Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4911/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Giudice dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 4911/2022 R.G., avente ad oggetto: “Revoca adozione” e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Corrado, procuratore domiciliatario;
Attrice
E
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
Convenuta - contumace
Con la partecipazione del P.M.
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 19.09.2024.
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio la figlia Parte_1 adottiva, al fine di ottenere la revoca dell'adozione per indegnità, con Controparte_1 conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alla prescritta annotazione a margine del relativo atto di nascita. Tale atto veniva altresì notificato al P.M. presso la Procura della Repubblica di Lecce. A tal fine, parte attrice esponeva: - che in data 22.03.2017 otteneva il decreto di adozione per motivi particolari della minore nata in [...] il Persona_1
12.11.2003, oggi - che, dopo un primo periodo apparente tranquillità, Controparte_1 iniziava a notare nella figlia un atteggiamento di anaffettività e totale assenza di empatia;
- che, nonostante tutto l'impegno profuso a rinsaldare il legame affettivo, il rapporto peggiorava drammaticamente;
- che, infatti, all'indifferenza inziale facevano seguito atteggiamenti sempre più aggressivi e violenti tanto da essere percossa più volte fino a ricorrere alle cure del pronto soccorso;
- che tali atteggiamenti violenti spesso erano accompagnati da minacce di morte e da estorsioni, oltre ad essere vittima di furti, sia di denaro, sia di gioielli di famiglia;
- che, pertanto, costituendo il rapporto con la figlia un pericolo per la propria incolumità, sussistevano tutti i presupposti per la revoca della adozione.
Il Giudice, all'udienza del 25.10.2022 ove parte convenuta non presenziava e non si costituiva nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, dichiarava la contumacia di quest'ultima e ammetteva le richieste istruttorie formulate da parte attrice.
1
, e
[...] Testimone_2 Controparte_2
Il Tribunale, con ordinanza del 16.02.2024, rimetteva la causa sul ruolo al fine di acquisire il decreto di adozione che veniva successivamente depositato in data 27.03.2024. Quindi, parte attrice, chiamata ad interloquire sull'ammissibilità e sull'eventuale fondamento giuridico della revoca richiesta, all'udienza del 19.09.2024 si riportava al contenuto dei propri scritti chiedendone l'accoglimento. Il
Giudice, pertanto, assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
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Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla revoca dell'adozione per indegnità di parte convenuta.
La domanda non è ammissibile.
Nel caso di specie, al fine di risolvere la presente controversia, occorre analizzare il decreto con il quale il Tribunale di Bari ha dichiarato efficace in Itala l'adozione pronunciata dal Tribunale
Bielorusso in favore di (decreto n. 1415/2017 depositato in data 23.03.2017). Decreto, CP_1 occorre precisare, che fa stato tra le parti e non può essere oggetto di revoca o di modifica.
Premesso ciò, il Tribunale di Bari, “ritenuto che ricorrono le condizioni previste dall'art. 35 comma 2 e 3 della legge 4/5/1983 n. 184” e “visto il parere favorevole del p.m. ed applicati gli artt. 35 e 39 della legge 184/1983”, ha emanato il suddetto decreto di adozione. Pertanto, la dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza straniera di adozione è stata pronunciata proprio sul fondamento dell'art. 35 della legge sulla adozione che a sua volta richiama gli effetti dell'art. 27 della medesima legge (“l'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'art. 27”). Ora, l'art. 35, comma 1, regola la trasposizione degli effetti dell'adozione internazionale nell'ordinamento interno. In particolare, la norma stabilisce che, quando un'adozione è validamente pronunciata da un'autorità estera, tale provvedimento produce effetti equipollenti a quelli derivanti da un'adozione legittimante nazionale, purché siano rispettati i requisiti e le condizioni previste dalla normativa italiana. Il riferimento espresso all'art. 27 comporta che la struttura dell'effetto dell'adozione straniera è modellata su quella dell'adozione nazionale legittimante. Infatti, ai sensi dell'art. 27, “per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome”. Tale norma rappresenta il fulcro della disciplina dell'adozione legittimante;
infatti, essa crea un vincolo giuridico assimilabile totalmente alla filiazione legittima. L'adottato, pertanto, acquista lo status di figlio nel senso più pieno, con una rottura definitiva e irreversibile del legame con la famiglia di origine.
Delineate le due fattispecie normative, possiamo quindi evidenziare il raccordo sistematico tra le stesse nella disciplina dell'adozione. L'art. 35, comma 1, opera come una norma di rinvio agli effetti previsti dall'art. 27, comma 1, per riconoscere validamente in Italia gli effetti sostanziali di un'adozione pronunciata all'estero. Tale combinato disposto risponde, dunque, non solo alla tutela del superiore interesse del minore, ma anche al principio di non discriminazione tra minori adottati in Italia e minori adottati all'estero, oltre alla necessità di uniformare gli effetti delle adozioni internazionali con il sistema civilistico italiano, evitando trattamenti giuridici disomogenei.
Qualificando l'adozione in esame come adozione legittimante, dunque non soggetta a revoca, la domanda di parte attrice deve dichiararsi inammissibile.
Nulla sulle spese, avendo parte attrice nella comparsa conclusionale depositata il 15.05.2023 rinunciato espressamente alla condanna della convenuta-contumace al pagamento delle stesse.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, dichiara inammissibile la domanda di Parte_1
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 30.05.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Agnese DI BATTISTA Cinzia MONDATORE
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