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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4149/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4149/2021 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. CASSI' DANIELE
PARTE OPPONENTE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GIANNONE ANTONIO
PARTE OPPOSTA
INTESA (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. SABATO SIMONETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA POLA 11 95127 CATANIApresso il difensore avv. SABATO SIMONETTA
TERZO CHIAMATO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo del 20.10.2021 n. 1508/2021 per la somma complessiva di €
136.356,84
CONCLUSIONI
Parte opponente:
i. preliminarmente, accertare e dichiarare che il d.i. opposto è carente dei requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 633 -634 c.p.c.; ii. nel merito, accertare e dichiarare che le fideiussioni prestate dal sig. sono la riproduzione a valle dell'illegittima intesa posta in essere a monte dagli istituti di Pt_1 credito, in violazione della normativa antitrust, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. e liberazione del fideiubente da ogni obbligo di pagamento;
in subordine, ove il Giudicante ritenga la nullità in parola limitata alle sole clausole, ai sensi dell'art. 1419 c.c., si chiede di accertare la liberazione del fideiubente per decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., essendo pagina 1 di 5 venuta meno l'efficacia della deroga sine die;
iii. nel merito, accertare e dichiarare che il credito ingiunto da in relazione alle tre linee di credito azionate non sussiste per carenza assoluta _1 di prova;
iv. per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia il provvedimento monitorio opposto.
Parte opposta:
- in via preliminare autorizzare la chiamata in causa di (e per l'effetto Controparte_3 concedersi ex art. 269 c.p.c., il differimento della prima udienza nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, piazza S. Carlo 156
(P.I.: ) al fine di rendere integro il contraddittorio fra tutte le parti interessate al presente P.IVA_3 giudizio ed affinché la terzia chiamata: i) tenga indenne e manlevata l'odierna opposta da ogni esborso (anche a titolo di spese e compensi dell'eventuale soccombenza) che avrà a gravare su all'esito dal presente giudizio;
ii) restituisca in favore di Controparte_1 Controparte_1 ogni somma che dovesse risultare, all'esito del presente giudizio, illegittimamente escussa in
[...] danno dello stesso - sempre in via preliminare concedere la provvisoria esecutività del CP_4 decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni esposte in parte motiva;
- nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, dire e ritenere sussistente il credito azionato da Controparte_1 e condannare conseguentemente gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, dell'importo
[...] ingiunto oltre interessi al saggio contrattuale, spese e compensi relativi al procedimento monitorio ed al presente giudizio di opposizione;
- sempre nel merito nella non temuta ipotesi di anche soltanto parziale accoglimento della svolta opposizione, condannare , in persona Controparte_3 del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, piazza S. Carlo 156 (P.I.:
) a manlevare e tenere indenne da ogni esborso che la stessa P.IVA_3 Controparte_1 dovesse essere tenuta ad operare in relazione al presente procedimento anche a titolo di spese e compensi difensivi nonché a restituire a ogni somma che dovesse risultare a Controparte_1 quest'ultima ab initio non dovuta. Oltre interessi al tasso di cui al D.I. opposto, spese e compensi difensivi del presente procedimento. Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Terzo chiamato:
…ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di stante l'avvenuta Controparte_5 cessione dei crediti e dei diritti accessori originariamente vantati verso gli odierni opponenti in favore di 2)in via gradata, per la contestata ipotesi in cui dovesse essere disattesa la Controparte_6 eccezione preliminare di cui al paragrafo 1), ritenere e dichiarare inammissibile qualsivoglia domanda e/o eccezione di verso stante la natura di contratto _1 Controparte_5 autonomo di garanzia della garanzia prestata dalla predetta;
3)in via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare comunque infondate le domande rivolte alla Banca dalla chiamante in causa:
a)per essere state le garanzie ritualmente e legittimamente escusse e non avendo su cui _1 incombe l'onere, provato alcuna illegittimità al riguardo;
b)per essere i crediti posti alla base delle effettuate escussioni pienamente validi e correttamente quantificati, come si evince anche dal passato comportamento della e del sig. che, prima di spiegare la odierna opposizione, Parte_1 Parte_2 non hanno mai eccepito alcunchè; 4)in via estremamente gradata, per la denegata eventualità in cui le Co domande di verso dovessero essere, in tutto o in parte, accolte, ritenere e dichiarare _1 che è tenuta alla restituzione a di una cifra NON superiore a € 28.496,01 Controparte_5 _1
(= 142.383,84 - 113.887,83) e decurtare comunque che dalle cifre che dovessero risultare come dovute Co da a quelle che, a sua volta, ha percepito da . _1 _1 Controparte_8
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto domanda monitoria premettendo che in data 01.12.2017 ha approvato, su _1 richiesta del debitore opponente, rilascio di garanzia in favore della nell'ambito della Parte_1 pagina 2 di 5 Convenzione in essere con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., impegnandosi a garantire un mutuo chirografario di €.150.000,00 [nei limiti del 50% del dovuto per sorte capitale, interessi convenzionali e di mora ed eventuali spese legali], nonché [nei limiti del 60% del dovuto per sorte capitale, interessi convenzionali e di mora ed eventuali spese legali] un'apertura di credito in conto corrente a scadenza di
€.20.000,00 ed un anticipo fatture a scadenza di €.100.000,00; nella domanda monitoria ha inoltre dichiarato che i predetti finanziamenti sono controgarantiti da e di agire Parte_3 conseguentemente anche quale mandataria di quest'ultimo ai fini del recupero di un credito privilegiato Parte_ sulla scorta della controgaranzia di natura pubblicistica (doc. 7: controgaranzie e doc. 8 Parte_ convenzione o regolamento .
L'opposizione non può trovare accoglimento.
Sulla prova del credito nella fase monitoria
Il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso, a differenza di quanto ritenuto dall'opponente, sulla base di idonea prova scritta come i contratti di garanzia tra e la e la comunicazione _1 CP_3 dell'addebito a seguito dell'escussione della garanzia;
ed inoltre sulla base della richiesta di garanzia presentata al Confidi da , nella qualità di amministratore della in data Parte_2 Parte_1
01.12.2017 con riferimento al contratto di mutuo chirografario di € 150.000 (nei limiti del 50% del dovuto per sorte capitale, interessi convenzionali e di mora ed eventuali spese legali) nonché con riferimento all'apertura di credito in conto corrente a scadenza di € 20.000 ed un anticipo fatture a scadenza di € 100.000,00 (nei limiti del 60% del dovuto per sorte capitale, interessi convenzionali e di mora ed eventuali spese legali). In sede monitoria ha prodotto:
- la richiesta di concessione di garanzia del 27.10.2017 inoltrata a proprio da _1 PT
, legale rappresentante della con cui quest'ultimo ha chiesto al il rilascio della
[...] Parte_1 CP_4 garanzia consortile in relazione al mutuo chirografario di € 150.000, al rapporto di anticipo fatture di € 100.000 e al fido in c/c di € 20.000, dichiarando: 1) di essere a conoscenza delle norme dello Statuto della Cooperativa, delle convenzioni tra e Banca, 2) di essere a conoscenza che la garanzia _1 richiesta si configura come fattispecie negoziale di “contratto autonomo di garanzia”, 3) di essere a conoscenza che in caso di inadempienza, la Cooperativa potrà promuovere le opportune azioni legali per il recupero coattivo dei crediti accertati nei confronti del Socio e dei suoi eventuali garanti, contratti nel corso del rapporto;
(cfr. doc 1 fascicolo monitorio) - la delibera di concessione della garanzia consortile emessa dall'odierna opposta in data 17.11/01.12.2017 con cui il ha concesso le CP_4 garanzie richieste dal socio;
- le fideiussioni rilasciate da in data Parte_2 Parte_2
31.01.2018 (cfr. doc 3 fascicolo monitorio); - la comunicazione di escussione della garanzia consortile, comunicata dalla al in data 28.03.2019 con cui l'Istituto di credito ha comunicato a CP_3 CP_4 l'inadempimento dell'impresa finanziata e contestualmente ha richiesto alla stessa il _1 pagamento della somma garantita pari ad € 142.383,84 oltre interessi (cfr. doc 5 fascicolo monitorio);
- le contabili di pagamento che attestano l'intervenuto prelievo, direttamente dal conto del di € CP_4 142.383,84 (cfr. doc 5 fascicolo monitorio); - l'intimazione di pagamento inoltrata dal alla CP_4 società garantita e al fideiussore, odierni opponenti, con cui l'odierna comparente, surrogata dalla Banca ed intervenuta nella medesima posizione del creditore principale, ha richiesto ai debitori il pagamento della somma escussa, pari ad € 142.383,84 (cfr. doc 6 fascicolo monitorio). La posizione creditoria è stata altresì controgarantita da che “ha ammesso l'operazione Controparte_9 (ovvero mutuo chirografario, fido in conto corrente e anticipo fatture) in oggetto all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” e che in data 31.07.2019 ha deliberato la liquidazione della perdita per l'importo complessivo di € 113.887,83 (cfr. doc 8 fascicolo monitorio).
pagina 3 di 5 Sulla nullità dei contratti di fideiussione a valle dell'illecita intesa restrittiva.
I tre contratti di fideiussione risalgono all'anno 2018 (ben oltre il periodo 2002 – 2005 interessato dal provvedimento della Banca d'Italia) e sono specifici, cioè limitati alle tre operazioni di finanziamento o bancarie in questione;
non si tratta di fideiussioni omnibus;
ne consegue che in tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto
a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata (Cass. 26847/2024). Parte opponente non ha dimostrato l'illecito antitrust alla data di prestazione della garanzia.
Sulla prova del credito, sul contratto autonomo di garanzia
Parte opposta ha provato il fatto costitutivo del suo credito, ovvero il prelievo della somma dal proprio conto corrente o dalle proprie casse ed il sorgere del diritto di regresso ex art. 1950 c.c. nei confronti del debitore principale e degli altri fideiussori;
ciò nell'ambito di una garanzia sussidiaria prestata da parte opposta, ovvero una garanzia collettiva dei fidi, volta a favorire l'accesso delle imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, ed il cui metodo di operatività consiste, come si è visto, nell'accantonamento di una data percentuale della somma finanziata;
somma che deve essere corrisposta al soggetto erogatore del credito soltanto dopo l'escussione o l'inadempimento del debitore, nonché dei suoi garanti, in funzione quindi di copertura parziale della perdita derivante dal finanziamento concesso. Parte opposta, dunque, ha coperto non già l'esposizione creditizia in quanto tale, ma - tramite il c.d. fondo rischi vincolato presso la banca convenzionata – parte delle perdite definitive, derivate dall'inadempimento del debitore, nonché di eventuali fideiussori, dopo la sua escussione. La peculiarità di tale "garanzia", ben diversa da quella dei soggetti che hanno rilasciato fideiussione alla banca erogatrice, ed in sostanza risolventesi nell'obbligo di tenere indenne la banca, in tutto o in parte, dall'insufficienza del patrimonio del debitore principale e dei suoi fideiussori dopo l'esperimento delle azioni di recupero, ha indotto la dottrina ad avvicinare la sua causa a quella più propriamente "assicurativa del credito" (vds. Cass. 17731/14, in motivazione).
La più rilevante differenza operativa tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia non riguarda…il momento del pagamento - cui (anche) il fideiussore "atipico" può essere tenuto immediatamente a semplice richiesta del creditore -, ma attiene soprattutto al regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento….Se, difatti, il pagamento non risulti dovuto per motivi attinenti al rapporto di base, il garante (dopo aver pagato a prima/semplice richiesta) che agisce in ripetizione con l'actio indebiti ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens, cioè del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni di cui dispone il debitore principale, risponde in realtà come un fideiussore, atteggiandosi la clausola di pagamento in questione come una ordinaria clausola solve et repete ex art. 1462 c.c.. Il garante "autonomo", invece, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma potrà esperire
l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito (il più delle volte mediante il cosiddetto "conteggio automatico" a carico del debitore, quando questi ha anticipato alla banca le somme necessarie per il pagamento o quando sussista la possibilità di addebitare le somme su un conto corrente), senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante ne' di eccepire alcunché, in sede di rivalsa, in merito all'avvenuto pagamento (così Cass. n. 8324/2001;
n. 7502/2004; n. 14853/2007). L'effetto è di "autonomizzare" il rapporto di garanzia rispetto al rapporto base, contrariamente a quanto accade per la fideiussione tipica: è a quest'ultima, infatti, che
pagina 4 di 5 si riferisce il principio secondo il quale "quando si estingue l'obbligazione principale, si estingue anche quella accessoria di garanzia. Pertanto, se il fideiussore paga un debito già estinto, per remissione, per pagamento o per altra causa, non può esercitare azione di regresso nei confronti del debitore principale" (così Cass. n. 2334/1967). Sarà il debitore principale ordinante, vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato al beneficiario, ad agire in rivalsa, se il pagamento non era dovuto alla stregua del rapporto di base (ad esempio, per il pregresso e puntuale adempimento della medesima obbligazione), sulla base del rapporto di valuta, nei confronti del beneficiario, il quale ha ricevuto dal garante una prestazione non dovuta, mentre la stessa azione di rivalsa del garante verso il debitore-ordinante viene esclusa quando il primo abbia adempiuto nonostante disponesse di prove evidenti della malafede del beneficiario, salva in tal caso la possibilità di agire contro il beneficiario stesso con la condictio indebiti, ai sensi dell'art.2033 c.c. (Cass. SSUU 3947/2010).
Alcuna influenza, quindi, possono avere nel presente giudizio le eccezioni e le deduzioni riferite al rapporto contrattuale degli opponenti con la per la parte di credito interessata dalla CP_3 garanzia escussa da quest'ultima prima della cessione del credito residuo (da qui la sua legittimazione passiva), poiché il fatto costitutivo del diritto di credito di non risiede, si ripete, nell'erogazione CP_4 in sé del credito e nella regolamentazione contrattuale del finanziamento, bensì nell'avvenuta copertura di parte della perdita subita dalla a seguito del pacifico inadempimento degli opponenti, i quali CP_3 peraltro non hanno assolutamente dimostrato l'avvenuto pagamento del debito principale.
Va rilevato ad abundantiam che , terza chiamata, costituendosi in giudizio, non solo ha CP_3 versato in atti copia dei contratti di mutuo, anticipo fatture e apertura di credito a termine, ma ha anche prodotto: quanto al mutuo, copia della contabile di erogazione e quietanza del mutuo, e lettera del
22.1.2019 di intimazione del pagamento e dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine;
è il debitore, a questo punto, che deve provare fatti impeditivi, modificativi, estintivi del diritto al rimborso delle somme mutuate;
onere nella specie non assolto;
quanto alle altre linee di credito, il contratto di conto corrente 07469 1000 2348, il contratto quadro affidamento di breve termine, 13 fatture anticipate relativa dettagliata documentazione per ciascuna fattura (singola fattura della oggetto di Parte_1 anticipazione, lettera presentazione fattura, raccomandata comunicazione cessione, lettera con conteggio credito per ogni fattura anticipata, comprensivo di interessi applicati); prospetto liquidazione interessi per fatture anticipate;
estratti completi del conto corrente n. 07469 1000 2348, da apertura a chiusura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1508/2021 del 20.10.2021 (RG 3250/2021), che dichiara esecutivo;
condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore solidale di parte convenuta e della terza chiamata, che liquida in complessivi € 20.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al
15%.
Ragusa, 14/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4149/2021 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. CASSI' DANIELE
PARTE OPPONENTE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GIANNONE ANTONIO
PARTE OPPOSTA
INTESA (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. SABATO SIMONETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA POLA 11 95127 CATANIApresso il difensore avv. SABATO SIMONETTA
TERZO CHIAMATO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo del 20.10.2021 n. 1508/2021 per la somma complessiva di €
136.356,84
CONCLUSIONI
Parte opponente:
i. preliminarmente, accertare e dichiarare che il d.i. opposto è carente dei requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 633 -634 c.p.c.; ii. nel merito, accertare e dichiarare che le fideiussioni prestate dal sig. sono la riproduzione a valle dell'illegittima intesa posta in essere a monte dagli istituti di Pt_1 credito, in violazione della normativa antitrust, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. e liberazione del fideiubente da ogni obbligo di pagamento;
in subordine, ove il Giudicante ritenga la nullità in parola limitata alle sole clausole, ai sensi dell'art. 1419 c.c., si chiede di accertare la liberazione del fideiubente per decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., essendo pagina 1 di 5 venuta meno l'efficacia della deroga sine die;
iii. nel merito, accertare e dichiarare che il credito ingiunto da in relazione alle tre linee di credito azionate non sussiste per carenza assoluta _1 di prova;
iv. per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia il provvedimento monitorio opposto.
Parte opposta:
- in via preliminare autorizzare la chiamata in causa di (e per l'effetto Controparte_3 concedersi ex art. 269 c.p.c., il differimento della prima udienza nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, piazza S. Carlo 156
(P.I.: ) al fine di rendere integro il contraddittorio fra tutte le parti interessate al presente P.IVA_3 giudizio ed affinché la terzia chiamata: i) tenga indenne e manlevata l'odierna opposta da ogni esborso (anche a titolo di spese e compensi dell'eventuale soccombenza) che avrà a gravare su all'esito dal presente giudizio;
ii) restituisca in favore di Controparte_1 Controparte_1 ogni somma che dovesse risultare, all'esito del presente giudizio, illegittimamente escussa in
[...] danno dello stesso - sempre in via preliminare concedere la provvisoria esecutività del CP_4 decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni esposte in parte motiva;
- nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, dire e ritenere sussistente il credito azionato da Controparte_1 e condannare conseguentemente gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, dell'importo
[...] ingiunto oltre interessi al saggio contrattuale, spese e compensi relativi al procedimento monitorio ed al presente giudizio di opposizione;
- sempre nel merito nella non temuta ipotesi di anche soltanto parziale accoglimento della svolta opposizione, condannare , in persona Controparte_3 del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, piazza S. Carlo 156 (P.I.:
) a manlevare e tenere indenne da ogni esborso che la stessa P.IVA_3 Controparte_1 dovesse essere tenuta ad operare in relazione al presente procedimento anche a titolo di spese e compensi difensivi nonché a restituire a ogni somma che dovesse risultare a Controparte_1 quest'ultima ab initio non dovuta. Oltre interessi al tasso di cui al D.I. opposto, spese e compensi difensivi del presente procedimento. Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Terzo chiamato:
…ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di stante l'avvenuta Controparte_5 cessione dei crediti e dei diritti accessori originariamente vantati verso gli odierni opponenti in favore di 2)in via gradata, per la contestata ipotesi in cui dovesse essere disattesa la Controparte_6 eccezione preliminare di cui al paragrafo 1), ritenere e dichiarare inammissibile qualsivoglia domanda e/o eccezione di verso stante la natura di contratto _1 Controparte_5 autonomo di garanzia della garanzia prestata dalla predetta;
3)in via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare comunque infondate le domande rivolte alla Banca dalla chiamante in causa:
a)per essere state le garanzie ritualmente e legittimamente escusse e non avendo su cui _1 incombe l'onere, provato alcuna illegittimità al riguardo;
b)per essere i crediti posti alla base delle effettuate escussioni pienamente validi e correttamente quantificati, come si evince anche dal passato comportamento della e del sig. che, prima di spiegare la odierna opposizione, Parte_1 Parte_2 non hanno mai eccepito alcunchè; 4)in via estremamente gradata, per la denegata eventualità in cui le Co domande di verso dovessero essere, in tutto o in parte, accolte, ritenere e dichiarare _1 che è tenuta alla restituzione a di una cifra NON superiore a € 28.496,01 Controparte_5 _1
(= 142.383,84 - 113.887,83) e decurtare comunque che dalle cifre che dovessero risultare come dovute Co da a quelle che, a sua volta, ha percepito da . _1 _1 Controparte_8
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto domanda monitoria premettendo che in data 01.12.2017 ha approvato, su _1 richiesta del debitore opponente, rilascio di garanzia in favore della nell'ambito della Parte_1 pagina 2 di 5 Convenzione in essere con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., impegnandosi a garantire un mutuo chirografario di €.150.000,00 [nei limiti del 50% del dovuto per sorte capitale, interessi convenzionali e di mora ed eventuali spese legali], nonché [nei limiti del 60% del dovuto per sorte capitale, interessi convenzionali e di mora ed eventuali spese legali] un'apertura di credito in conto corrente a scadenza di
€.20.000,00 ed un anticipo fatture a scadenza di €.100.000,00; nella domanda monitoria ha inoltre dichiarato che i predetti finanziamenti sono controgarantiti da e di agire Parte_3 conseguentemente anche quale mandataria di quest'ultimo ai fini del recupero di un credito privilegiato Parte_ sulla scorta della controgaranzia di natura pubblicistica (doc. 7: controgaranzie e doc. 8 Parte_ convenzione o regolamento .
L'opposizione non può trovare accoglimento.
Sulla prova del credito nella fase monitoria
Il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso, a differenza di quanto ritenuto dall'opponente, sulla base di idonea prova scritta come i contratti di garanzia tra e la e la comunicazione _1 CP_3 dell'addebito a seguito dell'escussione della garanzia;
ed inoltre sulla base della richiesta di garanzia presentata al Confidi da , nella qualità di amministratore della in data Parte_2 Parte_1
01.12.2017 con riferimento al contratto di mutuo chirografario di € 150.000 (nei limiti del 50% del dovuto per sorte capitale, interessi convenzionali e di mora ed eventuali spese legali) nonché con riferimento all'apertura di credito in conto corrente a scadenza di € 20.000 ed un anticipo fatture a scadenza di € 100.000,00 (nei limiti del 60% del dovuto per sorte capitale, interessi convenzionali e di mora ed eventuali spese legali). In sede monitoria ha prodotto:
- la richiesta di concessione di garanzia del 27.10.2017 inoltrata a proprio da _1 PT
, legale rappresentante della con cui quest'ultimo ha chiesto al il rilascio della
[...] Parte_1 CP_4 garanzia consortile in relazione al mutuo chirografario di € 150.000, al rapporto di anticipo fatture di € 100.000 e al fido in c/c di € 20.000, dichiarando: 1) di essere a conoscenza delle norme dello Statuto della Cooperativa, delle convenzioni tra e Banca, 2) di essere a conoscenza che la garanzia _1 richiesta si configura come fattispecie negoziale di “contratto autonomo di garanzia”, 3) di essere a conoscenza che in caso di inadempienza, la Cooperativa potrà promuovere le opportune azioni legali per il recupero coattivo dei crediti accertati nei confronti del Socio e dei suoi eventuali garanti, contratti nel corso del rapporto;
(cfr. doc 1 fascicolo monitorio) - la delibera di concessione della garanzia consortile emessa dall'odierna opposta in data 17.11/01.12.2017 con cui il ha concesso le CP_4 garanzie richieste dal socio;
- le fideiussioni rilasciate da in data Parte_2 Parte_2
31.01.2018 (cfr. doc 3 fascicolo monitorio); - la comunicazione di escussione della garanzia consortile, comunicata dalla al in data 28.03.2019 con cui l'Istituto di credito ha comunicato a CP_3 CP_4 l'inadempimento dell'impresa finanziata e contestualmente ha richiesto alla stessa il _1 pagamento della somma garantita pari ad € 142.383,84 oltre interessi (cfr. doc 5 fascicolo monitorio);
- le contabili di pagamento che attestano l'intervenuto prelievo, direttamente dal conto del di € CP_4 142.383,84 (cfr. doc 5 fascicolo monitorio); - l'intimazione di pagamento inoltrata dal alla CP_4 società garantita e al fideiussore, odierni opponenti, con cui l'odierna comparente, surrogata dalla Banca ed intervenuta nella medesima posizione del creditore principale, ha richiesto ai debitori il pagamento della somma escussa, pari ad € 142.383,84 (cfr. doc 6 fascicolo monitorio). La posizione creditoria è stata altresì controgarantita da che “ha ammesso l'operazione Controparte_9 (ovvero mutuo chirografario, fido in conto corrente e anticipo fatture) in oggetto all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” e che in data 31.07.2019 ha deliberato la liquidazione della perdita per l'importo complessivo di € 113.887,83 (cfr. doc 8 fascicolo monitorio).
pagina 3 di 5 Sulla nullità dei contratti di fideiussione a valle dell'illecita intesa restrittiva.
I tre contratti di fideiussione risalgono all'anno 2018 (ben oltre il periodo 2002 – 2005 interessato dal provvedimento della Banca d'Italia) e sono specifici, cioè limitati alle tre operazioni di finanziamento o bancarie in questione;
non si tratta di fideiussioni omnibus;
ne consegue che in tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto
a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata (Cass. 26847/2024). Parte opponente non ha dimostrato l'illecito antitrust alla data di prestazione della garanzia.
Sulla prova del credito, sul contratto autonomo di garanzia
Parte opposta ha provato il fatto costitutivo del suo credito, ovvero il prelievo della somma dal proprio conto corrente o dalle proprie casse ed il sorgere del diritto di regresso ex art. 1950 c.c. nei confronti del debitore principale e degli altri fideiussori;
ciò nell'ambito di una garanzia sussidiaria prestata da parte opposta, ovvero una garanzia collettiva dei fidi, volta a favorire l'accesso delle imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, ed il cui metodo di operatività consiste, come si è visto, nell'accantonamento di una data percentuale della somma finanziata;
somma che deve essere corrisposta al soggetto erogatore del credito soltanto dopo l'escussione o l'inadempimento del debitore, nonché dei suoi garanti, in funzione quindi di copertura parziale della perdita derivante dal finanziamento concesso. Parte opposta, dunque, ha coperto non già l'esposizione creditizia in quanto tale, ma - tramite il c.d. fondo rischi vincolato presso la banca convenzionata – parte delle perdite definitive, derivate dall'inadempimento del debitore, nonché di eventuali fideiussori, dopo la sua escussione. La peculiarità di tale "garanzia", ben diversa da quella dei soggetti che hanno rilasciato fideiussione alla banca erogatrice, ed in sostanza risolventesi nell'obbligo di tenere indenne la banca, in tutto o in parte, dall'insufficienza del patrimonio del debitore principale e dei suoi fideiussori dopo l'esperimento delle azioni di recupero, ha indotto la dottrina ad avvicinare la sua causa a quella più propriamente "assicurativa del credito" (vds. Cass. 17731/14, in motivazione).
La più rilevante differenza operativa tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia non riguarda…il momento del pagamento - cui (anche) il fideiussore "atipico" può essere tenuto immediatamente a semplice richiesta del creditore -, ma attiene soprattutto al regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento….Se, difatti, il pagamento non risulti dovuto per motivi attinenti al rapporto di base, il garante (dopo aver pagato a prima/semplice richiesta) che agisce in ripetizione con l'actio indebiti ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens, cioè del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni di cui dispone il debitore principale, risponde in realtà come un fideiussore, atteggiandosi la clausola di pagamento in questione come una ordinaria clausola solve et repete ex art. 1462 c.c.. Il garante "autonomo", invece, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma potrà esperire
l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito (il più delle volte mediante il cosiddetto "conteggio automatico" a carico del debitore, quando questi ha anticipato alla banca le somme necessarie per il pagamento o quando sussista la possibilità di addebitare le somme su un conto corrente), senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante ne' di eccepire alcunché, in sede di rivalsa, in merito all'avvenuto pagamento (così Cass. n. 8324/2001;
n. 7502/2004; n. 14853/2007). L'effetto è di "autonomizzare" il rapporto di garanzia rispetto al rapporto base, contrariamente a quanto accade per la fideiussione tipica: è a quest'ultima, infatti, che
pagina 4 di 5 si riferisce il principio secondo il quale "quando si estingue l'obbligazione principale, si estingue anche quella accessoria di garanzia. Pertanto, se il fideiussore paga un debito già estinto, per remissione, per pagamento o per altra causa, non può esercitare azione di regresso nei confronti del debitore principale" (così Cass. n. 2334/1967). Sarà il debitore principale ordinante, vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato al beneficiario, ad agire in rivalsa, se il pagamento non era dovuto alla stregua del rapporto di base (ad esempio, per il pregresso e puntuale adempimento della medesima obbligazione), sulla base del rapporto di valuta, nei confronti del beneficiario, il quale ha ricevuto dal garante una prestazione non dovuta, mentre la stessa azione di rivalsa del garante verso il debitore-ordinante viene esclusa quando il primo abbia adempiuto nonostante disponesse di prove evidenti della malafede del beneficiario, salva in tal caso la possibilità di agire contro il beneficiario stesso con la condictio indebiti, ai sensi dell'art.2033 c.c. (Cass. SSUU 3947/2010).
Alcuna influenza, quindi, possono avere nel presente giudizio le eccezioni e le deduzioni riferite al rapporto contrattuale degli opponenti con la per la parte di credito interessata dalla CP_3 garanzia escussa da quest'ultima prima della cessione del credito residuo (da qui la sua legittimazione passiva), poiché il fatto costitutivo del diritto di credito di non risiede, si ripete, nell'erogazione CP_4 in sé del credito e nella regolamentazione contrattuale del finanziamento, bensì nell'avvenuta copertura di parte della perdita subita dalla a seguito del pacifico inadempimento degli opponenti, i quali CP_3 peraltro non hanno assolutamente dimostrato l'avvenuto pagamento del debito principale.
Va rilevato ad abundantiam che , terza chiamata, costituendosi in giudizio, non solo ha CP_3 versato in atti copia dei contratti di mutuo, anticipo fatture e apertura di credito a termine, ma ha anche prodotto: quanto al mutuo, copia della contabile di erogazione e quietanza del mutuo, e lettera del
22.1.2019 di intimazione del pagamento e dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine;
è il debitore, a questo punto, che deve provare fatti impeditivi, modificativi, estintivi del diritto al rimborso delle somme mutuate;
onere nella specie non assolto;
quanto alle altre linee di credito, il contratto di conto corrente 07469 1000 2348, il contratto quadro affidamento di breve termine, 13 fatture anticipate relativa dettagliata documentazione per ciascuna fattura (singola fattura della oggetto di Parte_1 anticipazione, lettera presentazione fattura, raccomandata comunicazione cessione, lettera con conteggio credito per ogni fattura anticipata, comprensivo di interessi applicati); prospetto liquidazione interessi per fatture anticipate;
estratti completi del conto corrente n. 07469 1000 2348, da apertura a chiusura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1508/2021 del 20.10.2021 (RG 3250/2021), che dichiara esecutivo;
condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore solidale di parte convenuta e della terza chiamata, che liquida in complessivi € 20.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al
15%.
Ragusa, 14/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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