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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/11/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 890/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 890/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 04/11/2025 ad ore 10.29 il Giudice, dott. ND AN, dà atto che:
Per l'Avv. RINALDI GIOVANNI ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per nessuno ha depositato le note di trattazione Controparte_1 scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
ND AN
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ND AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 890/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in BIELLA, VIA G. Parte_1 C.F._1
DE MARCHI N. 4/A, rappresentato e difeso dagli Avv.ti RINALDI GIOVANNI, GANCI FABIO,
CE AL, ER OL;
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA ELIA RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa FIGLIOMENI MARIA TERESA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/05/2024, , docente assunto a tempo Parte_2 indeterminato alle dipendenze del in data 01.09.2018, attualmente in servizio Controparte_1 presso l'IC Carpi Zona Centro, il quale, prima dell'immissione in ruolo, ha prestato servizio Cont d'insegnamento alle dipendenze del in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, premettendo che, durante il lungo periodo di precariato, gli sarebbe stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo (art. 47 del CCNL 4.8.1995 per il quadriennio normativo
1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del
26.5.1999, dal C.C.N.L 2006/2009, dal CCNL del 4 agosto 2011 e dal CCNL del 19.04.2018), fondata pagina 2 di 6 sul principio sancito dall'art. 526 del D. Lgs. n. 297/1994, secondo cui al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi, nonché, premettendo che il convenuto, in sede di ricostruzione della carriera, gli avrebbe applicato il Contratto Collettivo CP_1
Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8, senza applicazione della relativa clausola di salvaguardia, ha chiesto di: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente condanna del a pagare al ricorrente, anche dopo la sua assunzione a tempo Controparte_1 indeterminato, le differenze retributive pari ad € 930,05 relative al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni” e/o le somme maggior o minore risultante dal procedimento, maggiorate della maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso nonché Controparte_1 eccependo, in ogni caso, la prescrizione quinquennale delle differenze retributive rivendicate.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
In punto di diritto, va osservato che, in base all'art. 79 CCNL comparto Scuola 29/11/2007 e tabella 2 allegata (modificata dal CCNL 23/1/2009) e, analogamente, quanto ai precedenti CCNL, al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, e che il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra può essere acquisito al termine dei periodi previsti dalla citata tabella, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.
Segnatamente, la seconda posizione stipendiale (cd. primo scatto) matura dopo 2 anni di servizio, la terza dopo 8, la quarta dopo 14, la quinta dopo 20, la sesta dopo 27, l'ultima dopo 34.
Successivamente, in base all'art. 2 del CCNL comparto Scuola 4/8/2011, le posizioni stipendiali di cui alla tabella B citata sono state ridefinite secondo le indicazioni di cui alla tabella A allegata. Dall'a.s.
2011/2012, quindi, la seconda posizione stipendiale (cd. Primo scatto) matura dopo 8 anni di servizio, la terza dopo 14, la quarta dopo 20, la sesta dopo 27, l'ultima dopo 34. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3- 8 anni”, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in pagina 3 di 6 godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva
“9-14 anni”. Pertanto, deve ritenersi che l'art. 2 del citato CCNL 4/8/2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione (cfr. Cass. Sez. L. n. 2924 del 07/02/2020 rv.
656921 - 02).
Il giudice di legittimità, nella sent. 2025/n. 6132 della Sezione Lavoro, nuovamente ha affermato il principio di diritto: “L'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto della scuola contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire, sempre ad personam,
l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2. La disposizione deve essere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data del 1° settembre 2010, ai quali, dopo l'immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 13 giugno 2023 n. 69.
La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito».
La clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non consente alle parti collettive di prevedere, nel caso di passaggio fra sistemi diversi di sviluppo professionale rilevante ai fini del trattamento economico, di riservare ai soli assunti a tempo indeterminato la conservazione ad personam degli effetti, più favorevoli, del regime previgente.
Si tratta di un principio alla cui enunciazione la Corte è pervenuta alla luce delle indicazioni fornite dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale anche nella recente pronuncia del 17 ottobre 2024, in causa C-322/23, nel ribadire quanto già affermato a partire da CGUE 8 settembre 2011, Persona_1 pagina 4 di 6 in causa C-177/10, ha evidenziato che «norme, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di «condizioni di impiego»» e, pertanto, non si sottraggono al divieto «di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive» (punti 33 e 34 della pronuncia citata).
Ne segue, conclusivamente, in base alla costante giurisprudenza della S.C. sull'analoga fattispecie degli scatti di anzianità del personale docente (cfr. Cass. Sez. L. nn. 22558 del 07/11/2016 rv. 641598 – 01,
8945 del 06/04/2017 rv. 643913 – 01, 20918 del 05/08/2019 rv. 654798 – 01, 15231 del 16/07/2020 rv.
658186 – 01 e 7584 del 08/03/2022 rv. 664122 - 01), che se il socente assunto a tempo determinato abbia, di fatto, svolto fino al 4/8/2011 oltre due anni, e successivamente otto anni di attività lavorativa sostanzialmente continuativa (per effetto di successione di contratti a termine, svolgendo mansioni comparabili a quelle del corrispondente personale cd. di ruolo, maturando così esperienza professionale identica, egli ha diritto all'attribuzione delle medesime progressioni stipendiali.
Al riguardo va infine considerato che la CGUE - Prima Sezione, nella recentissima sentenza del
30/11/2023 in C. 270/2022, resa nell'analoga materia del personale docente, ha ribadito che qualora il supplente abbia esercitato le stesse mansioni ed occupato lo stesso posto del lavoratore a tempo indeterminato che era chiamato a sostituire, il fatto di non aver superato un concorso non mette in discussione la comparabilità delle situazioni dei lavoratori a tempo determinato e di quelli di ruolo, e che anche il carattere breve e discontinuo di taluni degli incarichi svolti, ovvero il numero effettivo di ore lavorate, non è di per sé tale da modificare sostanzialmente le mansioni esercitate o il posto occupato, o anche la natura o le condizioni del lavoro effettuato, in quanto l'anzianità del personale scolastico a tempo indeterminato non dipende dalla quantità di lavoro effettivamente prestata da questi ultimi e i servizi che essi prestano possono anche essere soggetti a interruzioni.
Il ricorrente rientra appieno nel perimetro applicativo del suddetto congegno giuridico, così come sopra ricostruito.
Va dunque dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni, in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19 luglio 2011, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle corrispondenti differenze retributive, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, pari alla non contestata somma di € 930,05, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio pagina 5 di 6 per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore fino a € 1.100), e si determina in € 321,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA il diritto di a percepire il valore retributivo della fascia Parte_1 stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni, in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19 luglio 2011;
2. CONDANNA il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, a corrispondere a le differenze retributive maturate per effetto Parte_1 dell'applicazione della clausola di cui al capo 1), nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, pari a € 930,05 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione al saldo;
3. CONDANNA il , in persona del Controparte_1 CP_3 pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 21,50 per esborsi ed € 321 per compensi, oltre rimb. forf., IVA E CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Modena, 4 novembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
ND AN
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 890/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 04/11/2025 ad ore 10.29 il Giudice, dott. ND AN, dà atto che:
Per l'Avv. RINALDI GIOVANNI ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per nessuno ha depositato le note di trattazione Controparte_1 scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
ND AN
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ND AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 890/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in BIELLA, VIA G. Parte_1 C.F._1
DE MARCHI N. 4/A, rappresentato e difeso dagli Avv.ti RINALDI GIOVANNI, GANCI FABIO,
CE AL, ER OL;
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA ELIA RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa FIGLIOMENI MARIA TERESA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/05/2024, , docente assunto a tempo Parte_2 indeterminato alle dipendenze del in data 01.09.2018, attualmente in servizio Controparte_1 presso l'IC Carpi Zona Centro, il quale, prima dell'immissione in ruolo, ha prestato servizio Cont d'insegnamento alle dipendenze del in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, premettendo che, durante il lungo periodo di precariato, gli sarebbe stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo (art. 47 del CCNL 4.8.1995 per il quadriennio normativo
1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del
26.5.1999, dal C.C.N.L 2006/2009, dal CCNL del 4 agosto 2011 e dal CCNL del 19.04.2018), fondata pagina 2 di 6 sul principio sancito dall'art. 526 del D. Lgs. n. 297/1994, secondo cui al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi, nonché, premettendo che il convenuto, in sede di ricostruzione della carriera, gli avrebbe applicato il Contratto Collettivo CP_1
Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8, senza applicazione della relativa clausola di salvaguardia, ha chiesto di: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente condanna del a pagare al ricorrente, anche dopo la sua assunzione a tempo Controparte_1 indeterminato, le differenze retributive pari ad € 930,05 relative al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni” e/o le somme maggior o minore risultante dal procedimento, maggiorate della maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso nonché Controparte_1 eccependo, in ogni caso, la prescrizione quinquennale delle differenze retributive rivendicate.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
In punto di diritto, va osservato che, in base all'art. 79 CCNL comparto Scuola 29/11/2007 e tabella 2 allegata (modificata dal CCNL 23/1/2009) e, analogamente, quanto ai precedenti CCNL, al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, e che il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra può essere acquisito al termine dei periodi previsti dalla citata tabella, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.
Segnatamente, la seconda posizione stipendiale (cd. primo scatto) matura dopo 2 anni di servizio, la terza dopo 8, la quarta dopo 14, la quinta dopo 20, la sesta dopo 27, l'ultima dopo 34.
Successivamente, in base all'art. 2 del CCNL comparto Scuola 4/8/2011, le posizioni stipendiali di cui alla tabella B citata sono state ridefinite secondo le indicazioni di cui alla tabella A allegata. Dall'a.s.
2011/2012, quindi, la seconda posizione stipendiale (cd. Primo scatto) matura dopo 8 anni di servizio, la terza dopo 14, la quarta dopo 20, la sesta dopo 27, l'ultima dopo 34. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3- 8 anni”, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in pagina 3 di 6 godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva
“9-14 anni”. Pertanto, deve ritenersi che l'art. 2 del citato CCNL 4/8/2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione (cfr. Cass. Sez. L. n. 2924 del 07/02/2020 rv.
656921 - 02).
Il giudice di legittimità, nella sent. 2025/n. 6132 della Sezione Lavoro, nuovamente ha affermato il principio di diritto: “L'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto della scuola contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire, sempre ad personam,
l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2. La disposizione deve essere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data del 1° settembre 2010, ai quali, dopo l'immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 13 giugno 2023 n. 69.
La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito».
La clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non consente alle parti collettive di prevedere, nel caso di passaggio fra sistemi diversi di sviluppo professionale rilevante ai fini del trattamento economico, di riservare ai soli assunti a tempo indeterminato la conservazione ad personam degli effetti, più favorevoli, del regime previgente.
Si tratta di un principio alla cui enunciazione la Corte è pervenuta alla luce delle indicazioni fornite dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale anche nella recente pronuncia del 17 ottobre 2024, in causa C-322/23, nel ribadire quanto già affermato a partire da CGUE 8 settembre 2011, Persona_1 pagina 4 di 6 in causa C-177/10, ha evidenziato che «norme, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di «condizioni di impiego»» e, pertanto, non si sottraggono al divieto «di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive» (punti 33 e 34 della pronuncia citata).
Ne segue, conclusivamente, in base alla costante giurisprudenza della S.C. sull'analoga fattispecie degli scatti di anzianità del personale docente (cfr. Cass. Sez. L. nn. 22558 del 07/11/2016 rv. 641598 – 01,
8945 del 06/04/2017 rv. 643913 – 01, 20918 del 05/08/2019 rv. 654798 – 01, 15231 del 16/07/2020 rv.
658186 – 01 e 7584 del 08/03/2022 rv. 664122 - 01), che se il socente assunto a tempo determinato abbia, di fatto, svolto fino al 4/8/2011 oltre due anni, e successivamente otto anni di attività lavorativa sostanzialmente continuativa (per effetto di successione di contratti a termine, svolgendo mansioni comparabili a quelle del corrispondente personale cd. di ruolo, maturando così esperienza professionale identica, egli ha diritto all'attribuzione delle medesime progressioni stipendiali.
Al riguardo va infine considerato che la CGUE - Prima Sezione, nella recentissima sentenza del
30/11/2023 in C. 270/2022, resa nell'analoga materia del personale docente, ha ribadito che qualora il supplente abbia esercitato le stesse mansioni ed occupato lo stesso posto del lavoratore a tempo indeterminato che era chiamato a sostituire, il fatto di non aver superato un concorso non mette in discussione la comparabilità delle situazioni dei lavoratori a tempo determinato e di quelli di ruolo, e che anche il carattere breve e discontinuo di taluni degli incarichi svolti, ovvero il numero effettivo di ore lavorate, non è di per sé tale da modificare sostanzialmente le mansioni esercitate o il posto occupato, o anche la natura o le condizioni del lavoro effettuato, in quanto l'anzianità del personale scolastico a tempo indeterminato non dipende dalla quantità di lavoro effettivamente prestata da questi ultimi e i servizi che essi prestano possono anche essere soggetti a interruzioni.
Il ricorrente rientra appieno nel perimetro applicativo del suddetto congegno giuridico, così come sopra ricostruito.
Va dunque dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni, in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19 luglio 2011, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle corrispondenti differenze retributive, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, pari alla non contestata somma di € 930,05, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio pagina 5 di 6 per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore fino a € 1.100), e si determina in € 321,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA il diritto di a percepire il valore retributivo della fascia Parte_1 stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni, in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19 luglio 2011;
2. CONDANNA il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, a corrispondere a le differenze retributive maturate per effetto Parte_1 dell'applicazione della clausola di cui al capo 1), nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, pari a € 930,05 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione al saldo;
3. CONDANNA il , in persona del Controparte_1 CP_3 pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 21,50 per esborsi ed € 321 per compensi, oltre rimb. forf., IVA E CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Modena, 4 novembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
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