenesse sussistente l'evidente contrasto con i superiori principi e la possibilità di emettere Ordi- nanza di condanna alla stregua di quanto sopra richiesto, previa va- lutazione della sua rilevanza ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza, investire la Corte Costituzionale per l'esame delle que- stioni incidentali di costituzionalità dedotte, affinché al loro esito venga accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti ad ottenere
l'equo indennizzo. Con gli interessi e la rivalutazione del fatto di reato al soddisfo. Con condanna alle spese, diritto ed onorari del
- 4 - doppio grado di giudizio, come per legge”.
Con il primo motivo, i lamentano la violazione del loro di- Pt_2
ritto di ottenere l'indennizzo, avendo i requisiti di legge per essere considerati familiari della vittima. Sostengono, peraltro, come vi sia stata omessa pronuncia in ordine alla domanda volta a riconoscere la responsabilità dello Stato Italiano per mancata o inesatta attuazione degli obblighi previsti dalla Direttiva 2004/80/CE.
Lamentano ancora come, da un lato, il Tribunale avrebbe errato nel valorizzare la ritenuta insussistenza dei requisiti di cui all'art. 11, co.
2 bis della Legge 122/2016 in quanto anch'essi in contrasto con i principi comunitari;
sostengono, dall'altro, come siano in ogni caso sussistenti i requisiti di cui alle lettere b), essendo gli autori del reato minorenni al tempo della commissione ed essendo risultati impossi- denti, al pari dei loro genitori, e d), avendo essi appellanti allegato, alla domanda di accesso al fondo, la documentazione necessaria.
In ogni caso, sostengono che la Direttiva non prevede alcun requisito relativo alla prova dello stato di impossidenza, non avendo imposto alcun obbligo di escussione preventiva del responsabile, come previ- sto invece dalla Legge 122/2016.
A dire degli appellanti, la prova della impossidenza era stata comun- que data attraverso la produzione delle visure catastali degli autori del reato, ritenute tuttavia tardive dal Tribunale perché depositate non già con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ma in corso di causa, sebbene non siano previste decadenze e nonostante il fatto che con il verbale di udienza del 9 dicembre 2020 il Tribunale avesse assegnato termini per il deposito di note scritte contenenti le conclu- sioni ed eventuali documenti.
- 5 - In ordine al requisito di cui alla lettera d), gli appellanti sostengono come, ai sensi della stessa legge 122/2016 (art. 13), è consentito ai richiedenti attestare la mancanza delle cause ostative attraverso una autocertificazione, il cui controllo compete all'Amministrazione che segue il procedimento di indennizzo.
Con il secondo motivo e la- Parte_1 Parte_2 mentano l'inadempimento parziale dello Stato e ne deducono la re- sponsabilità extracontrattuale per non essersi conformato alla Diretti- va 2004/80/CE.
Sostengono come lo Stato Italiano non solo ha attuato tardivamente la Direttiva, che recava come data entro cui adempiere il 1° luglio
2006, ma l'ha attuata in modo non conforme e completo, conside- rando che né la legge e neppure i decreti ministeriali succedutisi nel tempo (del 31 agosto 2017 e del 22 novembre 2019) hanno introdotto una quantificazione degli indennizzi equa e adeguata. Chiedono, per- tanto, la disapplicazione della Legge 122/2016 e dei successivi decre- ti, essendo ritenuti in contrasto con il diritto dell'Unione Europea.
Con il terzo motivo invocano la liquidazione del risarcimento del danno per incompleta e non conforme attuazione della direttiva, mo- dellata sulla corretta quantificazione dell'equo indennizzo in loro fa- vore.
In particolare, lamentano che il D.M. del 22 novembre 2019 prevede per i reati di omicidio e di violenza sessuale un indennizzo rispetti- vamente di € 50.000,00 e di € 25.000,00, non ritenuto equo e adegua- to.
La nel costituirsi, chiede riget- Controparte_1
tarsi il gravame.
- 6 - Deduce, in particolare, quanto al primo motivo che non sussisterebbe più alcun inadempimento dello Stato, avendo lo stesso dato esecu- zione alla Direttiva con la legge 122/2016.
Sostiene come corretta sia l'ordinanza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la produzione documentale dell'appellante dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Alla prima udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., gli appellanti hanno depositato la delibera del Comitato di so- lidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati internazio- nali violenti del 5 maggio 2021 con la quale, a seguito dell'istanza di accesso al fondo, era stato riconosciuto il diritto di Parte_1
e (madre di di ottenere l'indennizzo nella misura Persona_2 Per_1
di € 50.000,00 da dividersi pro quota.
All'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 31 ottobre 2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione gli odierni appellanti sosten- gono che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare sussistenti i requisiti di legge per poter ottenere l'equo e adeguato indennizzo previsto dalla Direttiva 2004/80/CE e dalla Legge 122/2016, e ciò sia con riferimento al , padre della vittima, sia con ri- Parte_1
ferimento a , fratello di Parte_2 Per_1
Mette conto rilevare, con riferimento alla posizione di CP_6
come il Tribunale abbia ritenuto che lo stesso non ha diritto
[...] all'indennizzo in quanto la legge 122/2016, di recepimento della Di- rettiva, fissando i requisiti soggettivi e le condizioni per l'accesso
- 7 - all'indennizzo, prevede all'art. 11 che in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del co- niuge superstite e dei figli;
in mancanza del coniuge e dei figli, l'in- dennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e al- le sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del de- litto.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado fondando la propria motivazione sulla contemporanea presenza in giudizio del padre e del fratello. Ha ritenuto che Parte_2
non avrebbe diritto alla corresponsione dell'indennizzo stante la pre- senza in giudizio del padre, genitore della vittima primaria, avendo il legislatore individuato, in modo chiaro ed in via gradata e successiva, gli aventi diritto al beneficio.
Con riferimento alla posizione di , padre di Parte_1 Per_1
il Tribunale ha ritenuto che la prova dei presupposti normativamente previsti dall'art. 12 della legge 122/2016 non sarebbe stata fornita nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. in cui il ricorrente non aveva allegato né la copia della domanda di accesso al fondo né i requisiti previsti dalle lettere b) e d), e cioè, rispettivamente, che la vittima abbia esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a ti- tolo di provvisionale (condizione che non è richiesta quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedi- mento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità); e che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovve-
- 8 - ro, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in vio- lazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di im- poste sui redditi e sul valore aggiunto.
Il motivo di appello è fondato e va accolto.
Giova sottolineare come l'obiettivo della Direttiva 2004/80/CE sia quello di assicurare alle vittime di un reato intenzionale violento di ottenere un indennizzo equo e adeguato per il danno patito, indipen- dentemente dal luogo di commissione del reato stesso, e ciò in quan- to in molti casi non è possibile ottenere dall'autore un risarcimento, non possedendo, questi, le risorse per ottemperare a una condanna del danno, ovvero potendo lo stesso non essere identificato o perse- guito.
E' pacifico che le vittime indennizzabili non sono soltanto quelle nei confronti delle quali si realizza la condotta criminosa, ma anche quel- le c.d. indirette, e cioè i familiari che subiscono le conseguenze dei reati.
Osserva infatti la CGUE, nella sentenza del 7 novembre 2024 n. 126, che “per quanto attiene al significato abituale del termine «vittime» nel linguaggio corrente, si deve constatare che esso può essere inteso nel senso che si riferisce sia alle persone che hanno subito esse stes- se reati intenzionali violenti, nella loro qualità di vittime dirette, sia ai familiari stretti di queste ultime quando subiscono, di riflesso, le conseguenze di tali reati, in qualità di vittime indirette”.
Chiarito che il rientra tra le vittime del reato, sep- Parte_2
pur indirette, occorre ora verificare se il sistema di indennizzo in via
- 9 - gradata tra diversi soggetti previsto dalla legge 122/2016, sia o meno in contrasto con la Direttiva, come sostenuto dagli odierni appellanti.
In effetti, la CGUE ha chiarito che “gli Stati membri possono, nell'e- sercizio del potere discrezionale di cui dispongono, decidere, al pari della Repubblica italiana nella presente causa, di istituire un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che limiti il beneficio di tale sistema ai familiari stretti della persona de- ceduta, attribuendo peraltro priorità ad alcuni di questi familiari, quali il coniuge superstite e i figli, rispetto ad altri familiari, quali i genitori nonché i fratelli e le sorelle”.
Tuttavia ,“… un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può, in applicazione della logica della devo- luzione successoria, escludere automaticamente taluni familiari dal beneficio di qualsiasi indennizzo per il solo fatto che siano presenti altri familiari, senza che possano essere prese in considerazione considerazioni diverse da tale ordine di devoluzione, quali, in parti- colare, le conseguenze materiali derivanti, per tali familiari, dalla morte per omicidio della persona di cui trattasi o il fatto che detti familiari fossero a carico della persona deceduta o conviventi con essa. Un siffatto regime nazionale di indennizzo non tiene conto, in- vero, della sofferenza e della gravità delle conseguenze del reato per questi ultimi e, pertanto, non contribuisce in modo appropriato al ri- storo del loro danno materiale e morale.”
E ciò ancora di più se si considera che, nel caso di specie, il Tribuna- le di Caltagirone ha riconosciuto anche al (che Parte_2 all'epoca dei fatti era un bambino di otto anni) un risarcimento del danno per il pregiudizio subito a causa della morte della sorella mag-
- 10 - giore pari ad € 194.287,56. Per_1
Osserva, ancora, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che
“l'art.12 par. 2 della Direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, deve essere interpretato nel senso che esso osta
a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di in- dennizzo per i reati intenzionali violenti che subordina, in caso di omicidio, il diritto all'indennizzo dei genitori della persona deceduta all'assenza di coniuge superstite e di figli della stessa e quello dei fratelli e delle sorelle della vittima all'assenza di detti genitori”.
Il ha, pertanto, al pari del padre, avere diritto Parte_2 all'indennizzo in ragione del trauma subito, ancora bambino, per il venir meno della sorella convivente;
e la mancata previsione di un di- ritto siffatto nell'impianto della Legge n.122/2016,a prescindere dalla valutazione delle circostanze del caso concreto, configura una non at- tuazione della Direttiva . 2004/80/CE, fonte di un'obbligazione risar- citoria di natura contrattuale.
** **
In ordine alla posizione del padre , si osserva come Parte_1
il Tribunale non ha ritenuto fornita la prova circa i presupposti previ- sti dall'art. 12 della Legge 122/2016.
Di tale circostanza si lamentano oggi gli appellanti sostenendo, al contrario che il Tribunale avrebbe errato non solo nel ritenere il difet- to di prova dei requisiti di ammissione, ma anche nel non dare rilie- vo al fatto che la prova circa il requisito di cui alla lettera b) fosse stata fornita attraverso l'allegazione delle visure catastali degli autori del reato. Quel Giudice, poi, in ordine al requisito di cui alla lettera d), non aveva considerato che essi appellanti, nel proporre la doman-
- 11 - da di accesso al Fondo, avevano sottoscritto una autocertificazione così come stabilito dal successivo art. 13 della stessa legge, il quale indica, tra i documenti da allegare, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 12, co. 1, lettera d) ed e).
Deve osservarsi, in effetti, che il Tribunale ha ritenuto tardive le alle- gazioni effettuate con il deposito del 9 dicembre 2021 e del 21 gen- naio 2021 contenenti le visure ipocatastali dei tre autori del reato, considerando la produzione “inammissibile nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. in cui la parte deve allegare e indicare i mezzi di prova di cui intende valersi già nell'atto introduttivo non potendo, con suc- cessivi depositi non autorizzati, integrare una carente allegazione ri- spetto a documenti mai prima indicati”.
Si osserva, in primo luogo, come il deposito non possa ritenersi tar- divo, atteo che è orientamento consolidato e condiviso da questa Cor- te quello secondo cui nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. la parte può produrre documenti anche dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio.
Infatti, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “in tema di proce- dimento sommario di cognizione, l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c., non contempla alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettiva- mente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta;
ne consegue l'ammissibilità del- la produzione documentale successiva al deposito del primo atto di-
- 12 - fensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter
c.p.c.” (Ord. n. 46 del 07/01/2021 Rv. 660176 – 01, conf. Cass. civi- le, sez. II, 12/07/2024, n. 19226).
In secondo luogo, occorre anche precisare come non sarebbe neppure stato necessario esperire preventivamente alcuna procedura esecutiva nei confronti degli autori del reato, come previsto dall'art. 12 della legge 122/2016, e ciò per due ordini di ragioni.
Da un lato, lo stesso art. 12 esclude l'esperimento della procedura esecutiva se l'autore del reato rimane ignoto oppure quando quest'ul- timo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata ac- certata la sua responsabilità, come nel caso di specie;
dall'altro, un condivisibile orientamento della giurisprudenza ha chiarito che “in tema di illecito eurounitario dello Stato, il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, par. 2, della Diretti- va 2004/80/CE, a differenza della domanda volta al conseguimento dell'indennizzo "ivi" contemplato, non presuppone il preventivo ed infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'auto- re del reato bensì - conformemente alla "ratio" della direttiva - l'esi- stenza di una "oggettiva difficoltà" nel conseguirlo, sulla base di di- versi fattori attinenti alla persona del reo, tra i quali anche l'assenza di risorse economiche sufficienti” (Cass.
n. 4228 del 10/02/2023 Rv. 666700 – 02).
È anche necessario sottolineare, peraltro che, nelle more del giudizio di appello, il Controparte_7
nell'esercizio delle sue com-
[...]
petenze di verifica, con la delibera n. 75 del 5 maggio 2021 ha accol-
- 13 - to la domanda di accesso al Fondo avanzata dal e Parte_1 da (madre di ), e, una volta “accertato Persona_2 Persona_1
che gli istanti risultano possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e s.m.i. per ottenere l'indennizzo e che, pertanto, la domanda presentata dai sigg.ri e Parte_1
può essere accolta” (cfr. delibera del Comitato in atti), Persona_2 ha riconosciuto agli stessi la complessiva somma di € 50.000,00.
** ** **
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano l'inadempimento parziale dello Stato per aver recepito tardivamente la Direttiva 2004/80/CE; lamentano, inoltre, che lo stesso recepimen- to, effettuato con la Legge 122/2016 e con i successivi decreti mini- steriali, non sia conforme al contenuto della Direttiva stessa, e ne chiedono pertanto la disapplicazione.
Con il terzo motivo, invece, chiedono la corretta quantificazione dell'indennizzo e la corrispondente liquidazione del risarcimento del danno per incompleta e non conforme attuazione della Direttiva.
I motivi possono essere trattati congiuntamente nei termini che se- guono.
Si è osservato, in ordine alla posizione del , come Parte_1
il Tribunale abbia errato nel non ritenere sussistenti i requisiti per ot- tenere l'indennizzo, peraltro implicitamente confermata dall'accoglimento della domanda di accesso al Fondo, che ha ricono- sciuto allo stesso la somma di € 25.000,00. Parte_1
Tale somma, alla luce delle circostanze del caso concreto, non può in alcun modo ritenersi equa e adeguata. Infatti, come afferma anche la
CGUE, “dal momento che l'indennizzo concesso alle vittime rappre-
- 14 - senta un contributo al ristoro del danno materiale e morale da esse subito, detto contributo può essere considerato equo e adeguato solo se compensa, in misura appropriata, le sofferenze alle quali esse so- no state esposte”.
Nella valutazione dell'indennizzo devono essere tenute in considera- zione tutte le situazioni di grave sofferenza del danneggiato (o della vittima indiretta) implicanti lesioni di diritti, seppur con i limiti di cui si dirà.
Del resto - sebbene nel caso di specie l'indennizzo vada parametrato, secondo il petitum, al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e non al credito risarcitorio maturato in testa a Parte_4
per la subita - vale comunque il principio secondo cui
[...] Pt_5
“l'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80 dev'essere interpreta- to nel senso che un indennizzo forfettario concesso alle vittime di vio- lenza sessuale sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può essere qualificato come
"equo e adeguato", ai sensi di tale disposizione, qualora sia fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito” (CGUE del 16 luglio 2020, in
C-129/19).
Anche rispetto alla posizione di , l'indennizzo non Parte_2
riconosciuto dalla legge statale va parametrato al risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale.
Infatti, in caso di morte di un prossimo congiunto l'esistenza stessa del rapporto di stretta parentela fa presumere, secondo l'“id quod ple- rumque accidit”, la sofferenza del familiare superstite, che va pertan-
- 15 - to risarcita secondo criteri equitativi, garantendo così una valutazione adeguata delle circostanze del caso concreto.
La concreta determinazione del quantum risarcitorio spettante per la perdita del rapporto parentale deve avvenire, quindi, coerentemente con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo, della situazione di convivenza, della consistenza del nucleo familiare, delle abitudini di vita, dell'età della vittima e degli stretti congiunti, oltreché delle esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente com- promesse (cfr. Cass. n. 3581/2010, n. 10107/2011), alla stregua delle vigenti tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (edizione 2024), parametro di conformità della valutazione del danno, aggiornata pro- prio in relazione alla liquidazione del danno parentale applicando il c.d. sistema “a punti”, capace di garantire, oltre ad una valutazione adeguata delle circostanze del caso concreto, anche l'uniformità di giudizio.
A tal proposito, osserva la Corte di Cassazione che “le tabelle di Mi- lano pubblicate nel giugno del 2022 [oggi aggiornate al 2024] costitui- scono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da per- dita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli pre- visti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribu- zione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifi- ca relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equi-
- 16 - tativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione.” (cfr. Cass. civ. ordinanza 16 dicembre 2022, n. 37009).
Alla luce, dunque, dei parametri in esse indicati si può determinare il risarcimento che sarebbe stato liquidato, nell'intero, nei rapporti tra i danneggianti e gli odierni appellanti, da assumere come parametro per liquidare il risarcimento del danno derivato ai dalla non inte- Pt_2
grale attuazione della Direttiva 2004/80/CE; risarcimento corrispon- dente, ad oggi, all'indennizzo equo e adeguato che sarebbe stato rico- nosciuto se la norma interna fosse stata pienamente attuativa della
[...]
: CP_5
Risarcimento virtuale (nell'intero) a favore di Parte_1
- età della vittima diretta: 14 anni, quindi 26 punti;
- età della vittima indiretta: 36 anni all'epoca dell'evento, quindi 22 punti;
- convivenza: 16 punti, tenuto conto del rapporto di filiazione intercor- rente tra vittima primaria e secondaria e della minore età di Per_1
- sopravvivenza di altri congiunti: 12 punti, considerando la presenza della madre e del fratello di Per_1
- qualità e intensità della relazione affettiva: nella specie presumibile, in difetto di allegazioni più specifiche, dal legame affettivo partico- larmente intenso quale è quello padre-figlia, da cui ragionevolmente desumere sulla base del notorio –ancor più in assenza di prova con- traria– la grande sofferenza patita per la perdita della relazione affet- tiva, oltre che, secondo l'id quod plerumque accidit e seppure non al massimo grado in carenza di più specifiche e provate allegazioni su- gli assetti antecedenti e successivi della vita familiare e lo stravolgi-
- 17 - mento della vita della vittima secondaria, potendosi riconoscere 15 dei 30 punti concedibili per questa voce.
Per un totale di 91 punti, da moltiplicare secondo il valore punto valo- re punto della tabella 2024 pari ad € 3.911,00, e, quindi, in totale, €
355.901,00.
A tale somma va detratta quella percepita a seguito della delibera 75 del 5 maggio 2021 del Controparte_7
(€ 25.000,00), otte-
[...]
nendosi l'importo di € 330.901,00 e ciò in quanto “in tema di illecito eurounitario dello Stato, dall'ammontare riconosciuto alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, delle
Direttiva 2004/80/CE deve essere detratta la somma loro corrispo- sta, in quanto vittime di detti reati, quale indennizzo ex l. n. 122 del
2016 (e successive modifiche). Trova difatti applicazione l'istituto della "compensatio lucri cum damno" in ragione del disposto del comma 1, lett. e) e lett. e bis), dell'art. 12 della citata l. n. 122 che, quale regola settoriale, ripropone direttamente gli effetti di detto isti- tuto, come desumibili, in generale, dall'art. 1223 c.c., e della circo- stanza per la quale sia l'obbligo risarcitorio sia quello indennitario, gravanti in capo al medesimo soggetto, sono valutabili in termini di
"conseguenza immediata e diretta" dall'identico fatto generatore del reato ed assolvono alla comune funzione di garantire, comunque, al- la vittima un ristoro per le conseguenze pregiudizievoli, morali e ma- teriali, patite a seguito del crimine, non altrimenti risarcite dal reo.
La "compensatio lucri cum damno" integra un'eccezione in senso la- to, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificati-
- 18 - vo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'e- satta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneg- giato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per de- terminarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimen- to, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio” (Sent. n. 26757 del 24/11/2020 - Rv. 659865 - 03).
Sulla sorte capitale liquidata in valori attuali spettante a Parte_1
di € 330.901,00 -previamente devalutata ad € 248.424,17
[...] al giorno dell'evento, cioè al 30 aprile 2008, e successivamente riva- lutata anno per anno fino all'attualità - vanno calcolati gli interessi cd. compensativi (Cass. SS.UU. sentenza n. 1712/95 e successive), al saggio legale, pari ad € 70.173,88.
Ne deriva che il risarcimento che sarebbe stato riconosciuto a
[...]
nei riguardi dei danneggianti sarebbe stato pari a com- Parte_6
plessivi € 401.074,88 (€ 330.901,00 + € 70.173,88)
Risarcimento virtuale (nell'intero) a favore di : Parte_2
- età della vittima diretta: 14 anni, quindi 26 punti;
- età della vittima indiretta: 8 anni all'epoca dell'evento, quindi 28 punti;
- convivenza: 16 punti, tenuto conto del rapporto tra fratello e sorella intercorrente tra vittima primaria e secondaria e della minore età di
Per_1
- sopravvivenza di altri congiunti: 12 punti, considerando la presenza del padre e della madre;
- qualità e intensità della relazione affettiva: nella specie presumibile, in difetto di allegazioni più specifiche, dal legame affettivo partico- larmente intenso quale è quello tra fratelli, da cui ragionevolmente
- 19 - desumere sulla base del notorio –ancor più in assenza di prova con- traria– la grande sofferenza patita per la perdita della relazione affet- tiva, oltre che, secondo l'id quod plerumque accidit e seppure non al massimo grado in carenza di più specifiche e provate allegazioni su- gli assetti antecedenti e successivi della vita familiare e lo stravolgi- mento della vita della vittima secondaria, potendosi riconoscere 10 dei 30 punti concedibili per questa voce.
Per un totale di 92 punti, da moltiplicare secondo il valore punto va- lore punto della tabella 2024 pari ad € 3.911,00, e, quindi, in totale di
€ 359.812,00.
Sulla sorte capitale liquidata in valori attuali spettante a Parte_2 di € 359.812,00 -previamente devalutata a € 270.129,23 al
[...]
giorno dell'evento, cioè al 30 aprile 2008, e successivamente rivalu- tata anno per anno fino all'attualità - vanno calcolati gli interessi cd. compensativi (Cass. SS.UU. sentenza n. 1712/95 e successive), al saggio legale, pari ad € 76.304,48.
Ne deriva che il risarcimento che sarebbe stato riconosciuto a
[...]
nei riguardi dei danneggianti sarebbe stato pari a com- Parte_7 plessivi € 436.116,48 (€ 359.812,00 + € 76.304,48)
***
I suddetti importi, come si è anticipato, devono essere ridotti, e ciò in quanto in questa sede non si è, in realtà, instaurato un giudizio avente ad oggetto la responsabilità ed il conseguente risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale ma un giudizio avente ad oggetto la corretta applicazione della Direttiva 2004/80/CE, che come più volte sottolineato è volta a garantire un indennizzo (e non, quindi, un risar- cimento, la cui natura giuridica è differente) alle vittime dei reati vio- lenti quando ottenere il risarcimento dall'autore del reato non è pos-
- 20 - sibile per le ragioni spiegate.
In questa sede, dunque, è necessario colmare il vuoto di tutela causa- to dalla esclusione dell'indennizzo a favore di determinati soggetti (il fratello) e calcolare un indennizzo (per il padre) che possa definirsi equo e adeguato alla luce delle circostanze del caso concreto.
Per tali ragioni, risponde ad un criterio di equità ridurre del 70% gli importi come sopra calcolati.
La pertanto, va condannata a Controparte_1 pagare a la somma di € 130.834,94 e a Parte_2 Parte_1
la somma di € 120.322,46, oltre interessi legali dalla data
[...]
della presente sentenza e sino al saldo.
La per il principio della soc- Controparte_1
combenza, deve altresì rifondere agli appellanti le spese del doppio grado, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, per il pri- mo grado, in complessivi euro 5.077,00 (valori medi, compreso au- mento per la difesa di due parti, scaglione di valore sino a 260 mila euro, cfr. Cass. civ. sez. III, 17.4.2024 n.10367) oltre rimborso for- fettario spese generali ed oltre C.p.a. e IVA, se dovute;
per questo grado, in complessivi euro 9.991,00 oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre C.p.a. e IVA, se dovute.
Il relativo pagamento deve essere disposto in favore dell'Erario, in ragione dell'ammissione degli appellanti al patrocinio alle spese del- lo Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma dell'ordinanza del 15 febbraio 2021 resa dal Tribunale di Caltanisset-
- 21 - ta,
- condanna la al pagamento, in Controparte_1
favore di e , delle rispettive Parte_1 Parte_2
somme di € 120.322,46 e di € 130.834,94 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna la alla refusione Controparte_1
delle spese di giudizio del doppio grado in favore degli appellanti, liquidate, per il primo grado, in complessivi € 5.077,00 oltre rimbor- so forfettario spese generali ed oltre C.p.a. e IVA, se dovute;
per que- sto grado, in complessivi euro 9.991,00 oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre C.p.a. e IVA, se dovute;
spese che distrae in favore dello Stato.
Così deciso in Caltanissetta, il 7 marzo 2025 nella Camera di consi- glio della sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente estensore
Giuseppe Melisenda Giambertoni
- 22 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente Relatore
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Maria Lucia Insinga Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 73/2021 R.G. Corte d'Appello di Cal- tanissetta, promossa da
, C.F. , nato a [...]- Parte_1 C.F._1
scemi (CL) il 13 marzo 1972 e , C.D. Parte_2
, nato a [...] il [...], en- C.F._2
trambi residenti in Niscemi, nella Vittorio Veneto n. 48, elettivamen- te domiciliati in Catania, nella Via XX Settembre n. 43, presso lo
Studio Legale dell'Avv. Vincenzo Ragazzi
Appellanti
CONTRO
rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta con sede in Cal- tanissetta Via Libertà, 174. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 8 ottobre 2024 e 28 ottobre 2024.
-Appellata
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza del 15 febbraio 2021, resa nel giudizio n. 1334/2020
R.G., il Tribunale di Caltanissetta rigettava il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con cui e , premettendo di Parte_1 Parte_2
essere padre e fratello di , violentata e uccisa il 30 Persona_1
aprile 2008 da , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
condannati per questi fatti dal Tribunale per i Minorenni di
[...]
Catania con sentenza n. 331/2008, confermata dalla Corte di Appello di Catania – sezione per i minorenni (sentenza n. 53/2009) e dalla
Corte Suprema di Cassazione (sentenza n. 24497/2010), avevano esposto:
- di avere instaurato un giudizio civile contro i genitori dei rei, in proprio e nella qualità, dinnanzi al Tribunale di Caltagirone, che aveva riconosciuto a titolo di risarcimento del la somma di €
447.439,78 per il padre e di € 194.287,56 per il fratello, somme mai ottenute stante l'incapienza dei genitori dei responsabili e dei re- sponsabili stessi;
- di voler chiedere la corretta applicazione della Direttiva
2004/80/CE in ordine alla corresponsione di un equo e adeguato in- dennizzo, considerata l'impossibilità di ottenere il ristoro ricono- sciuto dal Tribunale di Caltagirone;
- che la Legge di recepimento n. 122/2016e i successivi decreti mini- steriali non avevano raggiunto l'obiettivo prefissato della stessa
[...]
, avendo previsto indennizzi non equi e adeguati a favore del- CP_5
le vittime dei reati.
- 2 - Ancora, il giudizio era volto ad accertare la responsabilità dello Stato
Italiano per inadempimento dell'obbligo di recepire la Direttiva entro i termini indicati dalla stessa (1° luglio 2005).
Il ricorso veniva rigettato con l'ordinanza del 15 febbraio 2021 con la quale il Tribunale nisseno dichiarava che il , fratel- Parte_2
lo di non ha diritto all'indennizzo, e ciò in quanto la legge di Per_1 recepimento n. 122/2016, all'art. 11, co. 2 bis indica i soggetti legit- timati a chiedere l'indennizzo stesso in caso di morte della vittima, prevedendo che esso spetta al coniuge ed ai figli, in loro mancanza ai genitori e, infine, soltanto in loro mancanza, ai fratelli e sorelle con- viventi al momento della commissione del delitto.
In secondo luogo, il Tribunale, indicando specificamente le condi- zioni per chiedere l'indennizzo previste dall'art. 12 della Legge
122/2016, sosteneva come nessuna prova della presenza dei requisiti fosse stata fornita nel giudizio, con particolare riferimento a quelli indicati nella lettera B) e D), considerava inammissibile la produzio- ne effettuata con deposito datato 9 dicembre 2021 e 21 gennaio 2021, ritenuta tardiva sul rilievo che nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. la parte deve indicare i mezzi di prova cui intende avvalersi nell'atto in- troduttivo del giudizio, non potendo con successivi depositi integrare l'allegazione di documenti.
Quel giudice, infine, dichiarava assorbite le doglianze relative al ri- sarcimento del danno per la ritardata attuazione e tardivo recepimen- to nell'ordinamento interno della disciplina eurocomunitaria.
***
Avverso la suddetta ordinanza i propongono appello, affida- Pt_2
to a tre motivi di seguito illustrati, e formulano le seguenti conclusio-
- 3 - ni:
“ all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in totale Pt_3
riforma dell'impugnata ordinanza accogliere i motivi d'appello, con- seguentemente riformare l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. di primo grado e riconoscere la responsabilità civile dello Stato Italiano per mancata e/o inesatta attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva
2004/80/CE, disapplicare la normativa interna in contrasto con la detta direttiva ed il diritto dell'Unione, anche come interpretato sul punto dalla Corte di Giustizia, riconoscendo fondato il diritto dei ri- correnti all'indennizzo previsto dalla direttiva europea e condan- nando così parte resistente ad un equo risarcimento del danno e/o indennizzo da determinarsi secondo equità o facendo riferimento ai criteri in uso per la responsabilità civile. Condannare in ogni caso
l'amministrazione appellata per non aver esaminato la pratica nei termini di legge e di rito, accertata la sussistenza dei presupposti di legge in capo ai ricorrenti, al risarcimento dei danni ricevuti dalla morte del loro congiunto e per il ritardo colpevole nell'applicazione della normativa comunitaria e della legge di recepimento. In subor- dine, nella non temuta ipotesi non si ritenesse sussistente l'evidente contrasto con i superiori principi e la possibilità di emettere Ordi- nanza di condanna alla stregua di quanto sopra richiesto, previa va- lutazione della sua rilevanza ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza, investire la Corte Costituzionale per l'esame delle que- stioni incidentali di costituzionalità dedotte, affinché al loro esito venga accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti ad ottenere
l'equo indennizzo. Con gli interessi e la rivalutazione del fatto di reato al soddisfo. Con condanna alle spese, diritto ed onorari del
- 4 - doppio grado di giudizio, come per legge”.
Con il primo motivo, i lamentano la violazione del loro di- Pt_2
ritto di ottenere l'indennizzo, avendo i requisiti di legge per essere considerati familiari della vittima. Sostengono, peraltro, come vi sia stata omessa pronuncia in ordine alla domanda volta a riconoscere la responsabilità dello Stato Italiano per mancata o inesatta attuazione degli obblighi previsti dalla Direttiva 2004/80/CE.
Lamentano ancora come, da un lato, il Tribunale avrebbe errato nel valorizzare la ritenuta insussistenza dei requisiti di cui all'art. 11, co.
2 bis della Legge 122/2016 in quanto anch'essi in contrasto con i principi comunitari;
sostengono, dall'altro, come siano in ogni caso sussistenti i requisiti di cui alle lettere b), essendo gli autori del reato minorenni al tempo della commissione ed essendo risultati impossi- denti, al pari dei loro genitori, e d), avendo essi appellanti allegato, alla domanda di accesso al fondo, la documentazione necessaria.
In ogni caso, sostengono che la Direttiva non prevede alcun requisito relativo alla prova dello stato di impossidenza, non avendo imposto alcun obbligo di escussione preventiva del responsabile, come previ- sto invece dalla Legge 122/2016.
A dire degli appellanti, la prova della impossidenza era stata comun- que data attraverso la produzione delle visure catastali degli autori del reato, ritenute tuttavia tardive dal Tribunale perché depositate non già con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ma in corso di causa, sebbene non siano previste decadenze e nonostante il fatto che con il verbale di udienza del 9 dicembre 2020 il Tribunale avesse assegnato termini per il deposito di note scritte contenenti le conclu- sioni ed eventuali documenti.
- 5 - In ordine al requisito di cui alla lettera d), gli appellanti sostengono come, ai sensi della stessa legge 122/2016 (art. 13), è consentito ai richiedenti attestare la mancanza delle cause ostative attraverso una autocertificazione, il cui controllo compete all'Amministrazione che segue il procedimento di indennizzo.
Con il secondo motivo e la- Parte_1 Parte_2 mentano l'inadempimento parziale dello Stato e ne deducono la re- sponsabilità extracontrattuale per non essersi conformato alla Diretti- va 2004/80/CE.
Sostengono come lo Stato Italiano non solo ha attuato tardivamente la Direttiva, che recava come data entro cui adempiere il 1° luglio
2006, ma l'ha attuata in modo non conforme e completo, conside- rando che né la legge e neppure i decreti ministeriali succedutisi nel tempo (del 31 agosto 2017 e del 22 novembre 2019) hanno introdotto una quantificazione degli indennizzi equa e adeguata. Chiedono, per- tanto, la disapplicazione della Legge 122/2016 e dei successivi decre- ti, essendo ritenuti in contrasto con il diritto dell'Unione Europea.
Con il terzo motivo invocano la liquidazione del risarcimento del danno per incompleta e non conforme attuazione della direttiva, mo- dellata sulla corretta quantificazione dell'equo indennizzo in loro fa- vore.
In particolare, lamentano che il D.M. del 22 novembre 2019 prevede per i reati di omicidio e di violenza sessuale un indennizzo rispetti- vamente di € 50.000,00 e di € 25.000,00, non ritenuto equo e adegua- to.
La nel costituirsi, chiede riget- Controparte_1
tarsi il gravame.
- 6 - Deduce, in particolare, quanto al primo motivo che non sussisterebbe più alcun inadempimento dello Stato, avendo lo stesso dato esecu- zione alla Direttiva con la legge 122/2016.
Sostiene come corretta sia l'ordinanza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la produzione documentale dell'appellante dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Alla prima udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., gli appellanti hanno depositato la delibera del Comitato di so- lidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati internazio- nali violenti del 5 maggio 2021 con la quale, a seguito dell'istanza di accesso al fondo, era stato riconosciuto il diritto di Parte_1
e (madre di di ottenere l'indennizzo nella misura Persona_2 Per_1
di € 50.000,00 da dividersi pro quota.
All'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 31 ottobre 2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione gli odierni appellanti sosten- gono che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare sussistenti i requisiti di legge per poter ottenere l'equo e adeguato indennizzo previsto dalla Direttiva 2004/80/CE e dalla Legge 122/2016, e ciò sia con riferimento al , padre della vittima, sia con ri- Parte_1
ferimento a , fratello di Parte_2 Per_1
Mette conto rilevare, con riferimento alla posizione di CP_6
come il Tribunale abbia ritenuto che lo stesso non ha diritto
[...] all'indennizzo in quanto la legge 122/2016, di recepimento della Di- rettiva, fissando i requisiti soggettivi e le condizioni per l'accesso
- 7 - all'indennizzo, prevede all'art. 11 che in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del co- niuge superstite e dei figli;
in mancanza del coniuge e dei figli, l'in- dennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e al- le sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del de- litto.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado fondando la propria motivazione sulla contemporanea presenza in giudizio del padre e del fratello. Ha ritenuto che Parte_2
non avrebbe diritto alla corresponsione dell'indennizzo stante la pre- senza in giudizio del padre, genitore della vittima primaria, avendo il legislatore individuato, in modo chiaro ed in via gradata e successiva, gli aventi diritto al beneficio.
Con riferimento alla posizione di , padre di Parte_1 Per_1
il Tribunale ha ritenuto che la prova dei presupposti normativamente previsti dall'art. 12 della legge 122/2016 non sarebbe stata fornita nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. in cui il ricorrente non aveva allegato né la copia della domanda di accesso al fondo né i requisiti previsti dalle lettere b) e d), e cioè, rispettivamente, che la vittima abbia esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a ti- tolo di provvisionale (condizione che non è richiesta quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedi- mento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità); e che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovve-
- 8 - ro, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in vio- lazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di im- poste sui redditi e sul valore aggiunto.
Il motivo di appello è fondato e va accolto.
Giova sottolineare come l'obiettivo della Direttiva 2004/80/CE sia quello di assicurare alle vittime di un reato intenzionale violento di ottenere un indennizzo equo e adeguato per il danno patito, indipen- dentemente dal luogo di commissione del reato stesso, e ciò in quan- to in molti casi non è possibile ottenere dall'autore un risarcimento, non possedendo, questi, le risorse per ottemperare a una condanna del danno, ovvero potendo lo stesso non essere identificato o perse- guito.
E' pacifico che le vittime indennizzabili non sono soltanto quelle nei confronti delle quali si realizza la condotta criminosa, ma anche quel- le c.d. indirette, e cioè i familiari che subiscono le conseguenze dei reati.
Osserva infatti la CGUE, nella sentenza del 7 novembre 2024 n. 126, che “per quanto attiene al significato abituale del termine «vittime» nel linguaggio corrente, si deve constatare che esso può essere inteso nel senso che si riferisce sia alle persone che hanno subito esse stes- se reati intenzionali violenti, nella loro qualità di vittime dirette, sia ai familiari stretti di queste ultime quando subiscono, di riflesso, le conseguenze di tali reati, in qualità di vittime indirette”.
Chiarito che il rientra tra le vittime del reato, sep- Parte_2
pur indirette, occorre ora verificare se il sistema di indennizzo in via
- 9 - gradata tra diversi soggetti previsto dalla legge 122/2016, sia o meno in contrasto con la Direttiva, come sostenuto dagli odierni appellanti.
In effetti, la CGUE ha chiarito che “gli Stati membri possono, nell'e- sercizio del potere discrezionale di cui dispongono, decidere, al pari della Repubblica italiana nella presente causa, di istituire un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che limiti il beneficio di tale sistema ai familiari stretti della persona de- ceduta, attribuendo peraltro priorità ad alcuni di questi familiari, quali il coniuge superstite e i figli, rispetto ad altri familiari, quali i genitori nonché i fratelli e le sorelle”.
Tuttavia ,“… un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può, in applicazione della logica della devo- luzione successoria, escludere automaticamente taluni familiari dal beneficio di qualsiasi indennizzo per il solo fatto che siano presenti altri familiari, senza che possano essere prese in considerazione considerazioni diverse da tale ordine di devoluzione, quali, in parti- colare, le conseguenze materiali derivanti, per tali familiari, dalla morte per omicidio della persona di cui trattasi o il fatto che detti familiari fossero a carico della persona deceduta o conviventi con essa. Un siffatto regime nazionale di indennizzo non tiene conto, in- vero, della sofferenza e della gravità delle conseguenze del reato per questi ultimi e, pertanto, non contribuisce in modo appropriato al ri- storo del loro danno materiale e morale.”
E ciò ancora di più se si considera che, nel caso di specie, il Tribuna- le di Caltagirone ha riconosciuto anche al (che Parte_2 all'epoca dei fatti era un bambino di otto anni) un risarcimento del danno per il pregiudizio subito a causa della morte della sorella mag-
- 10 - giore pari ad € 194.287,56. Per_1
Osserva, ancora, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che
“l'art.12 par. 2 della Direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, deve essere interpretato nel senso che esso osta
a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di in- dennizzo per i reati intenzionali violenti che subordina, in caso di omicidio, il diritto all'indennizzo dei genitori della persona deceduta all'assenza di coniuge superstite e di figli della stessa e quello dei fratelli e delle sorelle della vittima all'assenza di detti genitori”.
Il ha, pertanto, al pari del padre, avere diritto Parte_2 all'indennizzo in ragione del trauma subito, ancora bambino, per il venir meno della sorella convivente;
e la mancata previsione di un di- ritto siffatto nell'impianto della Legge n.122/2016,a prescindere dalla valutazione delle circostanze del caso concreto, configura una non at- tuazione della Direttiva . 2004/80/CE, fonte di un'obbligazione risar- citoria di natura contrattuale.
** **
In ordine alla posizione del padre , si osserva come Parte_1
il Tribunale non ha ritenuto fornita la prova circa i presupposti previ- sti dall'art. 12 della Legge 122/2016.
Di tale circostanza si lamentano oggi gli appellanti sostenendo, al contrario che il Tribunale avrebbe errato non solo nel ritenere il difet- to di prova dei requisiti di ammissione, ma anche nel non dare rilie- vo al fatto che la prova circa il requisito di cui alla lettera b) fosse stata fornita attraverso l'allegazione delle visure catastali degli autori del reato. Quel Giudice, poi, in ordine al requisito di cui alla lettera d), non aveva considerato che essi appellanti, nel proporre la doman-
- 11 - da di accesso al Fondo, avevano sottoscritto una autocertificazione così come stabilito dal successivo art. 13 della stessa legge, il quale indica, tra i documenti da allegare, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 12, co. 1, lettera d) ed e).
Deve osservarsi, in effetti, che il Tribunale ha ritenuto tardive le alle- gazioni effettuate con il deposito del 9 dicembre 2021 e del 21 gen- naio 2021 contenenti le visure ipocatastali dei tre autori del reato, considerando la produzione “inammissibile nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. in cui la parte deve allegare e indicare i mezzi di prova di cui intende valersi già nell'atto introduttivo non potendo, con suc- cessivi depositi non autorizzati, integrare una carente allegazione ri- spetto a documenti mai prima indicati”.
Si osserva, in primo luogo, come il deposito non possa ritenersi tar- divo, atteo che è orientamento consolidato e condiviso da questa Cor- te quello secondo cui nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. la parte può produrre documenti anche dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio.
Infatti, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “in tema di proce- dimento sommario di cognizione, l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c., non contempla alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettiva- mente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta;
ne consegue l'ammissibilità del- la produzione documentale successiva al deposito del primo atto di-
- 12 - fensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter
c.p.c.” (Ord. n. 46 del 07/01/2021 Rv. 660176 – 01, conf. Cass. civi- le, sez. II, 12/07/2024, n. 19226).
In secondo luogo, occorre anche precisare come non sarebbe neppure stato necessario esperire preventivamente alcuna procedura esecutiva nei confronti degli autori del reato, come previsto dall'art. 12 della legge 122/2016, e ciò per due ordini di ragioni.
Da un lato, lo stesso art. 12 esclude l'esperimento della procedura esecutiva se l'autore del reato rimane ignoto oppure quando quest'ul- timo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata ac- certata la sua responsabilità, come nel caso di specie;
dall'altro, un condivisibile orientamento della giurisprudenza ha chiarito che “in tema di illecito eurounitario dello Stato, il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, par. 2, della Diretti- va 2004/80/CE, a differenza della domanda volta al conseguimento dell'indennizzo "ivi" contemplato, non presuppone il preventivo ed infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'auto- re del reato bensì - conformemente alla "ratio" della direttiva - l'esi- stenza di una "oggettiva difficoltà" nel conseguirlo, sulla base di di- versi fattori attinenti alla persona del reo, tra i quali anche l'assenza di risorse economiche sufficienti” (Cass.
n. 4228 del 10/02/2023 Rv. 666700 – 02).
È anche necessario sottolineare, peraltro che, nelle more del giudizio di appello, il Controparte_7
nell'esercizio delle sue com-
[...]
petenze di verifica, con la delibera n. 75 del 5 maggio 2021 ha accol-
- 13 - to la domanda di accesso al Fondo avanzata dal e Parte_1 da (madre di ), e, una volta “accertato Persona_2 Persona_1
che gli istanti risultano possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e s.m.i. per ottenere l'indennizzo e che, pertanto, la domanda presentata dai sigg.ri e Parte_1
può essere accolta” (cfr. delibera del Comitato in atti), Persona_2 ha riconosciuto agli stessi la complessiva somma di € 50.000,00.
** ** **
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano l'inadempimento parziale dello Stato per aver recepito tardivamente la Direttiva 2004/80/CE; lamentano, inoltre, che lo stesso recepimen- to, effettuato con la Legge 122/2016 e con i successivi decreti mini- steriali, non sia conforme al contenuto della Direttiva stessa, e ne chiedono pertanto la disapplicazione.
Con il terzo motivo, invece, chiedono la corretta quantificazione dell'indennizzo e la corrispondente liquidazione del risarcimento del danno per incompleta e non conforme attuazione della Direttiva.
I motivi possono essere trattati congiuntamente nei termini che se- guono.
Si è osservato, in ordine alla posizione del , come Parte_1
il Tribunale abbia errato nel non ritenere sussistenti i requisiti per ot- tenere l'indennizzo, peraltro implicitamente confermata dall'accoglimento della domanda di accesso al Fondo, che ha ricono- sciuto allo stesso la somma di € 25.000,00. Parte_1
Tale somma, alla luce delle circostanze del caso concreto, non può in alcun modo ritenersi equa e adeguata. Infatti, come afferma anche la
CGUE, “dal momento che l'indennizzo concesso alle vittime rappre-
- 14 - senta un contributo al ristoro del danno materiale e morale da esse subito, detto contributo può essere considerato equo e adeguato solo se compensa, in misura appropriata, le sofferenze alle quali esse so- no state esposte”.
Nella valutazione dell'indennizzo devono essere tenute in considera- zione tutte le situazioni di grave sofferenza del danneggiato (o della vittima indiretta) implicanti lesioni di diritti, seppur con i limiti di cui si dirà.
Del resto - sebbene nel caso di specie l'indennizzo vada parametrato, secondo il petitum, al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e non al credito risarcitorio maturato in testa a Parte_4
per la subita - vale comunque il principio secondo cui
[...] Pt_5
“l'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80 dev'essere interpreta- to nel senso che un indennizzo forfettario concesso alle vittime di vio- lenza sessuale sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può essere qualificato come
"equo e adeguato", ai sensi di tale disposizione, qualora sia fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito” (CGUE del 16 luglio 2020, in
C-129/19).
Anche rispetto alla posizione di , l'indennizzo non Parte_2
riconosciuto dalla legge statale va parametrato al risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale.
Infatti, in caso di morte di un prossimo congiunto l'esistenza stessa del rapporto di stretta parentela fa presumere, secondo l'“id quod ple- rumque accidit”, la sofferenza del familiare superstite, che va pertan-
- 15 - to risarcita secondo criteri equitativi, garantendo così una valutazione adeguata delle circostanze del caso concreto.
La concreta determinazione del quantum risarcitorio spettante per la perdita del rapporto parentale deve avvenire, quindi, coerentemente con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo, della situazione di convivenza, della consistenza del nucleo familiare, delle abitudini di vita, dell'età della vittima e degli stretti congiunti, oltreché delle esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente com- promesse (cfr. Cass. n. 3581/2010, n. 10107/2011), alla stregua delle vigenti tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (edizione 2024), parametro di conformità della valutazione del danno, aggiornata pro- prio in relazione alla liquidazione del danno parentale applicando il c.d. sistema “a punti”, capace di garantire, oltre ad una valutazione adeguata delle circostanze del caso concreto, anche l'uniformità di giudizio.
A tal proposito, osserva la Corte di Cassazione che “le tabelle di Mi- lano pubblicate nel giugno del 2022 [oggi aggiornate al 2024] costitui- scono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da per- dita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli pre- visti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribu- zione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifi- ca relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equi-
- 16 - tativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione.” (cfr. Cass. civ. ordinanza 16 dicembre 2022, n. 37009).
Alla luce, dunque, dei parametri in esse indicati si può determinare il risarcimento che sarebbe stato liquidato, nell'intero, nei rapporti tra i danneggianti e gli odierni appellanti, da assumere come parametro per liquidare il risarcimento del danno derivato ai dalla non inte- Pt_2
grale attuazione della Direttiva 2004/80/CE; risarcimento corrispon- dente, ad oggi, all'indennizzo equo e adeguato che sarebbe stato rico- nosciuto se la norma interna fosse stata pienamente attuativa della
[...]
: CP_5
Risarcimento virtuale (nell'intero) a favore di Parte_1
- età della vittima diretta: 14 anni, quindi 26 punti;
- età della vittima indiretta: 36 anni all'epoca dell'evento, quindi 22 punti;
- convivenza: 16 punti, tenuto conto del rapporto di filiazione intercor- rente tra vittima primaria e secondaria e della minore età di Per_1
- sopravvivenza di altri congiunti: 12 punti, considerando la presenza della madre e del fratello di Per_1
- qualità e intensità della relazione affettiva: nella specie presumibile, in difetto di allegazioni più specifiche, dal legame affettivo partico- larmente intenso quale è quello padre-figlia, da cui ragionevolmente desumere sulla base del notorio –ancor più in assenza di prova con- traria– la grande sofferenza patita per la perdita della relazione affet- tiva, oltre che, secondo l'id quod plerumque accidit e seppure non al massimo grado in carenza di più specifiche e provate allegazioni su- gli assetti antecedenti e successivi della vita familiare e lo stravolgi-
- 17 - mento della vita della vittima secondaria, potendosi riconoscere 15 dei 30 punti concedibili per questa voce.
Per un totale di 91 punti, da moltiplicare secondo il valore punto valo- re punto della tabella 2024 pari ad € 3.911,00, e, quindi, in totale, €
355.901,00.
A tale somma va detratta quella percepita a seguito della delibera 75 del 5 maggio 2021 del Controparte_7
(€ 25.000,00), otte-
[...]
nendosi l'importo di € 330.901,00 e ciò in quanto “in tema di illecito eurounitario dello Stato, dall'ammontare riconosciuto alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, delle
Direttiva 2004/80/CE deve essere detratta la somma loro corrispo- sta, in quanto vittime di detti reati, quale indennizzo ex l. n. 122 del
2016 (e successive modifiche). Trova difatti applicazione l'istituto della "compensatio lucri cum damno" in ragione del disposto del comma 1, lett. e) e lett. e bis), dell'art. 12 della citata l. n. 122 che, quale regola settoriale, ripropone direttamente gli effetti di detto isti- tuto, come desumibili, in generale, dall'art. 1223 c.c., e della circo- stanza per la quale sia l'obbligo risarcitorio sia quello indennitario, gravanti in capo al medesimo soggetto, sono valutabili in termini di
"conseguenza immediata e diretta" dall'identico fatto generatore del reato ed assolvono alla comune funzione di garantire, comunque, al- la vittima un ristoro per le conseguenze pregiudizievoli, morali e ma- teriali, patite a seguito del crimine, non altrimenti risarcite dal reo.
La "compensatio lucri cum damno" integra un'eccezione in senso la- to, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificati-
- 18 - vo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'e- satta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneg- giato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per de- terminarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimen- to, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio” (Sent. n. 26757 del 24/11/2020 - Rv. 659865 - 03).
Sulla sorte capitale liquidata in valori attuali spettante a Parte_1
di € 330.901,00 -previamente devalutata ad € 248.424,17
[...] al giorno dell'evento, cioè al 30 aprile 2008, e successivamente riva- lutata anno per anno fino all'attualità - vanno calcolati gli interessi cd. compensativi (Cass. SS.UU. sentenza n. 1712/95 e successive), al saggio legale, pari ad € 70.173,88.
Ne deriva che il risarcimento che sarebbe stato riconosciuto a
[...]
nei riguardi dei danneggianti sarebbe stato pari a com- Parte_6
plessivi € 401.074,88 (€ 330.901,00 + € 70.173,88)
Risarcimento virtuale (nell'intero) a favore di : Parte_2
- età della vittima diretta: 14 anni, quindi 26 punti;
- età della vittima indiretta: 8 anni all'epoca dell'evento, quindi 28 punti;
- convivenza: 16 punti, tenuto conto del rapporto tra fratello e sorella intercorrente tra vittima primaria e secondaria e della minore età di
Per_1
- sopravvivenza di altri congiunti: 12 punti, considerando la presenza del padre e della madre;
- qualità e intensità della relazione affettiva: nella specie presumibile, in difetto di allegazioni più specifiche, dal legame affettivo partico- larmente intenso quale è quello tra fratelli, da cui ragionevolmente
- 19 - desumere sulla base del notorio –ancor più in assenza di prova con- traria– la grande sofferenza patita per la perdita della relazione affet- tiva, oltre che, secondo l'id quod plerumque accidit e seppure non al massimo grado in carenza di più specifiche e provate allegazioni su- gli assetti antecedenti e successivi della vita familiare e lo stravolgi- mento della vita della vittima secondaria, potendosi riconoscere 10 dei 30 punti concedibili per questa voce.
Per un totale di 92 punti, da moltiplicare secondo il valore punto va- lore punto della tabella 2024 pari ad € 3.911,00, e, quindi, in totale di
€ 359.812,00.
Sulla sorte capitale liquidata in valori attuali spettante a Parte_2 di € 359.812,00 -previamente devalutata a € 270.129,23 al
[...]
giorno dell'evento, cioè al 30 aprile 2008, e successivamente rivalu- tata anno per anno fino all'attualità - vanno calcolati gli interessi cd. compensativi (Cass. SS.UU. sentenza n. 1712/95 e successive), al saggio legale, pari ad € 76.304,48.
Ne deriva che il risarcimento che sarebbe stato riconosciuto a
[...]
nei riguardi dei danneggianti sarebbe stato pari a com- Parte_7 plessivi € 436.116,48 (€ 359.812,00 + € 76.304,48)
***
I suddetti importi, come si è anticipato, devono essere ridotti, e ciò in quanto in questa sede non si è, in realtà, instaurato un giudizio avente ad oggetto la responsabilità ed il conseguente risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale ma un giudizio avente ad oggetto la corretta applicazione della Direttiva 2004/80/CE, che come più volte sottolineato è volta a garantire un indennizzo (e non, quindi, un risar- cimento, la cui natura giuridica è differente) alle vittime dei reati vio- lenti quando ottenere il risarcimento dall'autore del reato non è pos-
- 20 - sibile per le ragioni spiegate.
In questa sede, dunque, è necessario colmare il vuoto di tutela causa- to dalla esclusione dell'indennizzo a favore di determinati soggetti (il fratello) e calcolare un indennizzo (per il padre) che possa definirsi equo e adeguato alla luce delle circostanze del caso concreto.
Per tali ragioni, risponde ad un criterio di equità ridurre del 70% gli importi come sopra calcolati.
La pertanto, va condannata a Controparte_1 pagare a la somma di € 130.834,94 e a Parte_2 Parte_1
la somma di € 120.322,46, oltre interessi legali dalla data
[...]
della presente sentenza e sino al saldo.
La per il principio della soc- Controparte_1
combenza, deve altresì rifondere agli appellanti le spese del doppio grado, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, per il pri- mo grado, in complessivi euro 5.077,00 (valori medi, compreso au- mento per la difesa di due parti, scaglione di valore sino a 260 mila euro, cfr. Cass. civ. sez. III, 17.4.2024 n.10367) oltre rimborso for- fettario spese generali ed oltre C.p.a. e IVA, se dovute;
per questo grado, in complessivi euro 9.991,00 oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre C.p.a. e IVA, se dovute.
Il relativo pagamento deve essere disposto in favore dell'Erario, in ragione dell'ammissione degli appellanti al patrocinio alle spese del- lo Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma dell'ordinanza del 15 febbraio 2021 resa dal Tribunale di Caltanisset-
- 21 - ta,
- condanna la al pagamento, in Controparte_1
favore di e , delle rispettive Parte_1 Parte_2
somme di € 120.322,46 e di € 130.834,94 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna la alla refusione Controparte_1
delle spese di giudizio del doppio grado in favore degli appellanti, liquidate, per il primo grado, in complessivi € 5.077,00 oltre rimbor- so forfettario spese generali ed oltre C.p.a. e IVA, se dovute;
per que- sto grado, in complessivi euro 9.991,00 oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre C.p.a. e IVA, se dovute;
spese che distrae in favore dello Stato.
Così deciso in Caltanissetta, il 7 marzo 2025 nella Camera di consi- glio della sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente estensore
Giuseppe Melisenda Giambertoni
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