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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 1325/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1325 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Vittoria Giammarino, presso il cui studio, sito in Casoria (NA), alla Via C.
Castaldo 21 elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti Parte_2 C.F._2 dall'avv. Angelo Marino, presso il cui studio, sito in Casoria (NA) alla Via G Giolitti n. 7, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 10.07.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno specificato le condizioni di separazioni indicate nel ricorso introduttivo rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero in data 10.07.2025 ha apposto il visto
1 R.g. V.g. n. 1325/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 01.04.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli in data 20.06.2015 e che dalla loro unione era nato un figlio - (nato a [...] il [...]) -, chiedevano pronunziarsi la separazione alle Per_1 condizioni ivi indicate.
Il PM in data 10.07.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il
Giudice relatore con provvedimento del 03.10.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Viene dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi
2. i predetti coniugi vivranno separati, comunicandosi eventuali variazioni di residenza;
3. il figlio viene affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la loro Per_1 potestà genitoriale con residenza privilegiata presso la madre in Arzano Via Piave n.11, la quale gestirá la minuta e giornaliera amministrazione del minore, come da piano genitoriale che si deposita.
4. il sig. verserà mensilmente alla sig.ra , entro il giorno 10 di Parte_1 Parte_2 ogni mese, la somma di 600,00 euro a titolo di mantenimento per il figlio minore;
Per_1
5. la sig.ra ha sempre accudito il figlio e rinuncia al proprio mantenimento nonostante Parte_2 sia priva di reddito, in quanto attualmente ancora casalinga ma in cerca di occupazione;
6. il padre potrà vedere e tenere con sé il minore durante la settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso, almeno due giorni alla settimana di pomeriggio dalle ore
17.30 alle ore 19,30; un fine settimana alternato dalle ore 14.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
durante le festività natalizie e pasquali, il minore resterà alternativamente con il padre e Per_1 con la madre che concorderanno insieme di anno in anno, la Vigilia di Natale ed il giorno di
Natale, lo stesso per il 31 di dicembre ed il 1 gennaio, gli altri giorni delle festività natalizie
2 R.g. V.g. n. 1325/2025
saranno concordati di anno in anno tra i genitori;
per le festività pasquali se un anno il minore starà con il padre per Pasqua ed il Lunedi in Albis con la madre, di anno in anno si alterneranno con un genitore e con l'altro; 7 giorni nel periodo estivo alternativamente per il mese agosto, previo accordo tra loro;
ulteriori ed eventuali periodi di vacanze dovranno essere concordati tra i coniugi anche in relazione alle esigenze scolastiche del minore;
per il giorno del compleanno ed onomastico del minore entrambi i genitori si impegnano a trascorrerlo con il figlio;
7. i coniugi si impegnano sin d'ora a contribuire in pari misura, in favore del figlio, al pagamento delle spese straordinarie scolastiche e mediche che si dovessero rendere necessarie previo accordo tra loro;
8. i coniugi, infine, fin d'ora si riconoscono la piena libertà di fissare nel territorio nazionale e/o all'estero una eventuale nuova residenza, previa preventiva comunicazione per ogni cambio anche se temporaneo. Si impegnano, infine, reciprocamente a prestare il loro consenso, qualora fosse necessario, per espatrio o comunque per ottenere il rilascio del passaporto, anche per il minore.”
Con note depositate 10.07.2025 le parti hanno poi specificato gli accordi per come di seguito indicato:
“ Nulla in merito alla casa coniugale che è stata già dismessa unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, rimettendosi per l'individuazione e la classificazione delle stesse al Protocollo di Intesa sulle spese straordinarie in materia di Famiglia, sottoscritto dal presidente del Tribunale di Napoli Nord ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 31.10.2019. Nel caso di anticipo della propria quota di competenza del 50%, ciascun genitore si impegna a provvedere al rimborso della predetta quota entro il termine di 5 giorni dalla richiesta di pagamento (richiesta che può avvenire anche tramite sms, WhatsApp o altro strumento tecnologico riconosciuto)”.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Parte_1 Parte_2
18.10.1987) con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
3 R.g. V.g. n. 1325/2025
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 72, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2015) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 10.10.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1325 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Vittoria Giammarino, presso il cui studio, sito in Casoria (NA), alla Via C.
Castaldo 21 elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti Parte_2 C.F._2 dall'avv. Angelo Marino, presso il cui studio, sito in Casoria (NA) alla Via G Giolitti n. 7, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 10.07.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno specificato le condizioni di separazioni indicate nel ricorso introduttivo rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero in data 10.07.2025 ha apposto il visto
1 R.g. V.g. n. 1325/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 01.04.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli in data 20.06.2015 e che dalla loro unione era nato un figlio - (nato a [...] il [...]) -, chiedevano pronunziarsi la separazione alle Per_1 condizioni ivi indicate.
Il PM in data 10.07.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il
Giudice relatore con provvedimento del 03.10.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Viene dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi
2. i predetti coniugi vivranno separati, comunicandosi eventuali variazioni di residenza;
3. il figlio viene affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la loro Per_1 potestà genitoriale con residenza privilegiata presso la madre in Arzano Via Piave n.11, la quale gestirá la minuta e giornaliera amministrazione del minore, come da piano genitoriale che si deposita.
4. il sig. verserà mensilmente alla sig.ra , entro il giorno 10 di Parte_1 Parte_2 ogni mese, la somma di 600,00 euro a titolo di mantenimento per il figlio minore;
Per_1
5. la sig.ra ha sempre accudito il figlio e rinuncia al proprio mantenimento nonostante Parte_2 sia priva di reddito, in quanto attualmente ancora casalinga ma in cerca di occupazione;
6. il padre potrà vedere e tenere con sé il minore durante la settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso, almeno due giorni alla settimana di pomeriggio dalle ore
17.30 alle ore 19,30; un fine settimana alternato dalle ore 14.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
durante le festività natalizie e pasquali, il minore resterà alternativamente con il padre e Per_1 con la madre che concorderanno insieme di anno in anno, la Vigilia di Natale ed il giorno di
Natale, lo stesso per il 31 di dicembre ed il 1 gennaio, gli altri giorni delle festività natalizie
2 R.g. V.g. n. 1325/2025
saranno concordati di anno in anno tra i genitori;
per le festività pasquali se un anno il minore starà con il padre per Pasqua ed il Lunedi in Albis con la madre, di anno in anno si alterneranno con un genitore e con l'altro; 7 giorni nel periodo estivo alternativamente per il mese agosto, previo accordo tra loro;
ulteriori ed eventuali periodi di vacanze dovranno essere concordati tra i coniugi anche in relazione alle esigenze scolastiche del minore;
per il giorno del compleanno ed onomastico del minore entrambi i genitori si impegnano a trascorrerlo con il figlio;
7. i coniugi si impegnano sin d'ora a contribuire in pari misura, in favore del figlio, al pagamento delle spese straordinarie scolastiche e mediche che si dovessero rendere necessarie previo accordo tra loro;
8. i coniugi, infine, fin d'ora si riconoscono la piena libertà di fissare nel territorio nazionale e/o all'estero una eventuale nuova residenza, previa preventiva comunicazione per ogni cambio anche se temporaneo. Si impegnano, infine, reciprocamente a prestare il loro consenso, qualora fosse necessario, per espatrio o comunque per ottenere il rilascio del passaporto, anche per il minore.”
Con note depositate 10.07.2025 le parti hanno poi specificato gli accordi per come di seguito indicato:
“ Nulla in merito alla casa coniugale che è stata già dismessa unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, rimettendosi per l'individuazione e la classificazione delle stesse al Protocollo di Intesa sulle spese straordinarie in materia di Famiglia, sottoscritto dal presidente del Tribunale di Napoli Nord ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 31.10.2019. Nel caso di anticipo della propria quota di competenza del 50%, ciascun genitore si impegna a provvedere al rimborso della predetta quota entro il termine di 5 giorni dalla richiesta di pagamento (richiesta che può avvenire anche tramite sms, WhatsApp o altro strumento tecnologico riconosciuto)”.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Parte_1 Parte_2
18.10.1987) con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
3 R.g. V.g. n. 1325/2025
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 72, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2015) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 10.10.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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