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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26890/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26890/2023 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 21/01/25 alle ore 12.44, innanzi al dott. Guido Macripò, sono comparsi: per e Parte_1
l'avv. Luisa Gaspari in sostituzione dell'avv. ZACCAGNINO ANGELO e dell'avv. Parte_4 NOLE' MARGHERITA per delega orale e per l'avv. Eva Billò in Controparte_1 sostituzione dell'avv. LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA, giusta delega orale.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..L'avv. Billò precisa le conclusioni coma da foglio già trasmesso telematicamente e l'avv. Gaspari previsa le conclusioni come da atti, insistendo per l'ammissione di CTU contabile e, in via subordinata, ove non venga ammessa, aderendo all'eccezione circa la mancanza di legittimazione attiva degli attori Pt_
e rilevando che la causa è stata promossa dalla società Pt_1 Parte_3
I procuratori discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti. L'avv. Billò fa Pt_ presente che la causa è stata riassunta proprio dagli attori e . Pt_1
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza del 21.1.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 26890/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 22.6.2023
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_5 C.F._1 Parte_4
, elettivamente domiciliati in Potenza via Del Gallitello 71 presso C.F._2
l'avv. Angelo Zaccagnino, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Margherita
Nolè, per procura in calce all'atto di citazione,
ATTORI
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona di un Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Milano via Correggio n. 43 presso l'avv. Giuseppe Filippo Maria La Scala, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
pagina 2 di 9 CONVENUTA
E CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
liquidatore giudiziale,
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: contratti bancari
All'udienza del 21.1.2025 le parti hanno discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.6.2023 la società Parte_3
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_4 Controparte_1
esponendo che:
[...]
-la società stipulava il contratto di conto corrente n. 129071 con Pt_3 Parte_3
apertura di credito in data 21.1.2019 e tre contratti di mutuo chirografari, in particolare il n. 1048706554 di euro 80.000,00 in data 21.1.2019, il n. 1046116603 di euro 95.000,00 in data 29.6.2020 e il n. 1075939553 di euro 240.000,00 in data 20.9.2021;
-dei predetti rapporti risultavano garanti e;
Parte_1 Parte_4
-la società verificava tecnicamente il conto medesimo attraverso una Parte_3
perizia da cui emergeva una situazione molto diversa da quella contabilmente rappresentata dalla banca convenuta;
-da una sintetica analisi del rapporto di conto corrente di corrispondenza si rileva che parte convenuta aveva applicato unilateralmente spese e commissioni non convenute,
pagina 3 di 9 aveva applicato le commissioni di disponibilità fondi, integranti una dilatazione dell'effettivo tasso di interesse, senza una specifica pattuizione scritta, aveva ulteriormente gravato il conto attraverso il meccanismo dello jus variandi in pejus, aumentando i tassi debitori senza una specifica approvazione del correntista, aveva applicato sull'intero rapporto un Taeg effettivo superiore alla soglia usura;
In particolare, parte attrice deduce che:
-la mancata contestazione degli estratti conto rende incontestabile soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile, “ma non anche l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali”, come espressamente enunciato dalla Cassazione n.
10692 del 2007;
-la banca convenuta non ha rispettato le specifiche prescrizioni previste dal D.L n.
223/2006 affinché l'esercizio dello jus variandi fosse legittimo ed efficacie;
-il mancato rispetto di tali condizioni, relative alla presenza di una clausola approvata specificatamente, al giustificato motivo e alla comunicazione al cliente da parte dell'istituto di credito, comporta l'inefficacia assoluta delle variazioni applicate, per cui le condizioni contrattuali restano quelle originariamente pattuite;
-l'applicazione delle “commissioni di massimo scoperto” è nulla per mancanza di una pattuizione in merito, per indeterminatezza e per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito;
-la nullità della clausola de qua comporta la sua eliminazione dalle operazioni di ricalcolo del saldo effettivo del conto corrente in questione;
-l'indicazione nei contratti bancari della mera percentuale di calcolo non appare sufficiente a soddisfare il requisito della determinabilità a priori richiesto dall' art. 1346
c.c.;
-in nessun momento contrattuale la banca convenuta ha indicato al cliente le modalità di calcolo della commissione, il periodo specifico, la formula matematica con cui calcolarla e su quale importo;
pagina 4 di 9 -la predetta clausola è nulla anche per illiceità della causa ex art. 1418 c.c.;
-le spese, e altresì il sistema delle valute, non sono state convenute nel contratto, ma sono state addebitate sul conto in maniera del tutto arbitraria;
-parte convenuta ha applicato spese trimestrali e spese varie, per un totale di euro
13.671,84, in maniera palesemente difforme alla convenzione contrattuale, violando l'art. 120 TUB e l'art. 1283 c.c.;
-il contratto de quo è viziato da una palese violazione della legge n. 108/96 poiché nel contratto è convenuto un tasso debitore sul conto corrente ordinario n. 9330997 pari al
14,4698% a fronte di un tasso soglia del 14,235%, e sul conto anticipi n. 910706 il tasso dell'8,7216% a fronte del tasso soglia dell'8,475%;
-la legge n. 108/96 pone un tasso limite oltre il quale gli interessi vengono sempre considerati usurari e dispone che, per il rispetto della soglia di usura, si tenga conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito;
-la Banca d'Italia non interviene in alcun modo nella determinazione del calcolo del tasso effettivo da porre in confronto con la soglia d'usura, poiché non ne ha la funzione e non le è stato attribuito alcunché dalla legge 108/96 che, per la rilevazione, demanda il compito al Ministro dell'Economia;
-al Ministero dell'Economia è demandato solo la rilevazione del tasso effettivo globale medio, parametro tecnico che deve risultare spurio da valutazioni discrezionali o interpretative;
-la norma di legge non prevede, né consente all'organo amministrativo, di stabilire una distinta soglia per le commissioni di massimo scoperto, così come non consente una distinta soglia per gli interessi di mora;
-in merito ai contratti di mutuo non vi è alcuna indicazione della formula finanziaria necessaria per calcolare la rata nel mutuo a rimborso graduale, ma solo l'indicazione che le rate comprendono quote capitale e quote rimborso graduale;
-non vi è indicato se il tasso espresso in termini percentuali, su cui il mutuatario ha dato pagina 5 di 9 il suo consenso, debba essere applicato sul capitale in scadenza con la singola rata
(regime semplice previsto dall'ordinamento) o se debba essere imputato al debito residuo che ancora deve andare in scadenza (regime composto);
-in assenza di alcuna pattuizione sul criterio di imputazione degli interessi soccorre l'art. 1194 c.c. che impone il calcolo riferito esclusivamente agli interessi maturati sul capitale divenuto liquido ed esigibile, costituito dalla quota capitale in scadenza, ricompresa nella rata (regime semplice);
-deve essere rilevata ex officio la nullità parziale dei mutui oggetto di causa per violazione degli artt. 1283,1284,1346,1418,1195 e 821 comma 3 c.c. e degli artt.117 e
120 TUB, nonché per difetto della forma scritta;
-i piani di ammortamento sono illegittimi a causa dell'omessa specificazione del regime di calcolo dell'interesse, dell'applicazione surrettizia e non pattuita della capitalizzazione composta e della mancanza di pattuizione sul tasso e sul prezzo;
Pertanto, parte attrice chiede di accertare e dichiarare la nullità e, comunque, arbitrarietà, inammissibilità, invalidità e inefficacia di ogni applicazione operata dalla banca convenuta sul conto corrente n. 129071 a titolo di spese e commissioni non convenute inerenti alle commissioni di disponibilità fondi, allo jus variandi in pejus, al Taeg effettivo superiore alla soglia di usura e ad ogni caso individuato in narrativa, nonché la nullità di ogni addebito operato in forza di tali applicazioni bancarie;
chiede inoltre di accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraia del Teg applicato dalla banca convenuta sul predetto conto corrente e, in caso affermativo, dichiarare la nullità della pattuizione di ogni interesse ai sensi della legge n. 108/96; nell'ipotesi in cui il rapporto creditizio da cui scaturisce la debitoria sia considerato chiuso, chiede di dichiarare l'effettivo saldo finale del conto corrente al 31.3.2023 e, ove a credito degli attori, condannare la convenuta al relativo pagamento, il tutto oltre interessi al tasso di cui all'art. 117 comma
7 del TUB;
nell'ipotesi in cui il predetto rapporto sia considerato aperto, previa corretta rielaborazione dei dati del medesimo conto corrente parte attrice chiede di accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile;
pagina 6 di 9 chiede, infine, di dichiarare la nullità parziale dei mutui de quibus per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418, 1195, 821 comma 3 c.c. e degli artt. 117 e 120 TUB, nonché per difetto della forma scritta e per l'illegittimità del piano di ammortamento;
chiede inoltre di determinare i reciproci rapporti di dare-avere tra le parti e l'effettivo saldo delle partite in dare-avere ad oggi e, ove le stesse fossero a credito degli attori, condannare la banca convenuta al relativo pagamento, con aggravio di interessi.
Si è costituita in giudizio la quale contesta quanto ex Controparte_1
adverso dedotto, eccepisce il difetto di legittimazione attiva dei due asseriti garanti ovvero la carenza di titolarità in capo agli stessi dei rapporti dedotti in giudizio e chiede comunque di rigettare tutte le domande attoree poiché infondate.
In data 23.4.2024, preso atto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società con sentenza del Tribunale di Milano n. 45/2024, Parte_3
veniva dichiarata ai sensi degli artt. 300 c.p.c e 143 Codice della crisi veniva dichiarata l'interruzione del processo.
Il processo veniva riassunto dal e dalla e, non essendosi costituita in Pt_2 Pt_1
giudizio, in data 29.10.2024 veniva dichiarata la contumacia della Liquidazione giudiziale Parte_3
Orbene, le domande attoree vanno rigettate.
Ritiene il Tribunale che sia, difatti, fondata l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine al difetto di legittimazione attiva degli attori e . Parte_1 Parte_4
Ed invero i medesimi nell'atto di citazione affermano di essere garanti della società con riferimento al contratto di conto corrente n. 129071, con apertura Parte_3
di credito, e ai tre mutui chirografari n. 1048706554 in data 21.1.2019, n. 1046116603 in data 29.6.2020 e n. 1075939553 in data 20.9.2021.
A fronte dell'eccezione sollevata gli attori non hanno prodotto in causa la documentazione da cui emergerebbe la qualifica di garanti della società Parte_3
in ogni caso da tale produzione non potrebbe giammai conseguire la sussistenza
[...]
della loro legittimazione attiva -fideiussori o garanti che siano- poiché gli stessi pagina 7 di 9 sarebbero legittimati soltanto a sollevare le eccezioni che spettano al debitore principale, ove convenuti, e non a proporre domande in forza di contratti da essi non sottoscritti.
Secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 12225/03 e
Cass. n. 31653/19) l'art. 1945 c.c., se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostituiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria.
L'esclusione della possibilità, per il fideiussore, di far valere nel processo, in via di azione ed in nome proprio, un diritto spettante al debitore, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è (in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione) il solo titolare dell'interesse leso, anche e soprattutto nel carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, quale deducibile dagli artt. 1939 e 1945 c.c..
Dalla documentazione in atti emerge che il contratto di conto corrente n. 129071 (v. doc. n. 4 convenuta) e i tre contratti di mutuo chirografari de quibus (v. doc. nn. 7, 8 e 9 convenuta) sono stati sottoscritti soltanto dalla società Parte_3
I due attori sono, dunque, privi di legittimazione attiva e, pertanto, vanno rigettate le domande proposte dai medesimi.
A nulla rileva l'adesione all'eccezione di difetto di legittimazione attiva svolta dagli attori soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, atteso che la stessa è stata svolta solo in via subordinata e comunque la causa, a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della società era Parte_3
stata riassunta proprio dalla e dal nonostante la predetta eccezione già Pt_1 Pt_2
sollevata ritualmente dalla convenuta nel primo atto introduttivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, gli attori vanno condannati a rimborsare, in solido, alla convenuta le spese come liquidate in dispositivo.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte da e da;
Parte_1 Parte_4
-condanna e a rimborsare, in solido, a Parte_1 Parte_4 [...]
le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 5.358,00 Controparte_1
per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 21.1.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26890/2023 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 21/01/25 alle ore 12.44, innanzi al dott. Guido Macripò, sono comparsi: per e Parte_1
l'avv. Luisa Gaspari in sostituzione dell'avv. ZACCAGNINO ANGELO e dell'avv. Parte_4 NOLE' MARGHERITA per delega orale e per l'avv. Eva Billò in Controparte_1 sostituzione dell'avv. LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA, giusta delega orale.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..L'avv. Billò precisa le conclusioni coma da foglio già trasmesso telematicamente e l'avv. Gaspari previsa le conclusioni come da atti, insistendo per l'ammissione di CTU contabile e, in via subordinata, ove non venga ammessa, aderendo all'eccezione circa la mancanza di legittimazione attiva degli attori Pt_
e rilevando che la causa è stata promossa dalla società Pt_1 Parte_3
I procuratori discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti. L'avv. Billò fa Pt_ presente che la causa è stata riassunta proprio dagli attori e . Pt_1
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza del 21.1.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 26890/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 22.6.2023
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_5 C.F._1 Parte_4
, elettivamente domiciliati in Potenza via Del Gallitello 71 presso C.F._2
l'avv. Angelo Zaccagnino, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Margherita
Nolè, per procura in calce all'atto di citazione,
ATTORI
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona di un Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Milano via Correggio n. 43 presso l'avv. Giuseppe Filippo Maria La Scala, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
pagina 2 di 9 CONVENUTA
E CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
liquidatore giudiziale,
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: contratti bancari
All'udienza del 21.1.2025 le parti hanno discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.6.2023 la società Parte_3
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_4 Controparte_1
esponendo che:
[...]
-la società stipulava il contratto di conto corrente n. 129071 con Pt_3 Parte_3
apertura di credito in data 21.1.2019 e tre contratti di mutuo chirografari, in particolare il n. 1048706554 di euro 80.000,00 in data 21.1.2019, il n. 1046116603 di euro 95.000,00 in data 29.6.2020 e il n. 1075939553 di euro 240.000,00 in data 20.9.2021;
-dei predetti rapporti risultavano garanti e;
Parte_1 Parte_4
-la società verificava tecnicamente il conto medesimo attraverso una Parte_3
perizia da cui emergeva una situazione molto diversa da quella contabilmente rappresentata dalla banca convenuta;
-da una sintetica analisi del rapporto di conto corrente di corrispondenza si rileva che parte convenuta aveva applicato unilateralmente spese e commissioni non convenute,
pagina 3 di 9 aveva applicato le commissioni di disponibilità fondi, integranti una dilatazione dell'effettivo tasso di interesse, senza una specifica pattuizione scritta, aveva ulteriormente gravato il conto attraverso il meccanismo dello jus variandi in pejus, aumentando i tassi debitori senza una specifica approvazione del correntista, aveva applicato sull'intero rapporto un Taeg effettivo superiore alla soglia usura;
In particolare, parte attrice deduce che:
-la mancata contestazione degli estratti conto rende incontestabile soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile, “ma non anche l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali”, come espressamente enunciato dalla Cassazione n.
10692 del 2007;
-la banca convenuta non ha rispettato le specifiche prescrizioni previste dal D.L n.
223/2006 affinché l'esercizio dello jus variandi fosse legittimo ed efficacie;
-il mancato rispetto di tali condizioni, relative alla presenza di una clausola approvata specificatamente, al giustificato motivo e alla comunicazione al cliente da parte dell'istituto di credito, comporta l'inefficacia assoluta delle variazioni applicate, per cui le condizioni contrattuali restano quelle originariamente pattuite;
-l'applicazione delle “commissioni di massimo scoperto” è nulla per mancanza di una pattuizione in merito, per indeterminatezza e per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito;
-la nullità della clausola de qua comporta la sua eliminazione dalle operazioni di ricalcolo del saldo effettivo del conto corrente in questione;
-l'indicazione nei contratti bancari della mera percentuale di calcolo non appare sufficiente a soddisfare il requisito della determinabilità a priori richiesto dall' art. 1346
c.c.;
-in nessun momento contrattuale la banca convenuta ha indicato al cliente le modalità di calcolo della commissione, il periodo specifico, la formula matematica con cui calcolarla e su quale importo;
pagina 4 di 9 -la predetta clausola è nulla anche per illiceità della causa ex art. 1418 c.c.;
-le spese, e altresì il sistema delle valute, non sono state convenute nel contratto, ma sono state addebitate sul conto in maniera del tutto arbitraria;
-parte convenuta ha applicato spese trimestrali e spese varie, per un totale di euro
13.671,84, in maniera palesemente difforme alla convenzione contrattuale, violando l'art. 120 TUB e l'art. 1283 c.c.;
-il contratto de quo è viziato da una palese violazione della legge n. 108/96 poiché nel contratto è convenuto un tasso debitore sul conto corrente ordinario n. 9330997 pari al
14,4698% a fronte di un tasso soglia del 14,235%, e sul conto anticipi n. 910706 il tasso dell'8,7216% a fronte del tasso soglia dell'8,475%;
-la legge n. 108/96 pone un tasso limite oltre il quale gli interessi vengono sempre considerati usurari e dispone che, per il rispetto della soglia di usura, si tenga conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito;
-la Banca d'Italia non interviene in alcun modo nella determinazione del calcolo del tasso effettivo da porre in confronto con la soglia d'usura, poiché non ne ha la funzione e non le è stato attribuito alcunché dalla legge 108/96 che, per la rilevazione, demanda il compito al Ministro dell'Economia;
-al Ministero dell'Economia è demandato solo la rilevazione del tasso effettivo globale medio, parametro tecnico che deve risultare spurio da valutazioni discrezionali o interpretative;
-la norma di legge non prevede, né consente all'organo amministrativo, di stabilire una distinta soglia per le commissioni di massimo scoperto, così come non consente una distinta soglia per gli interessi di mora;
-in merito ai contratti di mutuo non vi è alcuna indicazione della formula finanziaria necessaria per calcolare la rata nel mutuo a rimborso graduale, ma solo l'indicazione che le rate comprendono quote capitale e quote rimborso graduale;
-non vi è indicato se il tasso espresso in termini percentuali, su cui il mutuatario ha dato pagina 5 di 9 il suo consenso, debba essere applicato sul capitale in scadenza con la singola rata
(regime semplice previsto dall'ordinamento) o se debba essere imputato al debito residuo che ancora deve andare in scadenza (regime composto);
-in assenza di alcuna pattuizione sul criterio di imputazione degli interessi soccorre l'art. 1194 c.c. che impone il calcolo riferito esclusivamente agli interessi maturati sul capitale divenuto liquido ed esigibile, costituito dalla quota capitale in scadenza, ricompresa nella rata (regime semplice);
-deve essere rilevata ex officio la nullità parziale dei mutui oggetto di causa per violazione degli artt. 1283,1284,1346,1418,1195 e 821 comma 3 c.c. e degli artt.117 e
120 TUB, nonché per difetto della forma scritta;
-i piani di ammortamento sono illegittimi a causa dell'omessa specificazione del regime di calcolo dell'interesse, dell'applicazione surrettizia e non pattuita della capitalizzazione composta e della mancanza di pattuizione sul tasso e sul prezzo;
Pertanto, parte attrice chiede di accertare e dichiarare la nullità e, comunque, arbitrarietà, inammissibilità, invalidità e inefficacia di ogni applicazione operata dalla banca convenuta sul conto corrente n. 129071 a titolo di spese e commissioni non convenute inerenti alle commissioni di disponibilità fondi, allo jus variandi in pejus, al Taeg effettivo superiore alla soglia di usura e ad ogni caso individuato in narrativa, nonché la nullità di ogni addebito operato in forza di tali applicazioni bancarie;
chiede inoltre di accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraia del Teg applicato dalla banca convenuta sul predetto conto corrente e, in caso affermativo, dichiarare la nullità della pattuizione di ogni interesse ai sensi della legge n. 108/96; nell'ipotesi in cui il rapporto creditizio da cui scaturisce la debitoria sia considerato chiuso, chiede di dichiarare l'effettivo saldo finale del conto corrente al 31.3.2023 e, ove a credito degli attori, condannare la convenuta al relativo pagamento, il tutto oltre interessi al tasso di cui all'art. 117 comma
7 del TUB;
nell'ipotesi in cui il predetto rapporto sia considerato aperto, previa corretta rielaborazione dei dati del medesimo conto corrente parte attrice chiede di accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile;
pagina 6 di 9 chiede, infine, di dichiarare la nullità parziale dei mutui de quibus per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418, 1195, 821 comma 3 c.c. e degli artt. 117 e 120 TUB, nonché per difetto della forma scritta e per l'illegittimità del piano di ammortamento;
chiede inoltre di determinare i reciproci rapporti di dare-avere tra le parti e l'effettivo saldo delle partite in dare-avere ad oggi e, ove le stesse fossero a credito degli attori, condannare la banca convenuta al relativo pagamento, con aggravio di interessi.
Si è costituita in giudizio la quale contesta quanto ex Controparte_1
adverso dedotto, eccepisce il difetto di legittimazione attiva dei due asseriti garanti ovvero la carenza di titolarità in capo agli stessi dei rapporti dedotti in giudizio e chiede comunque di rigettare tutte le domande attoree poiché infondate.
In data 23.4.2024, preso atto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società con sentenza del Tribunale di Milano n. 45/2024, Parte_3
veniva dichiarata ai sensi degli artt. 300 c.p.c e 143 Codice della crisi veniva dichiarata l'interruzione del processo.
Il processo veniva riassunto dal e dalla e, non essendosi costituita in Pt_2 Pt_1
giudizio, in data 29.10.2024 veniva dichiarata la contumacia della Liquidazione giudiziale Parte_3
Orbene, le domande attoree vanno rigettate.
Ritiene il Tribunale che sia, difatti, fondata l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine al difetto di legittimazione attiva degli attori e . Parte_1 Parte_4
Ed invero i medesimi nell'atto di citazione affermano di essere garanti della società con riferimento al contratto di conto corrente n. 129071, con apertura Parte_3
di credito, e ai tre mutui chirografari n. 1048706554 in data 21.1.2019, n. 1046116603 in data 29.6.2020 e n. 1075939553 in data 20.9.2021.
A fronte dell'eccezione sollevata gli attori non hanno prodotto in causa la documentazione da cui emergerebbe la qualifica di garanti della società Parte_3
in ogni caso da tale produzione non potrebbe giammai conseguire la sussistenza
[...]
della loro legittimazione attiva -fideiussori o garanti che siano- poiché gli stessi pagina 7 di 9 sarebbero legittimati soltanto a sollevare le eccezioni che spettano al debitore principale, ove convenuti, e non a proporre domande in forza di contratti da essi non sottoscritti.
Secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 12225/03 e
Cass. n. 31653/19) l'art. 1945 c.c., se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostituiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria.
L'esclusione della possibilità, per il fideiussore, di far valere nel processo, in via di azione ed in nome proprio, un diritto spettante al debitore, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è (in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione) il solo titolare dell'interesse leso, anche e soprattutto nel carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, quale deducibile dagli artt. 1939 e 1945 c.c..
Dalla documentazione in atti emerge che il contratto di conto corrente n. 129071 (v. doc. n. 4 convenuta) e i tre contratti di mutuo chirografari de quibus (v. doc. nn. 7, 8 e 9 convenuta) sono stati sottoscritti soltanto dalla società Parte_3
I due attori sono, dunque, privi di legittimazione attiva e, pertanto, vanno rigettate le domande proposte dai medesimi.
A nulla rileva l'adesione all'eccezione di difetto di legittimazione attiva svolta dagli attori soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, atteso che la stessa è stata svolta solo in via subordinata e comunque la causa, a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della società era Parte_3
stata riassunta proprio dalla e dal nonostante la predetta eccezione già Pt_1 Pt_2
sollevata ritualmente dalla convenuta nel primo atto introduttivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, gli attori vanno condannati a rimborsare, in solido, alla convenuta le spese come liquidate in dispositivo.
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P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte da e da;
Parte_1 Parte_4
-condanna e a rimborsare, in solido, a Parte_1 Parte_4 [...]
le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 5.358,00 Controparte_1
per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 21.1.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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