TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/03/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3160/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in atti, Parte_1
dall'Avv.to Pannone Stefano, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.06.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 1111/2022 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento/condizione di disabilità ex art. 3 comma
3 L.104/92).
Costituitosi, l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità CP_1
dei motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo. L' art 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p., all'esito delle operazioni peritali, ha depositato una relazione peritale nella quale riconosceva una percentuale invalidante complessiva pari al 80%, negando, pertanto, la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento e ai benefici di cui all'art 3 comma 3 L.104/92.
Di qui, l'interesse giuridico della ricorrente alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.
Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree e di nuova documentazione medica, ha, pertanto, invitato il consulente tecnico, già nominato in fase di atp, ad integrare il proprio elaborato peritale.
Ebbene, il perito, dopo aver sottoposto la ricorrente a nuova visita e dopo aver esaminato la nuova documentazione medica allegata, ha riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento e ai benefici di cui all'art.3 comma 3 L.104/92 a decorrere da settembre
2024.
Nello specifico, nelle sue considerazioni l'ausiliario del giudice, dopo aver accertato un' evoluzione in peius del quadro clinico generale, ha precisato, ai fini del riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, che: “Allo stato attuale, l'esaminanda presenta gravi deficit della funzione statica e deambulatoria, tant'è che lo specialista fisiatra dott. CP_2
ASL , in data 12.09.2024 (certificato acquisito agli atti), prescriveva
[...] CP_3
un deambulatore per facilitare gli spostamenti intra ed extra domiciliari.
In altri termini, il processo artrosico interessante tutte le più importanti articolazioni, assume il significato di vera e propria malattia artrosica, capace di compromettere la deambulazione autonoma ed i movimenti che normalmente si compiono nel corso della vita quotidiana.
In realtà, attualmente siamo di fronte ad una vera e propria “sindrome ipocinetica”, che si ripercuote in modo rilevante sulla possibilità di svolgimento degli atti quotidiani, per cui si può sicuramente affermare che essi risultano impossibili senza l'assistenza continua dei familiari. Ciò è valido non solo per le attività complesse, ma anche per quelle di base.
[…] Orbene, tenuto conto della natura e dell'entità delle suddette minorazioni e di quanto sopra esposto, si deve concludere che il suddetto quadro morboso, dà luogo alla inabilità o meglio, trattandosi di soggetto (largamente) ultrasessantacinquenne, alla sussistenza di gravi difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età con diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto non in grado di deambulare autonomamente.
La valutazione obiettiva, con riferimento alle scale di valutazione ADL e IADL, ha evidenziato una situazione clinico-funzionale estremamente compromessa dell'esaminanda, tale da determinare la necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Sulla scorta di tali considerazioni medico-legali, il ctu ha, altresì, riconosciuto la ricorrente
“persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al comma 3, art. 3 della L 104/92 con connotazione di gravità “
In definitiva, il consulente tecnico, alla luce del peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente certificato dalla nuova documentazione medica (in particolare dal certificato di visita fisiatrica eseguita in data 12.09.2024 presso U.O. di assistenza riabilitativa ASL Napoli 3 Sud) e poi accertato anche in sede di operazioni peritali svoltesi in data
02.10.2024, ha riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento e ai benefici di cui all'art.3 comma 3 L.104/92 a decorrere da settembre 2024.
Nello specifico, per quanto concerne la decorrenza del requisito sanitario, il perito, ha chiarito che: “In conclusione, avuto riguardo della documentazione versata in atti e della visita medica da noi effettuata nel corso delle attuali indagini peritali, “considerato che non ci sono elementi di consentono di individuare nell'ambito del processo patologico la soglia di giuridica rilevanza”, si ritiene che i presupposti biologici previsti dal Legislatore, necessari per ottenere la concessione dell'indennità di accompagnamento, si siano realizzati, in termini di elevata probabilità, dal mese di settembre 2024, data del rilascio certificato medico dello specialista fisiatra dott. in data 12.09.2024, da Controparte_2
cui si evincono elementi clinico-funzionali sufficientemente certi riguardo la grave difficoltà dell'esaminanda di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Dalla stessa data, tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e sulla scorta dell'art. 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, si propone di riconoscere
l'esaminanda “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al comma 3, art. 3 della L 104/92 con connotazione di gravità “
Orbene, le conclusioni del c.t.u. appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, la domanda va parzialmente accolta, con riconoscimento dei requisiti sanitari per accedere all'indennità di accompagnamento e ai benefici ex art.3 comma 3 L.104/92 a decorrere da settembre 2024. Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale e della decorrenza dei benefici da data successiva al deposito dell'odierno ricorso, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di ctu di entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara parte istante invalida con necessità di assistenza continua nonché in condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L.104/92 da settembre 2024;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 11.3.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma