Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
585/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott.Marcello Castiglione - Consigliere rel.
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello n.585/2024 R.G. contro la sentenza del Tribunale di La
Spezia in data 20.12.2023 n.919 promossa da:
, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv.Dario Romanelli Parte_1 del Foro di La Spezia per mandato in atti APPELLANTE
C o n t r o
, rappresentato e difeso dall'Avv.Claudio MArianelli del Foro Controparte_1 di La Spezia per mandato in atti APPELLATO
Con l'intervento del Procuratore Generale – Sede
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“In parziale riforma della sentenza n.919/2023 del Tribunale della Spezia, emettere un provvedimento che recepisca l'accordo intercorso tra le parti, e per l'effetto:
(quattrocento/zerozero) mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
-b) dare atto del fatto che ha espressamente rinunciato alle Parte_1 mensilità del precedente contributo di mantenimento e dell'assegno divorzile per il periodo intercorrente tra gennaio e novembre 2024;
-c) dare atto del fatto che ha rinunciato al rimborso da parte Controparte_1 di della quota del 50% delle spese del giudizio di primo Parte_1 grado, poste a carico dell'appellante con la sentenza n.919/2023 del Tribunale della Spezia;
-d) compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di La Spezia, dopo avere pronunciato con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.09.79 da e con la sentenza oggetto di impugnazione definitivamente CP_1 Pt_1 pronunciando respingeva la domanda della volta ad ottenere il Pt_1 riconoscimento dell'assegno divorzile a carico del La condannava al CP_1 pagamento di metà delle spese processuali, liquidate nel dispositivo della sentenza.
La proponeva appello contro la sentenza del Tribunale, col quale Pt_1 chiedeva il riconoscimento dell'assegno divorzile, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa. In ogni caso, la compensazione delle spese del primo grado del giudizio. L'appellato resisteva in giudizio, opponendosi all'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 27.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., i difensori delle parti, avendo dato atto di avere transatto la vertenza, chiedevano concordemente il rinvio della causa al fine di “poter redigere precisazioni congiunte conformi all'accordo raggiunto”.
All'udienza del 12.03.2025, sempre sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno depositato note scritte con le quali dichiarano di avere raggiunto un accordo per la definizione transattiva della vertenza, che prevede l'obbligo del di corrispondere CP_1 alla un assegno mensile di euro 400,00, con la rivalutazione ISTAT e la Pt_1 compensazione delle spese. Chiedono a questa Corte di riformare la sentenza del Tribunale, accogliendo nel dispositivo della sentenza il contenuto dell'accordo.
Nulla osta a giudizio di questa Corte ad accogliere le conclusioni formulate concordemente dalle parti in esito alle intese raggiunte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello n.585/2024 R.G. contro la sentenza del Tribunale di La Spezia in data 20.12.2023 n.919 promossa da:
APPELLANTE Parte_1
C o n t r o
APPELLATO Controparte_1
così decide:
dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti per la definizione transattiva della vertenza, in parziale riforma della sentenza n.919/2023 del Tribunale della
Spezia, che conferma nel resto:
stabilisce in favore di e a carico di , con Parte_1 Controparte_1 decorrenza dal mese di dicembre 2024, un assegno divorzile di € 400,00
(quattrocento/zerozero) mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
da atto del fatto che ha espressamente rinunciato alle Parte_1 mensilità del precedente contributo di mantenimento e dell'assegno divorzile per il periodo intercorrente tra gennaio e novembre 2024;
da atto del fatto che ha rinunciato al rimborso da parte di Controparte_1
della quota del 50% delle spese del giudizio di primo grado, Parte_1 poste a carico dell'appellante con la sentenza n.919/2023 del Tribunale della
Spezia;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Genova, 13 marzo 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE