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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
VITA GA GE, OR
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1918/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2026/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6 e pubblicata il 19/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 219129_2021 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2305/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 22.04.2024, RGA n. 1918/24, l'Agenzia delle Entrate di Palermo impugnava la sentenza n. 2026/06/23, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo
(già Commissione tributaria provinciale), depositata il 19/10/2023, non notificata ritenendola errata.
Assumeva parte appellante la erroneità della sentenza di primo grado nel momento in cui ha ritenuto non dovuta l'imposta ipotecaria, la tassa ipotecaria, l'imposta di bollo e spese di notifica, per un importo complessivo richiesto pari ad €. 5.486,65, di cui all'avviso di liquidazione prot. n. 219129 del 30/09/2021
(atto n. /2021 – campione certo n. 64742/2021).
Deduceva che la formalità in discussione fosse inerente alla riduzione dell'ipoteca giudiziale derivante dalla sentenza n. 170/20 emessa dalla Corte dei Conti Terza Sezione Giurisdizionale di Appello, depositata in data 12/02/2020 che, in parziale riforma della sentenza n. 131/18, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Liguria, aveva ridotto la responsabilità sussidiaria del ricorrente da €.
1.132.910,63 ad €. 56.600,00.
Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Si costituiva Resistente_1 ribadendo la correttezza della impugnata sentenza e chiedendone l'integrale conferma col favore delle spese.
All'udienza del 09.12.2025 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato anche se va integrata la motivazione data dal giudice di prime cure.
Questi ha, infatti, ritenuto che l'iscrizione ipotecaria oggetto dell'avviso di liquidazione impugnato fosse stata eseguita nell'interesse dello Stato e, quindi, fosse esente da imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.
Lgs. n. 347/1990.
Va, però, rilevato che il provvedimento di liquidazione è nullo per difetto di motivazione, qualora non difetti del tutto il fondamento normativo che fonda la legittimazione passiva dell'odierno appellato.
E, infatti, il provvedimento, impugnato si limita a richiamare la domanda di annotazione presentata dal Associazione_1
della Guardia di Finanza di Roma a seguito del provvedimento della Corte dei Conti Sezione Terza
Giurisdizionale di Roma, che aveva disposto la riduzione della condanna dell'odierno appellato.
Il titolo giudiziario, però, non contiene alcuna condanna al pagamento di questa somma, dal momento che la liquidazione delle spese processuale è quantificata in euro 9.667,28, da ripartirsi in parti uguali fra i tre soccombenti e, quindi, il carico imputato per effetto della sentenza all'odierno appellato è pari ad euro
3.2222,43. Questo è l'unico provvedimento che era stato portato a conoscenza dell'odierno appellato e, quindi, a tutto voler concedere alle tesi dell'Ufficio finanziario, il provvedimento è nullo perché non contiene in alcun modo la spiegazione delle ragioni della pretesa e della quantificazione della somma richiesta ovvero il rinvio ad un atto portato a conoscenza del contribuente in precedenza, non potendosi ritenere tale la domanda di iscrizione ipotecaria e la sua successiva annotazione da parte del Conservatore.
Ancor più radicalmente sembra mancare la stessa legittimazione passiva dell'odierno appellato.
Posto che il titolo per l'annotazione è ovviamente costituito dalla sentenza che ha disposto la riduzione della condanna, il provvedimento impugnato non si cura di indicare in forza di quale disposizione di legge il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta di ipotecaria dovrebbe essere l'odierno appellato.
Si apprende solo dalle controdeduzioni dell'Ufficio finanziario in primo grado che il fondamento normativo sarebbe dato dall'art. 215 del Codice di Giustizia contabile di cui al D.lgs. 26/08/2016, n. 174 e che la Guardia di Finanza aveva richiesto l'iscrizione su richiesta del Ministero della Giustizia, ma in questo caso il Ministero avrebbe potuto al più chiedere il recupero della somma, ma questa non avrebbe potuto essere chiesta in prima battuta all'odierno contribuente per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 215, in rubrica «Recupero del credito erariale in via amministrativa», oltre a indicare gli strumenti per riscuotere il credito erariale derivante dai titoli esecutivi in precedenza indicati, al comma 3, prevede che «
Nell'ambito della procedura amministrativa di recupero, l'ufficio che ha in carico il credito erariale può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei Conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile».
Ad avviso del Collegio la solidarietà passiva del debitore prevista dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 347/1990, si può ritenere solo se la condanna sia definitiva e, quindi, esecutiva (per l'analogo istituto di diritto tributario in questo senso v. Cass. Sez. 5, 20/12/2006, n. 27226, Rv. 594560).
Dunque, qualora si ritenga che si potesse iscrivere un'ipoteca ex art. 215 Codice della Giustizia contabile in presenza di un titolo non esecutivo, come nel caso di specie, il Ministero danneggiato avrebbe dovuto chiederne la prenotazione a debito.
In ogni caso la richiesta avrebbe potuto essere fatta all'odierno appellato (e, comunque, motivata in modo a lui comprensibile) solo dopo la liquidazione delle spese processuali da parte del giudice contabile, ai sensi dell'art. 214 Codice di Giustizia Contabile.
Già in precedenza questa Corte di Giustizia Tributaria di II grado, già chiamata a pronunciarsi, a seguito dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, sulla legittimità dell'iscrizione ipotecaria, con la sentenza n. 3841/2025, pronunciata dalla sez. III il 07/04/2025 e depositata il 27/05/2025, ha confermato la pronuncia di I grado di annullamento dell'avviso di liquidazione in quanto, «nel caso in esame, in considerazione che il titolo non era esecutivo, la normativa applicabile è quella dell'art. 2846 c.c. e dell'art 11 del d.lgs 347/1990 secondo la quale le spese devono essere anticipate dal richiedente l'iscrizione della formalità».
L'errore dell'Ufficio Finanziario (si ribadisce quanto meno sotto il profilo motivazionale) è consistito nell'equiparare un possibile effetto della condanna (peraltro esecutiva) alle statuizioni di condanna esplicitate nella sentenza che, come si è ricordato, conteneva già una parziale liquidazione delle spese processuali, ma non (quanto meno ancora) quelle reclamate dall'Ufficio finanziario con il provvedimento impugnato e di cui l'odierno appellato non poteva avere alcuna conoscenza in termini rituali.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
La domanda di condanna al risarcimento del danno previsto dall'art. 96, comma 2, c.p.c. non è fondata, dal momento che non si sta qui giudicando della legittimità dell'iscrizione ipotecaria (che, per quanto in via incidentale ed ipotetica, come si è detto, potrebbe essere stata legittimamente iscritta dal Ministero), ma solo del pagamento della relativa imposta richiesta dall'Ufficio finanziario (che ovviamente non aveva chiesto l'iscrizione). Né è fondata la domanda sotto il profilo della resistenza in mala fede dell'Ufficio Finanziario, considerata la complessità della materia e la novità della questione trattata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo alla tariffa degli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Resistente_1, liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
VITA GA GE, OR
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1918/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2026/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6 e pubblicata il 19/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 219129_2021 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2305/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 22.04.2024, RGA n. 1918/24, l'Agenzia delle Entrate di Palermo impugnava la sentenza n. 2026/06/23, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo
(già Commissione tributaria provinciale), depositata il 19/10/2023, non notificata ritenendola errata.
Assumeva parte appellante la erroneità della sentenza di primo grado nel momento in cui ha ritenuto non dovuta l'imposta ipotecaria, la tassa ipotecaria, l'imposta di bollo e spese di notifica, per un importo complessivo richiesto pari ad €. 5.486,65, di cui all'avviso di liquidazione prot. n. 219129 del 30/09/2021
(atto n. /2021 – campione certo n. 64742/2021).
Deduceva che la formalità in discussione fosse inerente alla riduzione dell'ipoteca giudiziale derivante dalla sentenza n. 170/20 emessa dalla Corte dei Conti Terza Sezione Giurisdizionale di Appello, depositata in data 12/02/2020 che, in parziale riforma della sentenza n. 131/18, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Liguria, aveva ridotto la responsabilità sussidiaria del ricorrente da €.
1.132.910,63 ad €. 56.600,00.
Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Si costituiva Resistente_1 ribadendo la correttezza della impugnata sentenza e chiedendone l'integrale conferma col favore delle spese.
All'udienza del 09.12.2025 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato anche se va integrata la motivazione data dal giudice di prime cure.
Questi ha, infatti, ritenuto che l'iscrizione ipotecaria oggetto dell'avviso di liquidazione impugnato fosse stata eseguita nell'interesse dello Stato e, quindi, fosse esente da imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.
Lgs. n. 347/1990.
Va, però, rilevato che il provvedimento di liquidazione è nullo per difetto di motivazione, qualora non difetti del tutto il fondamento normativo che fonda la legittimazione passiva dell'odierno appellato.
E, infatti, il provvedimento, impugnato si limita a richiamare la domanda di annotazione presentata dal Associazione_1
della Guardia di Finanza di Roma a seguito del provvedimento della Corte dei Conti Sezione Terza
Giurisdizionale di Roma, che aveva disposto la riduzione della condanna dell'odierno appellato.
Il titolo giudiziario, però, non contiene alcuna condanna al pagamento di questa somma, dal momento che la liquidazione delle spese processuale è quantificata in euro 9.667,28, da ripartirsi in parti uguali fra i tre soccombenti e, quindi, il carico imputato per effetto della sentenza all'odierno appellato è pari ad euro
3.2222,43. Questo è l'unico provvedimento che era stato portato a conoscenza dell'odierno appellato e, quindi, a tutto voler concedere alle tesi dell'Ufficio finanziario, il provvedimento è nullo perché non contiene in alcun modo la spiegazione delle ragioni della pretesa e della quantificazione della somma richiesta ovvero il rinvio ad un atto portato a conoscenza del contribuente in precedenza, non potendosi ritenere tale la domanda di iscrizione ipotecaria e la sua successiva annotazione da parte del Conservatore.
Ancor più radicalmente sembra mancare la stessa legittimazione passiva dell'odierno appellato.
Posto che il titolo per l'annotazione è ovviamente costituito dalla sentenza che ha disposto la riduzione della condanna, il provvedimento impugnato non si cura di indicare in forza di quale disposizione di legge il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta di ipotecaria dovrebbe essere l'odierno appellato.
Si apprende solo dalle controdeduzioni dell'Ufficio finanziario in primo grado che il fondamento normativo sarebbe dato dall'art. 215 del Codice di Giustizia contabile di cui al D.lgs. 26/08/2016, n. 174 e che la Guardia di Finanza aveva richiesto l'iscrizione su richiesta del Ministero della Giustizia, ma in questo caso il Ministero avrebbe potuto al più chiedere il recupero della somma, ma questa non avrebbe potuto essere chiesta in prima battuta all'odierno contribuente per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 215, in rubrica «Recupero del credito erariale in via amministrativa», oltre a indicare gli strumenti per riscuotere il credito erariale derivante dai titoli esecutivi in precedenza indicati, al comma 3, prevede che «
Nell'ambito della procedura amministrativa di recupero, l'ufficio che ha in carico il credito erariale può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei Conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile».
Ad avviso del Collegio la solidarietà passiva del debitore prevista dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 347/1990, si può ritenere solo se la condanna sia definitiva e, quindi, esecutiva (per l'analogo istituto di diritto tributario in questo senso v. Cass. Sez. 5, 20/12/2006, n. 27226, Rv. 594560).
Dunque, qualora si ritenga che si potesse iscrivere un'ipoteca ex art. 215 Codice della Giustizia contabile in presenza di un titolo non esecutivo, come nel caso di specie, il Ministero danneggiato avrebbe dovuto chiederne la prenotazione a debito.
In ogni caso la richiesta avrebbe potuto essere fatta all'odierno appellato (e, comunque, motivata in modo a lui comprensibile) solo dopo la liquidazione delle spese processuali da parte del giudice contabile, ai sensi dell'art. 214 Codice di Giustizia Contabile.
Già in precedenza questa Corte di Giustizia Tributaria di II grado, già chiamata a pronunciarsi, a seguito dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, sulla legittimità dell'iscrizione ipotecaria, con la sentenza n. 3841/2025, pronunciata dalla sez. III il 07/04/2025 e depositata il 27/05/2025, ha confermato la pronuncia di I grado di annullamento dell'avviso di liquidazione in quanto, «nel caso in esame, in considerazione che il titolo non era esecutivo, la normativa applicabile è quella dell'art. 2846 c.c. e dell'art 11 del d.lgs 347/1990 secondo la quale le spese devono essere anticipate dal richiedente l'iscrizione della formalità».
L'errore dell'Ufficio Finanziario (si ribadisce quanto meno sotto il profilo motivazionale) è consistito nell'equiparare un possibile effetto della condanna (peraltro esecutiva) alle statuizioni di condanna esplicitate nella sentenza che, come si è ricordato, conteneva già una parziale liquidazione delle spese processuali, ma non (quanto meno ancora) quelle reclamate dall'Ufficio finanziario con il provvedimento impugnato e di cui l'odierno appellato non poteva avere alcuna conoscenza in termini rituali.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
La domanda di condanna al risarcimento del danno previsto dall'art. 96, comma 2, c.p.c. non è fondata, dal momento che non si sta qui giudicando della legittimità dell'iscrizione ipotecaria (che, per quanto in via incidentale ed ipotetica, come si è detto, potrebbe essere stata legittimamente iscritta dal Ministero), ma solo del pagamento della relativa imposta richiesta dall'Ufficio finanziario (che ovviamente non aveva chiesto l'iscrizione). Né è fondata la domanda sotto il profilo della resistenza in mala fede dell'Ufficio Finanziario, considerata la complessità della materia e la novità della questione trattata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo alla tariffa degli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Resistente_1, liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe