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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 13959/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13959/2023 R.G. promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi per procura in calce all'atto introduttivo dall'Avv. C.F._2
Carlo CORSINOVI, presso il cui studio - in Empoli (FI), Via Raffaello Sanzio n. 27 - sono elettivamente domiciliati
ATTORI
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi per procura in calce alla comparsa di costituzione CodiceFiscale_4
e risposta dall'Avv. Emiliano ZUCCHELLI, presso il cui studio - in San Miniato (PI), Via Tosco
Romagnola Est - sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI
Conclusioni delle parti
Per gli attori:
«Voglia codesto Ecc.mo Tribunale di Firenze, in quanto Giudice dell'esecuzione, previa ogni declaratoria del caso o di legge, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta anche in via istruttoria ed incidentale: A) Nel merito dichiarare che i precettanti sono privi di legittimazione attiva e/o interesse ad agire per i motivi tutti esposti in premessa;
B) In subordine e nel merito, accertare e dichiarare l'ineseguibilità degli obblighi di fare e di demolire di cui al precetto, causa
l'imprecisione sul punto del titolo esecutivo e la sua non integrabilità in sede esecutiva per giurisprudenza costante. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio».
Per i convenuti:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze in funzione del Giudice dell'Esecuzione, contrariis rejectis, in via preliminare e pregiudiziale, rigettare per tutti i motivi esposti e documentati in atti,
l'opposizione ex art.615 c.p.c. promossa in data 04.12.2023 da e Parte_2 _1
in quanto inammissibile e/ o improponibile e/o tardiva e/o decaduta, oltre che per violazione
[...] del principio di tipicità del rimedio di tutela esperibile (art.617 c.p.c.), avendo parte opponente sollevato eccezioni concernenti anche il titolo esecutivo (ed in particolare la sua asserita
“inidoneità intrinseca a fondare una corretta esecuzione forzata”), notificatole il 06.10.2021 unitamente ad un primo atto di precetto dal tenore del tutto analogo a quello in rinnovazione notificatole il 10.10.2023; nel merito, rigettare, per tutti i motivi esposti e documentati in atti, l'opposizione ex art.615 c.p.c. avanzata da e , in quanto Parte_2 Parte_1 manifestamente infondata in fatto e diritto, oltre che inammissibile e sfornita di adeguato supporto probatorio, con consequenziale declaratoria della validità ed efficacia dell'atto di precetto loro notificato il 29.11.2021, nonché della validità, efficacia, legittimità, ammissibilità e procedibilità di ogni intraprendenza azione esecutiva da parte degli con condanna altresì degli _1 opponenti al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c. - in via di ipotesi riconvenzionale ed occorrendo, designare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.612 bis c.p.c., l'Ufficiale Giudiziario che dovrà procedere all'esecuzione nonché le persone che dovranno provvedere all'esecuzione degli obblighi e/o ordini così come contenuti nella sentenza n. 1245/21
Corte Appello di Firenze, passata in giudicato e confermativa delle statuizioni di cui alla sentenza nr. 2182/16 Tribunale di Firenze, fissandone le modalità e tempistiche esecutive, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
e hanno proposto opposizione ex art. 615, co. 1, cod. proc. Parte_1 Parte_2 civ., con contestuale istanza di sospensiva, avverso l'atto di precetto notificato in data 10.10.2023 ad istanza di e in forza della sentenza n. 1245/2021 Controparte_1 Controparte_2 della Corte di Appello di Firenze (n. 2381/2016 R.G.), già notificata in forma esecutiva il 6.10.2021 unitamente ad un precedente atto di precetto.
Il titolo esecutivo azionato è la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2182/2016, parzialmente riformata dalla sentenza Corte d'Appello di Firenze n. 1245/2021, avente ad oggetto l'ordine di effettuare dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi presso l'immobile situato in Empoli, località
Villanova, Via Piovola n. 183, relativamente ad una porzione in comune tra le parti.
A sostegno dell'opposizione, e hanno dedotto: a) il difetto Parte_1 Parte_2 di legittimazione attiva e/o difetto di interesse ad agire in executivis dei precettanti, in quanto non più titolari dell'immobile oggetto del titolo esecutivo, avendolo ceduto a terzi in data 3.11.2014, con atto a rogito del Notaio Dott. (doc. n. 2 parta attrice); b) la regolarità urbanistica Per_1 dell'immobile, dichiarata dai convenuti in sede di rogito notarile;
c) _1
«l'indeterminatezza intrinseca del titolo giudiziale», stante «l'impossibilità pratica di realizzarlo in executivis», in quanto non si comprenderebbe dalla sentenza a quale dei due disimpegni esistenti nell'immobile si riferiscono le opere di demolizione e i lavori di ripristino, anche per le condutture idriche e la finestra da ripristinare.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, confutando la domanda e, nello specifico, hanno dedotto:
a) preliminarmente, l'improcedibilità dell'opposizione in quanto parte opponente, avendo sollevato eccezioni concernenti anche il titolo esecutivo - in particolare la sua asserita «inidoneità intrinseca
a fondare una corretta esecuzione forzata» - avrebbe dovuto promuovere ricorso ex art. 617 cod. proc. civ..; hanno peraltro precisato che il titolo esecutivo era stato già notificato a parte opponente il 6.10.2021, unitamente ad un precedente atto di precetto (come dalla stessa parte opponente dedotto nell'atto di opposizione), pertanto, la stessa avrebbe dovuto promuovere l'azione ex art. 617 cod. proc. civ. entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo o, tutt'al più, dalla notifica dell'atto di precetto in rinnovazione, avvenuta il 10.10.2023; b) _1
aveva venduto, con atto a rogito del Notaio Dott. del 3.11.2014, ai Sigg.ri
[...] Per_1 [...]
la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Empoli, Via della Piovola, 177-181, ma nel Per_2 trasferimento immobiliare non era ricompresa la porzione di disimpegno «illegittimamente trasformata dai in porzione di proprietà esclusiva oggetto della causa pendente tra gli _1
e ; sul punto, parte opposta ha allegato sia una dichiarazione del compratore _1 _1 [...]
, che conferma che la porzione di disimpegno oggetto di controversia con i Persona_3 _1 era rimasta nella piena titolarità di sia la relazione tecnica a firma del ME _1
, nella quale viene individuata la porzione del disimpegno esclusa dal trasferimento Persona_4 immobiliare del 3.11.2014 (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo parte opposta); c) la conformità urbanistica dichiarata da parte venditrice nell'atto di compravendita del 3.11.2014 riguarda la parte dell'immobile ceduto ai , con esclusione delle opere illegittimamente realizzate dai Per_2 ella porzione di disimpegno in comune oggetto della vicenda giudiziaria definita con il _1 titolo esecutivo azionato;
d) l'assoluta infondatezza del terzo motivo di opposizione - con cui si lamenta la «indeterminatezza intrinseca del titolo giudiziale» - in quanto parte opponente richiama argomentazioni di merito già disattese dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza n.
1245/2021, non impugnata e divenuta definitiva.
Il Giudice, con provvedimento del 26.2.2024, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non ravvisando la sussistenza dei «gravi motivi» (verosimile fondatezza dell'istanza) richiesti dal legislatore all'art. 615, co. 1, cod. proc. civ. per la concessione dell'invocata cautela.
Con provvedimento del 17.6.2024, il Giudice ha poi rigettato la prova orale articolata da parte opposta (in quanto in parte avente ad oggetto circostanze emergenti dalla documentazione in atti, in parte superflua) e - ritenuta la causa matura per la decisione - ha fissato udienza per rimettere la causa in decisione al 31.3.2025, con le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ..
Alla predetta udienza, la causa è passata in decisione.
******
Deve preliminarmente osservarsi che appare infondata l'eccezione di parte opposta in merito all'improcedibilità dell'opposizione in quanto introdotta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. anziché ex art. 617 cod. proc. civ..
Invero, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. è il mezzo di gravame proponibile quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata;
viceversa, con l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cod. proc civ. si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, delle notificazioni e degli atti esecutivi posti in essere. In altre parole, mentre l'opposizione all'esecuzione contesta l'an debeatur, l'opposizione agli atti esecutivi invece lamenta il quomodo dell'esecuzione e, dunque, la sua regolarità formale.
Ciò premesso, nel caso di specie, parte opponente contesta il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata, non ancora iniziata, e pertanto deve ritenersi ammissibile l'opposizione a precetto pre-esecutiva ex art. 615, co. 1, cod. proc. civ..
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
In merito al difetto di legittimazione e/o difetto di interesse ad agire in executivis.
Parte opponente deduce che i precettanti non sono più proprietari dell'immobile oggetto del titolo esecutivo, avendolo ceduto a terzi il 3.11.2014 con atto a rogito del Notaio Dott. (doc. Per_1
n. 2 parta attrice).
La doglianza è infondata. Dalla documentazione in atti - in particolare dal contratto di compravendita sopra citato e dalla dichiarazione della parte acquirente (doc. n. 1 fascicolo parte opposta) - risulta che Persona_3 parte opposta non ha venduto la porzione di disimpegno in comune con i oggetto di Pt_3 controversia a seguito delle opere realizzate da questi ultimi per trasformarla in porzione di proprietà esclusiva (realizzazione di una parete con porta); conseguentemente, Controparte_1
e risultano legittimati attivi ed interessati ad agire per far eseguire l'ordine Controparte_2 di ripristino statuito nel titolo esecutivo.
Peraltro, ad ulteriore conferma di quanto sopra, appare opportuno rilevare che nelle planimetrie allegate al suddetto atto pubblico non risulta rappresentata la porzione de qua, proprio perché esclusa dalla vendita.
In merito alla regolarità urbanistica dell'immobile dichiarata da parte opposta _1 in sede di rogito notarile.
Parte opponente deduce che dalla dichiarazione di conformità urbanistica dell'immobile resa dagli n sede di vendita a terzi deriverebbe che gli stressi avrebbero asseverato la regolarità _1 dei lavori dei quali si chiede la demolizione e riconduzione in pristino.
La doglianza è priva di fondamento, dal momento che la dichiarazione di conformità urbanistica resa da parte opposta, sulla base di quanto sopra già osservato, riguarda evidentemente un'altra e diversa porzione dell'immobile e non quella in comune con i che - come detto - è _1 esclusa dalla compravendita.
In merito alla «l'indeterminatezza intrinseca del titolo giudiziale» con conseguente
«impossibilità pratica di realizzarlo in executivis».
Parte opponente deduce, infine, che dal titolo non sarebbe evincibile con certezza in quale zona dell'immobile dovrebbero effettuarsi i lavori.
La doglianza è infondata.
Nel secondo motivo di appello si fa riferimento al disimpegno sito al primo piano (cfr. pag. 7 sentenza di appello), per cui alcuna incertezza può aversi sul punto.
Il titolo esecutivo, nel richiamare la C.T.U. espletata, individua chiaramente e senza alcun dubbio sia la parete che la porta eseguite dai nel disimpegno comune, sia l'ubicazione delle _1 condutture idriche recise dagli opponenti, sia - ancora - la finestra (50x40) aperta nel prospetto laterale del fabbricato in luogo di una preesistente presa d'aria e/o sfiato. _1
Pertanto, non si ravvisa alcuna indeterminatezza circa le opere demolitorie e ripristinatorie da compiersi in via esecutiva.
In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente;
i compensi vanno liquidati come da dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività defensionale concretamente svolta e dell'assenza di una concreta fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 13959/2023 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 - condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 _1
e delle spese di lite, che liquida in € 5.810,00 per compensi, oltre
[...] Controparte_2 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13959/2023 R.G. promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi per procura in calce all'atto introduttivo dall'Avv. C.F._2
Carlo CORSINOVI, presso il cui studio - in Empoli (FI), Via Raffaello Sanzio n. 27 - sono elettivamente domiciliati
ATTORI
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi per procura in calce alla comparsa di costituzione CodiceFiscale_4
e risposta dall'Avv. Emiliano ZUCCHELLI, presso il cui studio - in San Miniato (PI), Via Tosco
Romagnola Est - sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI
Conclusioni delle parti
Per gli attori:
«Voglia codesto Ecc.mo Tribunale di Firenze, in quanto Giudice dell'esecuzione, previa ogni declaratoria del caso o di legge, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta anche in via istruttoria ed incidentale: A) Nel merito dichiarare che i precettanti sono privi di legittimazione attiva e/o interesse ad agire per i motivi tutti esposti in premessa;
B) In subordine e nel merito, accertare e dichiarare l'ineseguibilità degli obblighi di fare e di demolire di cui al precetto, causa
l'imprecisione sul punto del titolo esecutivo e la sua non integrabilità in sede esecutiva per giurisprudenza costante. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio».
Per i convenuti:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze in funzione del Giudice dell'Esecuzione, contrariis rejectis, in via preliminare e pregiudiziale, rigettare per tutti i motivi esposti e documentati in atti,
l'opposizione ex art.615 c.p.c. promossa in data 04.12.2023 da e Parte_2 _1
in quanto inammissibile e/ o improponibile e/o tardiva e/o decaduta, oltre che per violazione
[...] del principio di tipicità del rimedio di tutela esperibile (art.617 c.p.c.), avendo parte opponente sollevato eccezioni concernenti anche il titolo esecutivo (ed in particolare la sua asserita
“inidoneità intrinseca a fondare una corretta esecuzione forzata”), notificatole il 06.10.2021 unitamente ad un primo atto di precetto dal tenore del tutto analogo a quello in rinnovazione notificatole il 10.10.2023; nel merito, rigettare, per tutti i motivi esposti e documentati in atti, l'opposizione ex art.615 c.p.c. avanzata da e , in quanto Parte_2 Parte_1 manifestamente infondata in fatto e diritto, oltre che inammissibile e sfornita di adeguato supporto probatorio, con consequenziale declaratoria della validità ed efficacia dell'atto di precetto loro notificato il 29.11.2021, nonché della validità, efficacia, legittimità, ammissibilità e procedibilità di ogni intraprendenza azione esecutiva da parte degli con condanna altresì degli _1 opponenti al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c. - in via di ipotesi riconvenzionale ed occorrendo, designare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.612 bis c.p.c., l'Ufficiale Giudiziario che dovrà procedere all'esecuzione nonché le persone che dovranno provvedere all'esecuzione degli obblighi e/o ordini così come contenuti nella sentenza n. 1245/21
Corte Appello di Firenze, passata in giudicato e confermativa delle statuizioni di cui alla sentenza nr. 2182/16 Tribunale di Firenze, fissandone le modalità e tempistiche esecutive, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
e hanno proposto opposizione ex art. 615, co. 1, cod. proc. Parte_1 Parte_2 civ., con contestuale istanza di sospensiva, avverso l'atto di precetto notificato in data 10.10.2023 ad istanza di e in forza della sentenza n. 1245/2021 Controparte_1 Controparte_2 della Corte di Appello di Firenze (n. 2381/2016 R.G.), già notificata in forma esecutiva il 6.10.2021 unitamente ad un precedente atto di precetto.
Il titolo esecutivo azionato è la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2182/2016, parzialmente riformata dalla sentenza Corte d'Appello di Firenze n. 1245/2021, avente ad oggetto l'ordine di effettuare dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi presso l'immobile situato in Empoli, località
Villanova, Via Piovola n. 183, relativamente ad una porzione in comune tra le parti.
A sostegno dell'opposizione, e hanno dedotto: a) il difetto Parte_1 Parte_2 di legittimazione attiva e/o difetto di interesse ad agire in executivis dei precettanti, in quanto non più titolari dell'immobile oggetto del titolo esecutivo, avendolo ceduto a terzi in data 3.11.2014, con atto a rogito del Notaio Dott. (doc. n. 2 parta attrice); b) la regolarità urbanistica Per_1 dell'immobile, dichiarata dai convenuti in sede di rogito notarile;
c) _1
«l'indeterminatezza intrinseca del titolo giudiziale», stante «l'impossibilità pratica di realizzarlo in executivis», in quanto non si comprenderebbe dalla sentenza a quale dei due disimpegni esistenti nell'immobile si riferiscono le opere di demolizione e i lavori di ripristino, anche per le condutture idriche e la finestra da ripristinare.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, confutando la domanda e, nello specifico, hanno dedotto:
a) preliminarmente, l'improcedibilità dell'opposizione in quanto parte opponente, avendo sollevato eccezioni concernenti anche il titolo esecutivo - in particolare la sua asserita «inidoneità intrinseca
a fondare una corretta esecuzione forzata» - avrebbe dovuto promuovere ricorso ex art. 617 cod. proc. civ..; hanno peraltro precisato che il titolo esecutivo era stato già notificato a parte opponente il 6.10.2021, unitamente ad un precedente atto di precetto (come dalla stessa parte opponente dedotto nell'atto di opposizione), pertanto, la stessa avrebbe dovuto promuovere l'azione ex art. 617 cod. proc. civ. entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo o, tutt'al più, dalla notifica dell'atto di precetto in rinnovazione, avvenuta il 10.10.2023; b) _1
aveva venduto, con atto a rogito del Notaio Dott. del 3.11.2014, ai Sigg.ri
[...] Per_1 [...]
la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Empoli, Via della Piovola, 177-181, ma nel Per_2 trasferimento immobiliare non era ricompresa la porzione di disimpegno «illegittimamente trasformata dai in porzione di proprietà esclusiva oggetto della causa pendente tra gli _1
e ; sul punto, parte opposta ha allegato sia una dichiarazione del compratore _1 _1 [...]
, che conferma che la porzione di disimpegno oggetto di controversia con i Persona_3 _1 era rimasta nella piena titolarità di sia la relazione tecnica a firma del ME _1
, nella quale viene individuata la porzione del disimpegno esclusa dal trasferimento Persona_4 immobiliare del 3.11.2014 (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo parte opposta); c) la conformità urbanistica dichiarata da parte venditrice nell'atto di compravendita del 3.11.2014 riguarda la parte dell'immobile ceduto ai , con esclusione delle opere illegittimamente realizzate dai Per_2 ella porzione di disimpegno in comune oggetto della vicenda giudiziaria definita con il _1 titolo esecutivo azionato;
d) l'assoluta infondatezza del terzo motivo di opposizione - con cui si lamenta la «indeterminatezza intrinseca del titolo giudiziale» - in quanto parte opponente richiama argomentazioni di merito già disattese dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza n.
1245/2021, non impugnata e divenuta definitiva.
Il Giudice, con provvedimento del 26.2.2024, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non ravvisando la sussistenza dei «gravi motivi» (verosimile fondatezza dell'istanza) richiesti dal legislatore all'art. 615, co. 1, cod. proc. civ. per la concessione dell'invocata cautela.
Con provvedimento del 17.6.2024, il Giudice ha poi rigettato la prova orale articolata da parte opposta (in quanto in parte avente ad oggetto circostanze emergenti dalla documentazione in atti, in parte superflua) e - ritenuta la causa matura per la decisione - ha fissato udienza per rimettere la causa in decisione al 31.3.2025, con le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ..
Alla predetta udienza, la causa è passata in decisione.
******
Deve preliminarmente osservarsi che appare infondata l'eccezione di parte opposta in merito all'improcedibilità dell'opposizione in quanto introdotta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. anziché ex art. 617 cod. proc. civ..
Invero, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. è il mezzo di gravame proponibile quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata;
viceversa, con l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cod. proc civ. si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, delle notificazioni e degli atti esecutivi posti in essere. In altre parole, mentre l'opposizione all'esecuzione contesta l'an debeatur, l'opposizione agli atti esecutivi invece lamenta il quomodo dell'esecuzione e, dunque, la sua regolarità formale.
Ciò premesso, nel caso di specie, parte opponente contesta il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata, non ancora iniziata, e pertanto deve ritenersi ammissibile l'opposizione a precetto pre-esecutiva ex art. 615, co. 1, cod. proc. civ..
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
In merito al difetto di legittimazione e/o difetto di interesse ad agire in executivis.
Parte opponente deduce che i precettanti non sono più proprietari dell'immobile oggetto del titolo esecutivo, avendolo ceduto a terzi il 3.11.2014 con atto a rogito del Notaio Dott. (doc. Per_1
n. 2 parta attrice).
La doglianza è infondata. Dalla documentazione in atti - in particolare dal contratto di compravendita sopra citato e dalla dichiarazione della parte acquirente (doc. n. 1 fascicolo parte opposta) - risulta che Persona_3 parte opposta non ha venduto la porzione di disimpegno in comune con i oggetto di Pt_3 controversia a seguito delle opere realizzate da questi ultimi per trasformarla in porzione di proprietà esclusiva (realizzazione di una parete con porta); conseguentemente, Controparte_1
e risultano legittimati attivi ed interessati ad agire per far eseguire l'ordine Controparte_2 di ripristino statuito nel titolo esecutivo.
Peraltro, ad ulteriore conferma di quanto sopra, appare opportuno rilevare che nelle planimetrie allegate al suddetto atto pubblico non risulta rappresentata la porzione de qua, proprio perché esclusa dalla vendita.
In merito alla regolarità urbanistica dell'immobile dichiarata da parte opposta _1 in sede di rogito notarile.
Parte opponente deduce che dalla dichiarazione di conformità urbanistica dell'immobile resa dagli n sede di vendita a terzi deriverebbe che gli stressi avrebbero asseverato la regolarità _1 dei lavori dei quali si chiede la demolizione e riconduzione in pristino.
La doglianza è priva di fondamento, dal momento che la dichiarazione di conformità urbanistica resa da parte opposta, sulla base di quanto sopra già osservato, riguarda evidentemente un'altra e diversa porzione dell'immobile e non quella in comune con i che - come detto - è _1 esclusa dalla compravendita.
In merito alla «l'indeterminatezza intrinseca del titolo giudiziale» con conseguente
«impossibilità pratica di realizzarlo in executivis».
Parte opponente deduce, infine, che dal titolo non sarebbe evincibile con certezza in quale zona dell'immobile dovrebbero effettuarsi i lavori.
La doglianza è infondata.
Nel secondo motivo di appello si fa riferimento al disimpegno sito al primo piano (cfr. pag. 7 sentenza di appello), per cui alcuna incertezza può aversi sul punto.
Il titolo esecutivo, nel richiamare la C.T.U. espletata, individua chiaramente e senza alcun dubbio sia la parete che la porta eseguite dai nel disimpegno comune, sia l'ubicazione delle _1 condutture idriche recise dagli opponenti, sia - ancora - la finestra (50x40) aperta nel prospetto laterale del fabbricato in luogo di una preesistente presa d'aria e/o sfiato. _1
Pertanto, non si ravvisa alcuna indeterminatezza circa le opere demolitorie e ripristinatorie da compiersi in via esecutiva.
In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente;
i compensi vanno liquidati come da dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività defensionale concretamente svolta e dell'assenza di una concreta fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 13959/2023 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 - condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 _1
e delle spese di lite, che liquida in € 5.810,00 per compensi, oltre
[...] Controparte_2 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.