Provvedimento: […] Da una lettura dell'art. 1887 c.c. si desume come l'assicurato, rivesta nella fase precontrattuale, il ruolo di mero proponente dell'accordo che ben può omettere radicalmente di apporre la propria firma sulla polizza, la quale di per sé rappresenta prova dell'accettazione stessa della proposta e dunque del perfezionarsi dell'accordo. Ciò non è revocato in dubbio dal fatto che per prassi la polizza è pure sottoscritta dal proponente assicurato, essendo tale modalità non richiesta ai fini dell'esistenza dell'accordo (e neppure per la sua prova). Ciò che si vuole dire è che l'emissione della polizza, valendo come accettazione della proposta contrattuale, fa piena prova dell'accordo negoziale, anche se sottoscritta dal solo accettante/assicuratore.
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