Ordinanza presidenziale 13 agosto 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 6299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6299 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06299/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06135/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6135 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’interno di diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art 9 c. 1 lett. f) L. 91/1992- -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. TT IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Ministero dell’interno ha respinto la sua istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) l. 5 febbraio 1992, n. 91, attesa la sussistenza di notizie di reato nei suoi confronti (in particolare, -OMISSIS-di cui alla l. -OMISSIS- [sic] e delitti -OMISSIS-).
2. Con la prima doglianza viene lamentata l’erroneità dell’istruttoria e la genericità della motivazione, atteso che l’amministrazione si sarebbe limitata a richiamare le predette notizie di reato, omettendo qualsivoglia accertamento circa l’esito processuale delle stesse e sottacendo sugli ulteriori elementi valutabili ai fini della concessione della cittadinanza.
3. Tramite il secondo motivo si evidenzia l’illogicità della motivazione, nonché la violazione del principio di proporzionalità in quanto l’atto impugnato non avrebbe esplicitato le ragioni da cui desumere la mancata integrazione del ricorrente nel tessuto sociale dello Stato.
4. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando documenti.
5. All’udienza del 9 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto il ricorso per la decisione.
6. I motivi sono fondati nei termini che si vanno ad esporre.
7. Preliminarmente, deve rammentarsi che la concessione della cittadinanza italiana costituisce espressione di un’attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità (recentemente, Tar Lazio, sez. I- bis , 7 maggio 2019, n. 5707), sindacabile in sede giurisdizionale entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale (ossia per marchiana illogicità ovvero travisamento di fatto) senza poter sconfinare nell’esame del merito, essendo quest’ultimo riservato unicamente all’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
8. Nello specifico, in sede di concessione di cittadinanza per naturalizzazione ex art. 9 l. 91/1992, tale ampia attività discrezionale si esplica in un potere valutativo con riguardo al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale sotto varî profili, tra i quali assume rilievo anche quello dell’affidabilità del soggetto da intendersi come prognosi circa la possibilità di vivere pacificamente e proficuamente nella società. In tale prospettiva, ovviamente, l’autorità amministrativa deve verificare i precedenti penali e di polizia, atteso che essi costituiscono la principale prova dell’avvenuta integrazione sociale.
9. A tal proposito, si rammenta come non vi sia alcun automatismo (né in un senso, né nell’altro) nel rapporto tra accertamenti penali e valutazioni della condotta dello straniero che domanda la cittadinanza (Cons. Stato, sez. I, par., 5 dicembre 2023, n. 1494).
10. Ciò premesso, le sollevate censure rendono evidente una scarsa attenzione dell’amministrazione nell’adozione dell’atto. Invero, la presenza di una motivazione standard totalmente inconferente, nonché priva di riferimenti storico-cronologici in relazione alle notizie di reato a carico del ricorrente – se non l’archiviazione per prescrizione di una delle due – costituiscono indizî di un’attività amministrativa non esaustiva, rappresentando un sintomo di un possibile vizio istruttorio.
11. Orbene, considerato che la discrezionalità propria della valutazione rimessa all’amministrazione in sede di esame della domanda di cittadinanza deve tener conto delle risultanze di fatto presentate, formulando un giudizio complessivo sulla stessa, è evidente che nella vicenda de qua l’amministrazione resistente abbia seguito esclusivamente il parere sfavorevole espresso dalla Questura di -OMISSIS- in cui si riportano i fatti di reato sussistenti a carico del ricorrente, la cui notevole risalenza e l’incerto esito processuale di una delle due avrebbero meritato un apprezzamento piú approfondito.
12. Va altresí rilevato come il provvedimento impugnato non abbia fornito un’adeguata e puntuale motivazione nella parte in cui dà atto dell’intervenuta riabilitazione del ricorrente, senza tuttavia chiarire da quali presupposti essa sarebbe derivata, né indicare alcuna precedente condanna che ne giustificasse l’adozione, limitandosi ad un mero richiamo privo di qualsiasi concreto rilievo ai fini della decisione assunta.
13. Ne consegue che risulta fondato l’assunto del ricorrente secondo cui gli uffici competenti hanno omesso di valutare effettivamente tale circostanza, senza dar conto delle ragioni per le quali l’asserita riabilitazione non sarebbe idonea a incidere sul provvedimento impugnato.
14. Sotto ulteriore profilo, la motivazione del provvedimento impugnato appare illogica e contraddittoria, atteso che l’amministrazione, pur in presenza di elementi oggettivi favorevoli alla posizione del ricorrente – quali la stabile residenza sul territorio nazionale da lungo periodo (sin dal 1999), lo svolgimento di attività lavorativa regolare, l’integrazione sociale dell’intero nucleo familiare – non spiega per quali ragioni tali circostanze siano state ritenute irrilevanti o comunque insufficienti ai fini della decisione finale.
15. Ne deriva che il giudizio discrezionale espresso dall’amministrazione risulta privo di un adeguato supporto logico-argomentativo, risolvendosi in una valutazione meramente assertiva, non idonea a rendere intellegibile l’esercizio del potere amministrativo.
16. Pertanto, alla luce dei rilievi innanzi descritti, risultano evidenti il vizio di istruttoria (avendo l’amministrazione accertato in maniera carente i fatti posti a base della decisione), nonché quello di motivazione, essendo le ragioni poste a base del diniego incoerenti con le premesse.
17. L’illustrata fondatezza delle censure spiegate dall’esponente determina l’accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento impugnato ed obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi in conformità alla presente motivazione.
18. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA VO, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
TT IG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT IG | CA VO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.