TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1063/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1063/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 4 marzo 2025 ad ore 10.38 innanzi al Giudice dott.ssa Erminia Ceci, sono comparsi:
Per l'avv. CARUSO ALBERTO Parte_1
Per nessuno è comparso alle ore 10.40 CP_1
L'a reliminarmente di avere espletato il tentativo di mediazione in data 20.02.2025 con istanza del 21.01.2025 e chiede che la causa venga decisa. Segnala all'uopo, in tema di non perentorietà del termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria, le sentenze della Cass. N. 4133/2024; 40035/2021; 13019/2019. Il Giudice Dato atto di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio. All'esito, visti gli atti e i documenti di causa, decide la causa con lettura del dispositivo e deposito contestuale dei motivi del decidere ex art.429 cpc.
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci
Il Funzionario addetto UPP Dott.ssa Francesca Caruso
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1063/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. CARUSO ALBERTO Parte_1
Ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con Ricorso ex art. 447 bis cpc il sig. , premessa la sua qualità di comproprietario nonché Parte_1 locatore dell'immobile sito in Cosenza, alla Via Ezio Tarantelli n. 10 (ex Via Nicola Serra n. 21 E), chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 20 ottobre 2021, intercorso con la conduttrice IG.ra per via del mancato pagamento di CP_1 diversi canoni di locazione ed oneri accessori relativi agli anni 2022, 2023 e 2024; Chiedeva, altresì, di ordinare alla conduttrice il rilascio dell'immobile. Con condanna al pagamento di tutti i canoni ed oneri condominiali scaduti che ammontano ad € 5.318,50 e a scadere.
Il Giudice, con decreto dell'11.04.2024, fissava udienza di discussione al 17.09.2024.
All'udienza fissata il Giudice, riscontrata la nullità della notifica ex art. 143 cpc., ne disponeva la rinnovazione fissando quale nuova data di comparizione l'udienza il 17.12.2024.
Successivamente, con ordinanza del 17.12.2024 il Giudice, a scioglimento, assegnava termini di legge per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente.
pagina 2 di 5 La domanda va accolta.
Preliminarmente, va dato atto che come dedotto da parte ricorrente, come affermato dalla S.C. (Cfr Cass.
Ordinanza 4133/2024; Cass. N. 40035/2021) il termine previsto dalla normativa in questione, ora cancellato dalla riforma Cartabia (D.Lgs 149/2022) non ha carattere perentorio anche nei casi di mediazione demandata dal giudice, nonché dovendosi ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità se, entro l'udienza di rinvio fissata dal G.I. via sia stato, come nel caso concreto, il primo incontro davanti al mediatore conclusosi senza l'accordo.
Nel caso di specie, l'avvio della procedura di mediazione risale al 21.1.2025 , l'avviso alla parte convenuta risale al 27.1.2025 come da ricevuta di ritorno allegata in atti, e la procedura si è conclusa con verbale negativo del 20.2.2025.
Tale conclusione si basa sul rilievo che deve essere attribuito al tenore letterale della prescrizione di cui all'art. 5, comma 2 bis, del D.LGs 28/2010 a mente del quale “quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda la condizione si considera avverata se il primo incontro dinnanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”. Il legislatore non ha collegato la dichiarazione di improcedibilità, al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione.
Tale lettura trova conforto sia nell'art. 152 comma 2 cpc atteso che il termine di 15 giorni non è stato qualificato come perentorio, che nel fatto che il Giudice fissi una udienza successiva tenuto conto della scadenza del termine massimo di durata del procedimento di mediazione e ciò in linea con la ratio della mediazione e con il principio della ragionevole durata del processo.
Nel merito, ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1455 e ss., occorre preliminarmente valutare l'adempimento degli oneri probatori gravanti sulle parti.
Come noto, al locatore spetta provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre al conduttore spetta l'onere di provare il fatto estintivo della sua pretesa quale, in primis, l'adempimento della sua obbligazione (cfr. Cassazione civ., SS.UU., 30.10. 2001 n. 13533).
Orbene, l'odierno ricorrente fa valere il suo diritto sulla base del contratto di locazione stipulato assieme alle sorelle IG.ra e IG.ra in data 20 ottobre 2021 con l'odierna conduttrice. Parte_2 Controparte_2
L'onere probatorio è stato quindi assolto, avendo prodotto il contratto da cui nasce l'obbligazione di pagamento, stipulato in data 20 ottobre 2021, registrato in data 25 ottobre 2021, presso l'Ufficio del
Registro di Cosenza, spettando al debitore la prova dell'avvenuto adempimento ovvero della estinzione della obbligazione.
pagina 3 di 5 Detto contratto, allegato in atti, prevede il pagamento di un canone di locazione pari ad € 3.600,00, da suddividere in n. 12 rate eguali di € 300,00 ciascuna scadenti il giorno 15 di ogni mese, oltre oneri accessori pari ad € 26,50 al mese, per la durata di tre anni, con scadenza al 31 ottobre 2024.
Di conto, la conduttrice, rimane contumace, e non fornisce prova del fatto estintivo del diritto fatto valere dal locatore. Invero, l'inadempimento della sig.ra abbraccia un numero rilevante di rate, risultando CP_1 così soddisfatto il requisito della “non scarsa importanza” richiesto dall'art. 1455 cc.
Si evidenzia, altresì, che il citato contratto di locazione all'art. 5 prevede che”…il mancato e puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata di canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392”.
L'art. 5 di cui alla presente legge prevede inoltre che “il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile”.
Dette condizioni risultano avverate nel caso di specie, in quanto non contestato è il mancato pagamento di un consistente numero di canoni, nella specie quelli di marzo, maggio, luglio, agosto, settembre, novembre
2022 per cui la conduttrice si è resa parzialmente morosa;
nonché quelli relativi ai canoni di locazione e oneri accessori dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023; infine, quelli dovuti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024.
La situazione debitoria a carico della sig.ra risulta pertanto di complessive € 5.318,50, oltre a quelli CP_1 maturati fino al rilascio dell'immobile.
Il resistente deve essere condannato al pagamento dei canoni di locazione dovuti, dalla stipula del contratto, oltre ai canoni a scadere sino alla data di rilascio.
All'accoglimento della domanda segue la condanna al rilascio dell'immobile attesa la scadenza della locazione pattuita alla data del 31 ottobre 2024.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura indicata in dispositivo nel valore minimo avuto riguardo all'attività difensiva spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, risolve il contratto di locazione stipulato in data 20 ottobre 2021, registrato in data 25 ottobre 2021;
pagina 4 di 5 -ordina il rilascio dell'immobile sito in Cosenza, alla Via Ezio Tarantelli n. 10 (ex Via Nicola Serra n. 21 E), piano terzo fuori terra, censito al Catasto dei Fabbricati di Cosenza al foglio 8, p.lla 68, sub. 36, cat. A/3 entro la data del 30.5.2025;
-condanna la conduttrice al pagamento dei canoni ed oneri accessori maturati e non versati per complessive
€ 5.318,50 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo, oltre canoni dovuti dalla sentenza al rilascio;
-condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 242,86 per spese, € 2.109 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale alle ore 15:40 ed invio telematico.
Cosenza, 4 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Erminia Ceci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1063/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 4 marzo 2025 ad ore 10.38 innanzi al Giudice dott.ssa Erminia Ceci, sono comparsi:
Per l'avv. CARUSO ALBERTO Parte_1
Per nessuno è comparso alle ore 10.40 CP_1
L'a reliminarmente di avere espletato il tentativo di mediazione in data 20.02.2025 con istanza del 21.01.2025 e chiede che la causa venga decisa. Segnala all'uopo, in tema di non perentorietà del termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria, le sentenze della Cass. N. 4133/2024; 40035/2021; 13019/2019. Il Giudice Dato atto di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio. All'esito, visti gli atti e i documenti di causa, decide la causa con lettura del dispositivo e deposito contestuale dei motivi del decidere ex art.429 cpc.
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci
Il Funzionario addetto UPP Dott.ssa Francesca Caruso
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1063/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. CARUSO ALBERTO Parte_1
Ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con Ricorso ex art. 447 bis cpc il sig. , premessa la sua qualità di comproprietario nonché Parte_1 locatore dell'immobile sito in Cosenza, alla Via Ezio Tarantelli n. 10 (ex Via Nicola Serra n. 21 E), chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 20 ottobre 2021, intercorso con la conduttrice IG.ra per via del mancato pagamento di CP_1 diversi canoni di locazione ed oneri accessori relativi agli anni 2022, 2023 e 2024; Chiedeva, altresì, di ordinare alla conduttrice il rilascio dell'immobile. Con condanna al pagamento di tutti i canoni ed oneri condominiali scaduti che ammontano ad € 5.318,50 e a scadere.
Il Giudice, con decreto dell'11.04.2024, fissava udienza di discussione al 17.09.2024.
All'udienza fissata il Giudice, riscontrata la nullità della notifica ex art. 143 cpc., ne disponeva la rinnovazione fissando quale nuova data di comparizione l'udienza il 17.12.2024.
Successivamente, con ordinanza del 17.12.2024 il Giudice, a scioglimento, assegnava termini di legge per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente.
pagina 2 di 5 La domanda va accolta.
Preliminarmente, va dato atto che come dedotto da parte ricorrente, come affermato dalla S.C. (Cfr Cass.
Ordinanza 4133/2024; Cass. N. 40035/2021) il termine previsto dalla normativa in questione, ora cancellato dalla riforma Cartabia (D.Lgs 149/2022) non ha carattere perentorio anche nei casi di mediazione demandata dal giudice, nonché dovendosi ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità se, entro l'udienza di rinvio fissata dal G.I. via sia stato, come nel caso concreto, il primo incontro davanti al mediatore conclusosi senza l'accordo.
Nel caso di specie, l'avvio della procedura di mediazione risale al 21.1.2025 , l'avviso alla parte convenuta risale al 27.1.2025 come da ricevuta di ritorno allegata in atti, e la procedura si è conclusa con verbale negativo del 20.2.2025.
Tale conclusione si basa sul rilievo che deve essere attribuito al tenore letterale della prescrizione di cui all'art. 5, comma 2 bis, del D.LGs 28/2010 a mente del quale “quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda la condizione si considera avverata se il primo incontro dinnanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”. Il legislatore non ha collegato la dichiarazione di improcedibilità, al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione.
Tale lettura trova conforto sia nell'art. 152 comma 2 cpc atteso che il termine di 15 giorni non è stato qualificato come perentorio, che nel fatto che il Giudice fissi una udienza successiva tenuto conto della scadenza del termine massimo di durata del procedimento di mediazione e ciò in linea con la ratio della mediazione e con il principio della ragionevole durata del processo.
Nel merito, ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1455 e ss., occorre preliminarmente valutare l'adempimento degli oneri probatori gravanti sulle parti.
Come noto, al locatore spetta provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre al conduttore spetta l'onere di provare il fatto estintivo della sua pretesa quale, in primis, l'adempimento della sua obbligazione (cfr. Cassazione civ., SS.UU., 30.10. 2001 n. 13533).
Orbene, l'odierno ricorrente fa valere il suo diritto sulla base del contratto di locazione stipulato assieme alle sorelle IG.ra e IG.ra in data 20 ottobre 2021 con l'odierna conduttrice. Parte_2 Controparte_2
L'onere probatorio è stato quindi assolto, avendo prodotto il contratto da cui nasce l'obbligazione di pagamento, stipulato in data 20 ottobre 2021, registrato in data 25 ottobre 2021, presso l'Ufficio del
Registro di Cosenza, spettando al debitore la prova dell'avvenuto adempimento ovvero della estinzione della obbligazione.
pagina 3 di 5 Detto contratto, allegato in atti, prevede il pagamento di un canone di locazione pari ad € 3.600,00, da suddividere in n. 12 rate eguali di € 300,00 ciascuna scadenti il giorno 15 di ogni mese, oltre oneri accessori pari ad € 26,50 al mese, per la durata di tre anni, con scadenza al 31 ottobre 2024.
Di conto, la conduttrice, rimane contumace, e non fornisce prova del fatto estintivo del diritto fatto valere dal locatore. Invero, l'inadempimento della sig.ra abbraccia un numero rilevante di rate, risultando CP_1 così soddisfatto il requisito della “non scarsa importanza” richiesto dall'art. 1455 cc.
Si evidenzia, altresì, che il citato contratto di locazione all'art. 5 prevede che”…il mancato e puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata di canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392”.
L'art. 5 di cui alla presente legge prevede inoltre che “il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile”.
Dette condizioni risultano avverate nel caso di specie, in quanto non contestato è il mancato pagamento di un consistente numero di canoni, nella specie quelli di marzo, maggio, luglio, agosto, settembre, novembre
2022 per cui la conduttrice si è resa parzialmente morosa;
nonché quelli relativi ai canoni di locazione e oneri accessori dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023; infine, quelli dovuti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024.
La situazione debitoria a carico della sig.ra risulta pertanto di complessive € 5.318,50, oltre a quelli CP_1 maturati fino al rilascio dell'immobile.
Il resistente deve essere condannato al pagamento dei canoni di locazione dovuti, dalla stipula del contratto, oltre ai canoni a scadere sino alla data di rilascio.
All'accoglimento della domanda segue la condanna al rilascio dell'immobile attesa la scadenza della locazione pattuita alla data del 31 ottobre 2024.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura indicata in dispositivo nel valore minimo avuto riguardo all'attività difensiva spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, risolve il contratto di locazione stipulato in data 20 ottobre 2021, registrato in data 25 ottobre 2021;
pagina 4 di 5 -ordina il rilascio dell'immobile sito in Cosenza, alla Via Ezio Tarantelli n. 10 (ex Via Nicola Serra n. 21 E), piano terzo fuori terra, censito al Catasto dei Fabbricati di Cosenza al foglio 8, p.lla 68, sub. 36, cat. A/3 entro la data del 30.5.2025;
-condanna la conduttrice al pagamento dei canoni ed oneri accessori maturati e non versati per complessive
€ 5.318,50 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo, oltre canoni dovuti dalla sentenza al rilascio;
-condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 242,86 per spese, € 2.109 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale alle ore 15:40 ed invio telematico.
Cosenza, 4 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Erminia Ceci
pagina 5 di 5