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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(P. IVA: , in persona del titolare Parte_1 P.IVA_1
e l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe BRUNI ed elettIVmente domiciliato in Cosenza
(CS), alla Piazza F. e L. Gullo n. 88;
ATTORE
E
CF: E P. IVA: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata CP P.IVA_2 P.IVA_3
e difesa dall'Avv. Antonio FUSCÀ ed elettIVmente domicilia in Vibo Valentia (VV), al viale
Giacomo Matteotti n. 55;
CONVENUTA
NONCHE'
(CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Controparte_2 C.F._1
DE MARCO ed elettIVmente domicilio in Cosenza (CS), alla via Arnaldo De Filippis n. 36;
TERZO INTERVENTORE EX ART. 105 C.P.C.
OGGETTO: assicurazione contro i danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in persona del Parte_1
suo titolare e l.r.p.t., ha evocato in giudizio la al fine di ottenerne la condanna al CP
pagamento dell'indennizzo ad essa asseritamente dovuto dalla compagnia assicuratrice per il danno patito a seguito dell'incendio doloso occorso in data 14.01.2021 all'interno del capannone sito in c/da
San Pietro snc (loc. Donnici) in Cosenza, in locazione alla ed adibito ad uso deposito Parte_1 all'ingrosso, in virtù della polizza di assicurazione n. 732125281, stipulata con la convenuta, avente validità prevista in rinnovazione dal 18.04.2020 al 18.04.2021.
L'attrice, premesso di essere una ditta individuale che esercita l'attività di commercio, al dettaglio e all'ingrosso, di capi di abbigliamento ed accessori uomo-donna e di avere preso in locazione a fini commerciali, con contratto del 28.09.2018, l'unità immobiliare sita in Cosenza -località Donnici - alla c/da San Pietro snc, di proprietà di , per adibirla ad uso deposito dei capi Controparte_2
d'abbigliamento destinati poi alla vendita all'ingrosso, ha dedotto: che in data 14.01.2021, in ore serali, nel deposito in questione si era verificato un incendio che aveva causato la distruzione di tutta la merce depositata nel magazzino, degli arredi ivi contenuti e il danneggiamento di alcune componenti strutturali del fabbricato;
che in data 15.01.2021, il l.r. aveva sporto Parte_1
denuncia presso la Questura di Cosenza;
che, con certificato di chiusura inchiesta del 03.12.2021, la
Procura della Repubblica di Cosenza aveva attestato la definizione da parte del GIP del procedimento penale R.G. n. I2021/002534 in danno di con decreto di archiviazione per essere ignoti Parte_1
gli autori del fatto;
che in data 19.01.2021 aveva essa provveduto alla denuncia del sinistro occorso in data 14.01.2021 alla chiedendo l'attIVzione delle garanzie assicurative di cui alla CP
polizza n. 732125281; che il danno subito alla merce era stato quantificato in euro 278.753,80 sulla base delle fatture di acquisto della merce distrutta presente nel deposito e dei complementari documenti di trasporto (DDT) a riprova che la merce era stata scaricata (con data certa) nel deposito in oggetto prima dell'evento incendio, in applicazione dell'art. 40 delle condizioni di assicurazione
(sulla base del costo commerciale, escludendo dalla quantificazione il profitto, ovvero il margine di guadagno che la ditta avrebbe ricavato dalla sua attività imprenditoriale di vendita); che la richiesta di indennizzo rientrava nel limite di indennizzabilità previsto nella stessa polizza (euro 315.000,00 per sinistro); che, in applicazione dello scoperto del 20% sul valore del sinistro in ipotesi di atti dolosi
(come nel caso di specie), il valore del danno indennizzabile si riduce ad euro 223.003,04; che la compagnia aveva fatto eseguire dal suo fiduciario gli accertamenti peritali del caso, senza tuttavia, all'esito, formulare alcuna proposta liquidatoria del sinistro;
che il danno al fabbricato ammontava, invece, ad euro 113.574,65 (oltre IV), come da computo metrico estimativo a firma dell'Ing.
[...]
; che nella polizza n. 732125281 era inoltre prevista la corresponsione delle spese Persona_1
necessarie per la rimozione, il trasporto ed il trattamento dei residui di materiale bruciato da smaltirsi secondo la procedura specifica, essendo classificabili quali rifiuti speciali;
che aveva essa quantificato le somme necessarie per tali attività in euro 10.370,00, come da preventivo effettuato dalla ditta
“Nuova Alba Chiara Soc. Coop. Sociale Arl”; che il rifiuto (mala gestio) da parte della CP
di gestire il sinistro aveva determinato di fatto un danno alla parte attrice, costituito dall'interruzione dell'attività commerciale per oltre 14 mesi, dal maturare di nuove spese fisse, quali il canone di fitto che la doveva corrispondere al locatore, dal dover far fronte agli ulteriori e conseguenti Parte_1 danni al fabbricato determinati dall'incuria e dall'impossibilità di attuare manovre conservative
(espressamente vietate dalla Compagnia) volte a minimizzare le conseguenze dell'evento, dall'impossibilità di provvedere alle proprie obbligazioni essendo esposta al rischio di subire azioni giudiziarie per il recupero dei crediti dai propri fornitori, dall'Agenzia delle Entrate e dal proprietario dell'immobile, dalla mancanza di liquidità, stante la circostanza che la distruzione della merce pagata per oltre euro 200.000,00 aveva determinato l'impossibilità di rifornire, mediante l'acquisto di nuova merce, l'attività di vendita al dettaglio, precludendo alla ditta attrice la possibilità di produrre reddito.
Ha, pertanto, così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cosenza, contrariis reiectis, con riferimento al sinistro avvenuto in 14.1.2021 presso l'unità immobiliare sita in Cosenza, C/da San
Pietro Snc (località Donnici), accertato l'inadempimento della alle previsioni ed alle CP
condizioni contenute nella polizza di assicurazione n. 732125281 sottoscritta dalla
[...]
ed in accoglimento della presente azione, condannare la Compagnia Controparte_3
convenuta: 1) al pagamento in favore della della somma di Controparte_3
euro 223.003,04 o a quella diversa somma, maggiore o minore, risultante all'esito dell'istruttoria, a titolo di indennizzo per il danno cagionato alla merce distrutta nel sinistro del 14.1.2021 oltre interessi e rIVlutazione monetaria fino al soddisfo;
2) al pagamento in favore della
[...]
, come da autorizzazione all'incasso rilasciata dal Sig. , Controparte_3 Controparte_2
della somma della somma di euro 90.859,72 oltre IV o a quella diversa somma, maggiore o minore, risultante all'esito dell' istruttoria a titolo di indennizzo per i danni provocati al fabbricato nel sinistro del 14.1.2021 oltre interessi e rIVlutazione monetaria fino al soddisfo;
3) al pagamento della somma in favore della pari ad euro 10.370,00 o a quella Controparte_3 diversa somma, maggiore o minore, risultante all'esito dell'istruttoria per la rimozione, il trasporto
e lo smaltimento dei residui oltre interessi e rIVlutazione monetaria fino al soddisfo;
4) al pagamento della somma in favore della pari ad euro 150.000,00 o quella Controparte_3
diversa somma, maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitatIV, a titolo di risarcimento del danno derIVnte dalla responsabilità contrattuale della Compagnia per essere la stessa venuta meno ai suoi obblighi nei confronti dell'assicurato; il tutto oltre interessi e rIVlutazione monetaria fino al soddisfo. In tutti i casi con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
Costituitasi in giudizio, ha resistito alla domanda eccependone, in via preliminare, CP
l'improcedibilità per difetto di mediazione obbligatoria relatIVmente all'accertamento per inadempimento contrattuale, riconducibile alla mala gestio della compagnia Assicuratrice. Ha, poi, dedotto l'inadempimento dell'assicurato dell'obbligo previsto dalle Condizioni di Assicurazione in combinato disposto con l'art. 1913 c.c., con conseguente perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo ex art. 1915 c.c., sia per il danno ai locali che per il danno al contenuto, in quanto il sinistro non sarebbe stato denunciato entro i tre giorni dall'evento o da quando ne ha avrebbe avuto conoscenza. La convenuta ha, nello specifico, dedotto che il sinistro (avvenuto il 14.01.2021), coperto dalla polizza n. 732125281 denominata “ , sarebbe stato denunciato a mezzo PEC Controparte_4 del 19.01.2021 inviata all'indirizzo che corrisponderebbe a quello Email_1 dell' sede di Rende, piuttosto che alla sede principale di Cosenza sita in via Controparte_5
Giovanni Falcone n° 48 (intermediario assicurativo che ha stipulato la polizza in oggetto).
Ha, infine, nel merito, contestato la quantificazione dei danni effettuata dall'attrice, la quale non avrebbe provato l'esatta quantità della merce presente nel deposito ed andata distrutta il giorno dell'incendio, oltre al nesso di causalità, sostenendo l'insussistenza della contestata mala gestio per avere operato con diligenza e tempestività.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, “respinta ogni contraria eccezione e difesa: in via preliminare
e/o pregiudiziale dichiarare improcedibile per difetto di mediazione obbligatoria ex art 5 D.lgs
28/2010 la domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale per asserita mala gestio della
Compagnia convenuta e conseguente condanna al risarcimento in misura di euro.150.000,00; in via principale e nel merito: rigettare la domanda attorea per inadempimento dell'obbligo dell'assicurato previsto dall'art. 28 lett. b) delle Condizioni di Assicurazione Modulo Danni ai locali e dall'art. 36 lett. b) delle Condizioni di Assicurazione Modulo Danni al contenuto, in combinato disposto con
l'art. 1913 c.c. dichiarando la perdita totale del diritto all'indennizzo ex art. 1915 comma 1 c.c. ovvero, in via subordinata, ritenuto l'inadempimento colposo dichiarare ex art. 1915 comma 2 c.c. il diritto dell'assicuratore a ridurre l'indennità in misura del 50% di quanto liquidato. -rigettare la domanda attorea per inadempimento dell'obbligo di consentire alla Compagnia assicuratrice i necessari controlli ed ispezionare i luoghi nell'immediatezza dell'evento e per violazione da parte dell'assicurato del principio di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.); rigettare la domanda di indennizzo per i danni al contenuto di euro.223.003,04 proposta dalla ditta attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
rigettare la domanda di indennizzo per i danni ai locali di euro
90.859,72 proposta dalla ditta attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
rigettare la domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale riconducibile ad asserita mala gestio della
Compagnia convenuta e la conseguente richiesta di condanna al risarcimento in misura di euro.150.000,00 perché infondata in fatto ed in diritto;
condannare l'attrice per lite temeraria in relazione alla domanda di inadempimento contrattuale per mala gestio per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ad una somma determinata d'ufficio in via equitatIV ai sensi del comma 3 della norma citata;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata l'indennizzabilità dei danni, determinare l'ammontare del risarcimento attenendosi alle previsioni della Polizza e delle Condizioni di Assicurazione applicando le franchigie e lo scoperto contrattuale”.
Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., si è costituito in giudizio al fine Controparte_2
di far valere, sia nei confronti dell'attore sia nei confronti della parte convenuta, il diritto all'integrale ristoro di tutti i danni, subiti e subendi, anche di carattere strutturale, al fabbricato sito in Cosenza, alla Contrada san Pietro snc-Fraz. Donnici, censita al NCEU del Comune di Cosenza al foglio di mappa 53, part. n. 501, sub 4, cat. D07, essendone attuale esclusivo proprietario, concessa in locazione, ad uso commerciale, alla ditta “Il RC KI IF” con contratto stipulato in data
28.09.2018, regolarmente registrato in data 23.10.2018 al n. 6760 serie 3T dell'Agenzia Entrate di
Cosenza.
Ha evidenziato che, con decorrenza dal gennaio dell'anno 2021, il RC KI IF aveva sospeso la corresponsione del canone di locazione con conseguente suo danno, essendo egli costretto a sostenere e ad anticipare spese di tassazione sul reddito non effettIVmente introitato, stante la persistente validità, in difetto di risoluzione per mutuo consenso ovvero di provvedimento giudiziale del contratto di locazione.
L'interventore ha pertanto formulato domande autonome nei confronti de “Il RC KI IF” in subordine supportando quelle formulate dalla parte attrice nei confronti della nel CP
caso di non ammissione delle domande autonome, quantificando il danno attuale da lui patito per l'incendio dell'immobile in euro 152.889,53 per danni strutturali e spese necessarie al ripristino
(giusta computo metrico e stima economica redatti dall'ing. del Comune di Cosenza), euro Per_1
12.000,00 per risarcimento da mancato incasso del canone di locazione (da gennaio 2021 a dicembre
2022 - 24 mesi, corrispondenti ad euro 500,00 per ciascuna mensilità), oltre successive occorrende;
così per un totale complessivo pari ad euro 164.889,63 per danno attuale ed emergente. Ha concluso, pertanto, chiedendo: “In via adesIV autonoma: accertare e dichiarare che a causa dell'incendio occorso in data 14.01.2021, l'immobile sito in Cosenza Fraz. Donnici alla Contrada san Pietro, censito al NCEU del Comune di Cosenza al foglio 53, part. 501, sub 1, di proprietà del sig. , condotto in locazione da Il RC KI IF, subIV danni per Euro Controparte_2
152.889,53 ovvero per la maggiore/minor somma ritenuta di giustizia e, per gli effetti, condannare il RC KI IF, (p.IV ) in persona dell'omonimo titolare sig. al P.IVA_1 Parte_1
risarcimento in favore del proprietario dott. della somma pari ad Euro 152.889,53 Controparte_2
ovvero alla maggiore/minor somma ritenuta di giustizia con rIVlutazione e interessi dall'occorso al soddisfo;
Sempre in via adesIV autonoma: condannare il RC KI IF (p.IV ), P.IVA_1 in persona dell'omonimo titolare, al risarcimento in favore del sig. della somma Controparte_2
pari ad Euro 12.000,00, oltre ulteriori occorrende, a titolo di risarcimento da mancato incasso del canone locatizio. In subordine, in via adesIV dipendente: condannare la (p.IV CP
), in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni chiesti da P.IVA_3
parte attrice in virtù del contratto di assicurazione stipulato. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Va in primo luogo ritenuta la tempestività della costituzione di dovendo aversi riguardo, CP
per il relativo accertamento, alla data di effettIV celebrazione della prima udienza di comparizione, nel caso essa sia, come nella specie, differita d'ufficio rispetto a quella indicata dall'attore in citazione.
Ed infatti, si è costituita, mediante deposito telematico della propria comparsa, in data CP
31.07.2022 mentre la prima udienza, in citazione fissata al 28.07.2022, è stata differita d'ufficio al
12.09.2022. Ne consegue la tempestività della costituzione e l'ammissibilità delle eccezioni tutte formulate dalla compagnia assicuratrice avverso la domanda attorea.
Deve essere, inoltre, disattesa l'eccezione, formulata da parte convenuta, di decadenza dai diritti dell'assicurato nascenti dalla polizza a causa della tardività della denuncia del sinistro.
Risulta, infatti, per tabulas, ma non è oggetto di contestazione, che la denuncia formale del sinistro, occorso in data 14.01.2021, è stata comunicata dalla parte attrice alla Compagnia di Assicurazione a mezzo PEC in data 19.01.2021, con un ritardo minimo di soli due giorni rispetto al termine, peraltro non perentorio, di giorni tre previsto dall'art. 1913 c.c.
Si osserva sul punto che, come ha avuto modo di chiarire la S.C., in tema di assicurazione contro i danni, laddove l'assicurato non osservi l'obbligo di dare avviso del sinistro secondo le modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed eventualmente dalla polizza, la garanzia assicuratIV non viene meno di per sé, occorrendo a tal fine accertare se tale inosservanza abbia carattere doloso o colposo.
Si è espressamente statuto che “affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se
l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c.; nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (Cass. Civ., ordinanza n. 24210/19).
Orbene, nel caso in esame l'assicuratore nulla ha provato.
Non è stata, infatti, fornita alcuna prova relatIV al presunto comportamento fraudolento posto in essere dell'assicurato, preordinato ad impedire e/o ad ostacolare l'accertamento del danno. Si fa anzi rilevare che la stessa allegazione, sul punto, appare, invero, del tutto generica, essendosi la convenuta limitata a dedurre che la condotta dell'assicurato (tardIV denuncia del sinistro e suo inoltro a sede diversa da quella contrattuale, di cui si dirà infra) sarebbe stata “evidentemente preordinata per ostacolare e/o impedire il sopralluogo e l'attività di verifica del danno da parte degli Organi della
Compagnia...(o) in via subordinata si chiede che venga accertata l'ipotesi di inadempimento colposo...”); né è stata fornita dimostrazione del presunto danno (anch'esso solo genericamente dedotto) che alla compagnia assicuratrice sarebbe derIVto dalla condotta asseritamente fraudolenta dell'assicurato.
Si osserva, comunque, che “l'avviso svolge la funzione di consentire all'assicuratore di intervenire, sia al fine di constatare le circostanze del sinistro ed evitare che le stesse vengano alterate, sia al fine di evitare un aggravamento del rischio ovvero di favorirne l'attenuazione; pertanto, l'avviso di sinistro previsto dall'art. 1913 c.c. svolge la funzione di mettere l'assicuratore in grado di accertare tempestIVmente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che possano disperdersi le eventuali prove” (Cass. Civ., n 1642/2000).
Ne consegue che qualora l'evento abbia distrutto tutte le possibili prove, come ad esempio nell'ipotesi di incendio (caso di specie), alcun pregiudizio può comunque sussistere per la compagnia (mentre, nel caso in cui il ritardo abbia determinato una confusione nelle prove, tale da provocare un ritardo da parte dell'assicuratore per l'accertamento dei fatti, ricorre la sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 1915 c.c., ossia la riduzione proporzionata dell'indennizzo assicurativo) perché, anche in caso di tempestIV denuncia, l'assicuratore si sarebbe trovato nella stessa identica situazione dei luoghi (incendio che ha bruciato parte del deposito/fabbricato e la merce ivi presente). Nella specie, per come emerge dalla documentazione prodotta dalle parti, sui luoghi sono intervenuti nell'immediatezza i Vigili del Fuoco che si sono prodigati per spegnere l'incendio ed hanno dato atto della presenza nell'immobile in discorso “bruciavano delle balle di abbigliamento posizionate su delle pedane in legno”, constatando altresì che le balle “erano posizionate al centro del capannone di circa 400 metri quadrati” e che “il materiale interessato dall'incendio venIV completamente distrutto” (v. rapporto dei Vigili del Fuoco in data 14.01.2021, dalle ore 20.35 alle 23.49).
Nessun dubbio può, quindi, sussistere in ordine alle gravose conseguenze dell'incendio ed alla completa distruzione del materiale conservato nel capannone, ditalchè, per quanto detto, il ritardo nella denuncia, invero “di lieve entità”, deve ritenersi irrilevante ai fini della tutela degli interessi della compagnia assicuratrice.
Va, infine, rilevato che il in data 15.01.2021 (giorno immediatamente successivo al sinistro) CP_3
ha, comunque, presentato la denuncia alle Autorità competenti (doc. n. 7 verbale di ricezione della denuncia - Questura di Cosenza) e che in data 01.02.2021, a distanza di sole due settimane dalla data del sinistro, venIV effettuato il sopralluogo sui luoghi del sinistro da parte del perito incaricato dalla
Compagnia, Arch. , (doc. n. 18 verbale di sopralluogo). Persona_2
Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di parte convenuta relatIV all'errata comunicazione del sinistro, che assume sia stata indirizzata a “un soggetto diverso da quello deputato a ricevere
l'avviso”.
A tal proposito si precisa che l'avviso di sinistro è stato trasmesso all'indirizzo pec dell'Agenzia di
Rende (sub Agenzia n. 33), la quale risulta essere, per espressa indicazione in polizza (doc. n. 4), la compagnia presso la quale è stato concluso il contratto. Ad ogni modo, la comunicazione per come inoltrata ha, comunque, raggiunto lo scopo, ovvero quello di rendere conoscibile all'assicurazione l'evento/sinistro, tanto che la compagnia, provvedeva prontamente ad aprire il sinistro, nominare il proprio perito, che eseguIV succintamente nei 15 giorni successivi l'evento il sopralluogo sul luogo del sinistro.
Va parimenti disattesa l'eccezione preliminare di parte convenuta relatIV alla dedotta improcedibilità della domanda per difetto di mediazione obbligatoria, con specifico riferimento all'inadempimento contrattuale della riconducibile a mala gestio, con richiesta di condanna al CP
risarcimento dei danni nella misura di euro 150.000,00.
A tal proposito, si rileva che nell'istanza di mediazione si legge: “B1. Dati della Mediazione. Oggetto della controversia: Responsabilità contrattuale (materia del contenzioso) …..”; viene, pertanto, espressamente indicato che l'oggetto della controversia è la “responsabilità contrattuale”, più ampio genus in cui si ritiene compresa la domanda di inadempimento contrattuale con relatIV condanna al risarcimento del danno.
Per cui si ritiene pienamente assolto l'obbligo di mediazione, al fine della procedibilità del presente giudizio, previsto dall'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 28/2010 per i contratti di assicurazione, con l'introduzione del procedimento di mediazione di cui al relativo verbale del 07.02.2022 avente esito negativo.
Nel merito, al fine di delimitare il thema disputandum, giova premettere che tra le parti in giudizio non risultano contestati l'esistenza del contratto di assicurazione (doc. n. 4 prodotto, del resto, agli atti di causa), né l'avvenuto pagamento del premio assicurativo per la mensilità 12/20 - 1/21 e la piena validità in essere della polizza (v. doc. n. 5 ricevuta di pagamento polizza). Non è nemmeno in contestazione la circostanza che l'evento incendio (il sinistro) si sia verificato in data 14.01.2021 (v., peraltro, doc. n. 6 rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco di Cosenza) ed abbia interessato i locali adibiti a deposito e in conduzione della ditta parte attrice per le accertate cause di natura dolosa da attribuire ad ignoti (v. doc. n. 8 decreto di archiviazione emesso in data 01.12.2021 dal GIP-Procura
Repubblica del Tribunale di Cosenza). E', infine, pacifico anche l'ambito applicativo e di operatività della polizza assicuratIV che comprende il risarcimento dei danni cagionati dall'evento di specie
(incendio) sia al contenuto dell'immobile oggetto di assicurazione che alla struttura in se stessa, nonchè il pagamento dei costi per lo smaltimento e il trattamento dei residui del sinistro.
Le uniche contestazioni attengono alla configurazione del nesso causale tra l'evento incendio e i danni indennizzabili. Nello specifico parte convenuta eccepisce l'assenza di prova sulla circostanza che la merce andata distrutta fosse effettIVmente presente nel locale incendiato e, in ogni caso, l'entità e l'ammontare dei danni che ritiene eccessivi così per come quantificati dall'assicurato. Esattamente la
Compagnia di Assicurazione lamenta “che il valore della merce distrutta sia corrispondente alle fatture di acquisto versate in atti poiché non v'è certezza che tutti i capi di abbigliamento acquistati
“a peso” e non identificabili singolarmente, fossero custoditi nel deposito al momento dell'incendio”.
Sul punto, va premesso che la parte attrice agisce facendo valere il rapporto contrattuale e allegando l'inadempimento della controparte. Ne derIV, secondo il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale, che “colui che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo” (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
La S.C., avuto riguardo alle peculiarità del contratto di assicurazione, ha, in particolare, affermato che “in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicuratIV e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia” (cfr. Cass. Civ., 17.05.1997, n. 4426).
Si è anche precisato che “la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore” (cfr. Tribunale di Locri, Sentenza n. 409/2023 del 29.06.2023).
Nella fattispecie l'incendio è evento coperto ed oggetto della polizza di assicurazione n. 732125281
(doc. n. 4), stipulata da il ” col la avente validità Parte_1 CP_6
prevista in rinnovazione dal 18.04.2020 al 18.04.2021 - sede assicurata capannone sito in c/da San
Pietro snc (loc. Donnici) in Cosenza (CS); costituisce, pertanto, causa idonea e sufficiente a determinare il nesso causale tra il danno e l'evento, con conseguente operatività della polizza in questione, che integra per espressa previsione contrattuale quali danni indennizzabili, in particolar modo, il risarcimento della merce presente ed andata distrutta nel locale incendiato/assicurato.
Nello specifico, con la polizza in questione la ditta attrice ha acquistato tre “Moduli” assicurativi autonomi, ciascuno dei quali prevede le garanzie volte a coprire i rischi selezionati dall'assicurato.
Ogni “Modulo” reca un numero identificativo e precisamente: - per i “Danni al contenuto” n.
732125282 - per i “Danni ai locali” n. 732125283 - per i “Danni a terzi” n. 732125284 (quest'ultimo non azionato).
Sulla base di tali considerazioni si deve concludere per la piena operatività della polizza stipulata tra le parti per i danni oggetto di causa (circostanza, peraltro, pacifica e non contestata).
Ciò detto, questione dirimente al fine della definizione del presente giudizio è la dimostrazione, con onere a carico della parte attrice, della reale presenza della merce nel fabbricato al momento dell'incendio nella sua consistenza, nonchè la successIV esatta quantificazione dei relativi danni che l'incendio ha determinato sul contenuto accertato (merce presente) e sul locale luogo del sinistro.
A tal fine la parte attrice ha fondato la richiesta risarcitoria producendo nel giudizio la documentazione atta a giustificare la presenza e la quantità di merce distrutta nell'incendio. Nello specifico ha depositato le fatture di acquisto della merce corredata dai relativi e specifici DDT
(documento di trasporto) che certificano l'avvenuto trasporto (in periodi precedenti alla verificazione del sinistro) della merce nel deposito incendiatosi.
Pertanto, con ordinanza del 24.03.2023, vista la contestazione del quantum ma non dell'an della pretesa di indennizzo dell'attrice, il Giudice Istruttore ha disposto la consulenza tecnica (richiesta invero da entrambe le parti) al fine di accertare l'entità dei danni effettIVmente subiti, previo sopralluogo ed esame di tutta la documentazione prodotta, nominando all'uopo il dott.
[...]
per gli accertamenti contabili e l'ing. per quelli all'edificio. Per_3 Controparte_7
Il dott. in corso di perizia ha chiesto l'accesso ad alcuni documenti di natura contabile Persona_3
e fiscale della ditta attrice ”, ad integrazione di quelli già a Controparte_3 Controparte_3
disposizione, necessari ai fini della corretta quantificazione dei valori richiesti nei quesiti, poiché la ditta è un'impresa individuale in contabilità semplificata e, pertanto, non Parte_1 Controparte_3
obbligata fiscalmente e civilmente alla tenuta di libri contabili, quali il Libro Giornale e degli
Inventari, nonché del Registro carico e scarico magazzino.
In particolare, la richiesta ha riguardato: Registri delle fatture di acquisto, vendita e corrispettivi della ditta per gli anni 2019-2020-2021; Dichiarazioni Iva relative agli anni 2019-2020- Parte_1 Parte_1
2021; Dichiarazione Unico PF di per gli anni 2019-2020-2021. Parte_1
Il nominato CTU contabile ha, dunque, nel complesso e nello specifico esaminato, col consenso delle parti: n° 73 fatture di acquisto merce per gli anni: 2019 (19 fatture), 2020 (52 fatture) e 2021 (2 fatture) della ditta IFes Stock's di Cozzolino Beniamino, con sede in via Sarno n. 33 a Ottaviano
(NA); n° 49 DDT emessi dalla ditta IFes Stock's; n° 7 DDT emessi dalla ditta n° 23 Parte_1
Moduli di Ordini di Bonifico , attestanti pagamenti effettuati dalla al Parte_2 Parte_1
fornitore IFes Stock's; Situazioni contabili anni 2019, 2020 e parte del 2021 con timbro dello studio commerciale del Rag. ; Dichiarazioni Iva per gli anni d'imposta 2019-2020-2021; Parte_3
Dichiarazioni mod. Unico PF di per gli anni 2019-2020-2021; Registro “reverse Parte_1 charge” anno 2019; Registro Corrispettivi negozio di via delle Medaglie d'Oro (CS) anno 2019;
Registro Corrispettivi sede via Persanolento di MA PR (CS) anni 2019/2020; Registro
Corrispettivi negozio di via Verdi anno 2019; Registro fatture di acquisto via Persanolento di MA
PR (CS) anni 2019-2020-2021; Registro acquisti via Verdi (CS) anni 2019 e 2020; Registro fatture emesse via Persanolento di MA PR (CS) anno 2019; Situazione contabile Parte_1
anno 2018.
Il CTU ha accertato, innanzitutto, che: “l'attività svolta dalla ditta attrice si differenzia dalla tradizionale attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, in cui il commerciante acquista, scegliendoli, i singoli capi che poi andrà a rivendere applicando una percentuale di ricarico. Nel caso in esame vengono acquistati un determinato numero di capi, non selezionati, ma imballati e venduti a stock;
per cui si possono acquistare merci il cui prezzo di acquisto viene determinato in base al peso della balla stessa o del numero di pezzi di abbigliamento in esso contenuto. Pertanto, vi si possono trovare capi di abbigliamento di buona fattura, firmati, che verranno venduti ad un prezzo più alto e capi di qualità inferiore, che verranno venduti ad un prezzo più basso. Da precisare, inoltre, che la ditta svolgeva solo attività di vendita al dettaglio e che dal 2019 ha deciso di Parte_1
intraprendere, anche, attività di vendita all'ingrosso, acquistando merce e depositandola nel magazzino di Donnici. Le unità locali per la vendita al dettaglio sono le seguenti: 1) via
Persanolento, 41 a MA PR (CS) (sede principale); 2) via delle Medaglie D'Oro, 48/50,
Cosenza (CS); 3) via Verdi S.S, 19, 291, Rende (CS)”.
Il CTU ha, preventIVmente, osservato che la presenza di attività secondarie, relative alla vendita al dettaglio di abbigliamento in più sedi, non ha inciso nella valutazione del danno, in quanto l'attività in esame è stata "isolata" dalle altre, depurandola dai costi e dai ricavi ascrivibili alle altre attività, che sono, fra l'altro, desumibili dai documenti contabili messi a disposizione del consulente.
Per rispondere in maniera puntuale ai quesiti, il CTU contabile ha, inoltre, ritenuto necessario procedere al calcolo delle rimanenze finali contabili di merce per gli anni 2019 e 2020, ove per
“rimanenze di magazzino” si intendono tutti i beni acquistati dalla che servono alla Parte_1
produzione o che vengono destinati alla vendita ma che, in sede di chiusura dell'esercizio, sono rimasti in giacenza senza generare valore. Secondo il perito, “si tratta di scorte di magazzino la cui stima non è da sottovalutare in quanto strettamente legata al fatturato aziendale. L'art. 2424 del codice civile prevede il criterio di valutazione delle rimanenze finali di magazzino, precisando che le rimanenze devono essere valutate al costo di acquisto delle merci (come nel nostro caso) o al costo di produzione se si tratta di prodotti finiti. Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo di acquisto più eventuali oneri accessori ad esclusione degli oneri finanziari”.
In perizia il dott. ha, dunque, determinato che “le merci in rimanenza, già presenti alla data Per_3
del 01.01.2019 ed indicate nella situazione contabile come rimanenze iniziali, sono pari ad €
21.405,00, poiché la valutazione delle merci esistenti in magazzino non è data solo dalla quantità di merce sviluppata, ma si deve tener conto, anche, delle rimanenze di merce invenduta provenienti dagli anni precedenti”.
Per determinare le rimanenze finali ha, poi, proceduto all'individuazione della percentuale di ricarico congrua, conformemente alle note tecniche e metodologiche pubblicate dall'Agenzia delle Entrate riguardanti l'elaborazione dello Studio di per l'attività svolta dall'azienda Parte_4 Parte_1
individuando il valore del 175% per il 2019, applicato ai ricavi registrati nella contabilità aziendale, considerato nella normalità di un'attività economica in quel settore nel cluster (gruppo omogeneo) individuato per l'azienda (imprese di vendita al dettaglio di abbigliamento per adulti con Parte_1
assortimento piuttosto ampio che generalmente cambiano in più negozi). Per il calcolo delle rimanenze finali del 2020 ha operato: “considerando una percentuale di ricarico media vicina a quella già utilizzata per l'anno precedente, ma più bassa, considerandola pari a circa il 165% (è difficile che in due anni consecutivi si possa riscontrare la percentuale stessa di ricarico media), ma sempre compatibile con l'intervallo previsto negli studi di settore”.
Sulla base dei calcoli eseguiti e della documentazione esaminata il CTU in perizia ha, dunque, determinato la merce rimasta invenduta per ciascun anno di esercizio, tenuto conto delle vendite e dei rispettivi ricavi: “ … € 118.767,10 rimanenze finali complessive anno 2019” comprensive di €
21.405,00 (rimanenze iniziali); “ … € 223.204,39 rimanenze finali complessive al 31/12/2020”.
Inoltre, è stato accertato dal CTU, per come chiesto dal Giudice, che l'importo complessivo delle n°73 fatture di acquisto prodotte dalla ditta attrice (n° 19 fatture -anno 2019- per il totale di € 99.135,00;
n° 52 fatture -anno 2020- per € 124.035,00; n°2 fatture -inizio anno 2021- per € 2.925,00; per un totale complessivo di € 226.095,00) sono compatibili con il danno valutato dalla ditta attrice. Ha, infatti, rilevato il perito che il valore della merce rimasta invenduta (anni 2019-2020), unitamente a quella presente in giacenza, è pari a € 223.204,39 nel 2020 ditalchè, se si aggiungono alle rimanenze del 2020 gli acquisti di merce risultati effettuati dalla ad inizio anno 2021 per € 2.925,00, il Parte_1 totale della merce invenduta ed immagazzinata nel deposito in questione ammonta ad € 226.129,39.
Il CTU ha, sul punto, osservato che: “Tale importo discosta con il danno chiesto dalla ditta attrice, ammontante ad € 275.835,90, ma diviene compatibile se, nella pretesa di danno della ditta attrice, considerassimo il valore di 275.835,90 comprensivo di IV al 22%”.
In perizia, dalle verifiche e dai calcoli eseguiti, si è inoltre accertato che “le fatture n 12 del
04.06.2019, n°16 del 13.06.2019 e n° 17 del 25.06.2019 non sono state conteggiate due volte, anche se, dall'esame dei documenti di trasporto risulta che, alcune di queste fatture sono state inserite, erroneamente, in due diversi documenti di trasporto;
tuttavia, nel conteggio complessivo, non si è tenuto conto di questa duplicazione per cui, sia nella richiesta di danno effettuata dalla che Parte_1
in tutti gli altri conteggi, non vi è stata alcuna maggiorazione per doppio calcolo delle fatture sopra menzionate per un valore di € 47.400,00”. In ultimo il CTU ha accertato, dall'esame dei documenti di trasporto allegati agli atti di causa, che
“tutta la merce indicata sui DDT è stata trasportata nel magazzino oggetto del sinistro;
non risulta il trasferimento di merci acquistate e trasportate presso altri magazzini”.
Dall'esame della documentazione prodotta è emerso, altresì, che sono stati emessi n° 7 DDT dalla ditta (il n° 5 del 09/05/2019, il n° 7 del 04/06/2019, il n° 9 del 18/06/2019, il n° 11 del Parte_1
25/06/2019, il n° 13 del 10/03/2020, il n° 14 del 12/06/2020, e un altro n° 14 del 26/10/2020) nei quali è contenuto il passaggio (interno) della merce dal magazzino di MA PR, via
Persanolento, dove era stata depositata originariamente la merce, al magazzino di Donnici, subendo, quindi, un doppio trasporto dal magazzino del fornitore al magazzino di via Persanolento a MA
PR(CS), e da quest'ultimo al magazzino di Donnici;
il valore totale della merce a cui si riferiscono tali documenti ammonta ad € 112.600,00 oltre IV.
In merito la ha eccepito che le merci contenute nei DDT emessi dalla ditta CP Parte_1 relativi al trasporto (interno) di merci per un totale di € 112.600,00 oltre IV dal magazzino di MA
a quello di Donnici in cui è avvenuto il sinistro, siano state effettIVmente trasportate da un magazzino all'altro, in quanto i DDT interni, firmati dal solo , non sarebbero idonei ad attestare il Parte_1
passaggio delle merci nel magazzino oggetto di sinistro. RelatIVmente a tale eccezione il CTU Per_3
nella perizia integratIV del 27.05.2024 ha precisato, in maniera condivisa da codesto giudicante, che:
“Prima di tutto bisogna dire che nel caso in cui si effettuano trasporti di merce non destinati alla vendita (come nel caso in questione) e se le stesse vengono trasportate in un altro magazzino (seppur non dichiarato alla Camera di Commercio) è necessario che la merce viaggi accompagnata da un documento di trasporto;
quindi proprio per le merci trasferite in conto deposito che l'emissione del
DDT diviene necessaria per ragioni fiscali;
per cui il sig. doveva, necessariamente, emettere CP_3
documento di trasporto. Essendo i documenti esaminati (DDT) emessi ai sensi dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 472/1996, essendo indicata nel magazzino di Donnici, la finale delle merci (magazzino non dichiarato alla Camera di Commercio, ma nella disponibilità effettIV della ditta KIgriff, come risulta dai contratti di locazione del magazzino) ed essendo chiaramente indicata la causale
"deposito" (causale non traslatIV del trasporto), tali documenti presentano gli elementi necessari a superare le presunzioni previste nel D.P.R. n. 441/1997”.
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte e dalle risultanze della perizia del nominato CTU contabile, dott. , deve ritenersi che il danno complessIVmente subito dalla ditta attrice Persona_3 ammonta ad € 226.139,29, corrispondente al valore delle rimanenze giacenti nel magazzino incendiato oggetto di sinistro al 14.01.2021, tenendo conto degli acquisti effettuati per i pochi giorni di attività del 2021 (€ 2.925,00), della merce venduta e delle rimanenze iniziali (€ 223.204,39); il valore del danno comprensivo di IV è pari ad € 275.889,93 (226.139,29x22%=
49.750,64+226.139,29).
Tale importo va defalcato dello scoperto del 20% e della franchigia di € 300,00 trattandosi di incendio doloso, per come accertato e per come previsto nella scheda tecnica allegata alla polizza (doc. n. 4); rimanendo, pertanto, il valore del danno al contenuto (comprensivo di IV) pari ad € 220.411,94
(275.889,93x20%=55.177,99; 275.889,93-55.177,99-300,00=220.411,94).
La compagnia assicuratrice va, quindi, condannata al pagamento, in favore dell'attore, di detto importo.
Sono inoltre dovuti anche la chiesta rIVlutazione ed interessi dalla data dell'evento (14.01.2021) oltre interessi compensativi, che si ritiene equo liquidare nella misura del tasso legale da computarsi sulla predetta somma annualmente devalutata a partire dal 14.01.2021 (data del fatto). Spettano, infine, gli interessi legali sulla somma così ottenuta, dalla presente sentenza al saldo. (“l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, anche se esso sia stato predeterminato in una somma fissa
o in un valore a punto percentuale, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rIVlutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 cod. civ.”; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 25099/2017).
Dalla data della presente pronuncia sono, quindi, dovuti gli interessi moratori al saggio legale fino al saldo. ..." (cfr. Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 313/2025 del 25-01-2025)
Per quanto concerne il danno strutturale all'unità immobiliare sita in Cosenza (CS) - Frazione Donnici
Superiore - alla via Benito Aloisi n 8, censita al NCEU del Comune di Cosenza al foglio di mappa n. 53, parte 501, sub 4, zona censuaria 3, cat D07 (v. documentazione catastale agli atti), di proprietà di (locatore), determinatosi a seguito dell'incendio del 14.01.2021 per cui è causa;
Controparte_2
il nominato CTU, ing. , ha esaminato lo stato dei luoghi oggetto di vertenza, ha Controparte_7 effettuato i rilievi geometrici e fotografici ed ha verificato la presenza dei residui dell'incendio all'interno del fabbricato a distanza di tre anni dal sinistro.
Il CTU in sede di sopralluogo ha accertato: “danni alle coperture, grondaie, pluviali, impianto elettrico e finiture varie, oltre a danni alle tompagnature esterne da verificare, soprattutto nella prima porzione del fabbricato, ove è avvenuto l'incendio. Inoltre, l'acqua, penetrando dalla copertura danneggiata e dalle pluviali divelte, sta provocando danni alla pavimentazione in cemento, oltre che danni alle tompagnature e finiture del fabbricato confinante locato alla ditta Altri CP_8
danni vi sono alla porzione di ufficio di mq 20/30 circa, posta subito a sinistra dell'ingresso, con struttura in alluminio, oltre che danni al portone di ingresso in ferro”.
Il perito, analizzando i due computi metrici estimativi delle lavorazioni necessarie per la riparazione dei danni riscontrati, resi dall'ing. , CTP di parte attrice e di parte intervenuta, Persona_1
e dall'arch. , CTP di parte convenuta, ha constatato la quasi coincidenza degli Persona_2
stessi. Ha constatao infatti che la differenza tra i due c.m.e. consiste, sostanzialmente, nel fatto che il
CTP sostituisce tutte le nove capriate metalliche che sostengono la copertura del capannone, mentre il CTP arch. ne sostituisce solo due, quelle più esposte al fuoco e al centro del primo vano Per_2
di ingresso del capannone, prevedendo solo il 60% del rifacimento della copertura metallica ed il 40% di pulizia della parte restante.
Il CTU nella propria analisi converge fortemente sulla tesi del CTP ing. in quanto “tutte le Per_1
capriate metalliche del capannone, nella fase parossistica dell'evento, sono state soggette alle altissime temperature causate dall'incendio, se non per esposizione diretta, sicuramente per il passaggio dei fumi incandescenti che hanno provocato l'esplosione delle infissi e la deformazione della copertura, anche nel secondo ampio vano Sud del capannone (vedi documentazione fotografica foto n. 7-8). L'effetto camino, instauratosi in corso di incendio, è chiaro e non lascia dubbi di sorta;
il tramezzo centrale divisorio tra i due vani del capannone non arrIV fino alla copertura del fabbricato, ma si ferma al corrente inferiore della capriata di sostegno e, pertanto, non ha smorzato le temperature dei fumi sprigionati dall'incendio anzi, li ha convogliati verso la parte Sud del capannone. Il trattamento termico incontrollato subito dalle capriate metalliche e dalla copertura in lamiera potrebbe avere innescato fenomeni di rinvenimento e/o di ricottura dell'acciaio di struttura con conseguenza delle caratteristiche meccaniche dei materiali costituenti le stesse strutture, verificabile sotto carico di precipitazioni atmosferiche come una prevedibile nevicata”. Concludendo che: “Sicurezza vuole la sostituzione completa delle capriate metalliche a meno di sviluppare apposite prove di carico delle stesse strutture orizzontali che costerebbero più della loro completa sostituzione”.
II CTU, inoltre, dissente dal c.m.e. del CTP ing. solo per la valutazione delle spese tecniche che Per_1 calcola con la stessa percentuale utilizzata dal CTP arch. (6,8% circa) in € 7.725,94. Per_2
Si precisa che il CTU nominato per tutti i c.m.e. esposti ha utilizzato il Controparte_9
(anno del sinistro) e che i prezzi, stante il tempo trascorso dall'evento, sono stati
[...]
aggiornati in perizia dal medesimo CTU al 2023. Pertanto, ha concluso che il capannone sito Donnici (CS), di proprietà di e in uso Controparte_2
alla ditta individuale “II RC KIgriff di Sabato Mario”, a seguito dell'incendio per cui è causa, ha subito danni per € 113.574,06 a prezzi 2021.
L'aggiornamento dei prezzi all'anno 2023, dettato dal Prezzario 2023, è minimo Controparte_9
del 20% (art. 26, comma 3, D. L. n. 50/2022) e, pertanto, il danno è stato quantificato dal CTU in €
136.289,00 (113.574,06 x 1,20); cui si devono aggiungere spese tecniche (6,8% circa) per € 9.211,00; per un totale complessivo di € 145.500,00.
In conclusione, esaminate, valutate e condivise le risultanze della perizia tecnica del nominato CTU, ing. , ritiene il Tribunale che il danno strutturale al fabbricato, determinatosi a Controparte_7 causa dell'incendio del 14.01.2021 per cui è causa, in virtù della polizza di assicurazione n.
732125281 – Modulo: Danni ai Locali - in essere tra “ ” Controparte_3
(conduttore) e la ammonta ad € 145.500,00; su tale Controparte_10 importo deve essere defalcato lo scoperto del 20% e la franchigia di € 300,00 trattandosi di incendio doloso, per come accertato e previsto nella scheda tecnica allegata alla polizza (doc. n. 4); rimanendo, pertanto, per il valore per danni ai locali l'importo complessivo di € 116.100,00
(145.500,00x20%=29.100,00; 145.500,00-29.100,00-300,00=116.100,00).
Tale danno andrà liquidato direttamente in favore di , proprietario e locatore Controparte_2 dell'immobile incendiato (circostanza provata dai documenti prodotti in corso di causa), in forza dell'intervento adesivo autonomo spiegato dal medesimo ex art. 105 c.p.c. nel presente giudizio con cui chiedeva il risarcimento dei danni subiti al suo fabbricato.
Spettano anche su detta somma la chiesta rIVlutazione e gli interessi di mora, al saggio legale, sulla somma annualmente devalutata, nonchè interessi legali sulla somma così individuata dalla presente sentenza al saldo.
Si precisa che , proprietario dell'immobile in questione, concesso in locazione ad Controparte_2 uso commerciale alla ditta individuale “II RC KIgriff di Sabato Mario” con contratto stipulato in data 28.09.2018 e regolarmente registrato in data 23.10.2018 al n. 6760 serie 3T dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza, ha spiegato intervento adesivo autonomo nel presente giudizio, nuova domanda con cui “chiede la condanna de conduttore dell'immobile Controparte_3 incendiatosi, al risarcimento in favore del proprietario della somma pari ad € Controparte_2
152.889,53 ovvero a quella maggiore/minor somma, per i danni subiti a causa dell'incendio occorso in data 14.01.2021, all'immobile sito in Cosenza Fraz. Donnici alla Contrada San Pietro” nonché la
“condanna de al risarcimento in favore del sig. della Controparte_3 Controparte_2 somma pari ad € 12.000,00 oltre spese occorrende a titolo di risarcimento del mancato incasso del canone locatizio” e, in maniera subordinata, ha formulato intervento adesivo dipendente, che si sostanzia in una difesa a sostegno delle ragioni di parte attrice, chiedendo la condanna della CP
al risarcimento di tutti i danni richiesti dalla
[...] Parte_1
I due interventi non sono da ritenersi cumulativi, ma sono stati formulati in maniera subordinata;
si configurano, pertanto, come ammissibili perché strutturati l'uno in subordine dell'altro e la richiesta di tutela del diritto principale, presuntIVmente vantato dall'interveniente (risarcimento dei danni al fabbricato in forza del contratto di locazione e richiesta dei canoni scaduti e non pagati), non è incompatibile con quella vantata dall'una o dall'altra delle parti originarie.
Tuttavia, si rileva che la domanda del con cui viene chiesto alla la Controparte_2 Parte_1
corresponsione dei canoni scaduti e non pagati per € 12.000,00 risulta improcedibile in quanto tale domanda andava proposta ed istruita secondo le norme prescritte dal rito del lavoro rientrando nella materia locatizia. Diversamente, la domanda volta al risarcimento dei danni strutturali al fabbricato determinati a causa dell'incendio deve ritenersi risarcibile da parte della direttamente CP nei confronti di per l'importo complessivo di € 116.100,00 secondo le motIVzioni Controparte_2
di cui sopra.
Secondo quanto previsto e non contestato dalle parti, la polizza di assicurazione n. 732125281 -
Modulo: Danni ai Locali - prevede nella misura limite del 10% dell'indennizzo (€ 116.100,00) il pagamento delle “Spese per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare i residui del sinistro” con un massimale di € 50.200,00 per periodo di assicurazione (doc. n. 4).
Alla luce di tale previsione contrattuale deve essere riconosciuto a parte attrice l'importo complessivo di € 11.610,00 per la gestione dei residui del sinistro.
Su tale somma, che è debito di valuta, competono gli interessi legali dalla sentenza odierna al saldo.
In ultimo, si osserva che alcuna responsabilità contrattuale per “mala gestio” è stata riscontrata nella gestione del sinistro in questione da parte della Compagnia di Assicurazione e, pertanto, alcun addebito in tal senso le può essere attribuito.
Si precisa, inoltre, che la parte attrice non ha fornito alcuna prova sugli eventuali danni subiti e paventati, secondo la quale “la avrebbe attuato un comportamento contrario ai doveri CP
di buona fede, correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto, causando un danno ulteriore all'assicurata”.
Si evidenzia, altresì, che il mero rifiuto da parte della di risarcire il sinistro, avendo CP ritenuto l'importo richiesto da parte della esagerato e lontano da qualsiasi possibilità Parte_1 conciliatIV per l'eccessIV divergenza sull'ammontare della quantificazione del danno, non può essere considerata ragione giustificatrice a sostegno di una paventata “mala gestio” del sinistro, attesa, anche, la circostanza che le parti non hanno mai raggiunto l'accordo sulla valutazione del danno.
Inoltre, non può essere, tantomeno, affermato che vi sia stata una gestione “dilatoria del sinistro” in questione, attesa la pendenza del procedimento penale (archiviato solo nel dicembre 2021), sicchè era imprescindibile non attendere gli sviluppi delle indagini, anche, e soprattutto, per comprendere la natura dell'evento incendiario, essendo tale circostanza rilevante ai fini della indennizzabilità del danno secondo le disposizioni contrattuali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. n. 55/2014, per come aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022 succ. mod. ed integraz., in base al valore del giudizio, con applicazione di tariffa compresa tra minimo e medio in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio euro 1.500,00, fase introduttIV euro 850,00, fase di trattazione euro 3.000,00, fase decisoria euro 2.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale definitIVmente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta compagnia assicuratrice al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 232.021,94, oltre rIVlutazione monetaria ed interessi, calcolati come in parte motIV, a titolo di indennizzo per danni subiti alla merce conservata nel capannone colpito dall'incendio per cui è causa;
- rigetta la domanda risarcitoria per mala gestio formulata dall'attore nei confronti della convenuta;
CP
- accoglie la domanda avanzata dall'interventore e, per l'effetto, condanna la Controparte_2
convenuta al pagamento, in suo favore, nella qualità di proprietario dell'immobile danneggiato dal sinistro, della somma di euro 116.100, oltre rIVlutazione monetaria ed interessi, calcolati come in parte motIV;
- condanna, infine, la convenuta al pagamento delle spese legali sostenute dall'attore e dal terzo intervenuto che liquida in euro 7.550,00 per onorari professionali per ciascuno ed euro
1.241,00 a titolo di rifusione spese documentate in favore del solo attore, oltre rimborso forfettario, Cap ed Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice;
- pone definitIVmente a carico della compagnia assicuratrice le spese delle due espletate perizie, liquidate come da separati decreti.
Cosenza, 6 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena De Sanzo